N. 10 SENTENZA 5 dicembre 2017- 30 gennaio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giustizia  amministrativa  -  Elezione  dei  componenti  togati   del
  Consiglio  di   presidenza   della   Giustizia   amministrativa   -
  Introduzione  del  criterio  della  preferenza  unica  -   Elezioni
  suppletive per la surroga del componente cessato anticipatamente. 
- Decreto  legislativo  7  febbraio  2006,  n.  62  (Modifica   della
  disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della
  Corte dei conti e  del  Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia
  amministrativa, a norma dell'art.  2,  comma  17,  della  legge  25
  luglio 2005, n. 150), art. 1, comma 2, nella parte in cui  modifica
  l'art. 9, comma 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186  (Ordinamento
  della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed
  ausiliario del Consiglio di Stato e  dei  tribunali  amministrativi
  regionali) e dispone l'abrogazione  dell'art.  7,  comma  4,  della
  citata legge n. 186 del 1982. 
-   
(GU n.6 del 7-2-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo  7  febbraio  2006,  n.  62  (Modifica  della
disciplina concernente l'elezione del Consiglio di  presidenza  della
Corte dei  conti  e  del  Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia
amministrativa, a norma dell'art. 2, comma 17, della legge 25  luglio
2005, n. 150), nella parte in cui modifica l'art. 9, comma  3,  della
legge  27  aprile  1982,  n.  186  (Ordinamento  della  giurisdizione
amministrativa e  del  personale  di  segreteria  ed  ausiliario  del
Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi  regionali)  e
dispone l'abrogazione dell'art. 7, comma 4, della citata legge n. 186
del 1982, promosso dal Consiglio di Stato nel  procedimento  vertente
tra M. B. e il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa
e altri, con ordinanza del 13 giugno 2016, iscritta  al  n.  230  del
registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2016. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  M.  B.,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  dicembre  2017  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi l'avvocato Angelo Giuseppe Orofino per M. B.  e  l'avvocato
dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei
ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 13  giugno  2016,  il  Consiglio  di  Stato
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 (Modifica della disciplina
concernente l'elezione del Consiglio di presidenza  della  Corte  dei
conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a
norma dell'art. 2, comma 17, della legge 25  luglio  2005,  n.  150),
nella parte in cui modifica l'art. 9, comma 3, della legge 27  aprile
1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione  amministrativa  e  del
personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei
tribunali amministrativi regionali) e dispone l'abrogazione dell'art.
7, comma 4, della citata legge n. 186 del 1982. 
    Le  norme  sono  ritenute  in  contrasto  con  l'art.  76   della
Costituzione, nonche' con gli artt.  1,  comma  3,  e  2,  commi  17,
lettera c), e 18, della legge 25  luglio  2005,  n.  150  (Delega  al
Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30
gennaio 1941,  n.  12,  per  il  decentramento  del  Ministero  della
giustizia, per la modifica della disciplina concernente il  Consiglio
di presidenza, della Corte dei conti e  il  Consiglio  di  presidenza
della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un  testo
unico). 
    2.-  Il  giudizio  a  quo,  come  evidenziato  in  premessa   dal
rimettente, ha ad oggetto il provvedimento con il quale il  Consiglio
di presidenza della  Giustizia  amministrativa  (CPGA)  ha  rigettato
l'istanza di M. B., magistrato amministrativo e primo  dei  candidati
non eletti alle elezioni per il medesimo organo, del 13 aprile  2013,
volta a consentire il subentro del suddetto in  sostituzione  di  uno
dei componenti del Consiglio, decaduto anzitempo per dimissioni. 
    Piu' precisamente, il giudizio attiene  all'incidente  cautelare,
promosso,   contestualmente   al   merito,   innanzi   al   Tribunale
amministrativo regionale per il  Lazio  e  diretto  alla  sospensione
degli  effetti  del  provvedimento  impugnato.  Incidente   cautelare
definito dal TAR adito, rigettando il chiesto provvedimento cautelare
con ordinanza poi impugnata da M. B. innanzi al  Consiglio  di  Stato
rimettente, quale giudice dell'appello cautelare. 
    3.- La reiezione dell'istanza di surroga articolata da  M.  B.  -
evidenzia, ancora in premessa, il rimettente - e'  stata  argomentata
dal CPGA facendo riferimento alla modifica introdotta dal  d.lgs.  n.
62 del 2006  alla  legge  n.  186  del  1982,  di  ordinamento  della
giurisdizione amministrativa, in forza  della  quale  il  sistema  di
riferimento non prevede piu' lo scorrimento della graduatoria con  il
subentro  del  primo  dei  non  eletti  nel   corrispondente   gruppo
elettorale (come dettato dal previgente art. 7, comma 4, della  legge
186 del 1982, abrogato dall'art. 1, comma 2, del citato d.lgs. n.  62
del 2006). La normativa introdotta dalla novella del 2006  (che,  con
il medesimo art. 1 del d.lgs.  n.  62  del  2006,  ha  modificato  il
disposto di cui all'art. 9 della legge  n.  186  del  1982)  prevede,
invece, apposite elezioni suppletive attraverso le quali designare il
componente chiamato a subentrare al decaduto. 
    Elezioni che, nel caso, sono  state  poi  indette  e  svolte  con
successiva   ricomposizione   dell'organo   tramite    atti,    tutti
autonomamente impugnati da M. B., la cui  validita',  ad  avviso  del
Consiglio di Stato, deve  ritenersi  comunque  condizionata,  in  via
derivata,  dalla  eventuale  accertata  invalidita'   dell'originaria
reiezione oggetto del giudizio principale. 
    4.-  Ha  precisato,  inoltre,  il  Collegio  rimettente,  che  il
ricorrente  nel  giudizio  principale,  nel  chiedere  l'annullamento
dell'atto impugnato  e,  in  via  anticipatoria  e  strumentale,  nel
sostenere la richiesta cautelare  di  sospensione  dello  stesso,  ha
eccepito l'illegittimita' costituzionale della  disciplina  normativa
introdotta in parte qua dal d.lgs. n. 62 del 2006; eccezione  che  il
TAR  adito,  nel  delibare  l'istanza  di  sospensione,  ha  ritenuto
manifestamente infondata, rigettando la relativa richiesta. 
    Di  qui  l'appello  cautelare  proposto  innanzi  al  rimettente,
motivato ribadendo le censure di incostituzionalita' gia'  esposte  a
sostegno del ricorso nel merito. 
    5.- Il Consiglio di Stato, senza definire l'incidente  cautelare,
ha ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'appellante relativa
alla rimessione, a questa Corte, delle modifiche che il d.lgs. n.  62
del 2006 ha apportato al sistema elettorale  previsto  per  il  CPGA,
avuto riguardo al tema del subentro al candidato decaduto  anzitempo,
limitando, tuttavia, il giudizio di non manifesta  infondatezza  alle
sole censure, tra quelle  prospettate  dall'appellante,  legate  alla
violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di  delega  rispetto  alla
legge di delegazione n. 150 del 2005. 
    6.- Il giudice a  quo  evidenzia  che  sia  l'introduzione  delle
elezioni suppletive per l'individuazione del componente  subentrante,
sia l'abrogazione della disciplina previgente,  sono  state  disposte
dalle norme censurate in attuazione della delega contenuta  nell'art.
2, comma 17, lettera c), della citata legge n. 150 del 2005, in forza
della quale occorreva «prevedere che per  l'elezione  dei  magistrati
componenti elettivi  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa ciascun elettore abbia la facolta' di  votare  per  un
solo componente titolare e un solo componente supplente». 
    Il legislatore delegato, per il tramite  del  censurato  art.  1,
comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, ha immesso nel sistema elettorale
di riferimento la preferenza unica, cosi' che oggi l'art. 9, comma 3,
primo periodo, della legge n. 186 del 1982,  prevede  che  «[C]iascun
elettore puo' votare per un solo componente titolare e  per  un  solo
componente supplente: i voti eventualmente espressi oltre tale numero
sono nulli»; ancora, in asserita attuazione  della  citata  delega  e
sempre incidendo  sul  disposto  del  citato  comma  3,  ha  altresi'
introdotto, in caso di decadenza anticipata dal mandato, le  elezioni
suppletive «[...] tra i  magistrati  appartenenti  al  corrispondente
gruppo  elettorale  per  designare,  per  il  restante  periodo,   il
sostituto del membro decaduto o dimessosi». 
    7.- Ad avviso del  rimettente,  nel  valutare  la  non  manifesta
infondatezza dei dubbi di illegittimita' costituzionale paventati dal
ricorrente nel giudizio a quo, occorre guardare non solo al contenuto
del criterio direttivo espresso dall'art. 2, comma  17,  lettera  c),
della legge delega; andrebbe infatti considerato, altresi', il potere
del legislatore delegato di  introdurre,  nel  quadro  normativo  sul
quale la modifica imposta dalla delega e' destinata ad operare, norme
di coordinamento destinate  ad  evitare  aporie  ed  incongruenze  di
sistema, possibilita' espressamente prevista dall'art.  1,  comma  3,
della citata legge n. 150 del 2005,  richiamato,  per  la  delega  in
oggetto, dall'art. 2, comma 18, della stessa legge. 
    In  questa  cornice,  secondo  il  Consiglio  di  Stato,  diviene
decisivo  stabilire  se,  da  un  lato,  la  regola  delle   elezioni
suppletive per i consiglieri venuti a mancare  prima  della  scadenza
naturale e, dall'altro lato, il previgente sistema dello  scorrimento
della graduatoria si pongano, rispetto al principio della  preferenza
unica introdotto dalla legge di delegazione,  rispettivamente,  quale
regola necessaria al coordinamento con le altre leggi dello  Stato  e
quale norma divenuta incompatibile e quindi da abrogare. 
    8.- Ad avviso del collegio rimettente, la  novita'  prevista  dal
legislatore delegato in tema di surroga  per  i  componenti  decaduti
anzitempo da' corpo  all'introduzione  di  un  meccanismo  del  tutto
obliterato dalla legge di delegazione ed  evidentemente  indifferente
rispetto al sistema di  espressione  del  voto  in  sede  di  rinnovo
dell'organo. 
    Parimenti, anche la  correlativa  abrogazione  dello  scorrimento
della graduatoria a favore dei non eletti non si pone in  termini  di
consequenzialita' (per usare  le  parole  del  legislatore  delegato)
rispetto al coordinamento previsto nella  legge  di  delegazione,  ma
costituisce l'inevitabile riflesso dell'introduzione, «a posteriori»,
nel decreto delegato, di un nuovo istituto, estraneo alla delega.  La
consequenzialita' non e' dunque verticale,  nel  rapporto  tra  legge
delega e decreto delegato, ma orizzontale ed interna a  quest'ultimo,
e in particolare alle  scelte  autonomamente  compiute  dal  Governo,
prescindendo dai criteri direttivi tracciati dalla delega. 
    8.1.- Vero e', rimarca il giudice a quo,  che  la  giurisprudenza
costituzionale e' attestata nel senso che i limiti posti  al  Governo
dall'oggetto e dai principi e criteri direttivi fissati  nella  legge
delega, devono essere interpretati in  modo  elastico,  tenuto  conto
dell'ineliminabile margine di discrezionalita' imposta  dall'esigenza
di dettare, in sede di attuazione della delega stessa, la  necessaria
e  coerente  disciplina  di  sviluppo  delle  scelte   espresse   dal
legislatore delegante. 
    Si tratta, tuttavia, di valutazioni da rendere  alla  luce  della
finalita' complessiva della delega, tenendo conto  della  ineludibile
esigenza che i principi ispiratori in essa  espressi,  ai  sensi  del
piu' volte citato art. 76 Cost.,  siano  completati  in  proposizioni
normative puntuali, cosicche' deve ritenersi estraneo a censure  solo
un esercizio, da parte  del  Governo,  del  potere  delegato  che  si
mantenga compatibile con le scelte di fondo operate nell'ambito della
cornice tracciata dal Parlamento. 
    Cio', tuttavia, ben si  attaglia  ad  interventi  di  riforma  di
interi settori di  disciplina  o,  comunque,  a  complessi  normativi
connotati da una certa organicita'. Nel caso in esame, per contro, la
riforma imposta  dalla  legge  delega  riguarda  una  circoscritta  e
settoriale modifica della disciplina afferente l'elezione dell'organo
in  oggetto.  Appare,  dunque,  priva  di  incidenza  strutturale   e
organica, perche' caduta solo su un aspetto di dettaglio. 
    Ne consegue che,  a  fronte  di  una  delega  dall'oggetto  cosi'
circoscritto, il sindacato di  costituzionalita'  nei  confronti  del
decreto delegato sotto il profilo dell'eccesso non potra' che  essere
particolarmente stringente e puntuale,  rendendo  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale in  riferimento
all'art. 76 Cost. 
    8.2.- Rimarca,  infine,  il  rimettente,  che  la  non  manifesta
infondatezza dei prospettati profili di eccesso di delega  troverebbe
ulteriore conferma nel dato comparativo offerto dal raffronto  con  i
sistemi elettivi previsti dalle rispettive normative  di  riferimento
per la magistratura ordinaria e per quella contabile.  Raffronto  dal
quale emergerebbe la conferma che le elezioni suppletive, in caso  di
surroga, non costituiscono una variabile dipendente della  preferenza
unica, ad essa strettamente consequenziale; rappresentano, piuttosto,
un  aspetto  ulteriore  e  autonomo,   relativo   alla   composizione
dell'organo dopo che le  elezioni  si  sono  svolte,  in  particolare
finalizzato a ricostituirne la sua  composizione  plenaria  allorche'
questa sia venuta a mancare nel corso della sua durata. 
    9.- Nel giudizio incidentale si e' costituita la  parte  privata,
ribadendo  la  fondatezza  dei  dubbi  di  legittimita'  costituzione
sollevati dal Consiglio di Stato. 
    La difesa della parte privata muove dalla coerenza di sistema che
connotava la normativa previgente in tema di subentro  al  componente
decaduto anzitempo. Ed evidenzia che  la  previsione  delle  elezioni
suppletive ha dato corpo ad una profonda innovazione di  sistema  nel
confronto  con  le  discipline  dettate  per  la   sostituzione   dei
componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio
di presidenza della Corte dei conti, rispetto alle quali la regola di
riferimento e' data dallo scorrimento della graduatoria; regola  che,
prima della novella censurata, era propria anche  della  magistratura
amministrativa. 
    Una innovazione siffatta presupponeva, in coerenza,  un  raccordo
immediato con le indicazioni di principio e i criteri direttivi anche
implicitamente  contenuti  nella  legge  delega,  nella  specie   non
riscontrabile, ad avviso  della  parte  privata;  del  pari,  avrebbe
dovuto costituire una scelta  imposta  dalla  necessita'  di  rendere
compatibile le innovazioni previste dalla delega  (il  sistema  della
preferenza unica) con la restante disciplina sulla quale  la  riforma
doveva   operare,   conseguenzialita'   correttamente   esclusa   dal
rimettente; in ogni caso, non poteva che essere conforme  alla  ratio
sottesa alla delega, cosi' come disvelata anche dai  relativi  lavori
parlamentari, e, invece, apertamente contraddetta dalle modifiche  in
parte qua apportate dal legislatore delegato. 
    10.- E' intervenuto nel giudizio incidentale  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato. 
    Ad avviso dell'interveniente, le norme censurate costituiscono un
coerente, fisiologico  completamento  delle  scelte  del  legislatore
delegante; cio', del resto, in coerenza con i poteri di coordinamento
ascritti al legislatore delegato dall'art. 1, comma 3,  della  stessa
legge delega, considerata la stretta conseguenzialita'  che  lega  la
scelta del voto a preferenza unica, oggetto immediato  della  delega,
con l'introduzione delle elezioni suppletive in  caso  di  decadenza,
nonche' con l'abrogazione del previgente  sistema  dello  scorrimento
della graduatoria. 
    11.- Con memoria depositata il 14 novembre 2017 la  difesa  della
parte    privata    ha    replicato    alle    deduzioni    difensive
dell'interveniente e ribadito i motivi  a  sostegno  della  questione
prospettata dal rimettente, evidenziando, inoltre, l'insussistenza di
ragioni di inammissibilita' pregiudiziali al merito. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-   Il   Consiglio   di   Stato   dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7
febbraio  2006,  n.  62  (Modifica   della   disciplina   concernente
l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei  conti  e  del
Consiglio di  presidenza  della  Giustizia  amministrativa,  a  norma
dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n.  150),  sia
nella parte in cui modifica l'art. 9,  terzo  comma,  della legge  27
aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e
del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio  di  Stato  e
dei tribunali amministrativi regionali),  introducendo,  in  caso  di
cessazione anticipata del mandato di uno o piu' membri  elettivi  del
Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia  amministrativa,  per  la
sostituzione  del  detto  componente,  il  sistema   delle   elezioni
suppletive tra i magistrati  appartenenti  al  corrispondente  gruppo
elettorale, sia nella parte in cui dispone l'abrogazione dell'art. 7,
comma 4, della legge n. 186 del 1982 che, sempre per  il  caso  della
surroga, prevedeva lo scorrimento della graduatoria, con il  subentro
del primo tra i non eletti. 
    2.- Le citate disposizioni sarebbero in contrasto con  l'art.  76
della Costituzione, perche' viene introdotta una modifica innovativa,
ed  al  contempo  si  dispone  una   abrogazione   della   disciplina
previgente, in termini non conformi ai principi ed ai criteri dettati
dall'art. 2, comma 17, lettera c), della legge delega 25 luglio 2005,
n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il  decentramento
del Ministero della  giustizia,  per  la  modifica  della  disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei  conti  e  il
Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa,  nonche'  per
l'emanazione di un testo unico). 
    3.- Il giudizio  principale  ha  ad  oggetto  la  verifica  della
conformita' a legge della reiezione  dell'istanza  con  la  quale  un
consigliere del TAR ha chiesto,  al  Consiglio  di  presidenza  della
Giustizia amministrativa (CPGA), di subentrare nel citato  organo  in
sostituzione di  un  componente  decaduto  per  dimissioni.  Cio'  in
ragione dell'invocato scorrimento della graduatoria risultante  dalle
elezioni tenute il 13 aprile del 2013,  in  virtu'  della  posizione,
rivestita dall'istante, di primo dei non eletti tra i  magistrati  in
servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, nel cui  ambito
era stato eletto il componente dimissionario. 
    La relativa istanza e' stata respinta  perche',  in  applicazione
delle disposizioni introdotte dalla novella censurata  in  attuazione
della delega conferita con la legge n.  150  del  2005,  in  caso  di
surroga nel corso del mandato, il sistema  elettorale  del  CPGA  non
prevede piu' lo scorrimento della graduatoria ma  lo  svolgimento  di
apposite elezioni  suppletive  per  la  designazione  del  componente
chiamato a subentrare al decaduto. 
    4.- Il provvedimento di reiezione in oggetto e'  stato  impugnato
innanzi  al  TAR  per  il   Lazio   dal   consigliere   asseritamente
pretermesso. Il ricorrente, oltre a concludere per l'annullamento del
provvedimento impugnato, ha anche proposto domanda cautelare, ex art.
55, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno  2009,  n  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), diretta  ad  anticipare  gli  effetti  della  futura
decisione di merito. Sia la domanda di merito  sia  quella  cautelare
riposano su plurime censure di incostituzionalita' aventi ad  oggetto
la modifica e la abrogazione in parte qua disposte dalla novella  del
2006. 
    5.-  Il  Tar  ha  rigettato  la  domanda  cautelare,   giudicando
manifestamente infondate dette eccezioni. 
    Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta cautelare, il
ricorrente ha interposto appello, ex art. 62 del d.lgs.  n.  104  del
2010, ribadendo, a  supporto  del  fumus,  i  dubbi  di  legittimita'
costituzionale non condivisi dal TAR. In tale sede, il  Consiglio  di
Stato,  senza  definire  il  relativo  incidente,  ha  ritenuto   non
manifestamente infondata l'eccezione di legittimita'  costituzionale,
limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost. 
    6.- Ad avviso del rimettente, la delega conferita al  Governo,  a
differenza  di  quanto  previsto  dal  medesimo  testo  di  legge  in
relazione all'ordinamento  giudiziario  inerente  alla  giurisdizione
ordinaria,  ha  connotazioni  non  strutturali  ma  settoriali  e  di
dettaglio.  Riguarda,  in  particolare,  un  singolo  aspetto   delle
modalita' di elezione  dei  componenti  togati  del  CPGA,  afferente
all'introduzione della preferenza unica in luogo di  quella  multipla
che, in precedenza, connotava il relativo sistema elettorale. 
    Tale circoscritto contenuto oggettivo, secondo il giudice a  quo,
riduce  i  margini  tipici  della  discrezionalita'   consentita   al
legislatore delegato nell'attuare la delega; impone, in coerenza, uno
scrutinio di  costituzionalita'  ex  art.  76  Cost.  particolarmente
rigoroso e puntuale. 
    6.1.-  Il  nuovo  meccanismo  di  sostituzione  dei   consiglieri
decaduti prima della scadenza naturale del mandato elettorale,  cosi'
come  previsto  dal  decreto  delegato,  introdurrebbe,  secondo   il
Collegio rimettente,  un  sistema  non  contemplato  dalla  legge  di
delegazione e  non  necessariamente  conseguente  alla  modalita'  di
espressione del voto in sede di elezione dell'organo,  unico  oggetto
della delega. 
    Parimenti,  la  correlata  abrogazione  dello  scorrimento  della
graduatoria costituirebbe  l'inevitabile  riflesso  dell'introduzione
nel decreto delegato di un  nuovo  istituto,  quello  delle  elezioni
suppletive, estraneo alla delega. 
    6.2.- Le elezioni suppletive non sarebbero, dunque,  lo  sviluppo
logico conseguenziale, non altrimenti evitabile, della  introduzione,
imposta dalla delega, del criterio elettorale della preferenza unica.
Conclusione, questa, confermata  dal  dato  comparativo  offerto  dal
raffronto con i sistemi normativi propri degli organi di  riferimento
delle altre magistrature, ordinaria e contabile, rispetto ai quali la
preferenza unica convive con la previsione  dello  scorrimento  della
graduatoria dettata  per  la  individuazione  del  componente  togato
chiamato a subentrare ad  altro  cessato  dalla  carica  prima  della
scadenza del relativo mandato elettorale. 
    7.-  Le  parti  costituite  non  hanno  evidenziato  ragioni   di
inammissibilita' dell'ordinanza. Ne',  del  resto,  emergono  profili
pregiudiziali al merito rilevabili d'ufficio da questa Corte. 
    7.1.-  In  particolare,  non  rileva  la  circostanza  in  fatto,
segnalata nella memoria della parte privata depositata il 14 novembre
2017,  relativa  alle  nuove  elezioni   inerenti   la   composizione
dell'organo di riferimento, svolte nell'ottobre del 2017. 
    In tal senso milita la costante giurisprudenza di  questa  Corte,
in forza della quale il giudizio incidentale, «una volta iniziato  in
seguito ad  ordinanza  di  rinvio  del  giudice  rimettente,  non  e'
suscettibile di essere influenzato da  successive  vicende  di  fatto
concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha  occasionato»,
come previsto dall'art. 18 delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il  7  ottobre
2008 (sentenze n. 133 del 2016, n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010). 
    7.2.- Il giudice a quo,  inoltre,  ha  condizionato  l'esito  del
procedimento   cautelare   alla   definizione    dell'incidente    di
legittimita' costituzionale e, dunque, non ha consumato  la  relativa
potestas iudicandi (ex multis, da ultimo, sentenza n. 84 del 2016). 
    7.3.- La rilevanza della questione e', poi, certa,  tenuto  conto
che si dubita della legittimita' costituzionale del  citato  art.  1,
comma 2, sia nella parte in cui ha modificato il comma 3 dell'art.  9
della legge n. 186 del 1982, introducendo l'elezione suppletiva,  sia
nella  norma  di  abrogazione  della  previgente  disposizione,   che
ancorava la surroga allo  scorrimento  della  originaria  graduatoria
elettorale (art. 7, comma 4, della legge n. 186  del  1982,  abrogato
dall'art. 1, comma 2 , del decreto legislativo oggetto di censura). 
    La declaratoria di illegittimita' costituzionale della richiamata
norma di abrogazione rende  nuovamente  applicabile  la  disposizione
abrogata (sentenze n. 218 del 2015 e  n.  13  del  2012)  e  ascrive,
quindi,   alla   risoluzione   della   questione   di    legittimita'
costituzionale  sollevata  evidenti   profili   di   pregiudizialita'
rispetto  al  possibile  accoglimento  del  petitum  prospettato  nel
giudizio principale. 
    7.4.- Infine, secondo il costante orientamento di  questa  Corte,
sono da considerarsi  inammissibili  le  questioni  e  i  profili  di
costituzionalita' dedotti dalle parti, ulteriori  rispetto  a  quelli
prospettati dai rimettenti, volti dunque ad ampliare o modificare  il
contenuto dei provvedimenti di rimessione (ex plurimis,  sentenza  n.
236 del 2017). 
    L'oggetto del giudizio rimesso  a  questa  Corte  resta,  dunque,
delimitato all'unico parametro costituzionale evocato dal rimettente:
l'art. 76 Cost. 
    8.- Nel merito, le questioni sono fondate. 
    9.- Secondo il costante orientamento di questa Corte (da  ultimo,
sentenza n. 250 del 2016), il controllo di  conformita'  della  norma
delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti  di
due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo  alle  norme  che
determinano l'oggetto, i principi  e  i  criteri  direttivi  indicati
dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo  contesto  in
cui esse si collocano ed individuando le ragioni e le finalita' poste
a fondamento della stessa; l'altro, relativo  alle  norme  poste  dal
legislatore delegato, da interpretarsi  nel  significato  compatibile
con i principi e i criteri direttivi della delega  (sentenza  n.  210
del 2015). 
    Il contenuto della delega  e  dei  relativi  principi  e  criteri
direttivi deve essere identificato, dunque, accertando il complessivo
contesto normativo e le finalita' che la ispirano, tenendo conto  che
i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo  la
base  e  il  limite  delle   norme   delegate,   ma   strumenti   per
l'interpretazione della loro portata. Queste  vanno,  quindi,  lette,
fintanto che sia possibile, nel  significato  compatibile  con  detti
principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati  avendo  riguardo
alla ratio della delega ed al complessivo quadro  di  riferimento  in
cui si inscrivono (sentenza n. 210 del 2015). 
    Al legislatore  delegato  spettano  margini  di  discrezionalita'
nell'attuazione della delega, sempre che ne sia rispettata la ratio e
che l'attivita' del  delegato  si  inserisca  in  modo  coerente  nel
complessivo quadro normativo di riferimento (sentenze n. 59 del 2016,
n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013). Occorre,  infatti,  tenere
conto della possibilita',  intrinseca  allo  stesso  strumento  della
delega, soprattutto ove  riguardi  interi  settori  di  disciplina  o
comunque organici complessi normativi, che  il  legislatore  delegato
introduca disposizioni che costituiscano un coerente  sviluppo  e  un
completamento delle indicazioni fornite  dal  legislatore  delegante,
nel quadro  della  fisiologica  attivita'  che  lega  i  due  livelli
normativi (sentenze n. 146 del 2015 e n. 229 del 2014). 
    Se per un verso, si deve escludere che l'art. 76 Cost. riduca  la
funzione del legislatore delegato ad una mera «scansione linguistica»
delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, per altro verso
va ribadito che l'ambito della discrezionalita' lasciata al delegato,
muta a seconda della specificita' dei  criteri  fissati  nella  legge
delega (sentenza n. 272 del 2012  e  n.  98  del  2008);  ancora,  va
rimarcato che, per quanta ampiezza debba riconoscersi  al  potere  di
completamento del legislatore delegato, il libero  apprezzamento  del
medesimo non puo' uscire dai margini di una  legislazione  vincolata,
quale e', per definizione, la legislazione su delega (sentenza n. 293
del 2010). 
    10.- Dando applicazione ai detti principi,  va  evidenziato  che,
all'interno del piu' ampio corpus  normativo  dedicato  alla  riforma
dell'ordinamento della giurisdizione ordinaria, con la legge  n.  150
del 2005 il  Governo  e'  stato  delegato  (anche)  a  modificare  la
disciplina  normativa  inerente  al  Consiglio  di  presidenza  della
Giustizia amministrativa ed al Consiglio di  presidenza  della  Corte
dei conti. 
    Il  contenuto  della  delega,  sul  punto,   e'   particolarmente
circoscritto. Essa e' infatti contenuta in soli due commi, il  17  ed
il 18 dell'art. 2 della citata legge. 
    Il nucleo essenziale della delega e'  recato  dal  comma  17,  il
quale stabilisce tre diversi  criteri  direttivi,  uno  per  ciascuna
delle tre lettere delle quali risulta composto, le prime due riferite
alla   magistratura   contabile,   la   terza    alla    magistratura
amministrativa. 
    Con le lettere a) e b) del comma 17, il Governo e' stato delegato
ad adottare disposizioni volte a limitare la  durata  in  carica  dei
componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, per  un
periodo  non  superiore  a  quattro  anni,  rendendoli  inoltre   non
eleggibili per i successivi otto anni, una volta scaduto il mandato. 
    Con la successiva lettera c), il Governo  e'  stato  delegato  ad
adottare disposizioni volte  a  prevedere  il  criterio  del  voto  a
preferenza unica per l'elezione dei componenti togati del CPGA, avuto
riguardo sia al componente titolare sia al componente supplente. 
    11.- L'esame dei lavori parlamentari concorre ad identificare  la
ratio  giustificatrice  delle  innovazioni  imposte   dalla   delega,
soprattutto in relazione al tema che  qui  immediatamente  interessa,
quello inerente al sistema elettorale di scelta dei componenti togati
del CPGA. 
    In  particolare,  la  norma  in   oggetto,   introdotta   tramite
l'approvazione di un emendamento proposto dal  relatore  in  sede  di
esame assembleare in Senato (Atti Senato. XIV Legislatura.  Resoconto
sommario e stenografico della Seduta pubblica n. 518 del  21  gennaio
2014), ha  trovato  giustificazione  nell'esigenza  di  uniformare  i
sistemi elettorali dei componenti  togati  degli  organi  di  governo
delle magistrature. Ricorrendo al voto con preferenza unica, in luogo
di quello con preferenza multipla, e' stata in tal modo allineata  la
disciplina prevista per la magistratura amministrativa a quelle  gia'
dettate  per  la  magistratura  ordinaria  (in  forza  del  comma  3,
dell'art. 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante «Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  del  Consiglio  superiore  della
Magistratura», cosi' come modificato dalla legge 28  marzo  2002,  n.
44, recante «Modifiche alla L. 24 marzo 1958, n. 195,  recante  norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore  della
magistratura) e per quella  contabile  (sin  dalla  costituzione  del
relativo organo, in ragione di quanto previsto dal comma 7  dell'art.
10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, intitolata  «Risarcimento  dei
danni  cagionati  nell'esercizio   delle   funzioni   giudiziarie   e
responsabilita' civile dei magistrati»). 
    12.- La delega, per quel che attiene alla elezione dei componenti
togati del CPGA, e' stata attuata, in primo luogo, modificando l'art.
9 della legge n. 186 del 1982. 
    Al posto dell'originaria preferenza multipla, e' stato introdotto
il criterio della preferenza  unica,  in  coerente  attuazione  della
delega. In aggiunta, e' stato  esteso,  ai  componenti  togati  dello
stesso Consiglio il principio di ineleggibilita' per  un  periodo  di
otto anni successivi alla cessazione del mandato. 
    Sempre modificando il disposto originario del citato art. 9 della
legge di ordinamento della magistratura  amministrativa,  sono  state
introdotte le elezioni  suppletive  per  la  surroga  dei  componenti
cessati anzitempo dal mandato, oggetto specifico delle censure  poste
allo scrutinio della Corte. 
    In coerenza con tale modifica, e' stato inoltre abrogato il  dato
normativo previgente laddove si prevedeva, per la surroga, il sistema
dello scorrimento della graduatoria. 
    13.- L'iter di attuazione della delega in parte qua mette in luce
ulteriori  dati  utili  per  valutare  l'eccentricita'  delle   norme
censurate rispetto al contenuto della delega stessa. 
    13.1.- La relazione governativa di accompagnamento allo schema di
decreto legislativo qualifica  le  modifiche  alla  disciplina  della
surroga del  componente  togato  decaduto  come  un  «[...]  naturale
corollario dell'introduzione  della  preferenza  unica»,  in  ragione
della incompatibilita' di tale scelta rispetto al previgente  sistema
dello «[...] scorrimento in favore dei primi tra i  non  eletti».  Ad
avviso del Governo, il sistema precedente  era  da  ritenersi  «[...]
coessenziale  al  previgente   assetto   di   preferenza   multipla»:
introdotto  «[...]  il  modello  sostanzialmente  uninominale   della
preferenza unica», la modifica sarebbe stata necessaria, per  evitare
«il subentro nell'organo di autogoverno  di  componenti  sforniti  di
adeguata rappresentativita' del corpo elettorale». 
    Di qui anche l'abrogazione della disposizione che disciplinava il
sistema previgente. 
    13.2.-  La  Commissione  giustizia  della  Camera   rese   parere
favorevole al  citato  schema  di  decreto  legislativo  (Atti  della
Camera. II Commissione Permanente.  Resoconto  della  seduta  del  14
dicembre 2005), subordinatamente alla  espunzione,  dal  testo  della
norma proposta, delle modifiche relative al tema  della  surroga  del
componente togato cessato anzitempo, in  quanto  interventi  ritenuti
non conformi alla legge delega. 
    13.3.- Il  Governo,  come  precisato  nel  preambolo  al  decreto
delegato, ritenne di non recepire tale richiesta,  in  quanto  «[...]
espressione di considerazioni eccessivamente restrittive dei  compiti
di coordinamento normativo che, nell'ambito dei  principi  e  criteri
direttivi stabiliti dal legislatore delegante, sono concessi a quello
delegato». 
    La modifica in questione viene descritta, sempre nel preambolo ed
in linea di continuita' con la relazione governativa, come un  «[...]
opportuno corollario dell'introduzione della preferenza unica, tenuto
anche conto  della  specificita'  del  contesto  in  cui  essa  viene
introdotta». Si ribadisce, in particolare, che la  nomina  dei  primi
dei non eletti doveva  considerarsi  «[...]  incongrua,  ora  che  il
legislatore delegante  ha  optato  per  il  modello,  sostanzialmente
"uninominale", della  preferenza  unica,  perche'  darebbe  luogo  al
subentro nell'organo di autogoverno, i cui  membri  elettivi  cessano
frequentemente dall'incarico anche in conseguenza dei passaggi che si
verificano,  nel  corso  del  mandato   del   CPGA,   dai   tribunali
amministrativi regionali  al  Consiglio  di  Stato  e  viceversa,  di
componenti  sforniti  di  adeguata   rappresentativita'   del   corpo
elettorale». 
    14.- Cosi'  ricostruita  la  cornice  di  riferimento,  la  norma
delegata si rivela eccentrica rispetto alla norma delegante. 
    14.1.- In primo luogo, va rimarcato  che  l'innovazione  prevista
dalla legge delega non aveva connotazioni tali da  incidere  in  modo
organico sulla relativa disciplina di settore. 
    La delega ha,  infatti,  un  contenuto  nettamente  circoscritto.
Attiene ad un profilo di rilievo nel meccanismo di  formazione  della
volonta' elettorale; ma resta relativa ad un aspetto specifico e  ben
delimitato, tanto da giustificare un criterio  direttivo  che,  nella
sua  puntualita',  ha  finito  sostanzialmente   per   anticipare   e
sovrapporsi al tenore della disposizione adottata dal  delegato  (con
l'introduzione della preferenza unica in  luogo  di  quella  multipla
prevista dalla disciplina previgente). 
    La delimitata portata oggettiva del perimetro della delega  e  il
contenuto puntuale del criterio direttivo  portano,  in  coerenza,  a
ritenere  che  nella  specie  i  margini   di   apprezzamento   della
discrezionalita' riservata al legislatore delegato non  potevano  che
essere particolarmente circoscritti. 
    14.2.- Va  poi  considerato  che  la  finalita'  del  legislatore
delegante  era  quella  di  uniformare  i  sistemi   elettorali   per
l'elezione dei  componenti  togati  degli  organi  di  governo  delle
magistrature, individuando, quale ragione di pregressa discrasia,  il
profilo relativo alle modalita' di manifestazione  delle  preferenze:
si e' gia' evidenziato, infatti,  che  adottando  il  criterio  della
preferenza unica,  si  e'  uniformata,  sul  punto,  la  magistratura
amministrativa alle discipline,  gia'  vigenti,  dettate  per  quella
contabile e per quella ordinaria. 
    Del resto, anche gli altri criteri direttivi relativi alla delega
in parte qua, riferiti espressamente ai componenti del  Consiglio  di
presidenza della Corte dei  conti,  trovavano  una  evidente  ragione
fondante nell'intenzione di armonizzare le relative discipline. Cosi'
e' a dirsi per la durata del  mandato,  ora  determinata  in  quattro
anni, anche per tale organo. E non a caso, in continuita' con  questa
ratio, il legislatore delegato ha esteso, anche ai componenti  eletti
del CPGA, la regola della ineleggibilita'  relativa  agli  otto  anni
successivi  alla  scadenza  del  mandato,   principio   espressamente
imposto, tuttavia, dalla delega, limitatamente alla sola magistratura
contabile (art. 2, comma 17, lettera b, della legge n. 150 del 2005). 
    14.3.- Cio' che va  primariamente  sottolineato,  e'  che,  prima
dell'intervento  censurato,  i  rispettivi  dati   normativi,   avuto
riguardo  al  tema  della  surroga,  apparivano   caratterizzati   da
previsioni sostanzialmente conformi. 
    14.3.1.- Alla stregua di quanto previsto in origine dall'abrogato
art. 7, comma 4, della legge n. 186  del  1982  per  la  magistratura
amministrativa,  anche  per  la  magistratura  ordinaria  (in   forza
dell'art. 39 della legge n. 195 del  1958),  in  caso  di  cessazione
anticipata dal mandato, operava e opera, infatti,  il  sistema  dello
scorrimento della graduatoria con  il  subentro  del  primo  dei  non
eletti. 
    14.3.2.- Stessa cosa era  ed  e'  a  dirsi  per  la  magistratura
contabile. 
    La norma primaria di riferimento non  detta,  per  il  vero,  una
regola specifica. Piuttosto,  la  relativa  disciplina,  prima  delle
innovazioni apportate dalle disposizioni censurate, si  ricavava  dal
richiamo (contenuto nel comma 10 dell'art. 10 della legge n. 117  del
1988) al sistema previsto, per la  magistratura  amministrativa,  dal
citato comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982, oggi abrogato
dalla disposizione censurata. 
    Cosi' come chiarito anche dal Consiglio  di  Stato  (parere  reso
dalla prima sezione del Consiglio di Stato alla adunanza del 7  marzo
2007, relativa all'affare n. 601 del 2007), tale abrogazione non  ha,
tuttavia, comportato l'attuale estensione, all'organo di  riferimento
della magistratura contabile, del sistema delle  elezioni  suppletive
in caso di surroga, ora previsto per la magistratura  amministrativa.
Pur in esito alla novella apportata dal decreto posto allo  scrutinio
della Corte, dunque, per il Consiglio di presidenza della  Corte  dei
conti opera, come nel passato, il criterio  dello  scorrimento  della
graduatoria  con  nomina  del  primo  dei  non  eletti,  cosi'   come
espressamente  confermato  dal  comma  3  dell'art.  4  del  relativo
regolamento  (nella  versione  attualmente  vigente,  adottata   alla
adunanza del 24 - 25 gennaio 2012). 
    14.3.3.- Le considerazioni svolte assumono un rilievo decisivo. 
    L'innovazione    imposta    dalle     disposizioni     censurate,
differenziando  la  magistratura  amministrativa  dalle   altre,   ha
determinato, infatti, una frattura di sistema nel quadro normativo di
riferimento, in precedenza connotato da una  complessiva  uniformita'
avuto  riguardo  al  tema  della  surroga  del  componente   decaduto
anzitempo. 
    Una tale distonia sistemica, di per se', presupponeva,  a  monte,
una puntuale indicazione in tal senso espressa  nella  delega,  nella
specie assente. E tale conclusione apparira'  piu'  evidente  ove  si
tenga a  mente  l'opposta  ratio  di  armonizzazione  perseguita  dal
delegante  nell'introdurre  la  preferenza  unica:  il  contrasto  di
obiettivi  tra  ragione  giustificatrice  della  delega  ed   effetti
dell'intervento reso in attuazione  della  stessa,  avrebbe  imposto,
dunque, l'inequivoca formulazione di un criterio  direttivo  volto  a
differenziare, sul tema, la  magistratura  amministrativa  da  quelle
ordinaria e contabile. 
    15.-  Diversamente  da  quanto  esposto  dal  Governo  nella  sua
relazione e nel preambolo al  d.lgs.  n.  62  del  2006,  va  inoltre
escluso che la modifica e la  correlata  abrogazione  disposte  dalle
norme censurate possano trovare  ragion  d'essere  nelle  prospettate
esigenze di coordinamento normativo una volta introdotto  il  modello
della preferenza unica. 
    15.1.-  Non  sussistono,  infatti,  ragioni  di  incompatibilita'
strutturale tra il criterio della  preferenza  unica  ed  il  sistema
della  surroga  incentrato  sulla  regola  dello  scorrimento   della
graduatoria. 
    Ne' la preferenza unica  impone  necessariamente  il  ricorso  al
sistema delle elezioni suppletive. E cio', per quanto gia' osservato,
trova  conferma  nella  disciplina  prevista  per   la   magistratura
ordinaria,  laddove  alla   introduzione   della   preferenza   unica
realizzata in occasione della riforma apportata dalla legge n. 44 del
2002, non ha fatto seguito alcuna modifica del sistema della surroga,
gia' in precedenza prevista con il subentro del primo dei non eletti;
ancora, trova conforto nelle  previsioni  normative  dettate  per  la
magistratura contabile, rispetto alla quale il legislatore  delegato,
pur potendo intervenire sul tema, ha scelto di mantenere immutato  il
previgente  sistema,  caratterizzato  da  una  piena  convivenza  tra
preferenza unica e scorrimento della graduatoria in caso di  surroga.
Manca,  infatti,  un  rapporto  di  stretta   conseguenzialita'   tra
innovazione imposta dalla legge delega (la  preferenza  unica)  e  le
disposizioni censurate introdotte dal decreto delegato (il modello di
surroga realizzato dalle elezioni suppletive). 
    15.2.- Del resto,  sono  le  stesse  previsioni  della  delega  a
confermare la compatibilita' dei due sistemi. 
    Disponendo, con il comma 46 dell'art. 2, l'immediata operativita'
della preferenza unica per l'ipotesi di elezioni indette prima  della
attuazione  della  delega,  il  legislatore  delegante   ha   infatti
implicitamente confermato la compatibilita' di  tale  scelta  con  il
sistema  dello  scorrimento  della  graduatoria,  vigente  sino  alla
emanazione del d.lgs. n. 62 del 2006: ove  si  fosse  verificata  una
possibile situazione di decadenza prima della  adozione  del  decreto
delegato, la disciplina da  applicare  sarebbe  stata  quella  allora
prevista  dall'art.  7,  comma  4,  della  legge  n.  186  del  1982,
destinata, dunque, ad innervarsi all'interno di una  elezione  svolta
con il criterio della preferenza unica. 
    16.- Le previsioni censurate, dunque, si pongono,  in  violazione
dell'art. 76 Cost.,  al  di  fuori  della  fisiologica  attivita'  di
completamento che lega i due livelli normativi. 
    Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2006, sia nella  parte  in
cui, modificando l'art. 9, terzo comma, della legge n. 186 del  1982,
ha previsto che debbano essere indette le elezioni suppletive per  la
sostituzione del componente togato del  CPGA  cessato  anzitempo  dal
mandato, sia nella parte in cui ha disposto l'abrogazione del comma 4
dell'art. 7 della citata legge n. 186 del 1982. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  2,
del decreto legislativo  7  febbraio  2006,  n.  62  (Modifica  della
disciplina concernente l'elezione del Consiglio di  presidenza  della
Corte dei  conti  e  del  Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia
amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma  17,  della  legge  25
luglio 2005, n. 150), nella parte in  cui  ha  modificato  l'art.  9,
terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n.  186  (Ordinamento  della
giurisdizione  amministrativa  e  del  personale  di  segreteria   ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali), prevedendo che «[I]n caso di dimissioni o  di  cessazione
di uno o piu' membri elettivi dall'incarico per qualsiasi  causa  nel
corso  del  quadriennio,  sono  indette  elezioni  suppletive  tra  i
magistrati  appartenenti  al  corrispondente  gruppo  elettorale  per
designare, per il restante periodo, il sostituto del membro  decaduto
o dimessosi», e nella parte in  cui  ha  disposto  l'abrogazione  del
comma 4 dell'art. 7 della legge n. 186 del 1982. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA