N. 63 ORDINANZA 21 febbraio - 27 marzo 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Elettorato  attivo  -  Cittadini  italiani  residenti  all'estero   -
  Modalita' di esercizio del diritto di voto per corrispondenza. 
- Legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio  del  diritto
  di voto dei cittadini  italiani  residenti  all'estero),  artt.  1,
  comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14. 
-   
(GU n.13 del 28-3-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme  per
l'esercizio del diritto di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero),  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di   Venezia   nel
procedimento vertente tra Pier Michele Cellini e  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza  del  5  gennaio  2018,
iscritta al n. 11 del registro  ordinanze  2018  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  3,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2018. 
    Visti l'atto di costituzione per Pier  Michele  Cellini,  nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  21  febbraio  2018  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi l'avvocato Mario Bertolissi  per  Pier  Michele  Cellini  e
l'avvocato dello  Stato  Vincenzo  Nunziata  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che nel corso di un procedimento  ex  art.  702-bis  del
codice di procedura  civile  -  promosso  da  un  cittadino  italiano
residente all'estero, il quale, previa sospensione dei  provvedimenti
di avvio delle operazioni referendarie  (indette  per  il  successivo
dicembre 2016), chiedeva, nel merito, dichiararsi  che,  «tramite  il
c.d. "voto per corrispondenza", il [suo] diritto di  voto  [...]  non
puo' essere stato esercitato  (nel  passato)  e  non  potra'  nemmeno
essere esercitato (anche nell'immediato  futuro)  in  modo  libero  e
diretto, con pieno e completo rispetto delle garanzie di segretezza e
personalita' [...]» e, a tal fine, chiedeva sollevarsi  questione  di
legittimita'  costituzionale  della  vigente  disciplina   del   voto
all'estero - l'adito giudice monocratico del Tribunale  ordinario  di
Venezia  ha   sollevato   questione   incidentale   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della  legge
27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto  di  voto
dei cittadini italiani residenti all'estero), nella  parte,  appunto,
in  cui  disciplinano  le  modalita'  di  esercizio  del   voto   per
corrispondenza  dei  cittadini  italiani  residenti  all'estero,  per
contrasto con gli artt. 1, secondo comma,  e  48,  primo,  secondo  e
terzo comma, della Costituzione; 
    che, secondo il rimettente, la denunciata disciplina del voto per
corrispondenza   contrasterebbe    con    gli    evocati    parametri
costituzionali, presentando  «tali  e  tante  ombre  da  far  perfino
dubitare che possa definirsi "voto"»; 
    che,  in  particolare,   violato   sarebbe   il   «principio   di
segretezza», poiche' l'art. 12 della legge n. 459  del  2001  prevede
che «i cittadini italiani residenti  all'estero,  dopo  avere  votato
ubiquiter, utilizzando la scheda elettorale inviata loro dall'ufficio
consolare a mezzo posta raccomandata "o con altro  mezzo  di  analoga
affidabilita'",  la  spediscano  -  parimenti  per  posta,  ma  senza
necessario ricorso  alla  "raccomandata  o  altro  mezzo  di  analoga
affidabilita'" - agli uffici consolari  competenti  per  l'invio  con
valigia  diplomatica  all'Ufficio  centrale  per  la   circoscrizione
Estero». Cio' che, appunto, «non assicur[erebbe]  la  segretezza,  la
personalita' e la liberta'  del  voto»,  sia  nella  fase  della  sua
manifestazione che in quella successiva della sua comunicazione; 
    che si e' costituito davanti a questa  Corte  il  ricorrente  nel
giudizio principale, che, in adesione alla prospettazione del giudice
a  quo,  ha  evidenziato  il  pericolo  (ed   enumerato   episodi   e
testimonianze  portati  alla  luce  dai  mezzi  di  informazione)  di
«brogli», che le modalita' di esercizio del voto  per  corrispondenza
(hanno consentito e) consentirebbero. Ed ha sostenuto che,  comunque,
i requisiti (di personalita', liberta' e segretezza) del  diritto  di
voto, in quanto posti a presidio della stessa democrazia  del  Paese,
non sarebbero bilanciabili con altri valori costituzionali; 
    che e' altresi'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  che  ha  preliminarmente  eccepito  l'inammissibilita'  della
questione sollevata dal rimettente (per  l'assoluta  carenza  di  sua
motivazione,  sia  sulle  «ragioni  che  dimostrino   il   potenziale
pregiudizio per il requisito della segretezza del voto» nel  caso  di
specie, sia sulla sussistenza dell'interesse del ricorrente ad  agire
in via preventiva rispetto alla  consultazione  referendaria,  «cosi'
sfuggendo all'attivita' probatoria  che  un  reclamo  ex  post  sulle
operazioni  di  voto,  all'Ufficio  centrale  per  la  circoscrizione
Estero, avrebbe comportato»). E,  in  subordine,  ha  sostenuto,  nel
merito, che quella del voto per corrispondenza «e' stata, in realta',
una scelta "obbligata" dato che il voto per procura e' oggettivamente
contrario al principio di  personalita',  mentre  il  voto  in  loco,
mediante la predisposizione  di  sezioni  elettorali  sul  territorio
degli Stati  ospitanti,  avrebbe  creato  problemi  irrisolvibili  di
organizzazione e, in molti casi, sarebbe stato  vietato  dagli  Stati
stessi per il rischio di veder lesa la propria sovranita'»,  dal  che
la non fondatezza, comunque, delle censure formulate dal Tribunale  a
quo; 
    che,  nel  ribadire,   con   successiva   memoria,   le   proprie
conclusioni, l'Avvocatura dello Stato ha ulteriormente, tra  l'altro,
argomentato che la "deroga" alla segretezza del voto, senza la  quale
gli italiani all'estero non avrebbero potuto «scegliere se esercitare
il diritto di voto in Italia o all'estero», opererebbe  sullo  stesso
piano delle deroghe, resesi parimenti necessarie, per  consentire  ai
cittadini affetti da gravi infermita' il cosiddetto "voto  assistito"
e il "voto a domicilio", ed  ha  ricordato  ancora  come  il  sistema
prescelto dal legislatore del 2001 sia stato  «adottato,  in  diversi
periodi, anche da altri ordinamenti giuridici (tra l'altro,  Francia,
Svizzera, Germania, alcuni stati degli USA, Spagna)». 
    Considerato che la questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001,  n.
459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero), sollevata  dal  Tribunale  di  Venezia  -  pur
evidenziando oggettive criticita' della normativa  denunciata  quanto
al  bilanciamento  della  «effettivita'»  del  diritto  di  voto  dei
cittadini residenti all'estero con gli imprescindibili  requisiti  di
personalita', liberta' e segretezza del voto stesso, con  riferimento
ai parametri di  cui,  rispettivamente,  ai  commi  terzo  e  secondo
dell'art. 48  della  Costituzione  -  e',  pero',  sotto  un  duplice
profilo, manifestamente inammissibile; 
    che in primo luogo, infatti, il  mero  riferimento  all'interesse
all'«accertamento giudiziale  [...]  della  concreta  volonta'  della
legge», sulla pienezza del diritto di voto del residente  all'estero,
con riguardo alla (allora) futura consultazione  referendaria,  senza
alcun'altra indicazione, nemmeno sintetica o  per  relationem  (della
situazione  soggettiva  e/o  oggettiva  che  risulterebbe,  nel  caso
concreto, potenzialmente impeditiva della segretezza del voto),  «non
puo' essere considerato motivazione sufficiente  e  non  implausibile
dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea,  in  quanto  tale,  a
escludere un riesame ad  opera  di  questa  Corte  dell'apprezzamento
compiuto dal giudice a quo ai fini  dell'ammissibilita'  dell'azione»
(sentenza n. 110 del 2015); 
    che inoltre - diversamente dalle ipotesi  prese  in  esame  dalle
sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017  (in  tema  di  elezione  del
Parlamento nazionale,  i  cui  risultati,  in  quanto  esclusivamente
rimessi al controllo delle Camere di appartenenza ex art.  66  Cost.,
sono sottratti a quello del giudice comune) ed analogamente,  invece,
a quella relativa alla elezione dei membri  italiani  del  Parlamento
europeo, di cui alla sentenza n. 110 del 2015  -  l'incertezza  sulla
pienezza sul diritto di voto nella procedura referendaria, come nella
specie prospettata, «non puo' essere  considerata  costituzionalmente
insuperabile [...] nel senso di non poter essere risolta,  sul  piano
costituzionale, se  non  ammettendo  un'azione  del  tipo  di  quella
proposta nel giudizio a quo» (sentenza n. 110 del 2015); 
    che,  infatti,  nella  procedura  in  esame  sono   espressamente
previste la  reclamabilita'  delle  operazioni  di  voto  all'Ufficio
centrale per la circoscrizione Estero - ex art.  23  della  legge  25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo) e art. 20,  comma  3,  del
Decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  aprile  2003,  n.  104
(Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante
disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti  all'estero)  -  e  la  loro  successiva   sottoponibilita'
all'esame dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte  di
cassazione,  legittimato  -  esso  -   a   sollevare   incidente   di
costituzionalita' (ordinanze n. 14 e n. 1 del 2009); 
    che, in  ragione  appunto  di  tali  non  superabili  profili  di
inammissibilita', resta precluso, in limine, l'esame nel merito della
questione sollevata. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14
della legge 27 dicembre 2001,  n.  459  (Norme  per  l'esercizio  del
diritto  di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti   all'estero),
sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e  48,  primo,
secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA