N. 201 ORDINANZA 4 - 14 luglio 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Disposizioni  varie  in  materia  di  agricoltura   (disciplina   del
  riconoscimento e dell'organizzazione delle c.d. "organizzazioni dei
  produttori agricoli"; aiuti alle societa' cooperative, alla ricerca
  e agli allevatori; divieto di coltivazione di piante  transgeniche;
  divieto di somministrazione di  OGM  nei  servizi  di  ristorazione
  collettiva  gestiti  da  enti  pubblici  o  da   soggetti   privati
  convenzionati;  incentivazione  degli  ammendanti  compostati   e/o
  letame; contributi a carico di non residenti  per  il  rilascio  di
  autorizzazioni alla raccolta di funghi). 
- Legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n.  12  (Testo  unico  in
  materia di agricoltura), artt. 9, comma 1, lettera a); 10, comma 1,
  lettera b); 15, comma 1, lettere a) ed e); 20, comma 1, lettera d);
  43, comma 1; 46; 48; 64 comma 1, lettera a); 81, comma  3,  lettere
  a), b), f) e g); 83, comma 1, lettere a), b), c),  d)  ed  e);  95,
  comma 2, e 127. 
-   
(GU n.29 del 19-7-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giancarlo
  CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 9,  comma
1, lettera a); 10, comma 1, lettera b); 15, comma 1,  lettere  a)  ed
e); 20, comma 1, lettera d); 43, comma 1; 46; 48; 64 comma 1, lettera
a); 81, comma 3, lettere a), b), f) e g); 83, comma  1,  lettere  a),
b), c), d) ed e); 95, comma 2, e 127 della legge della Regione Umbria
9 aprile 2015,  n.  12  (Testo  unico  in  materia  di  agricoltura),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 12-17 giugno 2015,  depositato  in  cancelleria  il  17
giugno 2015 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore
Giuliano Amato; 
    uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani  per  la  Regione
Umbria. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  notificato  il  12-17  giugno  2015,
depositato in cancelleria il 17 giugno 2015  (reg.  ric.  n.  66  del
2015), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  sollevato,   in
riferimento agli artt. 3, 5 e 117, primo e secondo comma, lettere  e)
ed s), della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 9, comma 1, lettera a); 10,  comma  1,  lettera  b);  15,
comma 1, lettere a) ed e); 20, comma 1, lettera d); 43, comma 1;  46;
48; 64, comma 1, lettera a); 81, comma 3, lettere a), b),  f)  e  g);
83, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e); 95, comma 2, e  127  della
legge della Regione Umbria 9 aprile  2015,  n.  12  (Testo  unico  in
materia di agricoltura); 
    che  le  censure  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri
riguardano numerose disposizioni della legge regionale impugnata,  in
buona  parte  gia'  contenute  in  precedenti   leggi   regionali   e
successivamente riprodotte nel "testo unico regionale", approvato  ai
sensi  dell'art.  40  dello  statuto  della  Regione  Umbria  con  un
procedimento semplificato; 
    che tali disposizioni, a  detta  dell'Avvocatura  Generale  dello
Stato, sarebbero  comunque  soggette  al  controllo  di  legittimita'
svolto dal Governo ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  Cost.,  sia
alla luce del mutato quadro normativo di  riferimento,  sia  perche',
come   da   costante    giurisprudenza    costituzionale,    l'omessa
impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri,  di
precedenti norme analoghe «non ha alcun rilievo, dato che  l'istituto
dell'acquiescenza non e' applicabile  nel  giudizio  di  legittimita'
costituzionale in via principale» (sentenza n. 139 del 2013); 
    che, nel dettaglio, l'art. 15, comma 1, lettera a),  della  legge
reg.  Umbria  n.  12  del  2015,  che  disciplina  le  modalita'   di
riconoscimento  delle  «organizzazioni  dei   produttori   agricoli»,
attribuendo alla Giunta regionale il compito di stabilire i requisiti
per il riconoscimento delle  citate  organizzazioni,  violerebbe  gli
artt. 5 e 117, primo e  secondo  comma,  lettere  e)  ed  s),  Cost.,
poiche' si porrebbe in contrasto con  gli  artt.  152,  paragrafo  1,
lettera a), e 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013,  recante  «Organizzazione  comune  dei  mercati  dei   prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», e con l'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 2, lettera e), della  L.  7  marzo  2003,  n.  38»,  prevedendo
modalita' di  riconoscimento  in  contrasto  con  i  requisiti  e  le
procedure indicate dalla normativa europea e nazionale; 
    che,  inoltre,  l'art.  15,  comma  1,  lettera  e)  della  legge
regionale impugnata, attribuendo alla Giunta regionale il compito  di
disciplinare, sempre riguardo  alle  «organizzazioni  dei  produttori
agricoli»,  il  «controllo  e  la  vigilanza  sul  mantenimento   dei
requisiti nonche' delle cause di decadenza e revoca e delle  relative
sanzioni», si porrebbe in contrasto con l'art. 4, comma 3, del d.lgs.
n. 102 del  2005,  ove  si  prevede  che  spetti  al  Ministro  delle
politiche  agricole  e  forestali,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni, definire le  modalita'  per  il  controllo  e  per  la
vigilanza delle organizzazioni dei produttori al fine di accertare il
rispetto dei requisiti per il riconoscimento,  nonche'  le  modalita'
per la revoca del riconoscimento, con violazione degli artt. 5 e 117,
secondo comma, lettere e) ed s), Cost.; 
    che l'art. 9, comma 1, lettera a), della legge reg. Umbria n.  12
del 2015, prevedendo aiuti economici all'avviamento  rivolti  ad  una
pluralita' di iniziative, tra le  quali  la  «costituzione  di  nuove
societa' cooperative con priorita' per quelle costituite  da  giovani
agricoltori di eta'  non  superiore  ad  anni  quaranta»,  violerebbe
l'art. 117, primo comma, Cost., poiche' contrasterebbe con l'art. 19,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,  del
25 giugno 2014, «che dichiara compatibili con il mercato interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006», che prevede la possibilita'  per  gli
Stati  di  concedere  aiuti  all'avviamento  purche'   destinati   ad
«associazioni   od   organizzazioni   di   produttori   ufficialmente
riconosciute dall'autorita' competente dello Stato membro interessato
sulla base della presentazione di un  piano  aziendale»,  non  quindi
alle sole societa' cooperative; 
    che l'art. 10, comma 1, lettera b) della legge reg. Umbria n.  12
del 2015, stabilendo la possibilita' per la Regione di attribuire  un
contributo  pubblico  agli   investimenti   realizzati   dalle   sole
«cooperative per la conduzione di terreni», determinerebbe un effetto
distorsivo della libera concorrenza, in contrasto con l'art. 107  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, con conseguente lesione dell'art. 117, primo e secondo  comma,
lettera e), Cost.; 
    che l'art. 20, comma 1, lettera d), della legge reg. Umbria n. 12
del 2015, contrasterebbe con  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  in
quanto,  statuendo  che,  in  materia  di  agricoltura,  la   Regione
favorisce l'offerta di ricerca e a  tal  fine  concede  finanziamenti
anche per «la diffusione dei risultati della ricerca», prevedrebbe un
autonomo finanziamento alla diffusione dei  risultati  dell'attivita'
di ricerca, in contrasto con l'art. 31, paragrafo 4, del  regolamento
(UE) n. 702/2014, da cui si evincerebbe, invece, che il finanziamento
ricevuto per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca  debba  coprire
anche la diffusione via internet dei relativi risultati; 
    che  sarebbe  violato  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,   pure
dall'art. 43, comma 1, della legge regionale impugnata,  che  dispone
il divieto di coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali,
su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate,
poiche' la direttiva (UE) n. 2015/412 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che «modifica la direttiva  2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di  limitare
o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM)
sul loro territorio», precluderebbe ad una Regione di poter escludere
dal territorio regionale la coltivazione di  organismi  geneticamente
modificati  utilizzando  un  provvedimento  normativo  che  non   sia
coerente  con  lo  specifico  procedimento  previsto   dalla   stessa
direttiva,  che  prevede  un  imprescindibile  coinvolgimento   della
Commissione europea; 
    che anche l'art. 46 della legge reg. Umbria n. 12 del  2015,  che
detta norme in tema di ricerche agrarie,  contrasterebbe  con  l'art.
117, primo comma, Cost., perche' non conforme alla vigente  normativa
europea in materia di coesistenza tra coltivazioni di  OGM  e  quelle
convenzionali  e  biologiche,  tenuto  conto,  in  particolare,   che
l'autorita'   nazionale   competente   per   quanto    riguarda    le
autorizzazioni all'emissione  deliberata  nell'ambiente  di  OGM  per
qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio, ovvero per scopi
sperimentali, e'  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, secondo la procedura prevista  dal  Titolo  II
del decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  224  (Attuazione  della
direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati),  mentre  il  Ministero  della
salute  e'  l'autorita'  nazionale  competente  per  quanto  riguarda
l'impiego confinato di  microorganismi  geneticamente  modificati  ai
sensi del decreto legislativo 12  aprile  2001,  n.  206  (Attuazione
della  direttiva  98/81/CE  che  modifica  la  direttiva   90/219/CE,
concernente  l'impiego  confinato  di   microrganismi   geneticamente
modificati); 
    che l'art. 48 della legge reg.  Umbria  n.  12  del  2015  -  che
prevede  il  divieto  di  somministrazione  di  prodotti   contenenti
organismi  geneticamente  modificati  nei  servizi  di   ristorazione
collettiva di asili, scuole, universita', ospedali, luoghi  di  cura,
gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, facendo
carico al gestore  del  servizio  sulla  base  di  dichiarazione  del
fornitore, di verificare l'assenza di OGM o di derivati da OGM  negli
alimenti somministrati - sarebbe altresi' illegittimo in  riferimento
all'art 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento (CE)  n.
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22  settembre
2003, «relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati»,
che farebbe  escludere  la  potesta'  della  Regione  di  vietare  la
somministrazione di prodotti contenenti OGM, il  cui  uso  sia  stato
consentito da un'autorizzazione europea; 
    che l'art.  64,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  regionale
impugnata, che prevede contributi economici per l'acquisto e l'uso di
ammendanti compostati e/o letame sino ad un massimo di  ottanta  euro
per ettaro per anno, per un periodo di cinque anni, sarebbe  altresi'
illegittimo  per  violazione  dell'art.  117,  primo  comma,   Cost.,
contrastando con l'art. 107, paragrafo 3, lettera  c),  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ove si  stabilisce  che
possono considerarsi compatibili con  il  mercato  interno,  tra  gli
altri, gli  aiuti  destinati  ad  agevolare  lo  sviluppo  di  talune
attivita' o di talune regioni economiche, ma non  gli  aiuti  per  le
cosiddette spese di funzionamento, tra  le  quali  rientrerebbero  le
spese per l'utilizzo di ammendanti al terreno agricolo; 
    che, riguardo all'art. 81, comma 3, lettere a), b), f) e  g),  in
combinato disposto con l'art. 83, comma 1, lettere a), b), d) ed  e),
della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, ove  si  stabilisce  che,  in
caso di epidemia  della  cosiddetta  blue-tongue,  la  Regione  possa
erogare aiuti agli allevatori anche al fine di coprire taluni  danni,
quali la morte, gli aborti tardivi, la riduzione della natalita' e la
riduzione della produzione lattea, derivanti non  dalla  malattia  in
se', ma dalla vaccinazione obbligatoriamente imposta come conseguenza
del diffondersi della stessa epidemia,  l'Avvocatura  Generale  dello
Stato  rileva  che  tali   disposizioni   contrasterebbero   con   il
regolamento (UE) n. 702/2014 il quale, all'art. 26, paragrafi 7 e  8,
dispone l'ammissibilita' di aiuti pubblici  solo  qualora  diretti  a
finanziare i costi direttamente  connessi  alle  epizoozie,  compresa
l'esecuzione delle vaccinazioni, ma non i costi volti a compensare  i
danni che sono conseguenza  non  della  malattia  in  se',  ma  della
vaccinazione stessa,  violando,  dunque,  l'art.  117,  primo  comma,
Cost.; 
    che anche l'art. 83, comma 1, lettera c)  della  legge  regionale
impugnata  violerebbe  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,   poiche',
riguardo  alla  misura  degli  aiuti  in  caso  di   epidemia   della
blue-tongue, dispone che, nel caso di costi connessi allo smaltimento
delle carcasse, l'indennizzo  possa  essere  concesso  «nella  misura
dell'ottanta per cento  della  spesa  effettivamente  sostenuta»,  in
contrasto con l'art. 27, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n.
702 del 2014, il quale statuisce che gli aiuti per la distruzione dei
capi morti non possono eccedere il 75 per cento dei costi sostenuti; 
    che  la  difesa  statale  eccepisce,  altresi',   la   violazione
dell'art. 117, primo comma, Cost., da parte dell'art.  95,  comma  2,
della legge reg. Umbria n. 12 del 2015, il quale, relativamente  agli
aiuti concessi in materia  di  apicoltura,  riconosce  un  contributo
pubblico, fino al cinquanta per cento della  spesa  ammissibile,  per
gli investimenti immobiliari e mobiliari, in contrasto con l'articolo
14, paragrafo 9, lettera d), del regolamento (UE)  n.  702/2014  che,
per la categoria di Regioni tra cui rientrerebbe l'Umbria, stabilisce
un aiuto d'intensita' limitata al quaranta per cento dell'importo dei
costi ammissibili; 
    che, da ultimo,  l'art.  127  della  legge  regionale  impugnata,
prevedendo, per i cittadini non residenti nel  territorio  regionale,
il pagamento di un contributo di euro  50,00,  dovuto  per  le  spese
sostenute   dalla   Regione   nell'esercizio   delle   sue   funzioni
autorizzatorie concernenti la raccolta dei funghi, violerebbe  l'art.
3 Cost., poiche' la circostanza che il pagamento di  tale  contributo
sia imposto esclusivamente ai cittadini non residenti nel  territorio
della  Regione  Umbria  determinerebbe  effetti  discriminatori   nei
confronti di tali contribuenti; 
    che, con atto depositato in cancelleria il 22 luglio 2015, si  e'
costituita  in  giudizio  la  Regione  Umbria,  chiedendo   che   sia
dichiarata l'inammissibilita' o, comunque, l'infondatezza nel  merito
delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate nel  ricorso
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  limitando  le  difese
scritte solo alle questioni relative agli artt. 10, comma 1,  lettera
b); 20, comma 1, lettera d); 43, comma 1;  46;  48  e  64,  comma  1,
lettera a), della legge regionale impugnata; 
    che, nelle more del giudizio, la legge  della  Regione  Umbria  4
maggio 2016, n. 6, recante «Modifiche  ed  integrazioni  della  legge
regionale  9  aprile  2015,  n.  12  (Testo  unico  in   materia   di
agricoltura)», ha  abrogato  o  modificato,  adeguandole  ai  rilievi
proposti nel ricorso, numerose disposizioni impugnate dal  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    che, pertanto, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sulla
base delle delibere del 28 luglio 2016  e  del  16  giugno  2017  del
Consiglio  dei  ministri,  con   atti   depositati   in   cancelleria
rispettivamente il  22  settembre  2016  e  il  27  giugno  2017,  ha
parzialmente rinunziato al ricorso, limitatamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale relative agli artt. 9, comma  1,  lettera
a); 10, comma 1, lettera b); 15, comma 1, lettere a) ed e); 20, comma
1, lettera d); 43, comma 1; 46; 64, comma 1, lettera a); 81, comma 3,
lettere a), b), f) e g); 83, comma 1, lettere a), b), c), d)  ed  e);
95, comma 2, e 127 della legge reg. Umbria n. 12 del 2015; 
    che la Regione  Umbria,  sulla  base  delle  deliberazioni  della
Giunta regionale del 3 novembre 2016 e del 3 luglio  2017,  con  atti
depositati in cancelleria rispettivamente il 30 novembre 2016 e il  4
luglio 2017, ha formalmente accettato entrambe le rinunzie parziali; 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 5  e  117,  primo  e  secondo
comma,  lettere  e)  ed  s),   della   Costituzione,   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 9, comma 1, lettera  a);  10,
comma 1, lettera b); 15, comma 1, lettere a)  ed  e);  20,  comma  1,
lettera d); 43, comma 1; 46; 48; 64, comma 1, lettera a);  81,  comma
3, lettere a), b), f) e g); 83, comma 1, lettere a), b),  c),  d)  ed
e); 95, comma 2, e 127 della legge  della  Regione  Umbria  9  aprile
2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura); 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto che la
successiva legge della Regione Umbria 4 maggio 2016,  n.  6,  recante
«Modifiche ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
(Testo unico in materia di agricoltura)», ha abrogato  o  modificato,
adeguandole ai rilievi proposti nel  ricorso,  numerose  disposizioni
impugnate,  con  due  successivi  atti,  depositati  in   cancelleria
rispettivamente il 22 settembre 2016 e il 27 giugno 2017, sulla  base
delle delibere del 28 luglio 2016 e del 16 giugno 2017 del  Consiglio
dei ministri, ha parzialmente rinunziato  al  ricorso,  limitatamente
alle questioni di legittimita' costituzionale relative agli artt.  9,
comma 1, lettera a); 10, comma 1, lettera b); 15, comma 1, lettere a)
ed e); 20, comma 1, lettera d); 43, comma 1; 46; 64, comma 1, lettera
a); 81, comma 3, lettere a), b), f) e g); 83, comma  1,  lettere  a),
b), c), d) ed e); 95, comma 2, e 127 della legge reg.  Umbria  n.  12
del 2015; 
    che la  Regione  Umbria  ha  formalmente  accettato  entrambe  le
rinunzie parziali, con atti depositati in cancelleria rispettivamente
il  30  novembre  2016  e  il  4  luglio  2017,  sulla   base   delle
deliberazioni della Giunta regionale del 3  novembre  2016  e  del  3
luglio 2017; 
    che nei giudizi di legittimita' costituzionale in via  principale
la rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla
resistente costituita, determina l'estinzione dei processi  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 65  del  2017,  n.  49  del
2017, n. 264, n. 171, n. 62 e n. 6 del 2016); 
    che,  per  quanto  concerne   la   residua   questione,   sebbene
l'impugnato art. 48 della legge reg. n. 12  del  2015,  approvato  ai
sensi dell'art. 40 dello  statuto  della  Regione  Umbria,  riproduca
quanto gia' previsto dall'art. 8 della legge della Regione Umbria  20
agosto  2001,  n.  21  (Disposizioni  in  materia  di   coltivazione,
allevamento,  sperimentazione,  commercializzazione  e   consumo   di
organismi geneticamente modificati e per la  promozione  di  prodotti
biologici  e  tipici),   appare   indiscutibile   la   sua   autonoma
impugnabilita' innanzi alla Corte costituzionale (sentenza n. 378 del
2004, punto 7 del Considerato in diritto); 
    che, secondo la difesa statale, tale  disposizione  -  prevedendo
nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, universita',
ospedali, luoghi di cura, gestiti da  enti  pubblici  o  da  soggetti
privati convenzionati, il divieto  di  somministrazione  di  prodotti
contenenti OGM, facendo carico al gestore del servizio sulla base  di
dichiarazione del fornitore, di verificare  l'assenza  di  OGM  o  di
derivati da OGM negli alimenti somministrati - violerebbe l'art  117,
primo comma, Cost., in relazione al regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,  «relativo
agli alimenti e ai mangimi  geneticamente  modificati»,  in  base  al
quale sarebbe esclusa, per la Regione, la possibilita' di  vietare  a
livello regionale la somministrazione di prodotti contenenti OGM,  il
cui uso sia stato consentito da un'autorizzazione europea; 
    che, tuttavia,  la  difesa  statale  si  limita  a  censurare  la
disposizione  regionale   in   quanto   contrastante   con   l'intero
regolamento (CE) n. 1829/2003, senza indicare puntualmente  le  norme
interposte   che   sarebbero   violate   e   senza   addurre   alcuna
argomentazione riguardo all'illegittimita' del  divieto  posto  dalla
disposizione regionale impugnata; 
    che, come da questa Corte piu' volte chiarito, il ricorso in  via
principale  deve  identificare  esattamente  la  questione  nei  suoi
termini   normativi,   indicando   le   norme   costituzionali    (ed
eventualmente  interposte)  e  ordinarie,  la  definizione  del   cui
rapporto di compatibilita' o incompatibilita'  costituisce  l'oggetto
della questione (tra  tutte,  sentenza  n.  63  del  2016),  poiche',
altrimenti, non sarebbe possibile individuare correttamente i termini
della questione di costituzionalita' (ex multis, sentenze n. 311  del
2013 e n. 199 del 2012); 
    che, pertanto, e' pacificamente  esclusa  l'ammissibilita'  delle
questioni nelle quali  non  siano  specificate  le  norme  interposte
violate, lesive del parametro  di  cui  all'art.  117,  primo  comma,
Cost., recanti un mero rinvio all'intero corpo di una direttiva o  di
un altro atto normativo comunitario (sentenze n.  156  e  n.  63  del
2016, n. 311 del 2013, n. 199 del 2012, n. 325 del 2010 e n.  51  del
2006); 
    che, in definitiva, la censura formulata  dalla  difesa  statale,
per effetto della non corretta indicazione del  parametro  interposto
violato, si  risolve  nell'apodittica  affermazione  di  un  presunto
divieto normativo non chiaramente individuabile, presentandosi  cosi'
generica e carente di motivazione e rendendo di fatto impossibile  lo
scrutinio della questione; 
    che,  quindi,  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
concernente l'art. 48 della legge reg. Umbria n. 12 del 2015  risulta
manifestamente inammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara estinto il processo relativamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 9, comma 1, lettera  a);  10,
comma 1, lettera b); 15, comma 1, lettere a)  ed  e);  20,  comma  1,
lettera d); 43, comma 1; 46; 64, comma 1, lettera a);  81,  comma  3,
lettere a), b), f) e g); 83, comma 1, lettere a), b), c), d)  ed  e);
95, comma 2, e 127 della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n.
12 (Testo unico in materia di agricoltura), promosse  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara  manifestamente  inammissibile   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 48 della legge reg.  Umbria  n.
12 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in
riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,   in
relazione al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 22 settembre 2003, «relativo agli  alimenti  e  ai
mangimi  geneticamente  modificati»,  con  il  ricorso  indicato   in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA