N. 204 ORDINANZA 24 ottobre - 15 novembre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Spese   processuali   -   Liquidazione   giudiziale   dei    compensi
  professionali - Abrogazione delle previgenti tariffe forensi. 
- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni  urgenti  per  la
  concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la  competitivita')
  - convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 -
  art. 9, comma 1. 
-   
(GU n.46 del 21-11-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e  la  competitivita'),
convertito, con modificazioni, nella legge  24  marzo  2012,  n.  27,
promosso dalla Commissione  tributaria  provinciale  di  Milano,  nel
procedimento vertente tra Maurizio Gatti e l'Agenzia delle entrate  -
Direzione provinciale di Milano, con ordinanza del 30 novembre  2017,
iscritta al n. 5 del  registro  ordinanze  2018  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  5,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 24 ottobre  2018  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
    Ritenuto che - con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel  corso  di
un giudizio di opposizione ad  avviso  di  liquidazione  relativo  ad
accertamento di omesso versamento di imposta del registro  -  l'adita
Commissione tributaria provinciale di Milano, dopo aver respinto  nel
merito  la  domanda  del  contribuente  e  dovendo  provvedere   alla
liquidazione  delle  spese  giudiziali  in  favore  della  vittoriosa
Agenzia delle entrate, ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  77,
secondo  comma,  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 1,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo
delle  infrastrutture   e   la   competitivita'),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    che, secondo la rimettente, la disposizione denunciata -  che  ha
abrogato  le  previgenti  tariffe  professionali  -   violerebbe   il
parametro evocato, in quanto adottata in difetto del requisito  della
«necessita'», cui e' subordinato (oltre  a  quello  della  «urgenza»)
l'esercizio in casi straordinari del potere legislativo da parte  del
Governo; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  concluso  per
l'inammissibilita'  della  questione  perche'   inerente   a   scelte
riservate alla discrezionalita' del legislatore o, comunque,  per  la
sua manifesta infondata. 
    Considerato  che  -  nel  denunciare  il   sospettato   contrasto
dell'art. 9, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1
(Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'art. 77, secondo comma, della
Costituzione - la Commissione tributaria  rimettente  argomenta  che,
«quantomeno in ambito forense», la cosiddetta liberalizzazione  delle
tariffe si concretizzerebbe «in un depauperamento del  professionista
[...] che abbia assistito il contribuente  nel  giudizio  tributario,
senza che tale minor locupletazione  possa  incidere  sulla  economia
nazionale, men che meno sulla  libera  concorrenza  professionale»  e
finirebbe anzi con l'«incidere sui consumi,  riducendo  la  capacita'
d'acquisto del reddito prodotto in sede professionale», per  cui  non
vi sarebbe stato motivo, ad avviso di essa Commissione,  di  abrogare
le tariffe professionali che «hanno svolto  egregiamente  la  propria
funzione nell'arco di ben 70 anni»; 
    che la rimettente trascura, pero', di considerare che,  ai  sensi
del comma 2 del censurato art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, «nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale» (quale,  appunto,
quella  che  essa  deve  effettuare),  il  quantum  del  compenso  e'
sottratto alla logica della liberalizzazione, poiche' va «determinato
con riferimento  a  parametri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
vigilante»; 
    che,  per  di  piu',  come  emerge  dalla  stessa  ordinanza   di
rimessione, cio' che, nella specie, quel giudice deve liquidare e' il
compenso dovuto alla difesa dell'Agenzia delle entrate e  non  quello
dovuto  al  professionista  che  abbia  assistito  il   contribuente,
esclusivamente in  relazione  al  quale  sono  formulate  le  censure
rivolte alla norma abrogativa delle previgenti tariffe professionali; 
    che, pertanto, la questione sollevata  e',  sotto  piu'  profili,
priva di concreta rilevanza nel giudizio a quo (e,  comunque,  e'  su
tali  profili  assolutamente  carente  di  motivazione),  il  che  ne
comporta la manifesta inammissibilita'. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1,  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'),  convertito,  con
modificazioni, nella legge  24  marzo  2012,  n.  27,  sollevata,  in
riferimento all'art. 77, secondo  comma,  della  Costituzione,  dalla
Commissione tributaria provinciale  di  Milano,  con  l'ordinanza  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE