N. 137 ORDINANZA 12 aprile - 12 giugno 2017
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Decreto di condanna - Avviso all'imputato della facolta' di richiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova. - Codice di procedura penale, art. 460, comma 1, lettera e). -(GU n.24 del 14-6-2017 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Paolo GROSSI; Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Ferrara nel procedimento penale a carico di A. M., con ordinanza del 10 dicembre 2015, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Ferrara, con ordinanza del 10 dicembre 2015 (r.o. n. 98 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione»; che nei confronti dell'imputato e' stato emesso, in data 18 gennaio 2015, un decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 186, commi 2, lettera b), 2-bis e 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e che l'imputato ha proposto opposizione, con atto del 3 febbraio 2015, senza chiedere riti alternativi o la sospensione del procedimento con messa alla prova; che nell'udienza del 10 dicembre 2015 l'imputato ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova; che la richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile perche', trattandosi di un giudizio conseguente all'opposizione a un decreto penale di condanna, avrebbe dovuto essere presentata con l'atto di opposizione; che pero', se la questione di legittimita' costituzionale sollevata fosse accolta, l'imputato sarebbe rimesso in termini per chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; che, esclusa la possibilita' di un'interpretazione costituzionalmente conforme, il giudice rimettente ritiene che l'omessa previsione da parte del legislatore di uno specifico avviso, contenuto nel decreto penale di condanna, che rappresenti all'imputato la facolta' di presentare, a pena di decadenza, l'istanza di messa alla prova unitamente all'opposizione al decreto contrasterebbe «con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, e in particolare, con il canone di ragionevolezza, in quanto determina una irragionevole disparita' di trattamento tra la disciplina e le garanzie di avviso, previste per i riti alternativi e l'oblazione e quelle invece sancite, nel caso, per la sospensione del processo con messa alla prova»; che peraltro la violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza sarebbe ancor piu' accentuata dalla considerazione che la scelta del procedimento alternativo al giudizio dibattimentale, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, «deve essere compiuta al di fuori di un'udienza»; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata; che secondo l'Avvocatura generale non sarebbe configurabile la violazione dell'art. 24 Cost., in quanto il legislatore puo' ben modulare le forme di esercizio del diritto di difesa secondo le caratteristiche dei vari riti e, quindi, stabilire diverse modalita' di informazione in relazione ad essi; che, inoltre, l'indicazione del termine per proporre opposizione, contenuta nel decreto penale di condanna, sarebbe sufficiente a garantire il diritto di difesa dell'imputato, che puo' farsi assistere da un difensore e chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; che non sussisterebbe neanche la denunciata disparita' di trattamento, considerata l'eterogeneita' del nuovo istituto «rispetto ai veri e propri riti alternativi». Considerato che il Tribunale ordinario di Ferrara, con ordinanza del 10 dicembre 2015, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facolta' di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione»; che, con la sentenza n. 201 del 2016, questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facolta' dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova»; che, in seguito alla declaratoria di illegittimita' costituzionale pronunciata con la sentenza n. 201 del 2016, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, perche' divenuta priva di oggetto (ex multis, ordinanze n. 38 e n. 34 del 2017, n. 181 e n. 4 del 2016). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ferrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA