N. 64 ORDINANZA 8 - 30 marzo 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Esecuzione civile - Pignoramento presso  terzi  -  Contestazione  del
  debito del terzo pignorato - Procedura di risoluzione. 
- Legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  recante  «Disposizioni  per  la
  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
  stabilita'  2013)»,  art.  1,   comma   20,   numeri   3)   e   4),
  rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e  549  del  codice  di
  procedura civile. 
-   
(GU n.14 del 5-4-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», rispettivamente  sostitutivi
degli artt. 548 e 549 del codice di procedura  civile,  promosso  dal
Giudice  dell'esecuzione  del  Tribunale  ordinario  di  Viterbo  nel
procedimento vertente tra la Banca  di  Viterbo  Credito  Cooperativo
Soc. coop. p.a. ed altra e Valentini srl ed altra, con ordinanza  del
15 luglio 2015, iscritta al n. 155  del  registro  ordinanze  2016  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  36,  prima
serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio  dell'8  marzo  2017  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che - nel  corso  di  un  procedimento  di  pignoramento
presso terzi, nel quale era insorta contestazione  sulla  sussistenza
del credito del debitore esecutato, presupposta  ed  affermata  dalla
creditrice  procedente  ed  esclusa,  invece,  dalla  societa'  terza
pignorata - l'adito Giudice dell'esecuzione del  Tribunale  ordinario
di Viterbo, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in
epigrafe,  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e   pluriennale   dello   Stato   (Legge   di   stabilita'    2013)»,
rispettivamente sostitutivi degli artt.  548  e  549  del  codice  di
procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo
comma, 81 e 111, primo, secondo e sesto comma, della Costituzione; 
    che,  nel  motivare  la  non  manifesta  infondatezza   di   tale
questione, il rimettente ravvisa la violazione dei parametri evocati,
in cio' che - mentre nel previgente  regime  processuale  l'eventuale
contestazione  del  debito  del   terzo   pignorato   comportava   la
sospensione della procedura esecutiva, l'instaurazione di un giudizio
a cognizione piena e l'accertamento  con  sentenza  del  diritto  del
creditore nei confronti del terzo  -  nel  sistema  risultante  dalle
modifiche apportate dalla richiamata legge n. 228 del 2012 agli artt.
548 e 549 cod. proc. civ., la soluzione di una siffatta contestazione
consegue ad un accertamento sommario,  rimesso  allo  stesso  giudice
dell'esecuzione, in cui verrebbero meno diverse forme di  tutela  del
terzo pignorato (e, specularmente, anche del  creditore  procedente),
con riferimento, in particolare  alla  mancanza  di  garanzia  di  un
contradditorio  effettivo  e  pieno;  alla   previsione   della   non
necessaria  assistenza  di  un  difensore;  alla  mancanza   di   una
strutturazione del giudizio di accertamento  e  della  previsione  di
specifici poteri in capo al giudice dell'esecuzione;  all'assenza  di
un'adeguata tutela impugnatoria; 
    che il Presidente del Consiglio dei  ministri  -  intervenuto  in
questo giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato -
preliminarmente (alla formulazione di eccezioni di inammissibilita' e
non fondatezza della questione) ha richiesto  la  restituzione  degli
atti al giudice a quo, in ragione  dello  ius  superveniens,  di  cui
all'art. 13, comma 1, lettere m-bis e  m-ter,  del  decreto-legge  27
giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile  e
processuale   civile   e   di    organizzazione    e    funzionamento
dell'amministrazione  giudiziaria),  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, applicabile anche ai  procedimenti
pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  sopravvenuto  testo
normativo (ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello stesso  d.l.  n.  83
del 2015), e, quindi, anche al procedimento esecutivo nell'ambito del
quale   e'   stata   prospettata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale di cui trattasi; 
    che, infatti, secondo la difesa dello Stato, il nuovo  intervento
normativo (specificatamente incidente anche sull'art. 549 cod.  proc.
civ.) sarebbe volto, appunto, ad assicurare al  terzo  pignorato  una
tutela piena sotto  il  profilo  della  esatta  individuazione  della
pretesa fatta valere nei suoi confronti e, soprattutto,  del  proprio
diritto di difesa, dovendo il giudice assicurare che  la  valutazione
finale circa l'esistenza del credito sia compiuta, pur nell'ambito di
una procedura semplificata, nel pieno rispetto  del  principio  della
domanda e  delle  esigenze  di  difesa  e,  quindi,  sulla  base  dei
necessari accertamenti «nel contraddittorio tra le parti e il terzo». 
    Considerato che l'eccezione di inammissibilita' della questione -
che, ancorche' prospettata  in  via  subordinata,  va  esaminata  con
carattere di priorita', per il suo carattere  pregiudiziale  rispetto
ad ogni  altra  istanza  od  eccezione  dell'Avvocatura  dello  Stato
(ordinanza  n.  246  del  2016)  -  deve  essere   respinta   perche'
genericamente formulata, in ragione di un solo  asserito  difetto  di
rilevanza della questione stessa (sulla quale il giudice  a  quo  ha,
peraltro, adeguatamente motivato); 
    che  la  novella  del  2015  ha  effettivamente   modificato   le
disposizioni denunciate in correlazione a  piu'  profili  oggetto  di
censura nell'ordinanza di rimessione; 
    che, pertanto, a fronte del richiamato ius  superveniens,  spetta
al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza  e
non manifesta infondatezza della questione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    ordina la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione  del
Tribunale ordinario di Viterbo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA