N. 118 SENTENZA 21 marzo - 22 maggio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Imposte e tasse - Tassa automobilistica provinciale -  Esenzione  per
  taluni  autoveicoli  e   motoveicoli   di   interesse   storico   o
  collezionistico. 
- Legge della Provincia autonoma di  Trento  3  giugno  2015,  n.  9,
  recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale  2015
  e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di  Trento  (legge
  finanziaria provinciale di assestamento 2015)», art. 4. 
-   
(GU n.21 del 24-5-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, recante
«Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  annuale   2015   e
pluriennale 2015-2017  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (legge
finanziaria  provinciale  di  assestamento   2015)»,   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 3-10
agosto 2015, depositato in cancelleria il 4 agosto 2015  ed  iscritto
al n. 79 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore
Giorgio Lattanzi; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Pio  Giovanni  Marrone  per   il
Presidente del Consiglio dei ministri  e  gli  avvocati  Giandomenico
Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso spedito per la notificazione il  3  agosto  2016,
ricevuto il successivo 10 agosto e depositato il 4 agosto 2016  (reg.
ric. n. 79 del 2015),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  4  della
legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, recante
«Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  annuale   2015   e
pluriennale 2015-2017  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (legge
finanziaria provinciale di assestamento 2015)», in  riferimento  agli
artt. 117, commi secondo, lettera e), e terzo, e 119, secondo  comma,
della Costituzione, oltre che all'art. 73 del d.P.R. 31 agosto  1972,
n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    L'art. 4 impugnato inserisce un  comma  6-sexies  dopo  il  comma
6-quinquies dell'art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n.
10 (Misure collegate  con  l'assestamento  del  bilancio  per  l'anno
1998), recante l'istituzione della tassa automobilistica provinciale. 
    Il comma 6-sexies esenta, a partire dal 1°  gennaio  2015,  dalla
tassa automobilistica provinciale autoveicoli e motoveicoli  di  eta'
compresa  tra  i  venti  e  i  trent'anni,  di  interesse  storico  o
collezionistico e iscritti in appositi registri, purche' non  adibiti
a uso professionale. Questi veicoli, in caso di  utilizzazione  sulla
pubblica strada, sono  invece  assoggettati  a  una  piu'  favorevole
«tassa di circolazione fissa annua». 
    La  norma  impugnata  si  riferisce  a  beni   che   sono   stati
assoggettati alla tassa automobilistica dall'art. 1, comma 666, della
legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita'  2015)»,  disposizione   che   ha   abrogato   l'esenzione
precedentemente prevista, a talune condizioni, dall'art. 63, comma 2,
della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale). 
    Il ricorrente premette che la tassa automobilistica e' un tributo
proprio derivato delle Regioni a  statuto  ordinario,  che,  in  base
all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), ne incamerano
il gettito ma lo possono disciplinare solo entro i limiti massimi  di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale. 
    La tassa automobilistica sarebbe  percio'  un  tributo  erariale,
oggetto della competenza esclusiva statale attribuita dall'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., e  non  costituirebbe,  invece,  un
tributo proprio della Regione ai sensi dell'art. 119, secondo  comma,
Cost. 
    Il ricorrente e' consapevole  che  nella  Provincia  autonoma  di
Trento vige l'art. 73 dello statuto  di  autonomia,  come  modificato
dall'art. 2, comma 107, lettera c), numeri 1) e 2),  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»,
in base al quale «[l]e tasse  automobilistiche  istituite  con  legge
provinciale costituiscono tributi propri». Tuttavia tale disposizione
non priverebbe la tassa automobilistica provinciale della sua  natura
di «tributo proprio derivato»,  il  cui  gettito  e'  assegnato  alla
Provincia, ma la cui disciplina continua a spettare alla legge  dello
Stato. 
    Il tributo in oggetto e' stato istituito,  prosegue  l'Avvocatura
generale, dall'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998, il  cui
comma 2,  «[i]n  attesa  di  una  disciplina  organica»,  afferma  la
perdurante  applicabilita'  della  disciplina  recata  dal  d.P.R.  5
febbraio  1953,  n.  39  (Testo  unico  delle   leggi   sulle   tasse
automobilistiche) quanto a presupposto d'imposta, misura della tassa,
soggetti passivi e modalita' di applicazione del tributo. 
    Il rinvio alla normativa  statale  confermerebbe  la  persistente
natura erariale della tassa, come sarebbe reso ancor piu' chiaro  dal
comma 5 dell'art. 4 della legge  provinciale  n.  10  del  1998,  che
autorizza la Giunta a modificare le tariffe entro  i  limiti  massimi
stabiliti dalla legge dello  Stato,  ai  sensi  dell'art.  73,  comma
1-bis, dello statuto speciale. 
    Quest'ultima previsione statutaria concerne i tributi erariali  e
cio' confermerebbe che la tassa automobilistica provinciale  conserva
questa natura. 
    Ne segue che alla legge provinciale non spetterebbe di introdurre
esenzioni non previste dalla normativa statale. 
    In subordine il ricorrente contesta che la legge impugnata  possa
giustificarsi alla luce del medesimo  art.  73,  comma  1-bis,  dello
statuto,  quanto  alla  prerogativa  della  Provincia  di  modificare
aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, purche'  cio'
sia consentito dalla legge  statale,  e  comunque  nei  limiti  delle
aliquote superiori definite da quest'ultima. 
    Difatti la norma impugnata si porrebbe in diretto  contrasto  con
l'art.  1,  comma  666,  della  legge  n.  190  del  2014,   che   ha
espressamente abrogato l'esenzione ora reintrodotta  dal  legislatore
provinciale. 
    Il mancato «rispetto della  specifica  volonta'  manifestata  dal
Legislatore  nazionale»  dovrebbe  far   ritenere   che   «la   legge
provinciale ha  travalicato  un  limite  (intrinseco)  imposto  dalla
stessa  previsione  statutaria»,  ed  espressivo  «di   principi   di
coordinamento del sistema tributario». 
    2.- Si e' costituita la Provincia autonoma di  Trento,  eccependo
l'inammissibilita' del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto. 
    3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Provincia autonoma ha
depositato una memoria insistendo sulle conclusioni gia' formulate. 
    L'omessa  indicazione   delle   competenze   statutarie,   e   in
particolare  dell'art.  73  dello  statuto,  nella  delibera  che  ha
autorizzato  la  proposizione   del   ricorso,   sarebbe   causa   di
inammissibilita' dello stesso. 
    In subordine la difesa provinciale  sostiene  che  la  competenza
statutaria relativa alla tassa  automobilista,  recata  dall'art.  73
dello statuto, comporta l'infondatezza delle questioni. 
    Del resto gia' la legge della Provincia autonoma di Trento n.  10
del 1998 avrebbe affermato la natura di tributo proprio  della  tassa
automobilistica, rinviando alla normativa statale  al  solo  fine  di
disciplinare  compiutamente  la  materia,  ma  comunque   regolandone
diversamente numerosi profili. 
    Peraltro, anche se si trattasse di tributo  derivato,  ugualmente
la Provincia autonoma potrebbe disporre esenzioni, perche' esse  sono
consentite dall'art. 73, comma 1-bis, dello statuto, incidono  su  un
tributo sui cui importi le Regioni, ai sensi dell'art. 24,  comma  1,
del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della  legge
23 ottobre1992, n. 421), hanno il potere di intervenire, e rispettano
la condizione indicata dalla  giurisprudenza  costituzionale  di  non
incrementare  la  pressione  tributaria   rispetto   a   quella   che
deriverebbe dall'applicazione dell'aliquota massima consentita. 
    Andrebbe poi escluso che dall'abrogazione disposta  dall'art.  1,
comma 666, della legge n. 190 del 2014 possa ricavarsi  un  principio
fondamentale in materia tributaria. Ne e' conferma il fatto che nella
normativa statale l'esenzione dalla tassa automobilistica continua  a
essere prevista per i veicoli ultratrentennali. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge  della  Provincia
autonoma di Trento 3 giugno 2015, n.  9,  recante  «Disposizioni  per
l'assestamento del bilancio  annuale  2015  e  pluriennale  2015-2017
della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale  di
assestamento 2015)», in riferimento agli artt.  117,  commi  secondo,
lettera e), e terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione,  oltre
che all'art. 73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    La disposizione impugnata inserisce un  comma  6-sexies  dopo  il
comma 6-quinquies dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di
Trento 11 settembre 1998, n. 10 (Misure collegate con  l'assestamento
del bilancio per l'anno 1998). Con tale norma  gli  autoveicoli  e  i
motoveicoli di interesse storico o collezionistico, di eta'  compresa
tra i venti e i trent'anni, sono esentati, a certe condizioni,  dalla
tassa  automobilistica  provinciale,  e  assoggettati,  in  caso   di
utilizzazione su strada pubblica, a  una  piu'  favorevole  tassa  di
circolazione fissa annua. 
    In tal modo il legislatore provinciale ha nella  sostanza  tenuto
fermo un regime di esenzione che era gia'  previsto  dalla  normativa
statale con l'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n.  342
(Misure in materia fiscale), ma era stato abrogato dall'art. 1, comma
666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)». 
    Il ricorrente ritiene che la  tassa  automobilistica  provinciale
sia un tributo proprio derivato, ovvero un tributo  erariale  il  cui
gettito e' riservato alla Provincia autonoma. 
    Verrebbe in tal modo riprodotto l'assetto normativo che, ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore  sanitario),  connota  la
tassa automobilistica  regionale  presso  le  Regioni  ordinarie.  Ne
conseguirebbe l'illegittimita' costituzionale  dell'esenzione,  posto
che,  vertendo  essa  su  un   tributo   erariale,   il   legislatore
provinciale, ai sensi degli artt. 117, commi secondo, lettera  e),  e
terzo, e  119,  secondo  comma,  Cost.,  non  avrebbe  il  potere  di
disporla. 
    Anche l'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972  sarebbe
leso, perche' questa disposizione, nello stabilire  che  «[l]e  tasse
automobilistiche  istituite  con  legge   provinciale   costituiscono
tributi propri», avrebbe confermato  la  natura  di  tributo  proprio
derivato della tassa in questione. 
    Il ricorrente aggiunge che neppure l'art. 73,  comma  1-bis,  del
d.P.R. n. 670 del 1972 puo' giocare nel presente caso a favore  della
norma impugnata. E' vero infatti che questa disposizione  statutaria,
riguardo ai tributi erariali per il quali la  legge  dello  Stato  lo
consente, permette alla Provincia autonoma di prevedere esenzioni, ma
la reintroduzione di un'esenzione  che  la  legislazione  statale  ha
espressamente abrogato non sarebbe consentita. Cosi' facendo  infatti
si romperebbe l'armonia della legislazione provinciale con i principi
del sistema  tributario  dello  Stato,  i  quali  costituirebbero  un
«limite intrinseco» rispetto alle scelte legislative della  Provincia
in tale materia. 
    2.- La Provincia autonoma di Trento si e' costituita chiedendo in
via preliminare che il ricorso sia dichiarato inammissibile,  perche'
l'art. 73 dello statuto di autonomia, benche'  sia  stato  menzionato
nel ricorso, non  sarebbe  posto  a  fondamento  della  delibera  del
Consiglio dei ministri  che  ha  autorizzato  la  proposizione  delle
questioni di legittimita' costituzionale. L'Avvocatura generale dello
Stato  non  avrebbe  percio'  potuto  menzionarlo  autonomamente  (ex
plurimis, sentenza n. 220 del 2013). 
    A prescindere da ogni altro rilievo l'eccezione in fatto  non  e'
fondata,  perche'  la  relazione  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali, le autonomie e  lo  sport,  cui  rinvia  la  delibera  del
Consiglio dei ministri, ha individuato nell'art. 73 dello statuto  un
parametro alla cui luce valutare la legittimita' costituzionale della
disposizione impugnata. 
    L'inammissibilita' del ricorso non puo'  neppure  derivare  dalla
circostanza che esso pone a  suo  fondamento  contemporaneamente  una
norma dello statuto e gli artt. 117 e 119 Cost., dal momento  che  il
ricorrente ricava da questi  ultimi  un  limite  comunque  opponibile
all'autonomia  speciale  a  titolo  di   principio   dell'ordinamento
giuridico della Repubblica (sentenze n. 151 del 2015, n. 315 e n. 187
del 2013). 
    Ove il presupposto  addotto  dal  ricorrente  fosse  erroneo,  il
ricorso,  pur  ammissibile,  sarebbe  quindi  infondato   quanto   ai
parametri in tal modo richiamati. 
    3.- Le questioni non sono fondate. 
    Bisogna premettere che la Provincia autonoma  ha  goduto  di  una
quota della tassa erariale di circolazione  ai  sensi  dell'art.  75,
primo comma, lettera b), del d.P.R n. 670 del 1972. Peraltro, al fine
di evitare sperequazioni rispetto ai soggetti ad autonomia ordinaria,
gia' con l'art. 23 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415  (Norme
urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra  lo
Stato e le regioni,  nonche'  disposizioni  varie),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 1990, n.
38, alle autonomie speciali  era  stato  riconosciuto  un  importo  a
titolo di tassa automobilistica  erariale  pari  a  quello  percepito
dalle Regioni ordinarie. 
    Con l'art. 4 della legge della Provincia autonoma n. 10 del  1998
era stata istituita una «tassa automobilistica provinciale» in  luogo
della  tassa  automobilistica  erariale,  pur  rimanendo   la   prima
largamente soggetta alla disciplina propria della seconda, in  attesa
di una organica riforma (art. 4, comma 2, della legge provinciale  n.
10 del 1998). 
    L'istituzione del tributo con legge provinciale in se'  non  puo'
ritenersi risolutiva quanto alla natura giuridica di esso, specie  se
si considera il massiccio rinvio alla disciplina statale (sentenza n.
357 del  2010);  essa  costituisce  pero'  l'inizio  di  una  vicenda
normativa  tesa  verso  l'attrazione  del  tributo  nella  sfera   di
competenza  provinciale,  culminata  in  seguito  con  una   espressa
copertura di carattere statutario. 
    In particolare, con l'art. 2, comma 107, lettera c),  numero  1),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», lo statuto e'  stato  modificato  per  quanto  di
interesse, e, previa abrogazione dell'art. 75, comma 1,  lettera  b),
il nuovo testo dell'art. 73 ha riconosciuto esplicitamente alla tassa
automobilistica istituita con legge provinciale la natura di  tributo
proprio. 
    E' il caso di osservare  che  questa  previsione  non  troverebbe
giustificazione logica se non si  fosse  voluto  superare  l'assetto,
fino ad allora vigente, di partecipazione (sia pure in misura totale)
al gettito di un tributo erariale  e  ricomprendere  la  tassa  nella
categoria dei tributi provinciali propri in senso stretto  (ferma  la
necessaria armonia  con  i  principi  del  sistema  tributario  dello
Stato), negandone con cio' il carattere statale. 
    E'  vero  che  l'aggettivo  "proprio",  nel   sistema   tracciato
dall'art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011 con  riferimento  alle  Regioni
ordinarie, connota sia tributi affidati alla competenza regionale sia
tributi che conservano natura erariale ma il cui gettito e'  devoluto
alla Regione; tuttavia e' l'evoluzione del  tributo  nella  Provincia
autonoma a deporre inequivocabilmente nel  senso  che  le  sia  stata
interamente   riservata   la   disciplina   normativa   della   tassa
automobilistica, tanto che ad essa si riferisce ora  il  primo  comma
dell'art. 73 dello statuto, e non  il  comma  1-bis,  che  e'  invece
dedicato ai tributi erariali. 
    Del resto questa Corte, con la  sentenza  n.  142  del  2012,  ha
escluso l'illegittimita'  costituzionale  di  un'addizionale  statale
alla tassa automobilistica provinciale osservando che, nonostante  il
carattere «proprio» di quest'ultima, l'addizionale conservava  invece
la sua natura erariale. Argomento che, ponendo in luce  la  dicotomia
tra i due tributi,  gia'  evidenziava  la  riconduzione  della  tassa
automobilistica al novero dei tributi  provinciali  propri  in  senso
stretto. 
    A fronte del dettato statutario non vale opporre  che  l'art.  4,
comma 5, della legge provinciale n. 10 del 1998, nel testo introdotto
dall'art. 13,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  provinciale  27
dicembre 2012, n. 25, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio  annuale  2013  e  pluriennale  2013-2015  della   Provincia
autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)»,  stabilisce
che  la  Giunta  provinciale  modifica   le   tariffe   «[a]i   sensi
dell'articolo 73, comma 1-bis», dello statuto di autonomia,  operando
in tal modo un richiamo alla normativa statutaria in tema di  tributi
erariali. Quale che sia l'origine e la portata  di  tale  previsione,
essa infatti e' pur sempre espressiva di un'opzione  del  legislatore
ordinario, mentre l'attribuzione di natura propria in  senso  stretto
alla tassa automobilistica  provinciale,  disposta  dal  primo  comma
dell'art. 73 dello statuto, opera  quale  parametro  di  legittimita'
costituzionale (sentenza n. 323 del 2011). 
    4.- Una volta chiarito che  nell'attuale  sistema  statutario  la
tassa automobilistica provinciale e'  un  tributo  proprio  in  senso
stretto della Provincia autonoma,  sono  superate  tutte  le  censure
svolte  dal  ricorrente.  E'  infatti  evidente  che  il  legislatore
provinciale puo' disporre le esenzioni che reputa opportune  rispetto
a una tassa attribuita alla sua competenza. 
    Naturalmente la stessa conclusione non vale per le  Regioni,  che
non possono servirsi di un'attribuzione analoga  a  quella  dell'art.
73, primo comma, dello statuto della Provincia autonoma  e  non  sono
percio'  competenti  a  introdurre  l'esenzione  di  cui  si  discute
(sentenze n. 242 e n. 199 del 2016). 
    Ne' e' sostenibile che  la  legislazione  impugnata  non  sia  in
armonia con i principi del sistema tributario dello Stato  (alla  cui
osservanza restano vincolati anche i tributi propri in senso stretto)
per il solo fatto che essa rida' vita a un'esenzione gia' prevista  e
poi abrogata dal  legislatore  statale.  E'  in  discussione  infatti
un'opzione del tutto contingente  di  politica  tributaria,  che  non
incide sull'assetto ordinamentale dei tributi, ma si esaurisce in una
micro disciplina di settore, priva di profili di rottura  o  comunque
anomali. Ne' siffatti profili emergono nel  raffronto  con  la  tassa
automobilistica statale, la cui conformazione fondamentale continua a
essere  replicata  dalla  tassa  automobilistica  provinciale.  Anzi,
proprio la circostanza che un'esenzione uguale a quella impugnata era
stata configurata dal  legislatore  statale  ne  comprova  l'astratta
compatibilita' con i principi del sistema tributario, anche se poi si
e' reputato opportuno abrogarla. 
    In conclusione il ricorso deve essere rigettato, perche' a  norma
dell'art. 73, primo comma, dello statuto di autonomia  la  disciplina
della  tassa  automobilistica  provinciale  spetta   alla   Provincia
autonoma di Trento. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento  3  giugno
2015, n. 9, recante «Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio
annuale 2015 e pluriennale  2015-2017  della  Provincia  autonoma  di
Trento  (legge  finanziaria  provinciale  di   assestamento   2015)»,
promosse, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera e), e
terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre  che  all'art.
73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri,  con
il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA