N. 277 ORDINANZA 12 - 20 dicembre 2017

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Legge  elettorale  -  Procedimento   legislativo   -   Conflitto   di
  attribuzione tra poteri dello  Stato  promosso  dal  CODACONS,  dal
  senatore Bartolomeo Pepe e da Giovanni Pignoloni, nella qualita' di
  cittadino elettore, nei confronti del Governo. 
- Delibera del Consiglio dei ministri del 10  ottobre  2017,  con  la
  quale il Governo ha dato l'assenso a porre la questione di  fiducia
  sull'approvazione, senza emendamenti ne' articoli aggiuntivi, degli
  artt. 1, 2 e 3 del testo unificato delle proposte di legge n.  2352
  e abbinate A/R, recante «Modifiche al  sistema  di  elezione  della
  Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica.  Delega  al
  governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali  e
  plurinominali»; atto del Governo del 10 ottobre 2017 con  il  quale
  ha posto, alla Camera dei deputati, la  questione  di  fiducia  sui
  menzionati articoli. 
-   
(GU n.52 del 27-12-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,   Giovanni
  AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  10
ottobre 2017 e dell'atto di Governo del 10 ottobre 2017, promosso dal
CODACONS (Coordinamento delle associazioni e dei comitati  di  tutela
dell'ambiente e dei diritti  degli  utenti  e  dei  consumatori),  da
Bartolomeo Pepe, nella qualita' di senatore, e da Giovanni Pignoloni,
nella qualita' di cittadino elettore, depositato in cancelleria il 17
ottobre 2017 ed iscritto al n. 4 del registro  conflitto  tra  poteri
2017, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon. 
    Ritenuto che, con  ricorso  depositato  il  17  ottobre  2017  ed
iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri 2017, il  CODACONS
(Coordinamento  delle  associazioni  e   dei   comitati   di   tutela
dell'ambiente e dei diritti  degli  utenti  e  dei  consumatori),  il
senatore Bartolomeo Pepe  e  Giovanni  Pignoloni  nella  qualita'  di
cittadino  elettore,  hanno  congiuntamente  sollevato  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato contro il Governo,  in  relazione
alla delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, con  la
quale e' stato  dato  l'assenso  a  porre  la  questione  di  fiducia
sull'approvazione, senza emendamenti ne' articoli  aggiuntivi,  degli
artt. 1, 2 e 3 del testo unificato delle proposte di legge n. 2352  e
abbinate A/R, recante «Modifiche al sistema di elezione della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al governo per  la
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», e
all'atto con il quale, nella medesima giornata, il  Governo,  tramite
il Ministro per i rapporti con il Parlamento, ha posto,  alla  Camera
dei deputati, la questione di fiducia sui menzionati articoli; 
    che, ad avviso dei ricorrenti, il Governo  avrebbe  in  tal  modo
leso «le prerogative del Corpo elettorale connesse  al  diritto  alla
sovranita' popolare, di cui all'art. 1 Cost., al diritto di  liberta'
ed eguaglianza, diritto alla  libera  espressione  del  proprio  voto
"personale ed eguale, libero e segreto" ex art. 48, comma  2,  Cost.;
diritto alla vita politica della  Nazione,  nel  legittimo  esercizio
della propria quota di sovranita' popolare,  cosi'  come  previsto  e
garantito dagli artt. 1, 2, 3, 24, 48, 49, 51, 56, 71, 92, 111,  113,
117, 138 Cost. e dagli artt. 13  CEDU  (Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo),  3  Protocollo  CEDU,  entrambi
ratificati in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848  [...];  nonche'
in violazione del combinato disposto dell'art. 49 e 116, comma 4  del
Regolamento della Camera e dell'art. 72 Cost.»; 
    che  il  CODACONS  afferma  di  essere  legittimato  a  sollevare
conflitto di attribuzione tra poteri, poiche' - rientrando tra le sue
finalita' statutarie la tutela  dei  diritti  dei  cittadini  -  esso
agirebbe a tutela dei diritti dei medesimi, nella  loro  qualita'  di
elettori e, dunque, quale rappresentante del corpo elettorale; 
    che sarebbe legittimato a  ricorrere  anche  Giovanni  Pignoloni,
nella qualita' di elettore e rappresentante del corpo elettorale; 
    che,  infine,  legittimato  a  proporre  il  ricorso  sarebbe  il
senatore  Bartolomeo  Pepe,  «in  rappresentanza»  del  Senato  della
Repubblica, in quanto - a causa degli atti impugnati - egli  vedrebbe
«vanificato  il  proprio   mandato   elettivo»   e   le   prerogative
costituzionali garantitegli, quale parlamentare, dagli artt. 58,  67,
70 e 72 della Costituzione; 
    che, quanto al profilo oggettivo, i ricorrenti asseriscono che il
corpo elettorale - che esercita la  propria  funzione  costituzionale
eleggendo gli organi rappresentativi - sarebbe  leso  «nella  propria
quota di sovranita' popolare», laddove  il  Parlamento,  chiamato  ad
approvare  una   legge   elettorale,   non   possa   «liberamente   e
autonomamente discutere» a  causa  della  decisione  del  Governo  di
ricorrere al voto di fiducia; 
    che, in particolare, quest'ultimo,  costringendo  la  maggioranza
parlamentare ad approvare o a respingere l'articolo su cui  e'  posta
la fiducia, precluderebbe alle Camere la possibilita' di esaminare  e
discutere i singoli aspetti del progetto di  legge,  con  conseguente
lesione dell'art. 72 Cost., in base al quale  la  legge  deve  essere
votata articolo per articolo e con votazione  finale  e,  dunque,  ad
avviso dei ricorrenti, con piena consapevolezza da parte  di  ciascun
parlamentare in ordine ad ogni contenuto del progetto di legge; 
    che il ricorso alla questione  di  fiducia  pregiudicherebbe  «la
liberta' del voto e la sovranita' dei  cittadini  tutti»,  poiche'  -
assumendo i ricorrenti che i partiti non possano sostituirsi al corpo
elettorale e che  l'art.  67  Cost.  presupponga  l'esistenza  di  un
mandato conferito  direttamente  dagli  elettori  agli  eletti  -  la
posizione della questione di fiducia da parte del Governo  renderebbe
il voto dei cittadini «ne' libero, ne' personale»; 
    che, peraltro, il Governo non  potrebbe  porre  la  questione  di
fiducia sulla legge elettorale, poiche' si tratterebbe di  una  legge
che «neppure in astratto» sarebbe suscettibile di  incidere  sul  suo
indirizzo politico; 
    che, infine, il Governo, ponendo la questione di  fiducia  su  un
progetto  di  legge  in  materia  elettorale,  avrebbe   violato   il
«combinato disposto» degli artt.  49  e  116  del  regolamento  della
Camera, «alla luce del dettato  dell'ultimo  comma  dell'articolo  72
della Costituzione», in quanto - sempre ad avviso  dei  ricorrenti  -
dalle citate disposizioni regolamentari dovrebbe dedursi  il  divieto
di porre la questione di  fiducia  anche  sulle  leggi,  come  quelle
elettorali, sulle quali il voto segreto e' disposto  su  richiesta  e
non e' invece obbligatoriamente prescritto; 
    che l'art. 72 Cost. imporrebbe il ricorso alla normale  procedura
legislativa per l'approvazione  delle  leggi  elettorali,  le  quali,
proprio alla luce di tale disposizione costituzionale, godrebbero «di
una copertura procedurale di rango costituzionale» che  non  potrebbe
dirsi rispettata in  presenza  di  una  «coartazione»  del  dibattito
parlamentare imposto dalla maggioranza; 
    che, nel procedimento di approvazione della legge  elettorale  da
cui ha avuto origine il presente  conflitto,  la  violazione  sarebbe
stata, peraltro, duplice, poiche' uno degli articoli su cui e'  stata
posta la questione di fiducia contiene una delega al Governo  per  la
definizione dei collegi elettorali, e le leggi di delega  sono  -  al
pari di quelle elettorali -  soggette  alla  cosiddetta  "riserva  di
assemblea" ai sensi dell'art. 72, comma quarto, Cost.; 
    che, in data 27 novembre  2017,  i  ricorrenti  hanno  depositato
memoria in cui ribadiscono  il  loro  interesse  a  ricorrere,  anche
all'esito  della  promulgazione   della   nuova   legge   elettorale,
aggiungendo che l'approvazione di tale  legge  in  prossimita'  delle
elezioni politiche sarebbe illegittima «anche perche' espone l'Italia
al rischio di una censura da parte della Corte  Europea  dei  Diritti
dell'Uomo» (e' richiamata la sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo, 6 novembre 2012, Ekoglasnost contro Bulgaria). 
    Considerato che,  in  questa  fase  del  giudizio,  la  Corte  e'
chiamata   a   deliberare,   in   camera   di   consiglio   e   senza
contraddittorio,  sulla  sussistenza  dei  requisiti   soggettivo   e
oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della legge 11  marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra  organi
competenti a dichiarare definitivamente la volonta'  del  potere  cui
appartengono e per  la  delimitazione  della  sfera  di  attribuzioni
delineata per i vari poteri da norme costituzionali; 
    che il ricorso per conflitto e' stato  congiuntamente  presentato
da tre diversi soggetti, i quali lamentano la decisione  del  Governo
di porre la questione di fiducia,  presso  la  Camera  dei  deputati,
sull'approvazione della legge elettorale; 
    che  ciascuno  dei  tre  soggetti  e'  dotato  di  una   distinta
qualificazione soggettiva e puo', in astratto, lamentare  la  lesione
di distinte attribuzioni; 
    che  la  prospettazione  dei  ricorrenti  e'  resa  incerta   dal
carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza  che
le censure in esso contenute  sono  presentate  senza  considerazione
della diversita' delle rispettive qualificazioni; 
    che, in ogni caso, l'inammissibilita' del ricorso emerge anche  a
prendere partitamente in considerazione la distinta posizione dei tre
ricorrenti rispetto alla lesione lamentata; 
    che,   infatti,   con   riferimento   all'associazione   CODACONS
(Coordinamento  delle  associazioni  e   dei   comitati   di   tutela
dell'ambiente e dei diritti degli utenti  e  dei  consumatori)  e  al
cittadino elettore, questa Corte ha gia' affermato  che  soggetti  ed
organi diversi  dallo  Stato-apparato  possono  essere  parti  di  un
conflitto tra poteri, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e del
citato art. 37 della l. n. 87 del  1953,  solo  se  titolari  di  una
«pubblica  funzione   costituzionalmente   rilevante   e   garantita»
(ordinanza n. 17 del 1978); 
    che il CODACONS non e' titolare  di  funzioni  costituzionalmente
rilevanti, bensi' delle sole  situazioni  soggettive  spettanti  alle
«organizzazioni proprie della societa' civile» (ordinanza n. 256  del
2016); 
    che, inoltre, secondo costante giurisprudenza  di  questa  Corte,
nemmeno il singolo cittadino, seppure vanti la qualita' di  elettore,
e' investito di funzioni tali da legittimarlo a  sollevare  conflitto
di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo,  alcuna
attribuzione costituzionalmente rilevante (ordinanze n. 256 del 2016,
n. 121 del 2011, n. 85 del 2009, n. 434, n. 284 e n. 189 del 2008, n.
296 del 2006); 
    che, pertanto, il ricorso promosso dal  CODACONS  e  da  Giovanni
Pignoloni e' inammissibile  per  carenza  dei  requisiti  soggettivi,
nessuno dei due ricorrenti potendo qualificarsi potere dello Stato ai
sensi dell'art. 134 Cost.; 
    che, peraltro, e' insussistente anche il requisito oggettivo  del
conflitto, giacche'  gli  atti  che  si  innestano  nel  procedimento
legislativo sono inidonei a ledere la sfera di soggetti estranei alle
Camere (ordinanze n. 121 del 2011, n. 120 del 2009, n. 172 del  1997,
n. 45 del 1983 e, con particolare riferimento  alla  posizione  della
questione di fiducia da parte del Governo, n. 44 del 1983); 
    che, sotto questo punto di vista, e'  erronea  la  prospettazione
adombrata  dai  ricorrenti,  secondo  i  quali  la  posizione   della
questione di fiducia da parte del Governo lederebbe direttamente  «la
liberta' di voto e la sovranita' dei cittadini tutti», essendo semmai
essa   idonea,   in   astratto,   a   incidere   sulle   attribuzioni
costituzionali  dei  membri  del  Parlamento,  che  rappresentano  la
Nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.); 
    che, per ragioni diverse da quelle fin qui  esposte,  nemmeno  il
senatore Bartolomeo Pepe  e'  legittimato,  nel  caso  di  specie,  a
ricorrere per conflitto; 
    che, infatti,  impregiudicata  restando  la  configurabilita'  di
attribuzioni individuali di potere costituzionale per la  cui  tutela
il singolo parlamentare sia legittimato a promuovere un conflitto fra
poteri (sentenza n. 225 del 2001; ordinanze n. 149 del 2016,  n.  222
del 2009, n. 177 del 1998), nel caso di specie il senatore ricorrente
pretende  inammissibilmente  di  rappresentare  -  in  un   conflitto
promosso contro il Governo - l'intero organo cui appartiene; 
    che, in ogni caso, un membro del Senato della Repubblica non puo'
lamentare la violazione del procedimento parlamentare svoltosi presso
la Camera dei deputati,  non  riguardando  tale  procedimento  alcuna
competenza o prerogativa di un senatore, configurandosi percio'  come
meramente  ipotetica  la  lamentata  lesione  e  come  preventivo  il
relativo conflitto; 
    che, per le complessive ragioni illustrate, e'  inammissibile  il
ricorso promosso dal CODACONS, da Giovanni Pignoloni e  dal  senatore
Bartolomeo Pepe. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato, promosso dal  CODACONS  (Coordinamento  delle
associazioni e dei comitati di tutela  dell'ambiente  e  dei  diritti
degli utenti e dei consumatori), dal senatore Bartolomeo  Pepe  e  da
Giovanni  Pignoloni,  nella  qualita'  di  cittadino  elettore,   nei
confronti del Governo. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA