N. 34 ORDINANZA 11 gennaio - 9 febbraio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
  psicotrope - Trattamento sanzionatorio. 
- Decreto-legge  30  dicembre  2005,  n.  272  (Misure  urgenti   per
  garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi
  invernali,   nonche'    la    funzionalita'    dell'Amministrazione
  dell'interno.   Disposizioni   per   favorire   il   recupero    di
  tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico  delle  leggi
  in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope,
  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di
  tossicodipendenza,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309),   come   convertito,   con
  modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio  2006,
  n. 49, art. 4-bis. 
-   
(GU n.7 del 15-2-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  4-bis  del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per  garantire
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi  invernali,
nonche'   la   funzionalita'    dell'Amministrazione    dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e
modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  21
febbraio 2006, n. 49, promosso dal Giudice  dell'udienza  preliminare
presso il Tribunale di Viterbo nel procedimento penale  a  carico  di
H.D.L. con ordinanza dell'8  aprile  2013,  iscritta  al  n.  94  del
registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2017  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con ordinanza dell'8 aprile 2013 (r.o.  n.  94  del
2016), il Giudice dell'udienza preliminare  presso  il  Tribunale  di
Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma,
e 117, primo comma, della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per
le   prossime   Olimpiadi   invernali,   nonche'   la   funzionalita'
dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per  favorire   il
recupero di tossicodipendenti recidivi e  modifiche  al  testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9  ottobre  1990,  n.  309),  come  convertito,  con   modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49; 
    che, a sostegno dell'ordinanza di rimessione, il  giudice  si  e'
limitato a dichiarare non manifestamente infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale «recependo "in toto"  la  motivazione  di
cui alla sentenza della Corte  di  Appello  di  Roma  -  Sezione  III
penale, che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta,
perche'  totalmente  condivisa  e  che  si   allega   alla   presente
ordinanza». 
    Considerato che, con  la  sentenza  n.  32  del  2014,  la  Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'art. 4-bis del d.l.  n.  272  del  2005,  come  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006; 
    che, anche a prescindere da ogni considerazione sulla carenza  di
motivazione dell'ordinanza di rimessione, la sollevata  questione  e'
manifestamente inammissibile perche' divenuta priva  di  oggetto  (ex
multis, ordinanze n. 271, n. 181 e n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale  dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti  per  le  prossime  Olimpiadi  invernali,  nonche'   la
funzionalita'  dell'Amministrazione  dell'interno.  Disposizioni  per
favorire il recupero di tossicodipendenti  recidivi  e  modifiche  al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,   n.   309),   come   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n.
49, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 77, secondo comma, e 117,
primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare
presso il Tribunale di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA