N. 80 SENTENZA 22 marzo - 19 aprile 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico ‒ Esenzione degli enti pubblici economici  siciliani
  da ogni forma di selezione pubblica per l'assunzione  di  personale
  per cui sia richiesto il  possesso  di  un  titolo  di  studio  non
  superiore a quello della scuola dell'obbligo. 
- Legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n.  12  (Disposizioni
  per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale  e  gli  enti,
  aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), art. 1,
  comma 1-bis, introdotto dall'art.  13  della  legge  della  Regione
  siciliana 19  agosto  1999,  n.  18  (Disposizioni  in  materia  di
  lavoro). 
-   
(GU n.17 del 26-4-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS,   Franco   MODUGNO,   Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
1-bis, della legge della Regione Siciliana  30  aprile  1991,  n.  12
(Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale  e
gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione),
comma introdotto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana  19
agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro), promosso  dal
Tribunale  ordinario  di  Catania,  nel  procedimento  vertente   tra
Francesco Gandolfo e altri  e  il  Consorzio  di  bonifica  n.  9  di
Catania, con ordinanza del 14 febbraio 2017, iscritta al n.  108  del
registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di costituzione del Consorzio di bonifica  n.  9  di
Catania; 
    udito nell'udienza pubblica  del  20  marzo  2018  il  Presidente
Giorgio Lattanzi,  il  quale,  sentiti  il  Giudice  relatore  Giulio
Prosperetti e l'avvocato Antonino Ravi' per il Consorzio di  bonifica
n. 9 di Catania, dispone che sia omessa la relazione. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario  di  Catania,  con  ordinanza  del  14
febbraio 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,  51  e  97
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. l, comma 1-bis, della  legge  della  Regione  Siciliana  30
aprile  1991,  n.  12  (Disposizioni   per   le   assunzioni   presso
l'Amministrazione  regionale  e  gli  enti,   aziende   ed   istituti
sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall'art. 13
della  legge  della  Regione  Siciliana  19  agosto   1999,   n.   18
(Disposizioni in materia di lavoro). 
    Il giudice a quo riferisce che: a)  i  ricorrenti,  esponendo  di
avere prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del Consorzio  di
bonifica n. 9 di Catania, come operai addetti alla manutenzione delle
reti  irrigue,  avevano  chiesto  al  tribunale  che,  dichiarata  la
nullita' dei termini apposti ai loro contratti di lavoro,  disponesse
la conversione dei relativi rapporti da  tempo  determinato  a  tempo
indeterminato,  condannando  il   convenuto   consorzio   alla   loro
reintegrazione nei posti di lavoro e al risarcimento dei danni; b) il
Consorzio di bonifica n. 9 di Catania,  costituitosi  ritualmente  in
giudizio, aveva  eccepito  l'intervenuta  decadenza  dall'azione  dei
ricorrenti, per non  avere  i  medesimi  impugnato  i  contratti  nel
termine  previsto  e,  comunque,  la  prescrizione  in  relazione   a
qualunque  pretesa  relativa  al  periodo  anteriore  al  quinquennio
antecedente la data di  notifica  del  ricorso;  c)  nel  merito,  il
suddetto Consorzio aveva chiesto il rigetto delle domande. 
    La  disposizione  censurata,  nell'esentare  gli  enti   pubblici
economici   siciliani   da   ogni   forma   di   selezione   pubblica
nell'assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di
studio non superiore a quello della  scuola  dell'obbligo,  viola,  a
parere del rimettente, il principio di ragionevolezza di cui all'art.
3 Cost., mancando, nel caso, qualsivoglia specifica ragione di deroga
alla  regola   fondamentale   del   pubblico   concorso.   L'indicata
disposizione della legge regionale  contrasta  pure,  ad  avviso  del
giudice a quo, con gli artt. 97, 51 e 3 Cost., i  cui  principi  sono
ritenuti applicabili alla luce della giurisprudenza di  questa  Corte
e, in particolare,  della  sentenza  n.  205  del  1996,  anche  alle
assunzioni effettuate dagli enti pubblici  economici,  tra  i  quali,
secondo lo stesso rimettente, sono da annoverare anche i consorzi  di
bonifica regionali. 
    Il  rimettente,  in  punto  di  rilevanza  della   questione   di
legittimita' costituzionale nel giudizio principale, evidenzia che la
disposizione censurata, nonostante  l'avvenuta  abrogazione  disposta
dall'art. 49 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004,  n.
15 (Misure  finanziarie  urgenti.  Assestamento  del  bilancio  della
Regione e del bilancio dell'Azienda  delle  foreste  demaniali  della
Regione siciliana per l'anno finanziario 2004.  Nuova  decorrenza  di
termini  per  la  richiesta  di  referendum),  continua   a   trovare
applicazione, ratione temporis, ai rapporti di lavoro stipulati nella
sua vigenza. 
    Passa, quindi, ad esaminare la non manifesta  infondatezza  della
questione,  sottolineando  che  la  norma   censurata   «esonera   le
assunzioni del personale  ivi  indicato  -  al  contrario  di  quelle
previste dall'art. 3 della medesima l. reg. 12/1991 - da  ogni  forma
di pubblica selezione, riconoscendo cosi' totale liberta'  agli  enti
pubblici economici di stabilire  come,  quando,  e  soprattutto  chi,
assumere, in spregio ai  piu'  elementari  principi  di  eguaglianza,
trasparenza ed imparzialita'» e che,  stante  il  chiaro  ed  univoco
tenore letterale della disposizione, non e'  possibile  procedere  ad
una interpretazione di essa costituzionalmente orientata. 
    Ad avviso del giudice a  quo,  la  violazione  del  principio  di
ragionevolezza da parte della norma denunciata emergerebbe dall'esame
della stessa evoluzione  cronologica  della  normativa  regionale  in
materia. 
    Infatti,  nel  periodo  di  vigenza  della  legge  della  Regione
Siciliana 7 maggio 1958, n. 14 (Norme sul personale della Regione)  e
fino all'introduzione della disposizione  censurata,  il  legislatore
siciliano aveva ritenuto di assoggettare  tutte  le  assunzioni  alla
regola del pubblico concorso ovvero, a seguito dell'entrata in vigore
della legge regionale n. 12 del 1991, in  relazione  alle  qualifiche
per le quali era richiesto il possesso di un  titolo  di  studio  non
superiore  a  quello  della  scuola  dell'obbligo,  al  sistema   del
collocamento  ordinario,  comunque  riconducibile  al  novero   delle
selezioni pubbliche,  in  quanto  fondato  su  graduatorie  pubbliche
formate sulla base di criteri obiettivi e predeterminati. 
    Secondo  il  rimettente,  la  deroga  alla  regola  del  pubblico
concorso  stabilita  dalla  norma  denunciata  non  potrebbe  trovare
giustificazione nel fine, enunciato espressamente dalla disposizione,
«di armonizzare le norme regionali  in  materia  di  assunzioni  alle
disposizioni dell'articolo 9-bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modifiche, dalla  legge  28  novembre  1996,  n.
608»; cio' in quanto, ad avviso del giudice a  quo,  le  disposizioni
statali richiamate dalla norma  censurata  non  conterrebbero  alcuna
previsione che possa dare ragione,  nel  caso,  dell'esenzione  degli
enti pubblici economici regionali dall'osservanza  della  regola  del
pubblico concorso. 
    Con riguardo, invece, al ritenuto contrasto con gli artt. 97,  51
e 3 Cost., il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata non
possa trovare giustificazione ne' nella circostanza che la deroga sia
dettata solo con riferimento ad enti pubblici  economici,  ne'  nelle
caratteristiche e nella  natura  dei  rapporti  di  lavoro  presi  in
considerazione. 
    2.- Con atto depositato il 18 settembre 2017, si e' costituito in
giudizio il Consorzio di bonifica n. 9 di  Catania  che,  riprendendo
gli argomenti esposti dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione,
ha chiesto che la questione venga dichiarata fondata. 
    In data 27 febbraio 2018, il consorzio di bonifica ha  depositato
una ulteriore memoria illustrativa, in cui ha ribadito le  precedenti
conclusioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Catania dubita  della  legittimita'
costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3,  51  e   97   della
Costituzione, dell'art. l, comma 1-bis,  della  legge  della  Regione
Siciliana 30 aprile 1991,  n.  12  (Disposizioni  per  le  assunzioni
presso l'Amministrazione regionale e gli enti,  aziende  ed  istituti
sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall'art. 13
della  legge  della  Regione  Siciliana  19  agosto   1999,   n.   18
(Disposizioni in materia di lavoro). 
    Il giudizio principale ha ad oggetto i ricorsi proposti da alcuni
operai, addetti alla manutenzione delle reti irrigue, che,  esponendo
di avere prestato attivita' lavorativa alle dipendenze del  Consorzio
di bonifica n. 9 di Catania  in  forza  di  successivi  contratti  di
lavoro a tempo determinato, hanno chiesto al Tribunale  ordinario  di
Catania di accertare la nullita' dei termini apposti a tali contratti
e di disporre la conversione dei relativi rapporti di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato, condannando il consorzio convenuto
alla loro reintegrazione nei posti di lavoro e  al  risarcimento  del
danno. 
    La disposizione censurata  esenta  gli  enti  pubblici  economici
siciliani da ogni forma di  selezione  pubblica  nell'assunzione  del
personale per  cui  sia  richiesto  il  solo  titolo  di  studio  non
superiore  a  quello  della  scuola  dell'obbligo  e,  a  parere  del
rimettente, viola il principio di ragionevolezza di  cui  all'art.  3
Cost., mancando, nel caso, qualsivoglia specifica ragione  di  deroga
alla regola fondamentale del pubblico concorso. 
    L'indicata disposizione della legge regionale contrasta pure,  ad
avviso del giudice a quo, con gli artt. 97, 51 e 3 Cost.,  alla  luce
della  giurisprudenza  di  questa  Corte  e,  in  particolare,  della
sentenza n. 205 del 1996, i cui principi  sono  ritenuti  applicabili
anche alle assunzioni effettuate dagli enti pubblici economici, tra i
quali, secondo lo stesso  rimettente,  sono  da  annoverare  anche  i
consorzi di bonifica regionali. 
    2.- La questione e' inammissibile per l'incompleta  ricostruzione
del quadro normativo di riferimento (ex plurimis, ordinanze n. 30 del
2018, n. 55 del 2017, n. 247, n. 246 e n. 136 del 2016;  sentenze  n.
60 del 2015 e n. 165 del 2014). 
    Il giudice rimettente solleva la questione  ritenendo  che  anche
gli enti pubblici economici, dipendenti o  sottoposti  al  controllo,
tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali  territoriali  e
istituzionali, debbano  essere  soggetti  alla  regola  del  pubblico
concorso nell'assunzione del personale dipendente, richiamando quanto
osservato da questa Corte con la  sentenza  n.  205  del  1996,  che,
pero', si riferisce a una peculiare fattispecie a cui non puo' essere
attribuita portata generale. 
    Il giudice a quo tralascia di esaminare le  leggi  della  Regione
Siciliana 25 maggio 1995, n. 45  (Norme  sui  consorzi  di  bonifica.
Garanzie  occupazionali  per  i   prestatori   d'opera   dell'ESA   e
disposizioni per i commissari straordinari), e 30 ottobre 1995, n. 76
(Norme  per  il  personale  dell'assistenza  tecnica,  dell'ESA,  dei
consorzi di bonifica  e  degli  Enti  parco.  Disposizioni  varie  in
materia  di  agricoltura),  che,  a  ben  vedere,   disciplinano   la
fattispecie in questione prevedendo peculiari modalita' di assunzione
e di rinnovo dei contratti per  i  lavoratori  a  tempo  determinato,
stabilite, in particolare, dall'art. 30 della legge reg. Siciliana n.
45 del 1995 e dagli artt. 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 76  del
1995 in deroga, limitatamente ai contratti a  tempo  determinato,  al
divieto  generale  di  assunzioni  posto  dall'art.  32  della  legge
regionale n. 45 del 1995. 
    Tale normativa,  che  riguarda  specificatamente  il  tema  delle
assunzioni a tempo determinato da  parte  dei  consorzi  di  bonifica
regionali,  benche'  sia  precedente  alla  disposizione   censurata,
continua a regolamentare la materia, in base al principio per cui  la
legge speciale non e' derogata dalla posteriore legge generale. 
    L'ordinanza di  rimessione,  nel  delineare  la  rilevanza  della
questione, non la esamina, quindi,  alla  luce  di  detta  normativa,
presa in considerazione anche da  recenti  pronunce  di  legittimita'
rese sul tema dei rapporti di lavoro alle dipendenze dei consorzi  di
bonifica siciliani (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 14
settembre 2017, n. 21331 e n. 21332; ordinanze 13 settembre 2017,  n.
21263, n. 21264 e n. 21265). 
    La mancata considerazione  di  tale  specifica  disciplina  e  la
conseguente,  incompleta,  ricostruzione  del  quadro  normativo   di
riferimento  compromettono  l'iter  logico  argomentativo   posto   a
fondamento   della   sollevata    questione    e    ne    determinano
l'inammissibilita', precludendone, quindi, lo scrutinio. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della  legge  della  Regione
Siciliana 30 aprile 1991,  n.  12  (Disposizioni  per  le  assunzioni
presso l'Amministrazione regionale e gli enti,  aziende  ed  istituti
sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall'art. 13
della  legge  della  Regione  Siciliana  19  agosto   1999,   n.   18
(Disposizioni in materia di lavoro), sollevata, in  riferimento  agli
artt. 3, 51 e 97  della  Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di
Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA