N. 278 ORDINANZA 12 - 20 dicembre 2017

Giudizio per la correzione di omissioni e/o errori materiali. 
 
Correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 276 del  5
  ottobre-16 dicembre 2016. 
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(GU n.52 del 27-12-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,   Giovanni
  AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per la  correzione  di  errore  materiale  contenuto
nella sentenza n. 276 del 5 ottobre-16 dicembre 2016. 
    Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017  il  Giudice
relatore Daria de Pretis. 
    Considerato che il capo numero 1) del dispositivo della  sentenza
n. 276 del 2016 e' affetto da errore materiale nella  parte  in  cui,
nell'indicare le norme sospettate di  illegittimita'  costituzionale,
menziona gli artt. «7, comma 1, lettera c), 8, comma 1»  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle  disposizioni
in materia di incandidabilita' e  di  divieto  di  ricoprire  cariche
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive  di  condanna
per delitti non colposi, a norma dell'articolo  1,  comma  63,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190), oltre all'art. 11, comma  1,  lettera
a), dello stesso decreto, che e' l'unica disposizione  censurata  dal
Tribunale ordinario di Messina. 
    Ravvisata la necessita' di correggere tale errore materiale. 
    Visto l'art. 32 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dispone che nella sentenza  n.  276  del  2016  sia  corretto  il
seguente errore materiale: nel dispositivo, al  capo  numero  1),  si
legga  «dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  11,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  31  dicembre  2012,  n.  235»,  in  luogo  di  «dichiara
inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt.
7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235». 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA