N. 201 SENTENZA 25 settembre - 15 novembre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Commercio (limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al
  dettaglio   nelle   zone   produttive)   -   Paesaggio   (decisione
  dell'autorita' forestale in ordine al taglio ordinario del legname,
  sostitutiva dell'autorizzazione paesaggistica). 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre  2014,  n.  10
  (Modifiche di leggi provinciali in materia di  urbanistica,  tutela
  del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria,  protezione
  civile e agricoltura), artt. 8, comma 4, e 12, comma 2. 
-   
(GU n.46 del 21-11-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Giuliano  AMATO,   Silvana
  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto
  Antonio  BARBERA,  Giovanni  AMOROSO,   Francesco   VIGANO',   Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8,  comma
4, e 12, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano  23
ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi  provinciali  in  materia  di
urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia,
aria, protezione civile e agricoltura), promosso dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27  dicembre  2014-7
gennaio 2015, depositato in cancelleria il 5 gennaio  2015,  iscritto
al n. 1  del  registro  ricorsi  2015  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n.  5,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2015. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella udienza pubblica del 25  settembre  2018  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato dello Stato Giulio Bacosi per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Giuseppe Caia  per  la  Provincia
autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con il  ricorso  in  epigrafe  indicato,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 8, comma 4, e 12, comma
2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23  ottobre  2014,
n. 10 (Modifiche di leggi  provinciali  in  materia  di  urbanistica,
tutela  del  paesaggio,  foreste,  acque  pubbliche,  energia,  aria,
protezione civile e agricoltura). 
    Secondo il ricorrente,  l'impugnato  art.  8,  comma  4,  che  ha
novellato l'art. 44, comma 4, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 11  agosto  1997,  n.  13  (Legge  urbanistica  provinciale),
contrasterebbe con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione e con l'art. 31, comma 2, del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto introdurrebbe vincoli
e contingentamenti all'apertura  di  nuovi  esercizi  commerciali  in
violazione della normativa statale, reiterando il contenuto di  norme
gia' dichiarate incostituzionali con la sentenza n.  38  del  2013  -
ossia, l'art. 5 della legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  16
marzo 2012, n. 7 (Liberalizzazione dell'attivita'  commerciale)  -  e
nuovamente riproposte  con  la  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 8 marzo 2013, n.  3  (Modifica  della  legge  provinciale  19
febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci
e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali), gia' oggetto di
impugnativa da parte del Governo, con ricorso iscritto al n.  59  del
reg. ric. 2013. 
    L'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano  n.  10  del  2014,
parimenti impugnato, il quale ha sostituito il comma 1  dell'art.  14
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 ottobre  1996,  n.
21 (Ordinamento forestale), violerebbe  invece  l'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., nonche' gli artt. 142, comma 1, lettera g),
e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137). 
    Posto che i terreni coperti da foreste e da boschi sono  protetti
dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142,  comma  1,  lettera
g), del d.lgs. n. 42 del 2004, il ricorrente sostiene  che  la  norma
impugnata, nel disporre che la decisione dell'autorita' forestale  in
ordine  al  taglio   del   legname   sostituisce   «qualsiasi   altra
autorizzazione prevista dalla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16
(Tutela del paesaggio)», amplierebbe illegittimamente le  ipotesi  di
esclusione  dell'autorizzazione  paesaggistica  rispetto   a   quanto
previsto dall'art. 149 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004. 
    Poiche' le citate disposizioni del codice dei  beni  culturali  e
del paesaggio costituiscono  norme  fondamentali  di  grandi  riforme
economico-sociale (come ripetutamente affermato dalla  giurisprudenza
costituzionale: sono richiamate le sentenze n. 238 del 2013,  n.  164
del 2012, n. 101 del 2010 e n. 164 del 2009) e, come tali,  vincolano
la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le norme
impugnate  sarebbero  costituzionalmente   illegittime,   anche   per
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.- Costituitasi in giudizio, la Provincia autonoma di Bolzano ha
contestato le censure di parte ricorrente. 
    Con  riguardo  alla  prima  questione,  l'ente  territoriale   ha
replicato che, diversamente dalla  precedente  normativa  provinciale
giudicata costituzionalmente illegittima, la  disposizione  impugnata
non vieterebbe il  commercio  al  dettaglio  nelle  zone  produttive,
prevendendo al contrario soglie dimensionali, a loro volta oggetto di
verifica amministrativa, coerenti con la  qualificazione  urbanistica
delle zone produttive e proporzionate all'esigenza di  assicurare  un
ordinato assetto del territorio. 
    La seconda questione, concernente l'autorizzazione paesaggistica,
sarebbe  invece  non  fondata,  in  quanto  basata  su   un   erroneo
presupposto interpretativo. 
    La norma provinciale impugnata infatti, ove correttamente intesa,
si applicherebbe alle sole ipotesi di interventi di  taglio  boschivo
rientranti nelle attivita' agro-silvo-pastorali  che  non  comportano
alterazione  permanente  dello  stato  dei  luoghi  con   costruzioni
edilizie  o  altre  opere  civili,   ne'   alterazione   dell'assetto
idrogeologico del territorio; come tali esse sarebbero  gia'  escluse
dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, lettera b),
del d.lgs. n. 42 del 2004. 
    Nessun  contrasto  sussisterebbe,  quindi,   con   la   normativa
nazionale richiamata e parimenti insussistente risulterebbe,  dunque,
la violazione costituzionale lamentata. 
    3.- Con atto depositato  il  20  aprile  2015,  la  Provincia  ha
chiesto la riunione della causa con i procedimenti pendenti  iscritti
al n. 59 del reg. ric. 2013 e al n. 7 del reg. ord. 2015. 
    4.- Con atto di rinuncia parziale, notificato il 3 agosto 2018  e
depositato in cancelleria il successivo 6 agosto, il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  su  conforme  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri  del  24  luglio   2018,   ha   dichiarato   di   rinunciare
all'impugnazione limitatamente all'art. 8, comma 4, della legge prov.
Bolzano n. 10 del 2014, essendo venute meno le ragioni della stessa a
seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del decreto legislativo  7
luglio 2016, n. 146 (Norma di attuazione dello Statuto  speciale  per
la  Regione  Trentino-Alto  Adige  in   materia   di   pianificazione
urbanistica del settore commerciale, recante modifiche e integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,  in
materia di urbanistica ed opere pubbliche),  che  consente  ora  alle
Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere,  in  presenza  di
determinate esigenze, limitazioni ai nuovi  insediamenti  commerciali
al dettaglio senza discriminazioni tra operatori. 
    Il   ricorrente   ha   tuttavia   evidenziato    la    permanenza
dell'interesse a coltivare  il  ricorso  relativamente  all'art.  12,
comma 2, della medesima legge provinciale, con riferimento  al  quale
ha  altresi'  prodotto  memoria,  depositata  il   6   agosto   2018,
riproponendo le medesime argomentazioni formulate nel ricorso. 
    5.- Su conforme deliberazione della  Giunta  provinciale  del  28
agosto 2018,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  accettato  la
rinuncia parziale, depositando il relativo atto in cancelleria  il  3
settembre 2018. 
    6.- In pari  data,  la  resistente  ha  contestualmente  prodotto
memoria difensiva, in  cui  ha  evidenziato  le  ragioni  a  sostegno
dell'inammissibilita',      improcedibilita'      e      infondatezza
dell'impugnazione proposta dal Governo avverso  il  citato  art.  12,
comma 2, con riguardo all'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica
prevista per il taglio del legname. 
    6.1.-  Dopo  aver  richiamato  alcuni  riferimenti  normativi  ed
evidenziato come l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica, di  cui
al vigente art. 149 del d.lgs. n.  42  del  2004,  fosse  contemplato
anche dalla normativa statale in materia forestale (art. 6, comma  4,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante «Orientamento
e modernizzazione del settore forestale a  norma  dell'art.  7  della
legge 5 marzo 2001, n. 57»), la resistente ha osservato che il taglio
di legname di cui alla legge  provinciale  impugnata  si  differenzia
dalla  "trasformazione  del  bosco",   intervento   sottoposto   alla
normativa paesaggistica e necessitante della relativa autorizzazione,
come ben evidenziato anche nel recente decreto legislativo  3  aprile
2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere  forestali).
La  disposizione  provinciale  censurata,  invece,  integrerebbe  una
fattispecie corrispondente a quella  statale  di  cui  all'art.  149,
comma  1,  cod.  beni  culturali,  che   esenta   dall'autorizzazione
paesaggistica determinate attivita' di taglio del legname, tra cui le
attivita' agro-silvo-pastorali  e  i  tagli  colturali  di  boschi  e
foreste. 
    Il ricorso inoltre non considererebbe  la  normativa  statale  in
materia di boschi e foreste, di cui al d.lgs. n. 227  del  2001,  pur
menzionato nell'invocato art.  142  cod.  beni  culturali,  il  quale
distinguerebbe l'attivita' di trasformazione  del  bosco,  sottoposta
alla normativa paesistica, da  quella  di  gestione  del  bosco,  che
rientrerebbe  invece   nella   normativa   forestale;   secondo   una
impostazione seguita anche dalle  leggi  paesaggistiche  e  forestali
della Provincia autonoma di Bolzano. 
    L'impugnativa del Governo - prosegue  la  resistente  -  sarebbe,
oltre  che  sommaria,  incompleta  nel   richiamare   le   competenze
legislative primarie  della  Provincia  autonoma,  avendo  omesso  di
considerare la previsione di cui all'art. 8,  n.  21,  dello  statuto
speciale,  relativa  a  «agricoltura,  foreste  e  Corpo  forestale»,
competenza riconosciuta e salvaguardata dalla legislazione statale in
materia forestale, come recentemente affermato anche dal d.lgs. n. 34
del 2018. 
    Da   tutte   le    ragioni    indicate    discenderebbe    quindi
l'inammissibilita' della questione, non raggiungendo  il  ricorso  la
soglia  minima  di  chiarezza  e  completezza  cui   e'   subordinata
l'ammissibilita' dell'impugnativa in  via  principale  (con  riguardo
all'onere di compiuta definizione  dell'oggetto  del  giudizio  e  di
indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto,  la
Provincia richiama le sentenze n. 252 e n. 28 del 2016, n. 151  e  n.
142 del 2015, n. 87 e n. 54 del 2014, n. 308, n. 288, n. 277 e n. 187
del 2013; con riguardo alla soglia minima di chiarezza e completezza,
la resistente cita le sentenze n. 184 del 2012, n. 119 del  2010,  n.
248 del 2006 e l'ordinanza n. 123 del 2012). 
    6.2.- La  Provincia  evidenzia  altresi'  l'improcedibilita'  del
ricorso alla luce del sopravvenuto d.lgs. n. 34 del 2018, il cui art.
17 fa espressamente salve  le  competenze  delle  Regioni  a  statuto
speciale e delle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che
«provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto  ai  sensi   dei
rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti». Il mutato orientamento della
legislazione dello Stato, ispirata al principio di leale cooperazione
tra Stato e Regioni e al rispetto degli statuti  speciali  per  tutto
cio' che e' riferibile alla materia  forestale,  farebbe  venir  meno
l'interesse del ricorrente all'annullamento della norma  provinciale,
fondato sull'asserita esigenza di garantire la prevalenza delle norme
fondamentali di grande riforma economico-sociale di cui all'art.  142
cod. beni culturali. 
    6.3.- In ogni caso, osserva  ancora  la  resistente,  il  ricorso
sarebbe  infondato  perche'  fraintenderebbe  l'effettivo   contenuto
dispositivo dell'art. 12, comma 2, della legge prov.  Bolzano  n.  10
del 2014. 
    La norma impugnata avrebbe infatti, come  oggetto  specifico,  le
ordinarie attivita' di manutenzione e  gestione  del  bosco,  per  le
quali   gia'   la   normativa   statale   esclude    l'autorizzazione
paesaggistica, secondo una costante impostazione  risalente  all'art.
82, del d.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616  (Attuazione  delega  di  cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), il cui  contenuto  e'
stato infine riprodotto agli artt. 142 e  149  cod.  beni  culturali,
come pure evincibile dall'art. 7, comma 5, lettera b), del d.lgs.  n.
34 del 2018, il quale distingue la fattispecie  della  trasformazione
del bosco da  quella  della  gestione  selvicolturale  o  del  taglio
colturale. 
    Dalla ricostruzione della  normativa  statale  e  provinciale  di
riferimento (da ultimo, pure la legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 10 luglio 2018, n.  9,  recante  «Territorio  e  paesaggio»),
risulterebbe, secondo la resistente, che la tutela paesistica e'  del
tutto   integrata   e   compresente   nell'attivita'   amministrativa
finalizzata  alla  gestione  forestale;  la   norma   impugnata   non
trascurerebbe la tutela del paesaggio, ma  piuttosto  la  garantisce,
avendo ad oggetto solo il taglio  colturale  del  legname,  cioe'  la
selvicoltura, da  svolgere  previa  autorizzazione  forestale,  senza
riguardare gli interventi  distruttivi  e/o  modificativi  (previsti,
invece, dall'art. 146 cod. beni culturali e  dall'art.  5,  comma  1,
della legge prov. Bolzano n. 21 del 1996), per i quali e'  necessaria
l'autorizzazione paesaggistica. 
    Richiamando la pronuncia della Corte n. 14 del 1996, la Provincia
evidenzia quindi come l'interesse forestale e quello paesaggistico si
integrino  reciprocamente,  cosi'  da   venir   tutelati   attraverso
prescrizioni  forestali  che  tengono   conto   anche   del   profilo
paesaggistico; il vincolo non verrebbe  disconosciuto,  ma  garantito
mediante regole peculiari per  la  selvicoltura  e  la  gestione  dei
boschi e foreste. 
    Cosi' chiarita la portata della norma impugnata, non vi  sarebbe,
ad avviso della  resistente,  alcun  timore  di  lesione  dei  valori
paesaggistici,  derivando  da  cio'  la  manifesta  infondatezza  del
ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  due
questioni di legittimita' costituzionale  aventi  rispettivamente  ad
oggetto l'art. 8, comma 4, e l'art. 12, comma 2,  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n.  10  (Modifiche  di
leggi provinciali in materia di urbanistica,  tutela  del  paesaggio,
foreste,  acque  pubbliche,  energia,  aria,  protezione   civile   e
agricoltura). 
    1.1.-  Con  la  prima  questione,  il  ricorrente   lamenta   che
l'impugnato art. 8, comma 4, nel novellare l'art. 44, comma 4,  della
legge della Provincia autonoma di  Bolzano  11  agosto  1997,  n.  13
(Legge urbanistica provinciale), contrasti con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera e), della Costituzione e con l'art. 31, comma  2,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni  urgenti  per  la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei   conti   pubblici),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in quanto introdurrebbe vincoli e  contingentamenti  all'apertura  di
nuovi esercizi commerciali in  violazione  della  normativa  statale,
reiterando il contenuto di norme gia' dichiarate incostituzionali con
la sentenza n. 38 del 2013  -  ossia,  l'art.  5  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n.  7  (Liberalizzazione
dell'attivita' commerciale) - e nuovamente reintrodotte con la  legge
della Provincia autonoma di Bolzano 8  marzo  2013,  n.  3  (Modifica
della legge provinciale 19 febbraio 2001, n.  5,  "Ordinamento  della
professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi
provinciali), gia' oggetto di impugnativa da parte del  Governo,  con
ricorso iscritto al n. 59 reg. ric. 2013 e deciso  con  ordinanza  n.
187 del 2018. 
    1.2.- In ordine all'art. 12, comma 2, della legge  prov.  Bolzano
n. 10 del 2014, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 14 della legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  21  ottobre  1996,   n.   21
(Ordinamento forestale),  il  ricorrente  rileva  che,  posto  che  i
terreni coperti da foreste e da  boschi  sono  protetti  dal  vincolo
paesaggistico ai sensi  dell'art.  142,  comma  1,  lettera  g),  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002,  n.
137),  la  norma   impugnata,   nel   disporre   che   la   decisione
dell'autorita' forestale in ordine al taglio del legname  sostituisce
«qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge  provinciale  25
luglio 1970, n. 16», amplierebbe illegittimamente i casi  di  esonero
dell'autorizzazione  paesaggistica   rispetto   a   quanto   previsto
dall'art. 149 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004. Poiche'  le  citate
disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali   e   del   paesaggio
costituiscono norme fondamentali di grandi riforme  economico-sociale
(come ripetutamente affermato  dalla  giurisprudenza  costituzionale:
sono richiamate le sentenze n. 238 del 2013, n. 164 del 2012, n.  101
del 2010, n. 164 del 2009)  e,  come  tali,  vincolano  la  Provincia
autonoma ai sensi dell'art. 8 del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le  norme  impugnate
sarebbero costituzionalmente illegittime, per  contrasto  con  l'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    2.- Questa Corte osserva, in via preliminare, che,  limitatamente
all'impugnazione dell'art. 8, comma 4, della legge prov.  Bolzano  n.
10 del 2014, e' intervenuta rinuncia  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con  relativa  accettazione  da  parte  della
Provincia autonoma di Bolzano, costituita in giudizio. 
    Pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  deve  essere  dichiarata
l'estinzione   del   processo   limitatamente   alla   questione   di
legittimita' costituzionale avente ad oggetto il citato art. 8, comma
4. 
    3.- Residua quindi da  esaminare  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10
del 2014, in materia di autorizzazioni al taglio del legname. 
    4.-   La   Provincia    ha    eccepito    l'inammissibilita'    e
l'improcedibilita' di detta questione sotto piu' profili. 
    4.1.- In primo luogo, la resistente ha eccepito la genericita'  e
l'apoditticita' delle censure, nonche' l'incompleta ricostruzione del
quadro normativo, statale e provinciale, di riferimento. 
    La giurisprudenza costituzionale e' costante  nell'affermare  che
non basta che il ricorso in via principale identifichi esattamente la
questione  nei   suoi   termini   normativi,   indicando   le   norme
costituzionali e  ordinarie,  la  definizione  del  cui  rapporto  di
compatibilita'  o  incompatibilita'   costituisce   l'oggetto   della
questione di costituzionalita', ma occorre altresi' che esso sviluppi
un'argomentazione a sostegno dell'impugnazione, necessaria in termini
ancora piu' stringenti che  nei  giudizi  incidentali  (ex  plurimis,
sentenza n. 261 del 2017). 
    Nella specie, va tuttavia osservato che il ricorso contiene  una,
seppur   sintetica,   argomentazione    di    merito    a    sostegno
dell'impugnazione,  lamentando  un  illegittimo   ampliamento   delle
esenzioni dall'autorizzazione  paesaggistica  da  parte  della  legge
provinciale, in violazione di norme fondamentali  di  grandi  riforme
economico-sociali,   cosi'   come   pure   indica   puntualmente   le
disposizioni legislative statali in materia di  tutela  paesaggistica
che  si  assumono   illegittimamente   violate   dalla   legislazione
provinciale, per cui puo' ritenersi raggiunta quella  «soglia  minima
di chiarezza e completezza» (ex plurimis, sentenza n. 83  del  2018),
che rende ammissibile l'impugnativa proposta. 
    L'eccepita sommarieta' delle argomentazioni e  incompletezza  del
quadro normativo di riferimento non sono tali, percio',  da  impedire
l'esame  nel   merito   del   dedotto   profilo   di   illegittimita'
costituzionale. 
    4.2.- Parimenti,  e'  destituita  di  fondamento  l'eccezione  di
inammissibilita' avanzata dalla Provincia resistente basata sul fatto
che il ricorso avrebbe omesso di considerare  la  previsione  di  cui
all'art. 8, n. 21, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
che assegna alla Provincia una competenza legislativa in  materia  di
«agricoltura, foreste e Corpo forestale». 
    E' vero che, in base alla giurisprudenza  di  questa  Corte,  nel
caso in cui venga impugnata in via principale la legge di un soggetto
ad   autonomia   speciale,   il   ricorso   non   puo'    prescindere
dall'indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto
(ex plurimis, sentenza n. 252 del 2016); e' altresi'  vero  che,  nel
caso ora in  esame,  il  ricorrente  ha  richiamato  l'art.  8  dello
statuto, menzionando  specificamente  le  competenze  primarie  della
Provincia in tema di tutela e conservazione del  patrimonio  storico,
artistico e popolare, di urbanistica e piani regolatori,  nonche'  di
tutela del  paesaggio,  ma  omettendo  di  menzionare  esplicitamente
quelle in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale. 
    Tuttavia, il ricorso ha ben evidenziato che tutte  le  competenze
primarie  della  Provincia  ricomprese  nell'art.  8  dello   statuto
speciale, incluse dunque anche quelle in  materia  di  agricoltura  e
foreste, debbono essere esercitate «in armonia  con  la  Costituzione
[...]   nonche'    delle    norme    fondamentali    delle    riforme
economico-sociali  della  Repubblica»;  sicche'  l'aver   omesso   di
menzionare  la  competenza  legislativa  provinciale  in  materia  di
foreste non inficia l'ammissibilita' della  questione,  tenuto  conto
che pure per l'invocata competenza in materia forestale rimane  fermo
il  limite  del  rispetto  delle  norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali  della  Repubblica,  ai  sensi  dell'art.  8  dello
statuto speciale, il quale a sua volta  richiama  i  limiti  indicati
dall'art. 4 del medesimo statuto. Al riguardo, la  giurisprudenza  di
questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 189 del 2016, n.
308, n. 238 del 2013, n. 101 del 2010)  che  il  legislatore  statale
conserva il potere di  vincolare  la  potesta'  legislativa  primaria
degli enti ad autonomia speciale  attraverso  l'emanazione  di  norme
qualificabili come «grandi riforme  economico-sociali»,  anche  sulla
base del titolo di  competenza  legislativa  in  materia  di  «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. Sicche' i richiamati artt. 142,
146 e 149 cod. beni culturali si impongono alla Provincia autonoma di
Bolzano nell'esercizio  di  tutte  le  competenze  primarie  ad  essa
attribuite  dallo  statuto,  ivi  compresa  quella  in   materia   di
agricoltura, foreste  e  corpo  forestale,  dato  che,  per  costante
giurisprudenza costituzionale, esse sono  qualificabili  come  «norme
fondamentali di grandi riforme economico-sociali». 
    4.3.- Neppure e' fondata, infine, l'eccezione di improcedibilita'
avanzata  in  ragione  della   recente   approvazione   del   decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e
filiere  forestali),  il  cui  art.  17  fa  espressamente  salve  le
competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, che «provvedono alle finalita'  del  presente
decreto ai sensi dei rispettivi statuti  speciali  e  delle  relative
norme di attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti». 
    Nel caso in esame, la sopravvenuta normativa statale  in  materia
di foreste e filiere forestali non  muta,  invero,  i  termini  della
questione sollevata, ne' e' in grado  di  incidere  sulla  permanenza
dell'interesse all'impugnazione, atteso  che  e'  lo  stesso  statuto
speciale, come sopra rilevato, che  riconosce  all'ente  territoriale
una potesta' legislativa primaria nella materia in esame, pur  sempre
entro i limiti del rispetto «delle norme fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica», quali sono le norme statali  del
Codice dei beni culturali e del  paesaggio  invocate  come  parametro
interposto. 
    5.- Nel merito, la questione non e' fondata  per  erroneita'  del
presupposto interpretativo (tra le ultime, sentenze n. 139  e  n.  53
del   2018).   Una   corretta   interpretazione   sistematica   della
disposizione censurata, infatti, consente di escludere ogni contrasto
tra la legislazione provinciale  in  essere  e  le  disposizioni  del
codice dei beni culturali e del paesaggio richiamate  come  parametro
interposto. 
    5.1.- Il Governo ravvisa una violazione degli artt.  142,  146  e
149 del d.lgs. n. 42 del 2004 - da  considerarsi  pacificamente  come
norme fondamentali di grande riforma  economico-sociale  in  tema  di
tutela del paesaggio (ex multis, sentenza n.  238  del  2013),  sulla
base della premessa che la disposizione  provinciale  impugnata,  per
effetto della quale la decisione dell'autorita' forestale  in  ordine
al   taglio   del   legname   sostituisce   anche    l'autorizzazione
paesaggistica   -   introduce   una   nuova   ipotesi   di    esonero
dall'autorizzazione paesaggistica,  diversa  e  ulteriore  da  quelle
indicate nell'art. 149 del d.lgs. n. 42 del  2004.  In  tal  modo  la
legge provinciale escluderebbe il taglio del  legname  effettuato  su
terreni  coperti  da  boschi   e   foreste,   protetti   da   vincolo
paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g),  del  d.lgs.
n. 42 del 2004, dalla necessaria  autorizzazione  prevista  dall'art.
146 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004. 
    5.2.-  Questo  presupposto   interpretativo   non   puo'   essere
condiviso, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,
il contenuto  della  legge  provinciale  in  esame,  complessivamente
considerata,  rispecchia  sostanzialmente  quello  della   disciplina
statale. 
    L'impugnato art. 14, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 21 del
1996, come sostituito dalla norma impugnata, ha  infatti  ad  oggetto
interventi - tagli di piante - riconducibili all'ordinaria  attivita'
di gestione e manutenzione del bosco, quale  il  «taglio  colturale»,
che deve sempre avvenire sulla base di una preventiva pianificazione,
articolata nei piani di gestione, nei piani forestali sommari e nelle
schede boschive e agricole (art. 13). Inoltre, tutte le utilizzazioni
delle piante destinate al  taglio  possono  aver  luogo  solo  previo
«assegno» da parte dell'autorita' forestale, la quale puo'  impartire
apposite prescrizioni per l'esecuzione del taglio (art. 14, comma 3),
mentre la violazione di tali prescrizioni  soggiace  a  una  sanzione
amministrativa pecuniaria (art. 14, comma 6). 
    Oggetto della normativa impugnata e' dunque l'attivita' ordinaria
di taglio del legname, avente anche un effetto  di  manutenzione  del
manto boschivo, essendo assoggettata a  pianificazione,  indirizzo  e
controllo dell'autorita' forestale.  Tale  attivita'  si  differenzia
radicalmente da quella di «trasformazione di  bosco»  che,  ai  sensi
dell'art. 5 della medesima legge provinciale, deve  avvenire  secondo
le procedure di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 25
luglio 1970, n. 16 (Tutela del paesaggio), ossia in osservanza  delle
norme  sulla  tutela  del  paesaggio   che   richiedono   la   previa
autorizzazione paesaggistica. 
    Diversi quindi sono l'ambito e l'impatto delle due fattispecie di
interventi:  il  taglio  del  legname,  riconducibile   all'ordinaria
attivita' silvicola, e' permesso sulla base della sola autorizzazione
forestale; viceversa, tutto cio' che esula  dal  taglio  colturale  e
comporta una trasformazione del bosco necessita, invece,  del  titolo
paesaggistico. 
    5.3.- Questa distinzione e' rinvenibile anche nella  legislazione
statale, considerato che l'art. 149 del d.lgs.  n.  42  del  2004  ha
escluso  l'autorizzazione  paesaggistica,  tra  l'altro,   «per   gli
interventi inerenti l'esercizio  dell'attivita'  agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi  con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di
attivita' ed opere  che  non  alterino  l'assetto  idrogeologico  del
territorio» (comma 1, lettera b), nonche' «per il  taglio  colturale,
la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio
e di conservazione da eseguirsi nei  boschi  e  nelle  foreste  [...]
purche' previsti ed autorizzati in base alla  normativa  in  materia»
(comma 1, lettera c). 
    Il legislatore statale ha  dunque  esonerato  dall'autorizzazione
paesaggistica quegli interventi che, pur incidendo su beni vincolati,
quali sono i boschi e le foreste (art. 142, comma 1, lettera g),  non
ne  comportano  un'alterazione  permanente  mediante   trasformazioni
dell'assetto idrogeologico (art.  149,  comma  1,  lettera  b)  e  si
configurano  invece  come  attivita'  di  gestione   e   manutenzione
ordinaria, prevista e autorizzata dalla normativa vigente in  materia
(art. 149, comma 1, lettera c), che, nel caso  in  esame,  e'  quella
forestale. 
    5.4.- Cosi' delineato il contenuto della norma censurata e quello
della disposizione statale assunta a  parametro  interposto,  non  si
configura  il  contrasto  denunciato  nel  ricorso,  in   quanto   la
disposizione provinciale, nel  consentire  il  taglio  ordinario  del
legname previo assenso dell'autorita' forestale e senza necessita' di
autorizzazione paesaggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto
della disciplina statale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 2,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 23  ottobre  2014,  n.  10  (Modifiche  di  leggi
provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste,
acque pubbliche, energia, aria,  protezione  civile  e  agricoltura),
promossa, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione, in relazione agli artt. 142, comma 1, lettera g),
e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137), dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    2) dichiara estinto il processo relativamente alla  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, della  legge  prov.
Bolzano n. 10 del 2014, promossa dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE