N. 188 SENTENZA 25 settembre - 19 ottobre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Consorzi di bonifica - Debenza dei contributi consortili per le spese
  afferenti al conseguimento dei fini istituzionali - Condizioni. 
- Legge della Regione Calabria 23 luglio 2003,  n.  11  (Disposizioni
  per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento  dei
  Consorzi di Bonifica), art. 23, comma 1, lettera a). 
-   
(GU n.42 del 24-10-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giuliano  AMATO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio  BARBERA,  Giovanni  AMOROSO,   Francesco   VIGANO',   Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  23,  comma
1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003,  n.
11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del  territorio  rurale.
Ordinamento dei Consorzi di  Bonifica),  promosso  dalla  Commissione
tributaria provinciale di  Cosenza,  nel  procedimento  vertente  tra
Emilio Intrieri e il  Consorzio  di  bonifica  integrale  dei  bacini
meridionali del Cosentino ed Equitalia Sud spa, con ordinanza del  12
giugno 2017, iscritta  al  n.  194  del  registro  ordinanze  2017  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione del Consorzio di bonifica  integrale
dei bacini meridionali del Cosentino; 
    udito nella udienza pubblica del 25  settembre  2018  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso; 
    udito l'avvocato Giuseppe Falcone per il  Consorzio  di  bonifica
integrale dei bacini meridionali del Cosentino. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 12 giugno 2017, depositata il  20  dicembre
2017, la Commissione tributaria provinciale (CTP) di  Cosenza,  adita
con ricorso proposto  da  Emilio  Intrieri  contro  il  Consorzio  di
bonifica integrale bacini meridionali del Cosentino ed Equitalia  Sud
spa avverso una  cartella  di  pagamento  per  contributi  consortili
dovuti  per  l'anno  2010,  ha  sollevato  questioni  incidentali  di
legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a),  della
legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni  per
la bonifica e  la  tutela  del  territorio  rurale.  Ordinamento  dei
Consorzi di Bonifica), in riferimento  agli  artt.  119  e  23  della
Costituzione. 
    Riferisce la CTP rimettente che il ricorrente - oltre ad eccepire
l'invalidita'  della  notificazione  della  cartella  di   pagamento,
essendo stata la stessa effettuata a mezzo del servizio postale e non
dagli  ufficiali   della   riscossione,   e   l'insufficienza   della
motivazione, consistente unicamente nel riferimento  alla  proprieta'
di un immobile  all'interno  del  comprensorio  del  Consorzio  -  ha
dedotto l'insussistenza  di  un  concreto  beneficio  per  il  fondo,
derivante dall'attivita' del Consorzio di bonifica. 
    Quest'ultimo,  costituendosi,   ha   specificatamente   replicato
rilevando che la quota di tributo richiesto prescindeva, per espressa
previsione dell'art. 23, comma 1, lettera a), citato, da qualsivoglia
beneficio per il fondo. 
    1.1.- La CTP rimettente premette che l'art. 59 del regio  decreto
13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme  per  la  bonifica  integrale),
prevede che i consorzi di bonifica, per l'adempimento dei  loro  fini
istituzionali, hanno il potere d'imporre contributi alle proprieta' e
che l'art. 860 del codice civile stabilisce che  «I  proprietari  dei
beni situati entro il perimetro del  comprensorio  sono  obbligati  a
contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione
e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla
bonifica». 
    La CTP richiama la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 55
del 1963) secondo cui l'art. 59 citato, nella parte in cui impone  ai
proprietari consorziati la corresponsione di un  contributo  utile  a
finanziare l'adempimento dei fini  istituzionali  dell'ente,  delinea
una  prestazione  patrimoniale   ricompresa   nell'art.   23   Cost.,
costituzionalmente legittima solo e soltanto in quanto determinata  o
determinabile sulla base e  in  proporzione  dei  benefici  derivanti
dalla bonifica. 
    Anche alla luce della giurisprudenza di legittimita'  -  prosegue
il rimettente - detto «vantaggio»  dev'essere  diretto  e  specifico,
conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa  della  bonifica,
idoneo a tradursi in una qualita' del fondo, non essendo  sufficiente
un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante
solo per riflesso dall'inclusione in  esso  del  bene  (ex  plurimis,
Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 15 maggio  2013,
n. 11801). 
    La  CTP  rileva  inoltre,  quanto  al  riparto  delle  competenze
legislative, che tra le materie  di  competenza  concorrente  di  cui
all'art. 117 Cost., nella sua originaria formulazione, vi  e'  quella
che concerne il  settore  "agricoltura  e  foreste",  competenza  poi
concretamente trasferita dallo Stato alle Regioni. Sicche' esse  sono
state delegate a  legiferare  in  materia  di  bonifica,  pur  sempre
nell'ambito dei principi stabiliti con il  citato  r.d.  n.  215  del
1933. 
    Anche dopo la riforma del Titolo  V  della  Parte  seconda  della
Costituzione,  le  Regioni   sono   state   ritenute   competenti   a
disciplinare l'attivita' di bonifica, a programmarle sul  territorio,
a regolarne l'esercizio da parte degli enti pubblici  e  dei  privati
proprietari, a stabilire le  modalita'  di  gestione  delle  relative
opere. 
    Nella specie la Regione Calabria, con propria legge regionale del
10 marzo 1988, n. 5 (Norme in materia di bonifica), ha  definito  gli
scopi dell'attivita' di bonifica nella  Regione,  e  le  azioni,  gli
interventi, la disciplina e il funzionamento degli organi che  devono
applicarla. 
    Con la successiva legge reg. n. 11 del 2003, la Regione  Calabria
ha poi provveduto a riorganizzare  l'intero  comparto  regionale  dei
consorzi di bonifica integrale. 
    Quanto alla contribuzione, la disciplina regionale ha previsto la
ripartizione dell'intero territorio regionale in ambiti  territoriali
denominati «comprensori di bonifica» (art. 13). 
    I proprietari di immobili  agricoli  ed  extra  agricoli  situati
nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la  qualita'
di consorziati-contribuenti con l'iscrizione  degli  immobili  stessi
nel  perimetro  di  contribuenza,  risultante  dall'approvazione  del
«piano di classifica» (art. 17). 
    Il  sistema  di   riparto   prevede,   quindi,   la   preliminare
individuazione,   all'interno   del   «comprensorio»   di    bonifica
(coincidente con l'ambito territoriale in cui  opera  l'ente)  di  un
perimetro di contribuenza (coincidente con l'insieme  degli  immobili
destinatari di benefici diretti, indiretti  e  potenziali,  derivanti
dall'attivita' di bonifica agli immobili ricadenti nei  comprensori),
e di indici di contribuenza per  ciascun  immobile,  evidentemente  e
ragionevolmente finalizzati al riparto delle contribuzioni. 
    In relazione a quest'ultimo, l'art. 23  dispone:  «Il  contributo
consortile di bonifica e' costituito dalle quote  dovute  da  ciascun
consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed e' applicato secondo
i seguenti criteri: a) per le spese afferenti  il  conseguimento  dei
fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per
le spese riferibili al successivo art. 24, comma 1, lettera b), sulla
base del beneficio». 
    Nella specie - osserva ancora la CTP - in Calabria, il  Piano  di
classifica, di cui al citato art. 24 della legge reg. Calabria n.  11
del 2003, non e' stato adottato da nessuno dei consorzi operanti  nei
comprensori di bonifica, sicche' i consorzi  esercitano  la  potesta'
impositiva utilizzando unicamente il criterio di cui alla lettera  a)
del citato art. 23  e  dunque  richiedono  ai  consorziati  le  somme
necessarie  al   funzionamento   dell'ente   «indipendentemente   dal
beneficio fondiario». 
    1.2.- Secondo la CTP la disposizione di cui all'art. 23, comma 1,
lettera a), della  legge  reg.  Calabra  n.  11  del  2003,  posta  a
fondamento della pretesa  contributiva  del  Consorzio,  si  pone  in
contrasto con gli artt. 119 e 23 Cost. 
    Le questioni di costituzionalita' sarebbero rilevanti poiche'  da
esse dipende l'esito del ricorso proposto  dal  ricorrente,  che  non
contesta di essere proprietario di terreni  agricoli  insistenti  nel
comprensorio di bonifica, ma si limita a eccepire l'insussistenza  di
alcun beneficio. 
    Secondo la CTP e' violato l'art. 119 Cost., come novellato  dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione), che prevede che le Regioni e
gli enti locali territoriali «hanno autonomia finanziaria di  entrata
e di spesa» nonche' «risorse autonome» e  «stabiliscono  e  applicano
tributi ed entrate propri», con il limite che questi ultimi siano «in
armonia con la Costituzione e secondo  i  principi  di  coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario». 
    Nel caso di specie, le norme statali di coordinamento,  contenute
negli artt. 10, 11 e 59 del r.d. n. 215  del  1933,  sarebbero  state
violate, atteso che la disposizione censurata esplicitamente consente
l'imposizione di un contributo ai consorziati «indipendentemente  dal
beneficio fondiario». 
    In subordine - prosegue la CTP - sarebbe comunque violato  l'art.
23 Cost., in ragione della mancanza di direttive e criteri  idonei  a
delimitare  la  discrezionalita'  dell'ente   impositore   circa   la
ripartizione dell'onere finanziario tra i proprietari. 
    L'espressa esclusione, da parte del  legislatore  regionale,  del
riferimento  ai   benefici   derivanti   dalla   concreta   bonifica,
comporterebbe la mancanza di «direttive e criteri idonei a delimitare
la discrezionalita' dell'ente impositore». 
    2.- Con memoria del 29 gennaio 2018,  depositata  il  31  gennaio
2018, si e' costituito il  Consorzio  di  bonifica  integrale  bacini
meridionali  del  Cosentino,   eccependo   l'inammissibilita'   delle
questioni di legittimita' costituzionale in quanto la CTP non avrebbe
disposto la notifica dell'ordinanza al  legale  rappresentante  della
Regione venendo meno all'obbligo imposto dall'art. 23, quarto  comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale). 
    Inoltre,  il  Consorzio  ha  sostenuto  l'inammissibilita'  delle
questioni  sul  rilievo  che  la  disposizione  censurata  e'   stata
sostituita dall'art. 1 della legge della Regione  Calabria  9  maggio
2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 23 luglio  2003,
n. 11 (Disposizioni per  la  bonifica  e  la  tutela  del  territorio
rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica)», che, a decorrere  dal
10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art.  6,  comma  1,
della medesima legge regionale), ha eliminato l'obbligo  contributivo
indipendente dal beneficio. La norma attualmente in vigore,  infatti,
prevede che sono obbligati al pagamento del contributo consortile  «i
proprietari di  beni  immobili  agricoli  ed  extragricoli  ricadenti
nell'ambito  di  un  comprensorio  di  bonifica,  che   traggono   un
beneficio, consistente  nella  conservazione  o  nell'incremento  del
valore  degli   immobili,   derivante   dalle   opere   pubbliche   o
dall'attivita'  di  bonifica  effettuate  o  gestite  dal  Consorzio»
nonche',  «in  ragione  del  beneficio  ottenuto,  tutti  coloro  che
utilizzano canali consortili come  recapito  di  scarichi,  anche  se
depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura». 
    Nel  merito,  il  Consorzio  ha  sostenuto  l'infondatezza  delle
questioni.  Il  contributo  imposto  per  i  fini  istituzionali   e'
collegato alla qualita'  di  consorziato  che  si  acquista  non  per
volonta'   del   privato,   bensi'   per   effetto    dell'ubicazione
dell'immobile all'interno di un territorio sul  quale  il  Consorzio,
istituzionalmente, compie attivita' di bonifica. 
    2.1.- Con memoria del 6 luglio  2018,  depositata  il  13  luglio
2018, il Consorzio ha ribadito le proprie difese. 
    3.- La Regione Calabria non e' intervenuta in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 12 giugno 2017  la  Commissione  tributaria
provinciale (CTP) di Cosenza ha sollevato questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della  legge  della
Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la  bonifica
e la tutela  del  territorio  rurale.  Ordinamento  dei  Consorzi  di
Bonifica), in riferimento agli artt. 119  e  23  della  Costituzione,
nella parte in cui prevede, a carico dei  consorziati,  l'obbligo  di
corrispondere il pagamento della quota del contributo  consortile  di
bonifica imputabile alle spese afferenti al  conseguimento  dei  fini
istituzionali  del  consorzio,   «indipendentemente   dal   beneficio
fondiario». 
    La CTP osserva che - essendo il contributo consortile di bonifica
previsto dalla legge statale e, dunque, non  costituendo  un  tributo
proprio della Regione - la disposizione censurata, che ne  disciplina
i criteri di applicazione, si pone in contrasto con l'art. 119  Cost.
che, nel riconoscere alle Regioni autonomia finanziaria di entrata  e
di spesa, prescrive l'osservanza dei principi di coordinamento  della
finanza pubblica e del  sistema  tributario.  Nella  fattispecie,  il
censurato art. 23, comma 1, lettera a), nel prevedere la debenza  del
contributo consortile anche in assenza  di  alcun  beneficio  per  il
soggetto  obbligato,  si  porrebbe  in  contrasto  con  le  norme  di
coordinamento del sistema tributario che, nel settore della bonifica,
sono individuabili nell'art. 59 del regio decreto 13  febbraio  1933,
n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e nell'art.  860  del
codice civile; disposizioni  che  invece  presuppongono  che  ci  sia
sempre un  beneficio  per  l'immobile  ricadente  nel  perimetro  del
territorio del Consorzio di bonifica. 
    In via subordinata sarebbe violato l'art. 23  Cost.,  perche'  la
disposizione censurata  -  secondo  la  CTP  -  non  contiene  alcuna
direttiva o criterio sul presupposto fondante l'obbligo di  pagamento
dei contributi consortili. 
    2.- E' innanzi  tutto  manifestamente  infondata  l'eccezione  di
mancata notifica dell'ordinanza di  rimessione  al  Presidente  della
Regione  Calabria  -  eccezione  sulla  quale  non  ha  insistito  il
Consorzio, che l'ha sollevata inizialmente -  perche'  risulta  dagli
atti che la CTP rimettente ha ritualmente provveduto a tale notifica,
effettuata in data 20 ottobre 2017 (data attestata nella ricevuta  di
avvenuta consegna dell'atto). 
    3.- Altresi' infondata e' l'eccezione di  inammissibilita'  delle
questioni in ragione dello ius superveniens  costituito  dall'art.  1
della legge della Regione Calabria 9  maggio  2017,  n.  13,  recante
«Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n.  11  (Disposizioni
per la bonifica e la tutela del territorio  rurale.  Ordinamento  dei
Consorzi di bonifica)», che ha sostituito la  disposizione  censurata
richiedendo  ora,  in  ogni  caso,  per  la  debenza  dei  contributi
consortili, il beneficio per l'immobile ricadente nel comprensorio di
bonifica. 
    In disparte ogni altra possibile considerazione,  e'  sufficiente
rilevare che tale normativa successiva, di  cui  si  dira'  anche  in
seguito, si applica ai contributi consortili  dovuti  per  annualita'
successive alla entrata in vigore della nuova legge, che pertanto non
regola  la  fattispecie  oggetto  del  giudizio  a  quo,  relativa  a
contributi consortili dovuti per l'anno 2010. 
    Per la stessa ragione, non occorre restituire gli atti al giudice
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza delle  questioni
di costituzionalita', trattandosi, in tutta evidenza, di disposizione
che, in quanto innovativa  ex  nunc,  egli  non  deve  applicare  (ex
plurimis, sentenza n. 177  del  2018)  e  non  gia'  di  disposizione
modificativa ex tunc della norma applicabile; cio' che invece avrebbe
richiesto di  valutare  se  permanessero,  o  no,  le  condizioni  di
ammissibilita' della questione stessa (sentenza n. 125 del 2018). 
    4.-  La  questione  di  costituzionalita'  e',  poi,  ammissibile
perche'  rilevante  nel  giudizio  a  quo,  dovendo   la   CTP   fare
applicazione della disposizione censurata per decidere se accogliere,
o no, l'opposizione del contribuente che lamenta, in special modo, di
non aver conseguito alcun beneficio dall'attivita' del Consorzio. 
    In particolare, quanto all'ordine delle questioni poste alla  CTP
dal  ricorso  in  opposizione  alla  cartella  di   pagamento,   deve
considerarsi che - secondo la giurisprudenza di  legittimita'  (Corte
di cassazione, sezioni unite, sentenza 8 maggio 2014, n. 9936) -  nel
giudizio civile, come anche nel giudizio tributario, il giudice - una
volta  che  abbia  verificato,  anche  implicitamente,   la   propria
giurisdizione - puo' esaminare per prima una questione preliminare  o
di merito sulla base del criterio  della  ragione  piu'  liquida  che
comporti l'assorbimento di altre questioni. 
    Nella specie la CPT - che ha giurisdizione avendo la controversia
ad oggetto un tributo (cio' di cui  si  dira'  piu'  diffusamente  in
seguito) - ha evidentemente ritenuto esser tale  la  questione  della
necessita'  del  beneficio  fondiario  per  l'assoggettabilita'  alla
contribuzione consortile, rispetto  alle  eccezioni  di  irritualita'
della  notifica  della  cartella  di  pagamento  e  di   difetto   di
motivazione. 
    Anche sotto questo profilo - rientrando l'ordine delle  questioni
nell'apprezzamento del giudice  rimettente,  ove  non  manifestamente
incongruo - la questione di costituzionalita' e' ammissibile. 
    5.- Nel merito la questione e' fondata. 
    Preliminarmente  va  svolta  una  duplice  premessa:   la   prima
concernente  la  sussistenza  ed  estensione  della  competenza   del
legislatore regionale nel settore della bonifica e  l'altra  relativa
alla natura tributaria della  prestazione  patrimoniale  obbligatoria
posta a carico dei consorziati. 
    6.-  I  contributi  consortili,   regolati   dalla   disposizione
censurata, ricadono nel piu'  ampio  ambito  della  disciplina  della
bonifica, la quale, gia' prima della riforma del Titolo V della Parte
seconda  della  Costituzione,  costituiva  un  settore,   riguardante
diversi ambiti, che radicava la competenza legislativa concorrente  e
delegata delle Regioni a statuto ordinario. 
    Nel regime del  riparto  delle  competenze  legislative  previste
dall'art. 117, primo comma, Cost., nella sua originaria formulazione,
e nel contesto della preesistente disciplina statale  della  materia,
contenuta nel r.d. n. 215 del 1933, il legislatore  regionale  poteva
esercitare la sua competenza concorrente in materia di «agricoltura e
foreste»,  in  cui  ricadeva  prevalentemente  la  disciplina   della
bonifica;  al  legislatore  statale   spettava   porre   i   principi
fondamentali, gia' ricavabili dalla citata normativa del  1933  e  da
quella del codice civile (artt. da 857 a 865),  integrata  da  quella
successiva sia di settore - quale la bonifica  montana  di  cui  alla
legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore  dei  territori
montani) - sia, piu' in generale, risultante dalla delega in  materia
di consorzi, di cui all'art. 31 della legge 2  giugno  1961,  n.  454
(Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), esercitata con
il d.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 (Norme sui Consorzi di bonifica,  in
attuazione della delega prevista dall'art. 31 della  legge  2  giugno
1961, n. 454). Inoltre,  disposizioni  speciali  sono  state  dettate
proprio per la Regione Calabria dalla legge 28  marzo  1968,  n.  437
(Provvedimenti straordinari per la  Calabria),  che  in  particolare,
all'art. 7, ha previsto che tutto il territorio della Regione potesse
essere oggetto di bonifica, sia integrale che specificamente montana. 
    La competenza regionale, in  prosieguo  di  tempo,  e'  risultata
coniugata a quella delegata alle Regioni. Infatti - come riconosciuto
da questa Corte (sentenza n. 66 del 1992) - le competenze in  materia
di bonifica sono state assegnate alle Regioni a statuto ordinario con
il d.P.R. 15 gennaio  1972,  n.  11  (Trasferimento  alle  Regioni  a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei
relativi personali ed uffici), nell'ambito  del  trasferimento  delle
funzioni in materia di agricoltura  e  foreste,  poi  completato  dal
d.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616  (Attuazione  della  delega  di  cui
all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382), che, agli artt. 66, 69  e
73, ha precisato che oggetto delle funzioni  assegnate  alle  Regioni
erano le attivita' di bonifica integrale e montana e di  sistemazione
idrogeologica,   ivi   comprese   quelle   svolgentesi   a    livello
interregionale e inclusi i poteri di vigilanza  gia'  esercitati  sui
consorzi di bonifica dagli organi dello Stato. 
    Sicche' questa  Corte  (sentenza  n.  326  del  1998)  ha  potuto
affermare che  «la  materia  della  "bonifica  integrale  e  montana"
risulta  inclusa  in  quella  della  "agricoltura  e   foreste",   di
competenza  regionale».  Cio'  ha   avuto   «l'effetto   di   rendere
esercitabile la potesta' legislativa regionale nella materia medesima
[...] con i soli limiti derivanti  dai  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  nella  materia»;  principi  ricavabili   dalla
disciplina statale contenuta nelle disposizioni del cod.  civ.  sulla
bonifica (artt. da 857 a 865) e, prima ancora, nel citato r.d. n. 215
del 1933. 
    Anche in seguito si e' ribadito (sentenza n. 282 del  2004),  con
riferimento  ad  una  normativa  regionale  precedente  alla  riforma
costituzionale del 2001, che la  bonifica  e'  riconducibile  ad  una
competenza regionale fondamentalmente concorrente,  relativa,  da  un
lato, alla materia dell'"agricoltura e foreste", e, dall'altro, in un
quadro piu' ampio, all'azione pubblica per la difesa  del  suolo,  la
tutela e l'uso delle risorse idriche, la  tutela  dell'ambiente  come
ecosistema,  in  una  «concezione  globale   degli   interventi   sul
territorio». 
    6.1.-  La  riforma  del  Titolo  V  della  Parte  seconda   della
Costituzione, con la legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda  della  Costituzione),  ha
modificato radicalmente il  riparto  di  competenze  legislative  tra
Stato e Regioni. In particolare, non e' piu' prevista  la  competenza
legislativa in materia di «agricoltura e  foreste»,  che  ora  ricade
nella  competenza  residuale  del  legislatore   regionale,   ma   la
disciplina  della  bonifica  si  colloca  in  un  piu'  complesso   e
multifunzionale intreccio di competenze. 
    Nel nuovo testo dell'art. 117 Cost. vengono infatti  in  rilievo,
oltre  alla  competenza  regionale  residuale,  che  comprende  molti
aspetti della disciplina del settore agricolo (quarto  comma),  anche
quella esclusiva dello Stato in materia di «tutela  dell'ambiente»  e
«dell'ecosistema» (secondo comma, lettera s), nonche'  la  competenza
concorrente in materia di «governo del territorio» (terzo comma). 
    Con  riferimento  a  detta   disciplina   della   bonifica,   pur
nell'ambito di un ampliamento della competenza regionale  in  materia
di agricoltura - da concorrente a residuale  -  e'  previsto  d'altra
parte il necessario rispetto sia dei  "principi  fondamentali"  della
legislazione dello Stato nella materia del «governo del  territorio»,
sia, piu' in generale, della competenza esclusiva statale in  materia
di «ambiente» ed «ecosistema». 
    Inoltre, la piu' specifica disciplina dei consorzi di bonifica  -
che questa Corte ha ritenuto non essere riconducibili alla nozione di
«enti locali» ai sensi del previgente art. 130 Cost. (sentenza n. 346
del 1994), ma alla categoria  degli  enti  pubblici  locali  operanti
nelle  materie  di  competenza  regionale,  e  dunque   degli   «enti
amministrativi dipendenti dalla regione» (sentenza n. 326 del 1998) -
puo'   altresi'   presentare   profili   attinenti    alla    materia
dell'«ordinamento civile», di competenza  esclusiva  del  legislatore
statale;  viene  poi  in  rilievo,   in   particolare   quanto   alla
regolamentazione  della  prestazione  obbligatoria   dei   contributi
consortili, avente natura  tributaria,  anche  il  coordinamento  del
sistema tributario, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma,
Cost.), nonche' il limite  all'autonomia  finanziaria  delle  Regioni
(art. 119, secondo comma, Cost.). 
    6.2.- Ed e'  proprio  nell'esercizio  di  questa  multifunzionale
competenza concorrente - come ritenuto da questa Corte  (sentenza  n.
139 del 2009) - che, dopo la  riforma  costituzionale  del  2001,  il
legislatore statale e' intervenuto dettando disposizioni  in  materia
di riordino dei consorzi di bonifica. 
    L'art. 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative e  disposizioni  urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, in  legge  28
febbraio 2008, n. 31, ha previsto  che  le  Regioni  procedessero  al
riordino, anche mediante accorpamento  o  eventuale  soppressione  di
singoli consorzi, dei consorzi di bonifica, secondo criteri  definiti
a seguito di intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari
e  forestali  e  delle  infrastrutture.  Ha  inoltre  prescritto   in
particolare che «i contributi consortili devono essere contenuti  nei
limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale». 
    Successivamente e' stata raggiunta la prescritta intesa  in  data
18 settembre 2008, che  ha  previsto  che  l'ambito  territoriale  di
operativita' dei  Consorzi  di  bonifica,  definito  comprensorio  di
bonifica, e' delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di
competenza e, quanto ai contributi  consortili,  ha  stabilito,  come
principio, che le spese del consorzio sono a carico  dei  consorziati
«i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi». 
    Sicche', quanto al territorio  di  competenza  dei  consorzi,  il
legislatore regionale puo' delimitare i  comprensori  di  bonifica  e
provvedere anche alla loro unificazione, come riconosciuto da  ultimo
nella sentenza n. 160 del  2018  di  questa  Corte.  In  questa  piu'
recente pronuncia la Corte ha considerato,  da  una  parte,  che  una
legge  regionale  (quella  della  Regione  Basilicata,   oggetto   di
impugnativa)  avesse  legittimamente  esercitato  la  competenza   in
materia, prevedendo l'accorpamento di tutti i consorzi di bonifica in
un unico nuovo consorzio sull'intero territorio regionale (cosi' come
gia' in passato aveva fatto una legge della  Regione  Emilia-Romagna:
sentenza n. 66 del 1992); d'altra parte, ha ritenuto l'illegittimita'
costituzionale della  specifica  disciplina  della  liquidazione  dei
vecchi consorzi  perche'  ricadente  nella  materia  dell'ordinamento
civile di competenza esclusiva statale. Per  la  stessa  ragione,  in
precedenza, era  stata  ritenuta  costituzionalmente  illegittima  la
previsione di una legge della Regione Puglia sul non  assoggettamento
a esecuzione forzata di entrate dei consorzi di bonifica (sentenza n.
273 del 2012). 
    Inoltre, quanto anche ai contributi  consortili,  il  legislatore
regionale puo' regolamentarli, tenendo pero' conto che, nella  misura
in cui e' riconosciuta la natura  tributaria  di  queste  prestazioni
obbligatorie, e segnatamente di tributo derivato sui  generis,  opera
il limite generale dell'art. 119, secondo comma, Cost. che  prescrive
il rispetto dei principi di coordinamento della  finanza  pubblica  e
del sistema tributario anche con riferimento ad un tributo - quale e'
quello in esame - che trovi origine in una fonte statale. 
    7.- La seconda premessa, di cui si  diceva,  riguarda  la  natura
tributaria dei contributi consortili, ritenuta dalla  CTP  rimettente
in conformita' alla giurisprudenza di  legittimita'  della  Corte  di
cassazione. 
    7.1.- In generale, il legislatore statale,  nel  disciplinare  la
provvista di un servizio pubblico,  puo'  escludere  o,  all'opposto,
prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in
termini di  stretta  corrispettivita',  conformando  una  prestazione
patrimoniale obbligatoria come tributo piuttosto che  come  canone  o
tariffa,   conseguendo   da   cio'   -    «indipendentemente    dalla
qualificazione» della stessa (ex plurimis, sentenza n. 167 del  2018)
-  non  solo  la  giurisdizione  del  giudice  tributario,  ma  anche
l'applicazione della disciplina dei  tributi  a  partire  dal  canone
della capacita' contributiva  previsto  dall'art.  53,  primo  comma,
Cost. All'opposto, non puo' il legislatore qualificare  come  tributo
cio' che in concreto,  in  ragione  della  sua  regolamentazione,  e'
conformato come canone o tariffa, perche' da cio'  conseguirebbe  una
illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice
ordinario di cui all'art. 102, primo comma, Cost. (la sentenza n.  64
del  2008  ha  affermato  che  «l'attribuzione   alla   giurisdizione
tributaria di controversie non aventi natura tributaria  comporta  la
violazione  del   divieto   costituzionale   di   istituire   giudici
speciali»). 
    E   pertanto   il   legislatore,   nell'esercizio    della    sua
discrezionalita' in materia di politica  economica  e  fiscale,  puo'
anche passare da un sistema basato sulla fiscalita' di un  contributo
ad uno fondato sulla corrispettivita' di una tariffa o di un  canone,
come e' avvenuto nell'ipotesi della  tariffa  di  igiene  ambientale,
istituita con l'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.
22  (Attuazione  della  direttiva  91/156/CEE  sui   rifiuti,   della
direttiva  91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi  e  della   direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), inizialmente
di natura tributaria (sentenza n. 238 del 2009 e, da ultimo, Corte di
cassazione, sezioni unite, ordinanza 10 aprile 2018,  n.  8822),  poi
sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani  ex  art.
238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in  materia
ambientale),  prestazione  patrimoniale  ritenuta   di   natura   non
tributaria (Corte di cassazione, sezione terza civile,  ordinanza  21
giugno 2018, n. 16332), al pari della  tariffa  per  il  servizio  di
fognatura e depurazione (sentenza n. 335 del 2008). 
    7.2.- In particolare, quanto  ai  contributi  consortili,  poteva
inizialmente apparire dubbia la loro natura tributaria in ragione del
marcato collegamento tra la spesa  sostenuta  dal  consorzio  per  le
opere  di  bonifica  e  la  contribuzione  a  tale  spesa  di  cui  i
consorziati erano onerati, atteso che l'art. 11 del r.d. n.  215  del
1933 fa riferimento alla «ripartizione della quota  di  spesa  tra  i
proprietari» degli immobili ricadenti nel perimetro di  contribuenza,
e l'art. 860 cod. civ. considera il «concorso  dei  proprietari  alla
spesa» necessaria per le opere di bonifica. 
    Nondimeno si e' progressivamente affermata in  giurisprudenza  la
natura tributaria dei contributi consortili. 
    Inizialmente  questa   Corte   (sentenza   n.   26   del   1998),
nell'esaminare la questione di  legittimita'  costituzionale  di  una
disposizione dell'originaria disciplina dei contributi consortili  di
bonifica quanto alla possibilita', o no, di  sospendere  l'esecuzione
dei ruoli esattoriali, ha considerato la  natura  paratributaria  dei
contributi dovuti agli enti di bonifica, quale  ritenuta,  all'epoca,
dalla giurisprudenza di legittimita', rilevando  che  «pur  dovendosi
collocare  le  prestazioni  patrimoniali   in   questione   nell'area
applicativa dell'art.  23  della  Costituzione,  l'assimilazione  dei
contributi  consortili  ai  tributi  erariali  non  si  profila  come
assoluta, ma limitata piuttosto a taluni  fondamentali  aspetti,  tra
cui quello dell'esazione». 
    Dalla mera «assimilazione»  ai  tributi  si  e'  progressivamente
passati a riconoscere  la  piena  natura  tributaria  dei  contributi
consortili, escludendo che su di essi potesse applicarsi  l'IVA  (fin
dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione  prima  civile,  30
gennaio 1979, n. 662)  e  che,  in  quanto  tributi  si'  seppur  non
"locali", radicassero la competenza del tribunale «per  le  cause  in
materia di imposte e tasse» ai sensi dell'art. 9, secondo comma,  del
codice di  procedura  civile  (Corte  di  cassazione,  sezione  prima
civile, sentenza 1° febbraio 2000, n. 1093). 
    Dopo la modifica dell'art. 2 del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni  sul  processo  tributario  in  attuazione
della delega  al  Governo  contenuta  nell'art.  30  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413), ad opera dell'art. 12, comma 2,  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,
con conseguente generalizzazione  della  giurisdizione  tributaria  a
tutte le prestazioni di  natura  tributaria,  si  e'  definitivamente
affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie quale giudice
speciale tributario sulle controversie aventi ad oggetto i contributi
consortili di bonifica (ex plurimis,  Corte  di  cassazione,  sezioni
unite, sentenza 3 maggio 2016, n. 8770). 
    7.3.- Questo approdo, costante ed univoco, cui  e'  pervenuta  la
giurisprudenza  di  legittimita',  si  fonda  sulla  struttura  della
disciplina della prestazione, sicche' puo' dirsi  che  il  contributo
consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente  alla  sua
struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. 
    Questo essendo ormai il punto d'arrivo del diritto vivente,  deve
conseguentemente identificarsi un vero e  proprio  potere  impositivo
del consorzio nei confronti dei  consorziati  sul  presupposto  della
legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e
del «beneficio» che all'immobile deriva dall'attivita' di bonifica. 
    In ragione di tale qualificazione, il necessario «beneficio»  non
e' espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c'e' un tributo  che
puo' definirsi di scopo, almeno in senso lato, perche'  destinato  ad
alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare  le  opere
di bonifica. 
    Il beneficio che  giustifica  l'assoggettamento  a  contribuzione
consortile   non   e'   legato,   con   nesso    sinallagmatico    di
corrispettivita', all'attivita'  di  bonifica,  come  sarebbe  se  si
trattasse di un canone o  di  una  tariffa,  che  invece  tale  nesso
sinallagmatico  presuppongono;  con   riferimento   proprio   a   una
prestazione  patrimoniale  di  natura  non  tributaria  questa  Corte
(sentenza  n.  335  del  2008)  ha  dichiarato  incostituzionale   la
previsione  di  debenza  della  tariffa  riferita  al   servizio   di
depurazione «anche nel caso in cui la  fognatura  sia  sprovvista  di
impianti centralizzati di depurazione o questi siano  temporaneamente
inattivi». 
    Nondimeno, nel caso dei contributi  consortili  di  bonifica,  il
beneficio  per  il  consorziato-contribuente   deve   necessariamente
sussistere per legittimare l'imposizione fiscale; esso pero' consiste
non solo  nella  fruizione,  ma  anche  nella  fruibilita',  comunque
concreta e non gia' meramente astratta, dell'attivita'  di  bonifica,
che,  in  ragione  del  miglioramento  che  deriva  all'immobile  del
consorziato,  assicura  la  capacita'  contributiva  che   giustifica
l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria. 
    8.- Fatta questa duplice premessa, da  cui  muovere  per  l'esame
delle questioni di costituzionalita', vengono in rilievo  i  principi
fondamentali del sistema tributario, che  limitano  la  riconosciuta,
pur ampia, competenza legislativa della Regione; la quale -  come  si
e' detto - puo' regolare non  solo  il  comprensorio  di  bonifica  e
l'appartenenza dell'immobile  all'area  del  Consorzio,  ma  anche  i
contributi consortili. 
    Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova  la
sua fonte (statale) ancora nell'art. 860 cod. civ.  -  che  prescrive
che  i  proprietari  dei  beni  situati  entro   il   perimetro   del
comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria  per
l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere  di  bonifica
(per  cui,  secondo  la  sentenza  n.  5  del  1967,  «l'obbligo   di
contribuenza deriva dalla legge») - la norma  di  principio,  che  li
governa, puo' ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione
che   parametra   il   contenuto   della   prestazione   patrimoniale
obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla  bonifica.
Canone questo che e' in stretta continuita' sia con la previsione del
(tuttora vigente) art. 11 del r.d. n. 215 del 1933 - secondo  cui  la
ripartizione della «quota di spesa» tra i proprietari  e'  fatta  «in
ragione dei benefici conseguiti» per effetto delle opere di  bonifica
e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o
con successiva deliberazione degli stessi - , sia con  la  richiamata
intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha  previsto  che  le
spese del consorzio sono a carico dei  consorziati  «i  cui  immobili
traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi». 
    Quindi,  per   i   contributi   consortili,   quali   «quote   di
partecipazione al  costo  delle  opere  di  bonifica»  a  carico  dei
proprietari  consorziati,  il   criterio   fondamentale   di   questa
prestazione patrimoniale di natura tributaria e' il beneficio  tratto
dalle opere  di  bonifica  e  piu'  in  generale  dall'attivita'  del
consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei
consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale. 
    9.- In questo contesto ordinamentale la Regione Calabria, con  la
legge 10 marzo 1988, n. 5 (Norme in materia di bonifica), ha definito
gli scopi dell'attivita' di bonifica e le azioni, gli interventi,  la
disciplina e il funzionamento degli organi deputati ad applicarla  e,
in particolare, ha qualificato i contributi consortili come «quote di
partecipazione  al  costo  delle  opere  di  bonifica»   (art.   39),
prevedendo anche la possibilita'  per  la  Regione  stessa  di  farsi
carico di parte di tali quote per evitare  che  fossero  «superati  i
limiti di sopportabilita' della contribuenza a carico degli  immobili
soggetti ad obblighi di bonifica» (art. 41). 
    Dopo la riforma costituzionale del 2001, che - come rilevato - ha
inciso significativamente sulla competenza delle Regioni nel  settore
della  bonifica,  lo  stesso  legislatore  regionale  e'   nuovamente
intervenuto in materia con la citata legge reg. n. 11 del  2003,  con
cui la  Regione  Calabria  ha  provveduto  a  riorganizzare  l'intero
comparto dei consorzi di  bonifica  integrale;  legge  che  contiene,
all'art. 23, la disposizione censurata dalla CTP rimettente. 
    Si tratta di una disciplina sistematica e articolata. 
    Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di  bonifica
(art. 3), la legge regionale del 2003 prevede - per quanto rileva  ai
fini delle sollevate questioni di costituzionalita' - che su tutto il
territorio  regionale  possano  esserci  comprensori   di   bonifica,
ciascuno come area di operativita' di un singolo consorzio  destinato
a realizzare le opere e l'attivita' di bonifica (art. 13). 
    L'art.  17  della  medesima  legge  regionale  prescrive  che   i
proprietari  di  immobili  agricoli   ed   extra   agricoli   situati
nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono  la  qualita'
di consorziati-contribuenti con l'iscrizione  degli  immobili  stessi
nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano
di  classifica  di  cui  al  successivo  art.  24.  Il  perimetro  di
contribuenza e' reso pubblico con il  mezzo  della  trascrizione,  ai
sensi dell'art. 58 del r.d. n. 215  del  1933.  In  ragione  di  tale
iscrizione, i consorziati,  divenuti  consorziati-contribuenti,  sono
tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di  cui  al  censurato
art. 23. 
    L'art. 24 stabilisce che  il  piano  di  classifica  individua  i
«benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti  dall'attivita'
di bonifica agli immobili ricadenti nei  comprensori  di  bonifica  e
stabilisce i parametri per  la  quantificazione  di  detti  benefici,
determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile. 
    L'assoggettamento   a   contribuzione   consortile   e'    quindi
condizionato   all'iscrizione   dell'immobile   nel   perimetro    di
contribuenza risultante dal piano di  classifica,  in  ragione  della
verificata  sussistenza  di  un  beneficio   diretto,   indiretto   o
potenziale per l'immobile,  non  essendo  sufficiente  il  mero  dato
spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica. 
    La medesima legge reg. Calabria n. 11 del 2003 disciplina poi  in
dettaglio  i  contributi   consortili   all'art.   23,   disposizione
attualmente censurata, che stabilisce che il contributo consortile di
bonifica e' costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato  per
il funzionamento dei Consorzi ed  e'  applicato  secondo  i  seguenti
criteri: a)  «per  le  spese  afferenti  il  conseguimento  dei  fini
istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario»; b) per  le
spese riferibili al successivo articolo  24,  comma  1,  lettera  b),
sulla base del beneficio. Vi sono quindi  due  quote  del  contributo
consortile, la prima  delle  quali  -  quota  a)  -  e'  testualmente
indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b)  -
presuppone il beneficio per il consorziato. 
    10.- Quindi il beneficio effettivo per l'immobile  di  proprieta'
del consorziato - come condizione legittimante per  l'inclusione  nel
perimetro di contribuenza del comprensorio di bonifica, nonche'  come
criterio per fissare i parametri di  calcolo  e  quantificazione  dei
contributi stessi - e' in vero cio' che ha previsto, nella specie, il
legislatore regionale prescrivendo, all'art. 24, comma 2, legge  reg.
Calabria n. 11 del 2003, che  il  piano  di  classifica  individua  i
«benefici diretti, indiretti e potenziali», derivanti  dall'attivita'
di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio  del  Consorzio;
beneficio che  dimensiona  gli  indici  di  contribuenza  di  ciascun
immobile. 
    Pero',  solo  ove   risultasse   l'unitarieta'   del   contributo
consortile dell'art. 23, benche' suddiviso - ma in modo  inscindibile
- in una quota di cui alla lettera a) e in  una  quota  di  cui  alla
lettera b) del  comma  1,  allora  il  presupposto  del  «beneficio»,
espressamente previsto solo nella  lettera  b),  condizionerebbe  nel
complesso  la  debenza  del  contributo  stesso  e  quindi  anche  la
obbligatorieta' della quota a). 
    Ma nella  fattispecie  in  esame  -  per  come  la  norma  "vive"
nell'ordinamento regionale - la quota a) del  contributo  consortile,
di cui al comma 1 dell'art. 23,  non  e'  inscindibilmente  collegata
alla quota b) del medesimo comma 1. 
    E infatti, da una parte, con decreto del Presidente della  Giunta
regionale del 12 febbraio 2010, n. 27, istitutivo  del  Consorzio  di
bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino, al quale  e'
riferibile la cartella di pagamento impugnata nel giudizio a quo,  si
e' previsto, all'art. 3, comma 2, che il perimetro  di  contribuzione
per la riscossione dei ruoli relativi al nuovo Consorzio ed emessi ai
sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg. Calabria n.
11 del 2003 per i soli fini istituzionali, coincide con il  perimetro
del neoistituito Consorzio. Cio' significa gia' che l'assoggettamento
al contributo  consortile  e'  condizionato  al  solo  dato  spaziale
dell'essere l'immobile ricompreso nel territorio del Consorzio. 
    D'altra  parte,  la  giurisprudenza  di  legittimita'  (Corte  di
cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 24 maggio 2017, n.  13130
e 25 maggio 2017, n. 13264), pronunciandosi su ricorsi  dello  stesso
Consorzio, ha rilevato l'assoggettamento a contribuzione nel caso  di
immobile compreso  nel  piano  di  classifica,  facendo  menzione  in
motivazione  del  suddetto  decreto  del  Presidente  della   Regione
Calabria del 2010 che aveva equiparato il perimetro  di  contribuenza
all'intero comprensorio del Consorzio. 
    Anche nel giudizio a quo l'impugnata  cartella  di  pagamento  e'
stata emessa solo per la indicata quota a) e  la  CTP  riferisce  che
nessun piano di classifica e' stato redatto dal Consorzio, sicche' e'
mancata una rilevazione dei benefici diretti, indiretti o  potenziali
derivanti dall'attivita' di bonifica, quale  richiesta  dall'art.  24
sopraccitato. 
    Del resto, la tesi del Consorzio, ribadita anche  in  udienza  in
sede  di  discussione  orale,  e'  proprio   questa:   e'   legittimo
l'assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione  del  solo
inserimento dell'immobile nel comprensorio del consorzio  e,  quindi,
«indipendentemente  dal  beneficio  fondiario»,   come   testualmente
prevede la  disposizione  censurata  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'art. 23 della legge reg. Calabria n. 11 del 2003. 
    11.- Tale testuale esclusione del beneficio fondiario ha  proprio
il significato e la portata di disancorare la debenza della quota  a)
- cosi' resa autonoma e distinta  dalla  quota  b)  -  dal  beneficio
risultante dalla rilevazione fatta dal  Consorzio  con  il  piano  di
classifica e con il relativo perimetro di contribuenza. 
    In tal modo pero' risulta violato il piu' volte citato  principio
(settoriale)  del  sistema   tributario,   che   vuole   invece   che
l'assoggettabilita'  a  contribuzione   consortile   presupponga   il
beneficio derivato all'immobile dall'attivita' di bonifica. 
    Il legislatore regionale non  puo'  disancorare  la  debenza  del
contributo  consortile  dal  beneficio  che  agli   immobili   deriva
dall'attivita' di bonifica, assoggettando a contribuzione  consortile
i consorziati per il solo fatto che  l'immobile  sia  ricompreso  nel
comprensorio di bonifica (il quale - come gia'  rilevato  -  potrebbe
anche essere esteso a  tutto  il  territorio  della  Regione  si'  da
comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perche', ove  cio'
facesse, si avrebbe, non piu' un contributo di scopo di fonte statale
disciplinato  dalla  legge  regionale  come  tributo   derivato,   ma
un'imposta fondiaria regionale  di  nuovo  conio  che,  come  tributo
regionale  proprio,  eccederebbe  la   competenza   del   legislatore
regionale. 
    Questa Corte (sentenza n. 102 del 2008) ha infatti affermato  che
«le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al  duplice  limite
costituito  dall'obbligo  di  esercitare   il   proprio   potere   di
imposizione in coerenza con i principi fondamentali di  coordinamento
e dal divieto di istituire o disciplinare tributi gia'  istituiti  da
legge statale o di stabilirne altri  aventi  lo  stesso  presupposto,
almeno   fino   all'emanazione   della   legislazione   statale    di
coordinamento» (nello stesso senso, la sentenza n. 37 del 2004).  Del
resto, la disposizione censurata, in quanto del 2003,  si  muove  nel
contesto ordinamentale  precedente  alla  normativa  sul  federalismo
fiscale, che ha poi  previsto  la  possibilita'  per  le  regioni  di
istituire tributi propri  secondo  i  decreti  legislativi  attuativi
della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia
di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119   della
Costituzione). 
    12.- La reductio ad legitimitatem della disposizione censurata e'
univocamente orientata dallo stesso principio settoriale del  sistema
tributario nel senso dell'innesto della previsione, in positivo,  del
beneficio derivante agli immobili del comprensorio di  bonifica  come
presupposto  dell'assoggettamento  alla   contribuzione   consortile,
invece della (e quindi  in  sostituzione  della)  non  rilevanza  del
beneficio fondiario testualmente prevista dalla medesima disposizione
denunciata. La possibilita' di dispositivo additivo  sostitutivo  e',
da tempo, riconosciuta da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 20, n.
22 e n. 120 del 2018). 
    Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle  spese
afferenti al conseguimento dei fini istituzionali  dei  Consorzi,  ex
lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, e'  dovuto  «in  presenza
del beneficio» - al pari della quota di cui alla  successiva  lettera
b) del medesimo comma - invece che «indipendentemente  dal  beneficio
fondiario». 
    13.- Puo' aggiungersi,  infine,  che  la  successiva  legge  reg.
Calabria n. 13 del 2017 ha rimediato per  il  futuro  a  tale  vulnus
perche', all'art. 1, ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della legge
reg. Calabria n. 11 del 2003, prevedendo - senza piu' distinguere tra
quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli  ed
extragricoli ricadenti nell'ambito di un  comprensorio  di  bonifica,
che  traggono  un  beneficio,  consistente  nella   conservazione   o
nell'incremento del valore  degli  immobili,  derivante  dalle  opere
pubbliche o dall'attivita'  di  bonifica  effettuate  o  gestite  dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un  contributo  consortile,
secondo i  criteri  fissati  dai  piani  di  classifica  elaborati  e
approvati ai sensi del successivo art.  24  e  specificando  che  per
beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile  agricolo
ed extragricolo a seguito dell'opera  e  dell'attivita'  di  bonifica
tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore. 
    14.- In conclusione va dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge reg.  Calabria  n.  11
del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile  di
bonifica, quanto alle  spese  afferenti  al  conseguimento  dei  fini
istituzionali  dei  Consorzi,  e'   dovuto   «indipendentemente   dal
beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». 
    15.-  L'accoglimento  della  questione  di  costituzionalita'  in
riferimento all'art. 119 Cost. comporta l'assorbimento della censura,
peraltro subordinata, di violazione  dell'art.  23  Cost.,  parimenti
sollevata dalla CTP rimettente. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23,  comma  1,
lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n.  11
(Disposizioni per la bonifica e  la  tutela  del  territorio  rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che
il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti  il
conseguimento  dei  fini  istituzionali  dei  Consorzi,   e'   dovuto
«indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che  «in  presenza
del beneficio». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA