N. 292 ORDINANZA 7 - 21 dicembre 2016

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Edilizia e urbanistica - DIA alternativa al permesso di  costruire  -
  Disciplina del silenzio-assenso - Prevista non retroattivita' delle
  nuove disposizioni, salvo richiesta dell'interessato. 
- Legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 3  (Modifiche  alla
  legge regionale 6 giugno 2008,  n.  16  "Disciplina  dell'attivita'
  edilizia" e alla legge regionale 5 aprile 2012, n.  10  "Disciplina
  per  l'esercizio  delle  attivita'  produttive  e  riordino   dello
  sportello unico"), artt. 5, comma 2, 14, comma 3, e 28, comma 1. 
-   
(GU n.52 del 28-12-2016 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
  ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  comma
2, 14, comma 3, e 28, comma 1, della legge della  Regione  Liguria  4
febbraio 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 giugno
2008,  n.  16  (Disciplina  dell'attivita'  edilizia)  e  alla  legge
regionale 5 aprile 2012, n.  10  (Disciplina  per  l'esercizio  delle
attivita' produttive e riordino dello sportello unico)», promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18
marzo 2013, depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 ed iscritto al
n. 46 del registro ricorsi 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nella camera di consiglio del 7 dicembre  2016  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il  20  marzo
2013 (iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2013), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 5,  comma  2,  l'art.  14,
comma 3, e l'art. 28, comma 1, della legge della  Regione  Liguria  4
febbraio 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 giugno
2008,  n.  16  (Disciplina  dell'attivita'  edilizia)  e  alla  legge
regionale 5 aprile 2012, n.  10  (Disciplina  per  l'esercizio  delle
attivita' produttive e riordino dello sportello unico)»; 
    che l'art. 5, comma 2, della legge reg. Liguria n.  3  del  2013,
introduce la parola «alternativamente» nell'art. 23, comma  2,  della
legge  della  Regione  Liguria  6  giugno  2008,  n.  16  (Disciplina
dell'attivita' edilizia),  riguardante  gli  interventi  realizzabili
mediante DIA alternativa al permesso di costruire; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,  l'art.
5, comma 2, rendendo alternativi i  presupposti  della  DIA  previsti
dall'art. 23, comma 2, della legge  reg.  Liguria  n.  16  del  2008,
amplierebbe  l'ambito  di  applicazione  della  DIA  alternativa   al
permesso di costruire, in contrasto con la norma statale di principio
di cui all'art.  22,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in  materia  edilizia),  con  conseguente
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s),  e  terzo  comma
della Costituzione; 
    che l'art. 14, comma 3, della legge reg. Liguria n.  3  del  2013
aggiunge un periodo nell'art. 43, comma 5, della legge  reg.  Liguria
n. 16 del 2008 (riguardante l'accertamento  di  conformita'  per  gli
interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla SCIA e per  gli
interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza
o in difformita' dalla DIA obbligatoria), introducendo un'ipotesi  di
silenzio-assenso; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  tale
norma contrasterebbe con l'art. 36 del d.P.R. n. 380  del  2001,  che
prevede  invece  il  silenzio-rigetto,  con  conseguente   violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost.; 
    che l'art. 28, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3  del  2013,
stabilisce  che  «[l]e  disposizioni  della  presente  legge  non  si
applicano nei confronti delle istanze di permesso di costruire, delle
SCIA e delle  DIA  gia'  presentate  e  dei  procedimenti  edilizi  e
sanzionatori gia' avviati alla data di sua entrata in  vigore,  salva
la facolta' dell'interessato di richiedere l'applicazione delle nuove
disposizioni in quanto piu' favorevoli»; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, in  tal
modo la Regione renderebbe  ancora  applicabili  alcune  disposizioni
della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, abrogate dalla
stessa legge reg. Liguria n. 3 del 2013 e impugnate dallo  Stato  con
il ricorso reg .ric. n. 95 del 2012, ragion per cui contro l'art. 28,
comma 1,  vengono  riproposte  le  censure  gia'  contenute  in  tale
ricorso; 
    che nel giudizio si e' costituita la Regione  Liguria,  con  atto
depositato il 29  aprile  2013,  chiedendo  che  le  questioni  siano
dichiarate inammissibili ovvero non fondate; 
    che, come illustrato dalla  Regione  resistente  in  una  memoria
depositata il 17 settembre 2013, l'art. 43, comma 5, della legge reg.
Liguria n. 16 del 2008 e' stato modificato  dall'art.  16,  comma  2,
della legge della Regione Liguria 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni
di  adeguamento  e  modifica  della  normativa  regionale),  che   ha
sostituito il silenzio-assenso con il silenzio-rigetto, e l'art.  17,
comma 1, della legge reg. Liguria n. 14 del  2013  ha  introdotto  il
seguente comma 1-bis nell'art. 28 della legge reg. Liguria n.  3  del
2013: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  nei
confronti dei  procedimenti  aventi  ad  oggetto  il  certificato  di
agibilita' di cui all'articolo 37 della L.R. n. 16/2008 e  successive
modificazioni ed integrazioni e dei procedimenti di  accertamento  di
conformita' di cui agli articoli 43, comma 8, e 49,  comma  5,  della
L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.»; 
    che, quanto all'art. 5, comma 2, della legge reg.  Liguria  n.  3
del 2013, la Regione ha affermato la coerenza della  norma  regionale
rispetto alla disciplina statale di principio. 
    Considerato che il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  con
atto notificato alla Regione resistente l'8 novembre e depositato  in
cancelleria il 15 novembre 2016, ha rinunciato al ricorso  reg.  ric.
n. 46 del 2013, con riferimento a tutte le censure in esso  avanzate,
sulla base della delibera adottata dal Consiglio dei ministri  il  27
ottobre 2016; 
    che, con atto depositato il 14 novembre 2016, la Regione  Liguria
ha accettato la rinuncia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  del   ricorrente
all'impugnazione  in  via  principale,   accettata   dal   resistente
costituito, determina l'estinzione del processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO