N. 112 ORDINANZA 12 aprile - 12 maggio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disposizioni varie in materia  di  sanita'  pubblica  e  in  tema  di
  controllo del randagismo e di pianta organica di farmacie. 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n.  11  (Testo  unico  in
  materia di Sanita' e Servizi sociali), artt. 26, comma 1, 33, comma
  3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225,
  comma 1, e 239. 
-   
(GU n.20 del 17-5-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 26, comma
1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3  e  5,  219,
comma 2, 225, comma 1, e 239  della  legge  della  Regione  Umbria  9
aprile 2015, n. 11 (Testo unico  in  materia  di  Sanita'  e  Servizi
sociali), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 12-17 giugno 2015, depositato in cancelleria il
19 giugno 2015 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2015. 
    Udito nella camera di consiglio del 12  aprile  2017  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
    Ritenuto che, con ricorso, notificato in data 12-17 giugno  2015,
depositato il successivo 19 giugno e iscritto al registro ricorsi  n.
68 del 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso  questione
di legittimita' costituzionale, in via principale,  degli  artt.  26,
comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi 2 e 4, 211, 215, commi 3  e  5,
219, comma 2, 225, comma 1, e 239, della legge della Regione Umbria 9
aprile 2015, n. 11 (Testo unico  in  materia  di  Sanita'  e  Servizi
sociali), in riferimento agli artt. 97 e 117, primo  e  terzo  comma,
della Costituzione e in relazione alla  Convenzione  europea  per  la
protezione degli animali da compagnia, firmata  a  Strasburgo  il  13
novembre 1987 (e ratificata e resa esecutiva  con  legge  4  novembre
2010, n. 201); 
    che il ricorrente impugna l'art. 26, comma 1, della citata  legge
regionale, nella parte in cui stabilisce che «Il  Direttore  generale
delle aziende sanitarie regionali e' nominato  dal  Presidente  della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa,  tra
soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di  eta'
[...]», per violazione dell'art.117, terzo comma,  Cost.,  in  quanto
introdurrebbe, ai fini della  nomina  del  direttore  generale  delle
aziende sanitarie regionali, un requisito ulteriore rispetto a quelli
previsti dal legislatore statale all'art. 3-bis, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421), che costituiscono principi fondamentali in materia  di
tutela della salute; 
    che anche l'art. 33, comma 3, della medesima legge  regionale  e'
censurato in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto,
nella parte in cui prevede una composizione  del  collegio  sindacale
delle aziende ospedaliero-universitarie di cinque membri, piu'  ampia
di quella prevista dalle disposizioni statali di cui all'art.  3-ter,
comma  3,  del  d.lgs.  n.  502  del  1992,  violerebbe  i   principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  tutela  della
salute, nonche' in materia di coordinamento della finanza pubblica  e
si porrebbe altresi' in contrasto con quanto  disposto  dall'art.  2,
comma 1, lettera g) [recte: lettera i)], del decreto-legge 10 ottobre
2012,  n.  174  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   finanza   e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio  2012),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012,  n.
213, che, nell'ambito  delle  norme  di  riduzione  dei  costi  della
politica, prevede che venga data attuazione alle regole,  riguardanti
la  riduzione  dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo, stabilite dall'art.  6,  comma  5,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
122; 
    che e',  inoltre,  impugnato  l'art.  153  della  medesima  legge
regionale n. 11 del 2015, in  quanto,  nella  parte  in  cui  prevede
l'istituzione,   presso   la   Giunta   regionale,   della   Consulta
tecnico-scientifica per il sistema regionale del sangue, si  porrebbe
in contrasto con i principi fondamentali in materia di  tutela  della
salute di cui alla legge 21 ottobre 2005, n.  219  (Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati) e, in particolare, con l'art. 6, comma  1,  lettera  c),
che  affida  tutte  le   funzioni   di   coordinamento   della   rete
trasfusionale regionale alle Strutture  regionali  di  coordinamento,
determinerebbe  una  duplicazione  di  organi   e   competenze,   con
conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione  e  violerebbe  i  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  di
competitivita' economica), convertito in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    che ulteriori censure sono svolte nei  confronti  dell'art.  154,
commi 2 e 4, della medesima legge regionale, in riferimento  all'art.
117, terzo comma, Cost., in considerazione del fatto che e'  prevista
genericamente l'erogazione, da parte  della  Regione,  di  contributi
all'Associazione Volontari Italiani del  Sangue  (AVIS)  regionale  e
alle altre associazioni esistenti e costituite nella  Regione,  senza
che sia quantificato il rimborso dei costi secondo la  determinazione
prevista nell'accordo  attuativo  stipulato  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni il 20 marzo 2008, valido sul territorio  nazionale,  in
contrasto con i principi fondamentali  in  materia  di  tutela  della
salute di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 219 del
2005; 
    che il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 117, primo  e
terzo comma, Cost., anche l'art. 211 della legge regionale in  esame,
nella  parte   in   cui   dispone,   in   relazione   all'istituzione
dell'anagrafe degli animali da affezione,  alla  quale  e'  collegata
l'anagrafe dei cani, che il codice di  riconoscimento  dei  cani  «e'
impresso mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile  e
chiaramente leggibile», in  contrasto  con  i  principi  fondamentali
della legislazione statale in materia  di  tutela  della  salute  (in
specie, della sanita' animale), oltre che con  l'Accordo  6  febbraio
2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le  province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali
da compagnia e pet-therapy), recepito con  il  d.P.C.m.  28  febbraio
2003, in adempimento della  Convenzione  europea  per  la  protezione
degli animali da compagnia.  In  particolare  l'art.  4  dell'Accordo
prevede l'impegno diretto delle Regioni ad adottare  misure  volte  a
ridurre  il  fenomeno  del  randagismo  mediante  l'introduzione  del
microchip, «come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani,
a decorrere dal 1° gennaio 2005», e l'art. 1, comma 2,  del  d.P.C.m.
stabilisce l'impegno, da  parte  del  Governo  e  delle  Regioni,  ad
adottare  misure  in  grado  di  identificare  gli  animali  mediante
l'utilizzo di appositi microchips; 
    che analoghe censure di violazione dell'art. 117, primo  e  terzo
comma  Cost.,  per  contrasto  con  i  principi  fondamentali   della
legislazione statale in materia di tutela della  salute  (in  specie,
della sanita' animale), nonche' con il richiamato Accordo 6  febbraio
2003, sono svolte sia nei confronti dell'art. 215, commi 3 e 5, della
citata legge regionale, nella parte in cui, al  comma  3,  stabilisce
che «I cani vaganti catturati, regolarmente  tatuati,  devono  essere
restituiti al proprietario», mentre, al comma 5, dispone che «I  cani
vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti  a  tatuaggio  [...]»,
sia nei riguardi dell'art. 219, comma 2, della medesima legge,  nella
parte in cui prevede l'irrogazione  di  sanzioni  solo  per  l'omesso
tatuaggio (e non anche per l'omesso impianto microchip); 
    che  viene,  inoltre,  denunciato  l'art.  225,  comma  1,  della
medesima legge regionale n. 11 del  2015,  per  violazione  dell'art.
117, terzo  comma,  Cost.,  nella  parte  in  cui  impone  al  medico
veterinario di  dare  comunicazione,  entro  ventiquattro  ore,  alla
polizia provinciale, all'Azienda USL competente per territorio  e  al
Sindaco, dell'avvelenamento di specie animale domestica o  selvatica,
solo allorquando lo  abbia  accertato  nell'esercizio  delle  proprie
attivita', in contrasto con il principio fondamentale in  materia  di
tutela della salute di cui all'art. 2, comma  1,  dell'ordinanza  del
Ministero della  salute  10  febbraio  2012  (Norme  sul  divieto  di
utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) - adottata
in attuazione del  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174
(Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi) - secondo cui il medico veterinario e'  obbligato
a segnalare anche i casi di mero sospetto di avvelenamento; 
    che il ricorrente impugna, infine, per violazione dell'art.  117,
terzo comma, Cost., l'art. 239 della legge regionale n. 11 del  2015,
nella parte in cui stabilisce che «La pianta organica delle  farmacie
e' approvata dall'Assemblea  Legislativa  su  proposta  della  Giunta
regionale, nel rispetto dei  parametri  individuati  dalla  normativa
nazionale»,  per  ritenuto  contrasto  con  i  principi  fondamentali
fissati  dall'art.  11  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1
(Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 1
della legge 2 aprile 1968, n.  475  (Norme  concernenti  il  servizio
farmaceutico), che affidano  ai  Comuni  le  funzioni  amministrative
inerenti all'individuazione delle sedi farmaceutiche, per  assicurare
una maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, anche da  parte
dei cittadini residenti in  aree  scarsamente  abitate,  nonche'  per
garantire   un'equa   distribuzione   sul   territorio   delle   sedi
farmaceutiche; 
    che la Regione Umbria non si e' costituita in giudizio; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato, in data 18 novembre  2016,
ha depositato atto di rinuncia  al  ricorso,  con  la  corrispondente
delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  il  9  novembre  2016,
sulla scorta della relazione del Ministro per gli affari regionali  e
le  autonomie,  sul  rilievo  che  le  norme  impugnate  sono   state
modificate dalla legge regionale  17  agosto  2016,  n.  10,  recante
«Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.
11 (Testo unico in materia di Sanita' e Servizi sociali) e alla legge
regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di
bilancio 2015 in materia di entrate e di  spese  -  Modificazioni  ed
integrazioni di leggi regionali)». 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso questione di legittimita' costituzionale, in via principale,
degli artt. 26, comma 1, 33, comma 3, 153, 154, commi  2  e  4,  211,
215, commi 3 e 5, 219, comma 2, 225, comma  1,  e  239,  della  legge
della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia  di
Sanita' e Servizi sociali), in riferimento agli artt. 97 e 117, primo
e terzo comma, della Costituzione e  in  relazione  alla  Convenzione
europea per la protezione  degli  animali  da  compagnia,  firmata  a
Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva con legge
4 novembre 2010, n. 201; 
    che la Regione Umbria non si e' costituita in giudizio; 
    che, conformemente  alla  delibera  adottata  dal  Consiglio  dei
ministri nella  riunione  del  9  novembre  2016,  il  ricorrente  ha
rinunciato al ricorso; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 63
del 2017, n. 235 e n. 137 del 2016). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA