N. 61 ORDINANZA 7 febbraio - 24 marzo 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Enti locali - Soppressione e commissariamento delle Comunita' montane
  e trasferimento delle loro funzioni alle Unioni montane di Comuni. 
- Legge della Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni
  organiche in materia di enti locali), 12, 14 e 16. 
-   
(GU n.13 del 29-3-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,  Giuliano
  AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, 14  e
16 della legge della  Regione  Piemonte  28  settembre  2012,  n.  11
(Disposizioni organiche in materia  di  enti  locali),  promosso  dal
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte  nel  procedimento
vertente tra la Comunita' montana Alpi del Mare e la Regione Piemonte
ed altri, con ordinanza del 16 aprile 2015, iscritta al  n.  140  del
registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  7  febbraio  2017  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  procedimento  promosso  dalla
Comunita' montana Alpi del Mare nei confronti della Regione  Piemonte
e altri, il Tribunale amministrativo regionale per il  Piemonte,  con
ordinanza del 16  aprile  2015  (reg.  ord.  n.  140  del  2015),  ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12, 14
e 16 della legge della Regione Piemonte  28  settembre  2012,  n.  11
(Disposizioni organiche in materia di enti  locali),  in  riferimento
all'art. 123, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione
agli artt. 3, 4 e 8 della legge regionale statutaria Piemonte 4 marzo
2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte); 
    che il giudice a quo premette di  essere  investito  del  ricorso
proposto dalla Comunita' montana Alpi  del  Mare  per  l'annullamento
degli atti con i quali la Regione Piemonte aveva indetto la selezione
pubblica per la nomina dei commissari  liquidatori,  ai  sensi  degli
artt. 12 e seguenti della legge reg. Piemonte n. 11 del 2012, nonche'
del successivo decreto presidenziale di nomina del commissario  F.B.,
al quale erano stati conferiti i poteri  dei  decaduti  organi  della
detta comunita' montana; 
    che, a fondamento dell'impugnativa, l'ente  ricorrente  deduceva,
tra l'altro, l'illegittimita' costituzionale di  alcune  norme  della
richiamata legge regionale, in  applicazione  delle  quali  sarebbero
stati emessi gli atti in questione; 
    che, nel giudizio  a  quo,  si  costituiva  la  Regione  Piemonte
chiedendo il rigetto del ricorso; 
    che, dopo avere richiamato il contenuto delle norme  della  legge
reg.  Piemonte  n.  11  del  2012  concernenti  il  procedimento   di
superamento delle comunita'  montane  (artt.  12  e  segg.),  il  TAR
osserva, in punto di rilevanza, che il provvedimento presidenziale di
commissariamento,  emesso  in  applicazione  della  richiamata  legge
regionale, rappresenta un adempimento intermedio nel procedimento  di
soppressione della Comunita'  montana  Alpi  del  Mare,  con  effetti
immediatamente lesivi nei confronti di quest'ultima; 
    che, in  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene che gli artt. 12, 14 e 16 della legge reg. Piemonte n. 11 del
2012,  nella  parte  in  cui  prevedono  il  commissariamento  e   la
soppressione delle comunita' montane, violino  l'art.  123,  primo  e
secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 4 e  8  della  legge
reg. stat. Piemonte n. 1 del 2005; 
    che  la  configurazione  delle  comunita'  montane   come   «enti
statutariamente necessari» troverebbe - ad avviso del giudice a quo -
positivo fondamento nelle disposizioni  di  principio  del  Titolo  I
dello statuto della Regione Piemonte, e, precisamente:  1)  nell'art.
3, secondo comma, ai sensi del  quale  «La  Regione,  ispirandosi  al
principio  di  sussidiarieta',  pone  a  fondamento   della   propria
attivita'  legislativa,  amministrativa  e   di   programmazione   la
collaborazione con le Province,  i  Comuni  e  le  Comunita'  montane
nonche' con le autonomie funzionali e  con  le  rappresentanze  delle
imprese e dell'associazionismo per realizzare un  coordinato  sistema
delle autonomie»; 2) nell'art. 4, secondo comma, ai sensi  del  quale
«La Regione, nel realizzare le proprie finalita',  assume  il  metodo
della   programmazione   e   della   collaborazione    istituzionale,
perseguendo il raccordo tra gli  strumenti  di  programmazione  della
Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunita'  montane,  delle
unioni di Comuni collinari»; 3) nell'art. 8, secondo comma, ai  sensi
del quale «La Regione riconosce la specificita' dei territori montani
e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al  fine
di assicurarne le opportunita' di sviluppo  e  la  conservazione  del
particolare ecosistema. Individua nelle  Comunita'  montane  e  nelle
unioni di  Comuni  collinari,  l'organizzazione  dei  Comuni  atta  a
rendere effettive le  misure  di  sostegno  ai  territori  montani  e
collinari»; 
    che - osserva il TAR - nell'assetto ordinamentale delineato dallo
statuto della Regione Piemonte, la comunita' montana  rappresenta  un
livello   necessario   di   governo   locale    e    concorre    alla
caratterizzazione   dell'organizzazione   regionale   improntata   ad
un'ampia  delocalizzazione  delle  funzioni   amministrative   e   al
mantenimento in capo alla regione delle funzioni di programmazione; 
    che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,   avuto   riguardo   alla
configurazione delle comunita'  montane  come  «enti  statutariamente
necessari» in base alle disposizioni di principio del Titolo I  dello
statuto della Regione Piemonte (artt. 3, 4 e 8), le norme censurate -
nella parte in cui prevedono il commissariamento  e  la  soppressione
delle comunita' montane - violerebbero: 1) l'art. 123,  primo  comma,
Cost., in quanto la  relativa  disciplina  sarebbe  riconducibile  ai
«principi  fondamentali  di  organizzazione  e  funzionamento»  della
regione e, dunque, ad una materia coperta dalla cosiddetta riserva di
statuto, sottratta alla legislazione regionale ordinaria;  2)  l'art.
123, secondo comma, Cost., in quanto la soppressione delle  comunita'
montane  potrebbe  essere  disposta  esclusivamente   attraverso   il
procedimento  legislativo  rafforzato  prescritto  per  le  modifiche
statutarie e non gia' tramite legge regionale ordinaria; 
    che, con memoria  depositata  in  data  30  luglio  2015,  si  e'
costituita in giudizio la Regione Piemonte chiedendo che le questioni
di legittimita' costituzionale siano dichiarate infondate; 
    che la  Regione  Piemonte  evidenzia  come  la  disciplina  delle
comunita' montane non rientri nel contenuto necessario degli  statuti
e, dunque, nelle materie coperte da riserva di statuto, bensi'  nelle
materie soggette a riparto di  competenza,  ai  sensi  dell'art.  117
Cost.; 
    che la  resistente  ricorda  che,  alla  luce  della  consolidata
giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle comunita'  montane
- inclusa la possibile soppressione delle stesse, non trattandosi  di
«enti costituzionalmente o statutariamente necessari» - e'  riservata
alla competenza legislativa regionale residuale, ai  sensi  dell'art.
117, quarto comma, Cost. (sono richiamate le sentenze n. 91 del 2011,
n. 326 del 2010, n. 237 del 2009, n. 456 e n. 244 del  2005,  n.  229
del 2001); 
    che,  peraltro,  il  riferimento  ai  «principi  fondamentali  di
organizzazione e funzionamento» della regione di  cui  all'art.  123,
primo comma, Cost., nel testo novellato dalla riforma del  Titolo  V,
sarebbe da intendere all'amministrazione regionale e  non  gia'  alla
disciplina degli enti locali e, dunque, delle comunita' montane; 
    che  la  Regione  Piemonte  sottolinea,  altresi',   la   valenza
meramente  programmatica  delle  norme   invocate   quali   parametri
interposti, trattandosi di principi fondamentali del Titolo  I  dello
statuto regionale; 
    che, infine, la resistente evidenzia come la legge reg.  Piemonte
n. 11 del 2012  abbia  disposto  la  trasformazione  delle  comunita'
montane in unioni montane di comuni al  fine  di  contenimento  della
spesa pubblica, conformemente  alle  previsioni  di  principio  della
disposizione statale di cui all'art. 19 del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95  (Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
    Considerato che il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Piemonte, con ordinanza del 16 aprile 2015  (reg.  ord.  n.  140  del
2015), dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 12, 14  e
16 della legge della  Regione  Piemonte  28  settembre  2012,  n.  11
(Disposizioni organiche in materia di enti  locali),  in  riferimento
all'art. 123, primo e secondo comma, della Costituzione, in relazione
agli artt. 3, 4 e 8 della legge regionale statutaria Piemonte 4 marzo
2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte); 
    che tali questioni sono state sollevate nel corso di un  giudizio
avente ad oggetto l'impugnazione da  parte  della  Comunita'  montana
Alpi del Mare degli atti con i quali la Regione Piemonte, sulla  base
degli artt. 12 e seguenti della legge reg. Piemonte n. 11  del  2012,
aveva indetto la procedura selettiva per  la  nomina  dei  commissari
liquidatori nonche' del successivo decreto  presidenziale  di  nomina
del commissario F.B.; 
    che, avuto riguardo alla configurazione, alla  luce  dell'assetto
ordinamentale delineato dallo statuto regionale (artt. 3,  4,  e  8),
delle comunita' montane come  «enti  statutariamente  necessari»,  il
rimettente ritiene che le disposizioni censurate, nella parte in  cui
ne  prevedono  il  commissariamento  e  la  soppressione,  siano   in
contrasto con: 1) l'art. 123, primo comma, Cost., essendo la relativa
disciplina riconducibile ai «principi fondamentali di  organizzazione
e funzionamento» della regione e,  dunque,  ad  una  materia  coperta
dalla cosiddetta riserva  di  statuto,  sottratta  alla  legislazione
regionale ordinaria; 2) l'art. 123, secondo comma, Cost., dovendo  la
soppressione delle comunita' montane essere  disposta  esclusivamente
attraverso il procedimento legislativo rafforzato prescritto  per  le
modifiche statutarie e non gia' tramite legge regionale ordinaria; 
    che, nel corso del giudizio, e' intervenuta  la  legge  regionale
statutaria Piemonte 3 maggio 2016,  n.  7,  recante  «Modifiche  agli
articoli 3, 4, 8 e 97 della legge regionale statutaria 4 marzo  2005,
n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)» che ha modificato i  parametri
interposti evocati dal TAR rimettente; 
    che, in particolare, ai sensi dell'art. 1 della legge reg.  stat.
Piemonte n. 7 del 2016: «Al comma 2 dell'articolo 3  della  L.R.Stat.
n. 1/2005 (Statuto della Regione Piemonte) le parole "e le  Comunita'
montane" sono sostituite dalle seguenti: "le Unioni montane, le forme
associative comunali"»; ai sensi dell'art. 2 della legge  reg.  stat.
Piemonte n. 7 del 2016: « Al comma 2 dell'articolo 4 della  L.R.Stat.
n. 1/2005 le parole "delle Comunita' montane, delle unioni di  Comuni
collinari" sono sostituite dalle  seguenti:  "delle  Unioni  montane,
delle forme associative comunali"»; ai sensi dell'art. 3 della  legge
reg. stat. Piemonte n. 7 del 2016: «Al comma 2 dell'articolo 8  della
L.R.Stat. n. 1/2005 le parole "nelle Comunita' montane e nelle unioni
di Comuni collinari," sono sostituite dalle seguenti:  "nelle  Unioni
montane e nelle forme associative collinari"»; 
    che il  richiamato  ius  superveniens  ha  modificato  il  quadro
normativo, proprio sotto il profilo  in  merito  al  quale  e'  stata
ravvisata da  parte  del  rimettente  la  rilevanza  delle  questioni
descritte, e  ha  investito  specificamente  i  parametri  interposti
evocati dal TAR, in relazione all'art. 123, primo  e  secondo  comma,
Cost.; 
    che, pertanto, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte
(ex plurimis, ordinanze n. 102 e n. 35 del 2015), occorre  restituire
gli atti al giudice a quo affinche' questi, a  fronte  del  mutamento
del quadro normativo, proceda a un rinnovato esame della rilevanza  e
dei termini delle questioni. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione degli  atti  al  Tribunale  amministrativo
regionale per il Piemonte. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA