N. 92 ORDINANZA 12 - 28 aprile 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Statuto regionale - Disciplina della Consulta di garanzia statutaria,
  dei bilanci ed altri documenti  contabili  e  della  proroga  degli
  organi regionali. 
- Delibera  legislativa  statutaria  della  Regione   Basilicata   22
  febbraio 2016, n. 422, recante «Legge  statutaria:  "Statuto  della
  Regione Basilicata" - Approvazione in seconda lettura»,  artt.  21,
  72 e 91. 
-   
(GU n.18 del 3-5-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 21, 72  e
91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata  22
febbraio 2016, n. 422,  recante  «Legge  statutaria:  "Statuto  della
Regione Basilicata" - Approvazione in seconda lettura», promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato in  data
11-14 aprile 2016, depositato in cancelleria  il  14  aprile  2016  e
iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2016. 
    Udito nella camera di consiglio del 12  aprile  2017  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto che con ricorso spedito per la notificazione l'11 aprile
2016, pervenuto in data 14 aprile  2016  e  depositato  nello  stesso
giorno, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 21, 72 e  91  della  delibera
legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016,  n.
422, recante «Legge statutaria: "Statuto della Regione Basilicata"  -
Approvazione  in  seconda  lettura»  (d'ora  in  poi:   statuto)   in
riferimento agli artt. 117, secondo comma,  lettera  e),  117,  terzo
comma, e 126 della Costituzione; 
    che, in particolare, ad avviso del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, l'art. 21, il quale prevede che fra i membri della Consulta
di garanzia statutaria  sia  compreso  personale  gia'  collocato  in
quiescenza e consente, quindi, la previsione di un adeguato compenso,
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e i principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica posti dall'art. 5, comma 9, del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario),
che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di  consulenza  a  soggetti  gia'  lavoratori  privati  o
pubblici collocati in quiescenza; 
    che, d'altra parte, l'art. 72, commi 1 e 2,  dello  statuto,  nel
prevedere due distinti bilanci, uno annuale  e  uno  pluriennale,  si
porrebbe in contrasto con la  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui  all'art.  117,
secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  e  con  i  principi  stabiliti
dall'art.  10  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.   118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), che prevede un unico bilancio, almeno triennale,  avente  natura
autorizzatoria; 
    che, parimenti, le disposizioni di cui ai commi  2,  3  e  4  del
medesimo  art.  72,   nel   devolvere   alla   legge   regionale   la
determinazione di contenuti, termini e modalita' di approvazione  dei
bilanci, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in  materia
di armonizzazione dei bilanci pubblici, ponendosi  in  contrasto  con
l'art. 39 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale  detta  una  minuziosa
disciplina del sistema di bilancio delle Regioni, con riferimento  al
suo contenuto ed alle modalita' di approvazione, sistema dal quale la
Regione non potrebbe discostarsi; 
    che, sotto un diverso profilo, anche il comma 1 dello stesso art.
72,  laddove  prevede  l'articolazione  dei  bilanci   regionali   in
«programmi, progetti e azioni», determinerebbe  la  violazione  della
competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici, ponendosi in contrasto con l'art. 14 del d.lgs.  n.
118 del 2011, che classifica le previsioni di  spesa  in  missioni  e
programmi; 
    che d'altra parte, anche le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8
del medesimo art.  72,  nella  parte  in  cui  rimettono  alla  legge
regionale la determinazione di  contenuti,  modalita'  e  termini  di
approvazione  dell'assestamento,  del  rendiconto   e   degli   altri
documenti contabili, violerebbero l'art. 117, secondo comma,  lettera
e), Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 50 e 63 del d.lgs. n.
118 del 2011, i quali disciplinano puntualmente tali atti; 
    che, infine, l'art. 91 dello statuto, nel disciplinare la proroga
degli organi regionali nelle ipotesi di scioglimento  "sanzionatorio"
del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 126, primo comma,  Cost.,
attribuisce  alla  Consulta  di  garanzia  statutaria  il  potere  di
amministrare temporaneamente la Regione, limitatamente  all'indizione
delle elezioni, e di compiere gli atti indifferibili e urgenti;  cio'
violerebbe l'art. 126 Cost., poiche' - configurando  la  Consulta  di
garanzia statutaria quale  organo  munito  di  poteri  non  meramente
consultivi - determinerebbe l'invasione della  competenza  statale  a
disciplinare le conseguenze dello scioglimento "sanzionatorio"; 
    che, peraltro, successivamente alla proposizione del ricorso,  le
disposizioni  impugnate  sono  state  tutte  sostituite  dalla  legge
statutaria della Regione Basilicata 17 novembre 2016, n.  1  (Statuto
della Regione Basilicata); 
    che il 22 marzo 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri  ha
depositato la  rinuncia  al  ricorso,  approvata  dal  Consiglio  dei
ministri nella seduta del 3 marzo 2017. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 21,  72
e 91 della delibera legislativa statutaria della  Regione  Basilicata
22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria:  "Statuto  della
Regione  Basilicata"  -  Approvazione   in   seconda   lettura»,   in
riferimento agli artt. 117, secondo comma,  lettera  e),  117,  terzo
comma, e 126 della Costituzione; 
    che la Regione Basilicata  non  si  e'  costituita  nel  presente
giudizio; 
    che il  22  marzo  2017  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha
depositato atto di rinuncia al ricorso, evidenziando che, nelle  more
del  giudizio,  la  legge  statutaria  della  Regione  Basilicata  17
novembre 2016, n. 1 (Statuto della Regione Basilicata), ha sostituito
le disposizioni oggetto di censura e sono, pertanto, venute  meno  le
ragioni per proseguire il giudizio di costituzionalita'; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina  l'estinzione
del processo, ai sensi dell'art. 23 delle  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla  Corte  costituzionale  (tra  le  piu'  recenti,
ordinanze n. 235, n. 137 e n. 27 del 2016). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA