N. 52 SENTENZA 21 febbraio - 10 marzo 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Comandante regionale e Vice  Comandante  regionale
  dei vigili del fuoco - Revocabilita' dell'incarico su richiesta del
  Presidente  della  Regione  e  correlazione  alla  durata  del  suo
  mandato. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 23 luglio
  2010,    n.    22     (Nuova     disciplina     dell'organizzazione
  dell'Amministrazione regionale e  degli  enti  del  comparto  unico
  della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale  23  ottobre
  1995, n. 45, e di altre leggi in materia di  personale),  art.  11,
  comma 2-bis. 
-   
(GU n.11 del 15-3-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Franco
  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma
2-bis,  della  legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova  disciplina  dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico  della
Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995,  n.
45, e di altre leggi in materia di personale), promosso dal Tribunale
ordinario di Aosta nel procedimento vertente tra S.C.  e  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con  ordinanza  del  2  maggio
2016, iscritta al n. 121 del registro  ordinanze  2016  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25,  prima   serie
speciale, dell'anno 2016. 
    Visti gli atti di costituzione di S.C. e della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nell'udienza pubblica  del  21  febbraio  2017  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi gli avvocati Federico Mavilla per S.C. e Paolo Tosi per  la
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 2 maggio 2016 (reg. ord. n. 121 del  2016),
il Tribunale ordinario di Aosta ha  sollevato,  in  riferimento  agli
artt. 117, secondo  comma,  lettera  l),  e  97  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11,  comma  2-bis,
della legge della Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  23
luglio   2010,   n.   22   (Nuova   disciplina    dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico  della
Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995,  n.
45, e di altre leggi in materia di personale),  introdotto  dall'art.
17 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 13
febbraio 2012, n. 3, recante «Modificazioni alla legge  regionale  10
novembre 2009, n. 37 (Nuove  disposizioni  per  l'organizzazione  dei
servizi  antincendi  della  Regione  autonoma  Valle   d'Aosta/Vallee
d'Aoste), e alla  legge  regionale  23  luglio  2010,  n.  22  (Nuova
disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli
enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della  legge
regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di  altre  leggi  in  materia  di
personale)». 
    Il giudice rimettente censura il comma 2-bis dell'art.  11  della
legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010, in  relazione  all'art.  10,
comma 1, della medesima legge, «nella parte in  cui  si  prevede  che
l'incarico di Comandante  dei  Vigili  del  Fuoco  e'  revocabile  in
qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione ed e', in
ogni caso, correlato alla durata in carica di quest'ultimo». Lamenta,
dunque, l'estensione al Comandante regionale dei vigili del fuoco del
particolare regime stabilito dal citato art. 10, comma 1, della legge
reg.  Valle  d'Aosta  n.  22  del  2010  per  incarichi  di   diretta
collaborazione con l'organo di governo (Segretario generale, Capo  di
Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione). 
    1.1.- Le questioni di legittimita' costituzionale sono  sollevate
nell'ambito di un giudizio civile promosso da C. S., a seguito  della
comunicazione di revoca dell'incarico (che egli ha ricoperto dal 2000
e, in via fiduciaria, dal 2012,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore
della norma censurata)  intervenuta  l'11  settembre  del  2015,  con
contestuale attribuzione dell'incarico di Vice  Comandante  regionale
dei  vigili  del  fuoco.  Il   ricorrente   mira   ad   ottenere   la
riassegnazione dell'incarico di Comandante o  «quanto  meno,  in  via
subordinata», a vedersi riconoscere il mantenimento dell'incarico per
il periodo residuo, «fino a raggiungere la durata  minima  triennale»
di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze
delle  amministrazioni  pubbliche),   disciplina   statale   che   il
rimettente ritiene applicabile alla fattispecie. 
    1.2.- In punto di rilevanza, il giudice remittente sottolinea che
se  le  questioni  non   fossero   accolte   «il   ricorso   andrebbe
necessariamente  rigettato,  poiche'  la  revoca   dell'incarico   e'
avvenuta  sulla  base  di  un  disposto  di  legge  che  consente  al
Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta di  provvedervi
a propria discrezione». In caso contrario, «andrebbe  accolta  quanto
meno la domanda subordinata, diretta ad ottenere che venga dichiarato
il diritto del ricorrente ad esercitare le proprie  funzioni  per  il
periodo residuo fino a raggiungere la durata minima triennale» di cui
all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
    1.3.- In punto di non manifesta infondatezza, secondo il  giudice
a quo - che riporta estesamente la giurisprudenza  costituzionale  in
materia (sono richiamate, in particolare, le sentenze n. 180 del 2015
e n. 151 del 2010)  -  la  norma  censurata  violerebbe  l'ambito  di
competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in  materia  di
ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l, Cost.),  alla
luce dell'intervenuta privatizzazione del  rapporto  di  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali. 
    La norma censurata, inoltre,  violerebbe  l'art.  97  Cost.,  con
riferimento ai principi  di  buon  andamento  e  imparzialita'  della
pubblica amministrazione, come interpretati dalla sentenza n. 224 del
2010 della Corte costituzionale, della  quale,  anche  in  tal  caso,
vengono  richiamati  ampi  passaggi.  Essa,  infatti,   introdurrebbe
un'ipotesi di revoca  del  tutto  discrezionale  dell'incarico  e  un
meccanismo di spoils  system,  senza  che  l'incarico  di  Comandante
regionale dei vigili del fuoco sia tuttavia definibile come  apicale,
alla luce  non  solo  delle  ridotte  dimensioni  territoriali  della
Regione Valle d'Aosta, ma anche dei requisiti tecnici e professionali
richiesti e delle funzioni attribuite, nonche' dell'inquadramento  ad
esso riservato. 
    2.- Con atto depositato in data 8 luglio 2016 si e' costituita in
giudizio  la  Regione  Valle  d'Aosta,  parte  nel  giudizio  a  quo,
concludendo  per  «l'inammissibilita'   e/o   l'infondatezza»   delle
questioni di legittimita' costituzionale. 
    2.1.-  La   difesa   regionale   eccepisce,   in   primo   luogo,
l'inammissibilita' della questione sollevata in riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost.,  per  omessa  indicazione,  da
parte del  rimettente,  dei  parametri  statutari  che  attribuiscono
competenza  legislativa  esclusiva  alla  Regione   in   materia   di
ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, oltre
che di stato giuridico ed economico del personale, e  in  materia  di
servizi antincendi (art. 2, lettere a e z, della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n.  4,  recante  «Statuto  speciale  per  la  Valle
d'Aosta»). 
    In  secondo   luogo,   in   relazione   allo   stesso   parametro
costituzionale, essa eccepisce  l'inammissibilita'  della  questione,
poiche' il giudice rimettente avrebbe dovuto, in  realta',  censurare
l'intera normativa «in quanto emessa senza potesta' legislativa».  La
questione di legittimita' costituzionale  sarebbe  inammissibile  per
contraddittorieta' anche  rispetto  all'art.  97  Cost.,  poiche'  il
giudice remittente avrebbe dovuto censurare la norma nella  parte  in
cui assegna natura fiduciaria all'incarico  di  Comandante  regionale
dei vigili del fuoco. In questo modo, infatti, ad avviso della difesa
regionale, la norma «ne riconosce,  a  prescindere  da  una  espressa
previsione normativa, tanto  la  revocabilita'  ad  nutum  quanto  la
correlazione al mandato presidenziale». 
    La difesa regionale  eccepisce  ulteriormente  l'inammissibilita'
delle questioni per  carenza  di  rilevanza,  poiche'  l'accoglimento
delle stesse non permetterebbe al giudice di applicare il  d.lgs.  n.
165 del 2001 al rapporto di lavoro del  ricorrente.  In  particolare,
vengono richiamati gli artt. 1, comma 3, e 70, comma 1, del d.lgs. n.
165  del  2001  che,  secondo  il  rimettente,  farebbero  salva   la
competenza delle Regioni a  statuto  speciale  in  materia.  Inoltre,
neppure  potrebbe  applicarsi  la  normativa  regionale   conseguente
all'accoglimento  delle  questioni  sollevate,  poiche'   essa   «non
prevedrebbe alcunche' circa la durata dell'incarico di Comandante dei
vigili del fuoco». 
    2.2.- Le questioni, ad avviso della difesa  regionale,  sarebbero
in ogni caso non fondate in relazione all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., poiche' la disciplina censurata  non  riguarda  il
rapporto di lavoro, ma  «la  natura,  il  conferimento  e  la  durata
dell'incarico di vertice» di  Comandante  regionale  dei  vigili  del
fuoco, rientrando  quindi  nella  materia  attribuita  dallo  statuto
speciale alla competenza legislativa esclusiva della Regione. 
    La questione non sarebbe fondata  neppure  rispetto  all'art.  97
Cost., perche' il  giudice  a  quo  non  ha  censurato  il  combinato
disposto degli artt. 10, comma 1, e 11, comma 2-bis, della legge reg.
Valle  d'Aosta  n.  22  del  2010,  con   specifico   riguardo   alla
qualificazione come fiduciario dell'incarico di Comandante  regionale
dei vigili del fuoco e alla previsione della sua nomina da parte  del
Presidente della Regione. In particolare, secondo la difesa regionale
la «natura fiduciaria  di  un  incarico  direttamente  conferito  dal
vertice politico ne rende di per se' legittim[e] sia la  correlazione
tra la durata dell'incarico e la  scadenza  del  mandato  dell'organo
politico sia la revoca ad nutum da parte del medesimo». 
    La difesa della Regione Valle d'Aosta, inoltre,  ritiene  che  vi
sia  una  «correlazione  funzionale»  fra  Corpo  nazionale  e  Corpo
regionale dei vigili del fuoco, cosi' come fra il relativo Comandante
nazionale e quello regionale, a tal punto da far ritenere  che  anche
l'incarico regionale in questione sia di natura apicale,  in  ragione
della «responsabilita' operativa  ed  amministrativa  di  un  settore
nevralgico come  quello  dei  servizi  antincendi»  e  del  «rapporto
immediato e diretto con l'organo di vertice  politico  che,  in  quel
settore, assume decisioni di rilievo politico con immediati  risvolti
operativi». 
    3.-  Si  e'  costituita  anche  la  parte  privata  del  giudizio
principale, con atto depositato in data  11  luglio  2016,  chiedendo
l'accoglimento delle  questioni  sollevate,  rispetto  a  entrambi  i
parametri  costituzionali  evocati  dall'ordinanza  di  rimessione  e
prospettando altresi' la violazione dell'art. 98 Cost. 
    4.- Con memoria depositata il 31 gennaio 2017, il ricorrente  nel
giudizio principale ha ribadito le conclusioni  gia'  rassegnate  con
l'atto di costituzione, svolgendo ulteriori osservazioni  di  replica
alle deduzioni e alle eccezioni sollevate dalla difesa regionale. 
    5.- Anche la Regione Valle d'Aosta, in pari data,  ha  depositato
una memoria integrativa, in cui sono riproposte  considerazioni  gia'
svolte nell'atto di costituzione e sono illustrate repliche a  quanto
dedotto dalla parte privata nel suo atto di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Tribunale  ordinario  di  Aosta  solleva  questioni   di
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.  117,  secondo
comma, lettera l), e  97  della  Costituzione,  dell'art.  11,  comma
2-bis,  della  legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova  disciplina  dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico  della
Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995,  n.
45, e di altre leggi in materia di personale),  introdotto  dall'art.
17 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 13
febbraio 2012, n. 3, recante «Modificazioni alla legge  regionale  10
novembre 2009, n. 37 (Nuove  disposizioni  per  l'organizzazione  dei
servizi  antincendi  della  Regione  autonoma  Valle   d'Aosta/Vallee
d'Aoste), e alla  legge  regionale  23  luglio  2010,  n.  22  (Nuova
disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli
enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della  legge
regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di  altre  leggi  in  materia  di
personale)». 
    La  disposizione  censurata  stabilisce  che   «[s]ono   altresi'
incarichi  dirigenziali   fiduciari   i   posti   di   Comandante   e
Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco» e che a tali incarichi
«si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1», della
medesima legge regionale. Quest'ultima norma, riferita agli incarichi
dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo  di  Gabinetto  e
Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della  Regione,  dispone  che
essi siano conferiti, su proposta del Presidente della  Regione,  con
deliberazione della Giunta regionale all'inizio della  legislatura  e
ad  ogni  successiva  vacanza  di  incarico.  Aggiunge  che   «[t]ali
incarichi sono revocabili  in  qualsiasi  momento  su  richiesta  del
Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla  durata
in  carica  di  quest'ultimo.  Gli  incarichi  continuano  ad  essere
esercitati dai titolari fino al successivo conferimento». 
    Il giudice a quo lamenta,  dunque,  l'estensione,  operata  dalla
disposizione censurata, al Comandante regionale dei vigili del  fuoco
del particolare regime stabilito dal citato art. 10, comma  1,  della
legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010. 
    In primo luogo, egli sostiene, tale estensione determinerebbe  la
lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  poiche'  la
disciplina del rapporto di lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni spetterebbe  alla  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, rientrando nella materia «ordinamento civile», mentre la
legge regionale non avrebbe alcuna  potesta'  legislativa  in  ordine
alla disciplina del «pubblico impiego contrattualizzato»  e  in  ogni
caso, qualora legiferi in tale materia, non potrebbe contenere  norme
difformi rispetto a quelle statali. 
    In  secondo  luogo,  il   giudice   rimettente   sottolinea   che
l'introduzione di  un'ipotesi  di  revoca  ad  libitum  di  incarichi
dirigenziali  non  apicali  -  quale  sarebbe,  in  tesi,  quello  di
Comandante regionale dei vigili del fuoco - determinerebbe la lesione
dei  principi  costituzionali  di  buon  andamento  e   imparzialita'
dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Attraverso il  richiamo
di un esteso passaggio della sentenza n. 224 del 2010,  egli  assume,
infatti, che una tale revoca del dirigente sarebbe possibile soltanto
per gli incarichi  di  carattere  apicale,  nel  quale  sussiste  uno
«stretto intuitus personae tra l'organo politico e il  dirigente  che
deve curare l'esecuzione delle fondamentali direttive ai livelli piu'
elevati»; mentre per gli altri  livelli  dirigenziali,  fra  i  quali
sarebbe da  ricomprendere  l'incarico  di  Comandante  regionale  dei
vigili del  fuoco,  la  revoca  sarebbe  consentita  solo  a  seguito
dell'accertamento dei risultati conseguiti, all'esito  di  un  giusto
procedimento che consenta  all'interessato  di  svolgere  le  proprie
difese e che si concluda con un  formale  provvedimento,  motivato  e
sindacabile in sede giurisdizionale. 
    2.-   La   difesa   della   Regione   Valle   d'Aosta   eccepisce
l'inammissibilita' della questione sollevata in riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., poiche' il giudice  rimettente
non avrebbe considerato le disposizioni dello  statuto  speciale  che
conferiscono  alla  Regione  Valle   d'Aosta   potesta'   legislativa
esclusiva in  materia  di  ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
dipendenti  dalla  Regione,  di  stato  giuridico  ed  economico  del
personale, e di servizi antincendi (art. 2,  lettere  a  e  z,  della
legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4,  recante  «Statuto
speciale per la Valle d'Aosta»). 
    2.1.- L'eccezione e' fondata. 
    L'art. 10 della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al Titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione),
limita l'applicabilita' dell'art. 117 Cost., nel testo introdotto  da
quest'ultima  legge,  alle  parti  in  cui  esso  assicura  forme  di
autonomia piu' ampie rispetto alle disposizioni  statutarie.  Laddove
venga  sottoposta  a  censura  di  legittimita'  costituzionale   una
disposizione di legge  di  un  soggetto  ad  autonomia  speciale,  la
compiuta definizione dell'oggetto  del  giudizio,  onere  di  cui  e'
gravato  il  giudice  rimettente,  non  puo'   pertanto   prescindere
dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo Statuto
speciale, tanto piu' se  queste  risultino  astrattamente  pertinenti
all'oggetto del giudizio principale.  Secondo  la  giurisprudenza  di
questa Corte, il giudice a quo avrebbe dovuto, quanto meno,  spiegare
in quale rapporto esse si trovino con  l'invocato  parametro  di  cui
all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  illustrando  le
ragioni per  le  quali  tale  ultima  norma  costituzionale  dovrebbe
assumersi a parametro  in  luogo  delle  previsioni  contenute  nello
statuto  speciale  (con  riferimento  al  giudizio  di   legittimita'
costituzionale in via incidentale, ordinanza  n.  247  del  2016;  in
relazione a giudizi in via principale, sentenze n. 252 e  n.  58  del
2016, n. 254, n. 151 e n. 142 del 2015). 
    L'assenza  di  tale  illustrazione  determina  l'inammissibilita'
della censura. 
    3.- La questione e', invece, fondata  in  relazione  all'art.  97
Cost. 
    3.1.- Con l'art. 17 della legge reg. Valle d'Aosta n. 3 del  2012
il  legislatore  regionale  ha  inteso   estendere   agli   incarichi
dirigenziali di Comandante e Vice Comandante regionali dei vigili del
fuoco il particolare regime previsto dall'art.  10,  comma  1,  della
legge reg.  Valle  d'Aosta  n.  22  del  2010  per  alcuni  incarichi
dirigenziali fiduciari e di diretta collaborazione  con  l'organo  di
governo (Segretario generale,  Capo  di  Gabinetto  e  Vice  Capo  di
Gabinetto della Presidenza della Regione). Questi  ultimi  incarichi,
conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su  proposta  del
Presidente della Regione, all'inizio  della  legislatura  e  ad  ogni
successiva vacanza di incarico, sono revocabili in qualsiasi  momento
su richiesta dello stesso Presidente e sono in  ogni  caso  correlati
alla durata del suo mandato. 
    La chiara intenzione del legislatore regionale di estendere  tale
regime agli incarichi di Comandante e Vice Comandante  regionali  dei
vigili del fuoco risulta dal  tenore  letterale  del  rinvio  operato
dalla disposizione censurata, la quale, dopo  aver  qualificato  come
fiduciari gli incarichi ricordati, aggiunge che ad essi «si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1». 
    Benche'  il  giudice  a  quo  non  s'interroghi  sul  punto,   la
perentoria  formulazione  letterale  della  disposizione  di   rinvio
conduce ad escludere l'applicabilita', al regime di nomina  e  revoca
dei due incarichi in questione, di altre disposizioni pure  contenute
nella legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010, e in particolare degli
artt. 28, 29 e 31, dedicati specificamente ai casi e  alle  modalita'
di revoca  dei  dirigenti,  alla  loro  responsabilita',  nonche'  al
sistema di misurazione e valutazione della loro attivita'. 
    Su tali premesse,  e  alla  luce  della  propria  giurisprudenza,
questa Corte deve dunque verificare se l'esclusiva  applicazione  del
particolare regime di cui all'art. 10,  comma  1,  della  legge  reg.
Valle d'Aosta n. 22 del 2010 all'incarico di Comandante regionale dei
vigili del fuoco, di cui e' questione nel  giudizio  principale,  sia
conforme ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialita'
dell'amministrazione (art. 97 Cost.). 
    3.2.- La considerazione complessiva delle disposizioni  regionali
dedicate alla figura del Comandante regionale dei  vigili  del  fuoco
restituisce  con  chiarezza  la  natura   non   apicale   e   tecnica
dell'incarico. 
    Non vi e' traccia,  nella  legge  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 10 novembre 2009, n.  37  (Nuove  disposizioni
per l'organizzazione dei servizi antincendi  della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste) - che stabilisce  i  requisiti  per  la
nomina a tale incarico ed elenca le  funzioni  del  Comandante  -  di
attribuzioni che segnalino una  sua  collaborazione  al  processo  di
formazione dell'indirizzo politico regionale in  materia  di  servizi
antincendi, ne' di un suo immediato rapporto, in  tale  materia,  con
l'organo politico regionale che conferisce l'incarico, cioe'  di  due
indici cui  la  giurisprudenza  costituzionale  annette  rilievo  per
individuare incarichi dirigenziali  apicali  e  caratterizzati  dalla
necessaria consentaneita' politica tra organo nominante  e  dirigente
nominato (da ultimo, sentenze n. 269 e n. 20 del 2016). Le pertinenti
disposizioni  della  legge  appena  citata  riconoscono,  invece,  al
Comandante  regionale  dei  vigili  del  fuoco  funzioni  di   natura
prevalentemente  tecnico-esecutiva,  attinenti   alla   direzione   e
all'organizzazione dei servizi antincendio nella Regione. 
    In aderenza ai contenuti  della  legge,  la  deliberazione  della
Giunta  della  Regione  Valle  d'Aosta  11  settembre  2015  n.  1303
(Ridefinizione  della  struttura  organizzativa  dell'amministrazione
regionale, a integrazione  e  modificazione  della  DGR  708/2015,  a
decorrere dal 15 settembre 2015) inquadra il Comandante regionale dei
vigili del fuoco al livello dirigenziale 2 (con  graduazione  A),  in
posizione  sotto-ordinata  rispetto  al  Coordinatore  regionale  del
dipartimento protezione civile e vigili del fuoco  (collocato  invece
al  livello  dirigenziale  1).  Ed  e'  a   quest'ultimo   che   tale
deliberazione invero attribuisce, oltre alla gestione generale  dello
stesso dipartimento, funzioni apicali di raccordo con i ministeri, le
istituzioni  nazionali  e  internazionali,  nonche'  il   potere   di
formulare proposte alla Giunta regionale al fine dell'elaborazione di
programmi, direttive, progetti di legge o altri  atti  di  competenza
dell'amministrazione: si vedano, in particolare, le lettere b, d e  i
dell'allegato B2 alla medesima deliberazione, intitolato «Funzioni  e
graduazioni delle strutture organizzative. Requisiti oggettivi per il
conferimento  dell'incarico  dirigenziale»,  nella  parte  recante  i
«Requisiti specifici per il conferimento dell'incarico di Capo  della
protezione civile (Coordinatore)». 
    E'  ulteriormente  significativo  che  al  medesimo  Coordinatore
spetti (lettera  j  dell'appena  citato  allegato)  la  verifica  del
raggiungimento  degli   obbiettivi   assegnati   ai   dirigenti   del
dipartimento, fra i quali figura il medesimo  Comandante  dei  vigili
del fuoco,  risultando  cosi'  evidente  l'inesistenza  di  relazioni
istituzionali    dirette    tra    quest'ultimo    e    i     vertici
dell'amministrazione regionale. 
    Non e' peraltro decisiva, al fine di affermare la natura  apicale
e non tecnica  dell'incarico  in  questione,  la  sua  qualificazione
fiduciaria, operata dall'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle
d'Aosta n. 22 del 2010. L'art. 40 della legge reg. Valle  d'Aosta  n.
37  del  2009  prevede,  infatti,  specifici   titoli   e   requisiti
professionali che delimitano la platea degli aspiranti  fra  i  quali
l'amministrazione puo' scegliere. Fra questi, la scelta del  nominato
puo' avvenire discrezionalmente, ma presuppone una forma di selezione
che, per quanto non abbia  natura  concorsuale,  e'  tuttavia  basata
sull'apprezzamento  oggettivo  delle  qualita'  professionali  e  del
merito degli aspiranti. 
    Il  carattere  fiduciario  rileva  unicamente   nella   fase   di
conferimento  dell'incarico,  e  si  esaurisce  nel   momento   della
individuazione, tra gli aspiranti dotati  degli  specifici  requisiti
professionali richiesti, del soggetto ritenuto idoneo a  svolgere  la
funzione (in tal  senso,  Consiglio  di  Stato,  sezione  quinta,  12
gennaio 2017, n. 677). 
    E' percio' da escludere, in primo  luogo,  che  la  nomina  possa
avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneita'
politica e personale fra nominante e nominato. 
    In  secondo  luogo,  il  carattere  fiduciario  dell'incarico   -
rilevante, nei limiti anzidetti, nella fase del  suo  conferimento  -
non puo' condizionare anche  il  concreto  esercizio  delle  funzioni
tecniche affidate al Comandante regionale dei vigili  del  fuoco,  da
svolgere in  posizione  di  neutralita'  e  nell'esclusivo  interesse
pubblico. Per questo, tale carattere non implica  che  l'interruzione
del rapporto possa avvenire con un margine di apprezzamento  tale  da
escludere l'applicazione delle disposizioni  (presenti,  come  detto,
nella stessa legge reg. Valle d'Aosta n. 22 del 2010, agli artt.  28,
29 e 31) che specificano  le  cause  e  le  modalita'  di  revoca,  e
consentono la misurazione e  valutazione  dell'attivita'  svolta  dai
dirigenti, previa  contestazione  degli  addebiti  nel  rispetto  dei
principi del giusto procedimento e del contraddittorio (analogamente,
sentenze n. 269 del 2016 e n. 224 del 2010).  Non  ha  dunque  pregio
l'argomento prospettato dalla difesa regionale, secondo la  quale  la
stessa natura fiduciaria  dell'incarico  conferito  direttamente  dal
vertice politico-amministrativo  regionale  renderebbe  legittima  la
disciplina censurata. 
    3.3.- Questa Corte ha piu' volte affermato l'incompatibilita' con
l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali  o  regionali,  che
prevedono  meccanismi  di  revocabilita'  ad  nutum  o  di  decadenza
automatica dalla carica, dovuti a cause  estranee  alle  vicende  del
rapporto instaurato con il  titolare,  non  correlati  a  valutazioni
concernenti i risultati conseguiti  da  quest'ultimo  nel  quadro  di
adeguate garanzie procedimentali (sentenze n. 15 del 2017, n. 20  del
2016, n. 104 e  n.  103  del  2007),  quando  tali  meccanismi  siano
riferiti  non  al  personale   addetto   agli   uffici   di   diretta
collaborazione con l'organo di governo (sentenza  n.  304  del  2010)
oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva  la  personale
adesione agli  orientamenti  politici  dell'organo  nominante,  ma  a
titolari di incarichi  dirigenziali  che  comportino  l'esercizio  di
funzioni tecniche di attuazione dell'indirizzo politico (sentenze  n.
269 del 2016, n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008). 
    Le medesime considerazioni non possono che valere anche nel  caso
in  esame,  nel  quale  la  legge  regionale  estende  al  Comandante
regionale dei vigili del fuoco il  particolare  regime  previsto  per
incarichi     di     diretta     collaborazione     con      l'organo
politico-amministrativo  di  vertice  della  Regione,  caratterizzato
dalla revocabilita'  ad  nutum  su  richiesta  del  Presidente  della
Regione, nonche' dal meccanismo di  spoils  system,  che  correla  la
durata dell'incarico alle vicende del mandato di  quest'ultimo.  Tale
estensione finisce per ancorare la cessazione dell'incarico a  eventi
esterni al rapporto (la richiesta discrezionale di  revoca  da  parte
del Presidente della Regione ovvero la scadenza o l'interruzione, per
qualsiasi causa, del suo mandato), non  correlati  ad  una  specifica
valutazione  dell'attivita'  svolta  e   senza   applicazione   delle
necessarie garanzie procedimentali  (esclusa  dal  perentorio  rinvio
effettuato dalla disposizione  censurata  al  solo  regime  stabilito
dall'art. 10, comma 1, della legge  reg.  Valle  d'Aosta  n.  22  del
2010). 
    Cio' determina l'illegittimita'  costituzionale,  per  violazione
dell'art. 97 Cost., dell'art. 11, comma 2-bis, della legge reg. Valle
d'Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui dispone che «si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo  10,  comma  1»  all'incarico  di
Comandante regionale dei vigili del fuoco, di cui  e'  questione  nel
giudizio principale. La caducazione  di  tale  rinvio,  che  imponeva
l'applicazione  della  ricordata  disciplina  speciale,  comporta  la
riespansione della  normativa  regionale  dettata  per  la  dirigenza
pubblica  del  comparto  unico  regionale,  cui  pure  il  Comandante
regionale dei vigili del fuoco  appartiene  (cio'  che,  per  inciso,
svuota di significato le eccezioni prospettate dalla difesa regionale
intorno  all'asserito  vuoto  di   disciplina   in   tesi   provocato
dall'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale). 
    4.- Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale va estesa,  in  via
consequenziale,  alla  medesima  disposizione,  nella  parte  in  cui
prevede che anche  all'incarico  di  Vice  Comandante  regionale  dei
vigili del fuoco si applichi il regime previsto dall'art.  10,  comma
1, della legge reg. Valle  d'Aosta  n.  22  del  2010.  All'evidenza,
infatti, tale parte di disposizione fa corpo con la porzione di norma
censurata,  producendo  gli  accertati  effetti  lesivi   anche   nei
confronti  di  quest'ultimo  incarico,  subordinato   a   quello   di
Comandante regionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  11,  comma
2-bis,  della  legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova  disciplina  dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico  della
Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995,  n.
45, e di altre leggi in materia di personale),  nella  parte  in  cui
prevede che si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1,
della medesima legge all'incarico di Comandante regionale dei  vigili
del fuoco; 
    2) dichiara in via consequenziale, ai sensi  dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma  2-bis,  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 22 del 2010, nella parte in cui prevede che  si  applicano
le disposizioni di cui all'art. 10, comma  1,  della  medesima  legge
all'incarico di Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco; 
    3)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 11, comma  2-bis,  della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 22  del  2010  sollevata,  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale ordinario  di  Aosta,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA