N. 241 SENTENZA 21 novembre - 21 dicembre 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Proroga del termine di efficacia delle graduatorie
  di  procedure  selettive  pubbliche  bandite  dall'Azienda   Unita'
  Sanitaria Locale della Valle d'Aosta in scadenza nel 2018. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n.  23
  (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale  per  il
  triennio 2018/2020), art. 22, comma 1. 
-   
(GU n.51 del 27-12-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  22,  comma
1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017,
n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale  per
il triennio 2018/2020), promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con ricorso notificato il 21-26 febbraio  2018,  depositato
in cancelleria il 27 febbraio 2018, iscritto al n.  16  del  registro
ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nella udienza pubblica del  20  novembre  2018  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gesualdo d'Elia  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Giovanni  Guzzetta  per  la
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018 e depositato il
successivo 27 febbraio, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli
artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l),  e  terzo  comma,  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  22,
comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre
2017,  n.  23  (Disposizioni  collegate  alla  legge  di   stabilita'
regionale per il triennio 2018/2020). 
    La  disposizione   impugnata   stabilisce:   «L'efficacia   delle
graduatorie di procedure  selettive  pubbliche  bandite  dall'Azienda
Unita' Sanitaria Locale della Valle  d'Aosta  (Azienda  USL)  per  il
reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di  entrata
in vigore della presente legge  e  in  scadenza  nell'anno  2018,  e'
prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza
del termine di validita' in essere alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge». 
    Il ricorrente  osserva  preliminarmente  che  tale  disposizione,
prorogando di dodici mesi, decorrenti  dalla  data  di  scadenza  del
termine  di  validita'  di  ciascuna  di  esse,   l'efficacia   delle
graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite  dall'Azienda
unita' sanitaria locale (AUSL) valdostana in scadenza  nel  2018,  ne
protrae l'efficacia oltre il 31 dicembre di tale  anno,  «consentendo
quindi l'assunzione di personale anche nel 2019» e ponendosi cosi' in
contrasto, oltre che con lo statuto speciale per  la  Valle  d'Aosta,
con l'art. 1, comma 1148,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che «circoscrive  al
31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
o  l'esercizio  delle  facolta'  assunzionali  delle  amministrazioni
pubbliche  soggette,  come   pure   quelle   regionali,   a   vincoli
assunzionali». 
    1.1.- Secondo il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  l'art.
22, comma 1, della legge regionale n.  23  del  2017  contrasterebbe,
anzitutto, con «lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta [che]
non contempla la materia  de  qua  tra  quelle  oggetto  di  potesta'
legislativa  regionale  (v.  art.  2),  neppure  integrativa   e   di
attuazione (art. 3)»,  sicche'  «come  tale  [...]  eccede  [...]  le
competenze legislative regionali». 
    1.2.- Lo stesso art. 22, comma 1, violerebbe, in  secondo  luogo,
l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  perche'  contrasterebbe  con  il
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - che,
in quanto  tale,  vincola  la  potesta'  legislativa  delle  Regioni,
incluse quelle a statuto speciale - dettato dall'art. 1, comma  1148,
della  legge  n.  205  del  2017,  che  fissa  al  31  dicembre  2018
l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per  l'assunzione
di personale a tempo indeterminato. 
    Secondo il ricorrente, la fissazione di tale limite di  efficacia
«deroga, sotto  il  profilo  temporale,  ai  limiti  assunzionali  in
precedenza previsti consentendo  alle  amministrazioni  pubbliche  di
continuare ad attingere, per  tutto  (ma  solo  per)  il  2018,  alle
graduatorie dei concorsi espletati al  fine  della  instaurazione  di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato». 
    Premesso che tale deroga, «e la connessa proroga  delle  facolta'
assunzionali», comporta un incremento della spesa pubblica - «e,  per
quel che qui [...] interessa, di quella sanitaria»  -  il  ricorrente
deduce che la disposizione di legge statale che la prevede assume  la
natura di principio fondamentale della materia  «coordinamento  della
finanza pubblica»,  dato  che,  da  un  lato,  ha  valenza  generale,
riguardando  tutte  le  amministrazioni  pubbliche,  comprese  quelle
regionali, dall'altro, si fonda  «su  una  (implicita,  ma  evidente)
valutazione di compatibilita' con gli  equilibri  di  bilancio  della
fissazione - ma, al contempo, della limitazione -, da ultimo al  solo
anno 2018, delle facolta' assunzionali in parola». 
    L'impugnata  disposizione  regionale,  prorogando  di   ulteriori
dodici mesi l'efficacia delle graduatorie delle  procedure  selettive
pubbliche bandite dall'AUSL valdostana in  scadenza  nell'anno  2018,
supera «quel limite». Cosi' facendo,  essa  violerebbe  il  principio
fondamentale recato, «da ultimo, dall'art. 1, comma 1148, della legge
di bilancio n. 205/2017», determinando, «ove  le  assunzioni  abbiano
luogo, come consentito dall'art. 22, comma 1, della l.r. n.  23/2017,
anche  dopo  il   31.12.2018,   ricadute   sulla   finanza   pubblica
incompatibili con gli equilibri e i vincoli di  bilancio  individuati
dal legislatore statale». 
    1.3.- L'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle  d'Aosta  n.  23
del 2017 violerebbe, in  terzo  luogo,  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera  l),  Cost.,  che  attribuisce  allo  Stato  la  legislazione
esclusiva nella materia «ordinamento civile». 
    Secondo il ricorrente, «la disciplina, anche  quoad  tempus,  dei
rapporti  di  diritto  privato  regolati  dal  codice  civile  e  dai
contratti collettivi  e,  quindi,  anche  degli  atti  che,  come  le
graduatorie concorsuali, sono finalizzati  alla  loro  instaurazione,
attiene all'ordinamento civile». 
    1.4.- Prorogando l'efficacia delle sole graduatorie di  procedure
selettive  bandite  dall'AUSL  della   Valle   d'Aosta,   l'impugnata
disposizione regionale violerebbe, in quarto luogo, l'art.  3  Cost.,
in relazione al principio di eguaglianza, sotto due distinti profili. 
    Anzitutto, perche' tratta coloro che si sono utilmente  collocati
in tali  graduatorie  in  modo  ingiustificatamente  piu'  favorevole
rispetto a coloro che si sono utilmente collocati  nelle  graduatorie
di procedure selettive bandite dalle aziende  sanitarie  delle  altre
Regioni, dato che solo i primi «vedono significativamente accresciute
le chances di conseguire un'assunzione a tempo indeterminato». 
    Inoltre, perche' tratta coloro che si  sono  utilmente  collocati
nelle graduatorie di  procedure  selettive  bandite  dall'AUSL  della
Valle d'Aosta in modo ingiustificatamente piu' favorevole rispetto  a
coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure
selettive  bandite,  nell'ambito  della  stessa  Regione,  da   altre
amministrazioni pubbliche. 
    Di  tali  disparita'  di  trattamento  non  vi  sarebbe   «alcuna
legittima giustificazione». 
    1.5.- L'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle  d'Aosta  n.  23
del 2017 violerebbe, infine, anche l'art. 97 Cost. 
    Il  ricorrente  premette  che,  ai   sensi   della   disposizione
impugnata,   l'efficacia   «di   tutte   le   graduatorie   regionali
"sanitarie"» destinate a scadere nel  corso  del  2018  e'  prorogata
«sino al 2019, ben  oltre  la  scadenza  da  ultimo  inderogabilmente
fissata dalla legge statale nel 31.12.2018». 
    Da cio' il contrasto con il principio del  buon  andamento  della
pubblica  amministrazione,  atteso  che  tale  proroga  consente   di
assumere candidati che si sono  utilmente  collocati  in  graduatoria
«all'esito  di  procedure  concorsuali  svoltesi   in   epoca   ormai
risalente,  all'esito  di  prove  che  potrebbero  non  essere   piu'
rispondenti   ai   criteri   di   valutazione   cui   le    pubbliche
Amministrazioni  devono  ora  attenersi  nella  scelta  dei  soggetti
meritevoli di accedere ai pubblici impieghi». 
    2.- Si e' costituita  nel  giudizio  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  chiedendo  che  le  questioni  promosse  in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. siano dichiarate inammissibili  o
infondate e che le questioni promosse in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), e terzo  comma,  Cost.,  siano  dichiarate
infondate. 
    2.1.-   La    Regione    autonoma    eccepisce    preliminarmente
l'inammissibilita' delle questioni promosse in riferimento agli artt.
3 e 97 Cost. per la «genericita'» della delibera di impugnazione  del
Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra
la stessa e il ricorso. 
    La Regione autonoma resistente afferma che  dalla  giurisprudenza
costituzionale si evince che «la ratio della  corrispondenza  tra  la
delibera  di  impugnazione  ed  il  ricorso  introduttivo   [e']   di
"prefigurare, quantomeno nelle sue linee  essenziali,  la  violazione
ipotizzata"» (e' richiamata la sentenza n. 496 del 1993),  «cosi'  da
circoscrivere l'autonomia della difesa tecnica». Tale  onere  sarebbe
piu' pregnante nei casi in cui l'oggetto o il parametro del  giudizio
di  legittimita'  costituzionale  presentino  -  come  nel  caso  dei
parametri degli artt. 3 e 97 Cost. -,  «per  la  loro  "complessita'"
materiale o per la loro  stessa  "identita'"  normativa,  un'ampiezza
tale da non consentire, di per se', l'esatta enucleazione del "verso"
e/o del "profilo" della doglianza». 
    Nella specie, nella relazione del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e  le  autonomie,  cui  la  delibera  di  impugnazione  del
Consiglio dei ministri fa rinvio, si legge che l'art.  22,  comma  1,
della  legge  reg.  Valle  d'Aosta  n.  23  del  2017,  «recando  una
disciplina derogatoria in favore soltanto  di  determinati  soggetti,
contrasta  con  i  principi  di   uguaglianza,   buon   andamento   e
imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e
97 della Costituzione». 
    In tale modo, il Consiglio dei ministri non avrebbe  fornito  «il
benche'  minimo  corredo  motivazionale»  per  illustrare,  nei  loro
basilari contorni, le censure. La  delibera  si  sarebbe  limitata  a
«segnalare  la  "determinatezza"  delle  tipologie   di   destinatari
(omettendo     qualsiasi     considerazione      sulla      ipotetica
"irragionevolezza" di tale trattamento  specifico)»  e,  quanto  alla
violazione dei principi di buon andamento e  di  imparzialita'  della
pubblica amministrazione, non avrebbe «speso nemmeno  una  parola  di
suggello argomentativo, rimettendo in toto  alla  difesa  tecnica  il
compito di [...]  "speculare"  sui  profili  di  violazione  di  tali
principi».  Essa   sarebbe   quindi   priva   «di   quel   tasso   di
"determinatezza"   idoneo   a   realizzare   [...]   la    necessaria
corrispondenza [con] il ricorso introduttivo». 
    2.2.- Secondo la Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,
tutte le questioni promosse sarebbero, comunque, infondate. 
    2.2.1.- Quanto a quella promossa  in  riferimento  all'art.  117,
terzo comma, Cost., la Regione autonoma afferma  che  la  «misura  di
contenimento della spesa pubblica» prevista dall'art. 1, comma  1148,
lettera a), della legge  n.  205  del  2017  «interseca»  la  propria
potesta' legislativa nelle materie  -  contemplate,  rispettivamente,
nelle lettere f) ed l) dell'unico comma  dell'art.  3  dello  statuto
reg. Valle  d'Aosta  -  «finanze  regionali  e  comunali»  e  «igiene
sanita', assistenza ospedaliera e profilattica». 
    In relazione alla competenza legislativa nella  materia  «finanze
regionali e comunali», la Regione autonoma deduce che  essa  gode  di
una «posizione "rafforzata"»  perche'  e'  assistita  dalla  garanzia
procedurale prevista dall'art. 1 del decreto  legislativo  22  aprile
1994, n. 320  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Valle d'Aosta), in base al  quale  l'ordinamento  finanziario
della Regione, stabilito con  la  legge  26  novembre  1981,  n.  690
(Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta),
puo' essere modificato solo nelle forme e  col  procedimento  di  cui
all'art. 48-bis del suo statuto speciale, cioe' mediante l'emanazione
di  decreti  legislativi  elaborati  dalla   commissione   paritetica
prevista dal secondo comma di tale articolo. 
    Sulla base della menzionata norma  di  attuazione  dello  statuto
speciale, dovrebbe escludersi che l'art. 1, comma 1148,  lettera  a),
della legge n. 205 del 2017 possa operare come principio fondamentale
della materia «coordinamento della finanza  pubblica»  nei  confronti
della Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste.  La  speciale
autonomia finanziaria della Regione,  infatti,  «sarebbe  vanificata,
ove  [...]  variazioni  al  sistema   delle   relazioni   finanziarie
intercorrenti con lo Stato - quali discenderebbero dalla norma  [...]
elevata a parametro interposto - fossero introdotte, unilateralmente,
attraverso una semplice legge ordinaria, in  difetto  del  preventivo
accordo tra gli enti interessati». 
    In relazione alla competenza legislativa  nella  materia  «igiene
sanita', assistenza ospedaliera e profilattica» - «settore  materiale
[...] sul quale incide la disciplina statale» - la  Regione  autonoma
adduce   un'ulteriore   ragione,   «di   natura   sostanziale»,   che
precluderebbe allo Stato di invocare,  nella  fattispecie,  qualsiasi
attribuzione in materia di «coordinamento della finanza pubblica». 
    La Regione autonoma rammenta che  l'art.  34,  comma  3,  secondo
periodo,  della  legge  23  dicembre  1994,   n.   724   (Misure   di
razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  stabilisce  che  «[l]a
regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
provvedono al finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  nei
rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello
Stato». Alla stregua di questa  previsione,  il  finanziamento  della
spesa sanitaria effettuata  nel  territorio  della  Regione  autonoma
Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  grava  integralmente   sul   bilancio
regionale, senza alcun onere a carico di quello statale. 
    La Regione autonoma resistente asserisce quindi che questa  Corte
ha ripetutamente affermato che  lo  Stato,  quando  non  concorre  al
finanziamento della  spesa  sanitaria  regionale,  non  ha  titolo  a
dettare norme di coordinamento finanziario. 
    Da  cio'  la  conseguenza  che  l'impugnato  art.  22,  comma  1,
concernendo le graduatorie di procedure selettive bandite dalla  sola
AUSL valdostana, non lede la potesta' legislativa  concorrente  dello
Stato  nella  materia  «coordinamento  della  finanza  pubblica»   ma
costituisce legittima espressione  dell'autonomia  riconosciuta  alla
Regione   autonoma   nel    campo    della    spesa    sanitaria    e
dell'organizzazione del proprio sistema sanitario. 
    2.2.2.- Quanto alla questione promossa  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  la  resistente  afferma  che
questa Corte ha piu' volte ribadito che,  con  riguardo  al  pubblico
impiego regionale, la materia «ordinamento civile» comprende  i  soli
«aspetti  privatizzati»   del   rapporto   di   lavoro,   mentre   la
regolamentazione delle procedure selettive pubbliche spetta, ai sensi
dell'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  alla  potesta'   legislativa
regionale residuale  in  materia  di  «ordinamento  e  organizzazione
amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali». 
    La Regione autonoma resistente  deduce  che  l'art.  117,  quarto
comma, Cost. trova applicazione nella specie ai sensi  dell'art.  10,
comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    2.2.3.- Quanto alle questioni promosse in riferimento all'art.  3
Cost., la Regione  autonoma  afferma  l'infondatezza  di  entrambi  i
profili di censura prospettati dal ricorrente. 
    Con riguardo a quello incentrato sul trattamento piu'  favorevole
che l'impugnato art. 22, comma 1,  assicura  a  coloro  che  si  sono
utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive  bandite
dall'AUSL  valdostana  rispetto  a  coloro  che  si  sono   utilmente
collocati nelle graduatorie  di  procedure  selettive  bandite  dalle
aziende  sanitarie  delle   altre   Regioni,   la   resistente   cita
l'affermazione contenuta nella sentenza di questa Corte  n.  143  del
1989  secondo  cui  «una  relativa  difformita'  di  trattamento  dei
singoli,  sempreche'  sia  giustificata  dalla  particolarita'  della
situazione, e'  insita  nello  stesso  riconoscimento  costituzionale
delle autonomie regionali». 
    Poiche', dunque, la potesta' legislativa regionale in determinate
materie implica, di  per  se',  la  possibilita'  che  la  disciplina
dettata da una Regione diverga da quella statale o di  altre  Regioni
(e' citata  la  sentenza  n.  447  del  1988),  non  sarebbe  neppure
astrattamente ipotizzabile che la  proroga  dell'efficacia  temporale
delle graduatorie di procedure selettive bandite per il  reclutamento
di personale del comparto sanitario «in  ragione  della  dislocazione
territoriale dell'azienda banditrice» possa comportare una violazione
del principio di eguaglianza. 
    Dopo avere ribadito che la  disposizione  impugnata  «impinge  in
ambiti materiali attratti [...]  in  sfere  di  competenza  normativa
oggetto di esplicita previsione statutaria,  le  quali  concorrono  a
delineare [...] l'autonomia costituzionalmente garantita  alla  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste», la resistente deduce che, pertanto, «e'  del
tutto ragionevole che,  nell'esercizio  di  quelle  attribuzioni,  il
legislatore regionale abbia concepito un regime differenziato per  le
graduatorie  dei  concorsi  pubblici  tenuti  dalla  locale   Azienda
sanitaria». Il che sarebbe tanto piu' vero in ragione dello «spiccato
grado   di   autonomia   organizzativa   e   funzionale   che   [...]
contraddistingue il Servizio  sanitario  della  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste». 
    Da quest'ultima considerazione deriverebbe  l'infondatezza  anche
del profilo di censura incentrato sul trattamento piu' favorevole che
l'impugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono utilmente
collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite  dall'AUSL
della Valle d'Aosta rispetto a coloro che si sono utilmente collocati
nelle graduatorie di procedure selettive bandite,  nell'ambito  della
stessa Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, da altre amministrazioni
pubbliche. 
    Ad avviso della resistente, sarebbe evidente che quello sanitario
e' un settore «di indubbia originalita' e peculiarita' rispetto  agli
altri  comparti  della  pubblica  amministrazione,  data   anche   la
fondamentale funzione assegnata ad esso in ordine  alla  salvaguardia
di valori costituzionali di primaria rilevanza (art. 32 Cost.)». 
    2.2.4.- Quanto, infine, alle questioni  promosse  in  riferimento
all'art. 97 Cost., la Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
puntualizza anzitutto che la proroga disposta dall'impugnato art. 22,
comma 1, riguarda l'efficacia non di graduatorie risalenti nel  tempo
-  come  sostenuto  dal  ricorrente  -  bensi'  di  graduatorie   con
l'ordinaria vigenza triennale prevista dall'art. 35, comma 5-ter, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche). 
    Sarebbe, percio', seriamente discutibile che il prolungamento del
termine di efficacia delle graduatorie per un periodo pari a un terzo
della loro «durata  fisiologica»  possa  determinare  un'obsolescenza
delle stesse tale da tradursi in  un  vulnus  ai  principi  del  buon
andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione. 
    Con    riguardo    al    principio     del     buon     andamento
dell'amministrazione,  la  prospettazione  del  ricorrente  dovrebbe,
anzi, essere ribaltata. L'impugnato art. 22, comma 1,  col  prevedere
l'ultrattivita' di graduatorie di procedure selettive gia' espletate,
costituirebbe infatti attuazione di tale principio, perche' «tende ad
assicurare l'implementazione dell'organico [...] presso l'Azienda USL
della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  -  e,  con  essa,  l'allineamento
delle prestazioni erogate  a  standard  qualitativi  coerenti  con  i
canoni informatori dell'azione amministrativa -, evitando,  altresi',
l'inutile dispendio di risorse economiche e di tempo, che deriverebbe
dalla necessita' di svolgere nuove prove selettive». 
    3.- In prossimita' dell'udienza  pubblica,  la  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha depositato una  memoria  illustrativa
con  la  quale  ribadisce  le  conclusioni  rassegnate  nell'atto  di
costituzione in giudizio, argomentandole ulteriormente. 
    3.1.- Quanto alla questione promossa in riferimento all'art. 117,
terzo comma, Cost., la Regione autonoma deduce che il ricorrente  non
avrebbe tenuto conto del generale favore manifestato dall'ordinamento
nei confronti dell'utilizzo delle graduatorie degli idonei  in  luogo
dello svolgimento di nuove procedure concorsuali; utilizzo che,  come
affermato anche  dal  Consiglio  di  Stato  (e'  citata  la  sentenza
dell'Adunanza plenaria 28 luglio 2011, n.  14),  avrebbe  una  chiara
finalita'  di  contenimento  della  spesa  pubblica,  dati  i   costi
dell'espletamento di nuove procedure concorsuali. 
    3.2.- Quanto alla questione promossa in riferimento all'art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., la resistente  ribadisce  che  «gli
aspetti pubblicistico-organizzativi, concernenti [...]  le  procedure
concorsuali per l'accesso al ruolo - ed a tutto il  pubblico  impiego
-, nonche' il conferimento degli incarichi e la durata dei medesimi»,
sono   ascrivibili   alla   materia   residuale    «ordinamento    ed
organizzazione amministrativa regionale». 
    3.3.- Quanto, infine,  alla  questione  promossa  in  riferimento
all'art.  97  Cost.,  la  Regione  autonoma  richiama  nuovamente  la
sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio  di  Stato  n.  14  del
2011,  in  particolare,  i  punti  49  e  50  di  essa,  i  quali  si
attaglierebbero anche alla proroga delle graduatorie concorsuali, che
«condivide con [lo scorrimento della  graduatoria]  la  natura  e  la
ratio di mezzo di contenimento della spesa pubblica». 
    La resistente conclude che la  disposizione  impugnata  attua  il
principio  del  buon  andamento  dell'amministrazione  «essendo  tesa
all'implementazione dell'organico in dotazione presso  l'Azienda  Usl
della Regione, e, con essa, all'adeguamento delle prestazioni erogate
alla comunita' degli utenti a standard qualitativi  in  linea  con  i
canoni informatori dell'agire pubblico». 
    4.- In prossimita' dell'udienza pubblica, anche il Presidente del
Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa con  la
quale argomenta sia  in  ordine  all'infondatezza  dell'eccezione  di
inammissibilita' delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3
e 97 Cost. sia in  ordine  alla  fondatezza  di  tutte  le  questioni
promosse. 
    4.1.- Quanto al primo  aspetto,  il  ricorrente  afferma  che  la
delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri puo' limitarsi  a
indicare le disposizioni che eccedono le  competenze  della  Regione,
lasciando all'autonomia tecnica dell'Avvocatura generale dello  Stato
di individuare e articolare i  motivi  di  censura  (sono  citate  le
sentenze della Corte costituzionale n. 278 del  2010  e  n.  102  del
2008). 
    4.2.- Quanto al merito, con riguardo alle questioni  promosse  in
riferimento all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri deduce che l'impugnato art. 22, comma 1, della
legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del  2017  proroga  l'efficacia  delle
graduatorie - che l'art. 1, comma 1148, della legge n. 205  del  2017
aveva procrastinato al 31 dicembre 2018 - a  una  data  che  potrebbe
anche coincidere con la fine dell'anno 2019. 
    Tale intervento comporterebbe «una variazione  in  aumento  della
spesa pubblica», in particolare, di quella  sanitaria,  in  contrasto
con il citato art. 1, comma 1148. 
    4.3.-  Ne'  avrebbe  pregio  l'argomentazione  della   resistente
secondo cui la regolamentazione delle procedure concorsuali pubbliche
spetterebbe alla potesta' legislativa residuale regionale in  materia
di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e  degli
enti pubblici regionali, atteso che l'art. 1, comma 1148, della legge
n. 205 del 2017, col prorogare, e, al contempo, limitare, l'efficacia
delle graduatorie, «non impinge sulle procedure concorsuali,  ma  sul
momento,     logicamente     e      cronologicamente      successivo,
dell'individuazione degli aventi diritto all'assunzione». 
    4.4.- A nulla varrebbe anche il richiamo, operato  dalla  Regione
autonoma, alla competenza legislativa a essa attribuita dall'art.  3,
unico comma, lettera  f),  dello  statuto  speciale.  Anche  a  voler
ritenere che la disposizione impugnata riguardi la  materia  «finanze
regionali e comunali», infatti,  «continuerebbe  a  sussistere  [...]
l'esigenza di un  coordinamento  della  norma  regionale  con  quella
statale». 
    4.5.- Quanto alle questioni promosse in riferimento agli artt.  3
e 97 Cost., il ricorrente ribadisce che l'impugnato art. 22, comma 1,
determina una disparita'  di  trattamento  tra  coloro  che  si  sono
utilmente collocati nelle graduatorie della AUSL della Valle  d'Aosta
e coloro  che  si  sono  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di
procedure selettive bandite da  altre  amministrazioni  della  stessa
Regione. 
    Il ricorrente asserisce poi che  la  potesta'  delle  Regioni  di
legiferare in modo  anche  difforme  dalla  legislazione  statale  e'
riconosciuta «sempreche' cio' sia giustificato  dalla  particolarita'
della situazione"» (e' citata la sentenza della Corte  costituzionale
n. 141 del 2015). Tale particolarita' non potrebbe pero'  derivare  -
sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri -  dal  fatto
che il settore  coinvolto  dalla  disposizione  impugnata  e'  quello
sanitario, dato  che  la  disposizione  impugnata  non  e'  volta  ad
assicurare un maggiore livello di  tutela  del  diritto  fondamentale
alla salute. 
    Quanto, infine, alla violazione del principio del buon  andamento
dell'amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce
che la proroga prevista dall'impugnato  art.  22,  comma  1,  produce
conseguenze  negative   nell'organizzazione   delle   amministrazioni
sanitarie, in quanto si verrebbero a instaurare  rapporti  di  lavoro
con soggetti risultati idonei  in  concorsi  tenuti  in  tempi  ormai
risalenti  e,  di  conseguenza,  in  possesso  di  una   preparazione
obsoleta,  non  piu'  rispondente  alle  necessita'   delle   aziende
sanitarie. 
    Ne' si potrebbe ritenere che, a fronte di una proroga prevista da
una legge statale - stabilita e definita, sul piano temporale,  sulla
base di precise valutazioni di compatibilita' con  gli  equilibri  di
bilancio - le regioni, anche  soltanto  quelle  a  statuto  speciale,
possano liberamente disporre  ulteriori  proroghe  perche',  in  tale
modo, si creerebbe «un sistema assunzionale caratterizzato, a livello
territoriale,   da   difformita'   e   disuguaglianze,   come    tale
inammissibile ed inaccettabile». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  promosso,  in
riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale  26  febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e  agli  artt.  3,
97,  117,  secondo  comma,  lettera  l),   e   terzo   comma,   della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  22,
comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre
2017,  n.  23  (Disposizioni  collegate  alla  legge  di   stabilita'
regionale  per  il  triennio  2018/2020),  il  quale  stabilisce  che
«[l]'efficacia delle graduatorie  di  procedure  selettive  pubbliche
bandite dall'Azienda Unita'  Sanitaria  Locale  della  Valle  d'Aosta
(Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto,  vigenti
alla data di entrata in vigore della presente  legge  e  in  scadenza
nell'anno 2018, e' prorogata di  ulteriori  dodici  mesi,  decorrenti
dalla data di scadenza del termine di validita' in essere  alla  data
di entrata in vigore della presente legge». 
    Il ricorrente, muovendo dal  presupposto,  non  contestato  dalla
Regione autonoma resistente, che  tale  disposizione,  prorogando  di
ulteriori dodici mesi  l'efficacia  delle  graduatorie  di  procedure
selettive pubbliche  bandite  dall'Azienda  unita'  sanitaria  locale
(AUSL) della Valle d'Aosta in scadenza nell'anno 2018, consente  alla
stessa AUSL, attingendo  dalle  graduatorie  prorogate,  di  assumere
personale anche dopo il 31 dicembre 2018, deduce che l'impugnato art.
22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 viola,  in
particolare: a) lo statuto speciale per la Valle  d'Aosta  «il  quale
non contempla la materia  de  qua  tra  quelle  oggetto  di  potesta'
legislativa  regionale  (v.  art.  2),  neppure  integrativa   e   di
attuazione (art. 3)»; b) l'art. 117, terzo comma, Cost.,  perche'  si
pone in contrasto con  il  principio  fondamentale  di  coordinamento
della finanza pubblica, dettato dall'art. 1, comma 1148, della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2018-2020), che «circoscrive al 31 dicembre  2018  l'efficacia  delle
graduatorie  dei  concorsi  pubblici  o  l'esercizio  delle  facolta'
assunzionali delle amministrazioni pubbliche soggette [...] a vincoli
assunzionali»; c) l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,
perche' invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato  nella
materia «ordinamento civile», nella quale sarebbe compresa  anche  la
disciplina delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche,  in
quanto «atti [...] finalizzati alla [...] instaurazione» di  rapporti
di lavoro di diritto privato; d) l'art. 97  Cost.,  in  relazione  al
principio del buon andamento della pubblica amministrazione,  perche'
consente di assumere persone  che  si  sono  utilmente  collocate  in
graduatorie di procedure selettive «svolte in epoca ormai  risalente,
all'esito di prove che potrebbero  non  essere  piu'  rispondenti  ai
criteri di valutazione cui le pubbliche  Amministrazioni  devono  ora
attenersi  nella  scelta  dei  soggetti  meritevoli  di  accedere  ai
pubblici impieghi»; e) l'art. 3 Cost., in relazione al  principio  di
eguaglianza, perche' tratta coloro che si  sono  utilmente  collocati
nelle graduatorie di  procedure  selettive  bandite  dall'AUSL  della
Valle d'Aosta in modo ingiustificatamente piu' favorevole rispetto  a
coloro che si sono  utilmente  collocati  sia  nelle  graduatorie  di
procedure selettive  bandite  dalle  aziende  sanitarie  delle  altre
Regioni  sia  nelle  graduatorie  di  procedure  selettive   bandite,
nell'ambito della stessa Regione  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  da
altre amministrazioni pubbliche. 
    2.-   La   autonoma   Regione   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste,
costituitasi  in  giudizio,  ha  eccepito  l'inammissibilita'   delle
questioni promosse in riferimento agli artt. 3  e  97  Cost.  per  la
«genericita'»  della  delibera  di  impugnazione  del  Consiglio  dei
Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra la  stessa  e
il ricorso. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Nella relazione del Dipartimento per gli affari  regionali  e  le
autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri
fa rinvio, si legge che l'art. 22, comma 1, della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in favore
soltanto  di  determinati  soggetti,  contrasta  con  i  principi  di
uguaglianza,  buon   andamento   e   imparzialita'   della   pubblica
amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione». 
    Tale   affermazione   costituisce   un'esposizione   sufficiente,
ancorche' sintetica, delle ragioni per le  quali  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha ritenuto che l'impugnato art. 22, comma  1,
violi gli artt. 3 e 97 Cost. E' stato, del resto, piu' volte chiarito
che «la difesa tecnica, nell'esercizio  della  sua  discrezionalita',
ben puo' integrare  una  solo  parziale  indicazione  dei  motivi  di
censura (ex plurimis, sentenza n. 290 del 2009)» (sentenza n. 269 del
2014, punto 4. del Considerato in diritto;  nello  stesso  senso,  ex
plurimis, sentenza n. 365 del 2007). 
    3.-  Occorre  anzitutto  scrutinare  la  questione  promossa   in
riferimento all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  con  la  quale  il
ricorrente deduce che la disposizione impugnata, consentendo all'AUSL
della Valle d'Aosta di assumere personale anche dopo il  31  dicembre
2018, si porrebbe in  contrasto  con  il  principio  fondamentale  di
coordinamento della finanza pubblica dettato dall'art. 1, comma 1148,
della legge n. 205 del 2017. 
    La questione non e' fondata. 
    Il comma 1148 dell'art. 1 della  legge  n.  205  del  2017  -  in
particolare, nelle sue lettere b), n. 1), c), d), n. 1) e n.  2),  ed
e) -  prevede  la  proroga  al  31  dicembre  2018  del  termine  per
l'esercizio, da parte di amministrazioni pubbliche,  di  facolta'  di
assunzione di personale. In questo modo, il  legislatore  statale  ha
circoscritto l'esercizio di tali facolta' entro l'anno 2018. 
    Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la natura di  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica  a  disposizioni
statali che - come quelle appena citate del comma  1148  dell'art.  1
della legge n. 205 del 2017 -,  agendo  sul  rilevante  aggregato  di
spesa pubblica costituito  dalla  spesa  per  il  personale,  pongono
limiti transitori alla  facolta'  delle  regioni  e  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni (ex plurimis,
sentenze n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 218 e  n.
153 del 2015). 
    Questa stessa Corte ha altresi' «"costantemente affermato che  di
regola i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato
nell'esercizio  della  competenza  di  coordinamento  della   finanza
pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale  [...],
in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di  bilancio,  a
preservare l'equilibrio  economico-finanziario  del  complesso  delle
amministrazioni pubbliche e  anche  a  garantire  l'unita'  economica
della Repubblica, come richiesto dai principi  costituzionali  e  dai
vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea"
(sentenza n. 82 del 2015, nonche', ex  multis,  sentenza  n.  62  del
2017)» (sentenza n. 151 del  2017,  punto  9.1.  del  Considerato  in
diritto; nello stesso senso, sentenza n. 231 del 2017,  punto  9.3.4.
del Considerato in diritto). 
    Nel caso di  specie,  tuttavia,  occorre  considerare  che,  come
evidenziato anche dalla Regione autonoma resistente, l'impugnato art.
22, comma 1, riguardando le  graduatorie  delle  procedure  selettive
bandite dalla AUSL della Valle d'Aosta e le assunzioni  da  parte  di
tale Azienda, andrebbe a incidere, in particolare, sulla  spesa  (per
il personale) del settore sanitario; spesa che,  ai  sensi  dell'art.
34, comma 3, terzo periodo, della legge n. 724 del 1994 - secondo cui
«[l]a regione Valle d'Aosta e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico  del  bilancio
dello Stato, utilizzando prioritariamente le  entrate  derivanti  dai
contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, e, ad  integrazione,  le  risorse  dei
propri bilanci» - nel territorio valdostano e' interamente finanziata
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste,  senza  oneri  a
carico del bilancio statale. 
    Viene, percio', in rilievo la costante giurisprudenza  di  questa
Corte secondo cui «"lo Stato, quando non  concorre  al  finanziamento
della spesa sanitaria,  'neppure  ha  titolo  per  dettare  norme  di
coordinamento finanziario' (sentenza n. 341 del 2009)"  (sentenza  n.
133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115  e
n. 187  del  2012)»  (sentenza  n.  125  del  2015,  punto  5.1.  del
Considerato in diritto). 
    La mancanza di un titolo statale a  dettare,  con  riguardo  alla
spesa sanitaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste,
delle norme di coordinamento finanziario esclude dunque che l'art. 1,
comma 1148, della legge n. 205 del 2017, possa  incidere,  in  quanto
tale, sulla potesta' legislativa regionale.  Da  cio'  l'infondatezza
della questione in esame. 
    4.- Occorre  ora  scrutinare,  in  secondo  luogo,  la  questione
promossa in riferimento all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., con la quale il Presidente del Consiglio dei  ministri  deduce
che l'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle  d'Aosta  n.
23 del 2017 invade la competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato
nella materia «ordinamento civile». 
    La questione non e' fondata. 
    Con riguardo alla competenza legislativa a disciplinare l'impiego
pubblico regionale, la giurisprudenza di questa  Corte  «e'  costante
nell'affermare che i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego
pubblico  regionale  "rientrano  nell'ordinamento  e   organizzazione
amministrativa  regionale,  e  quindi  appartengono  alla  competenza
legislativa residuale della Regione" (sentenza n. 149 del 2012, punto
4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza  n.  63
del 2012, punto 3.1. del Considerato in  diritto),  di  cui  all'art.
117, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 191 del 2017, punto  5.4.  del
Considerato in diritto); con la precisazione che in  tale  competenza
«si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche  per  l'accesso
al ruolo (cosi' come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del
2011 e n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n.
105 del 2013) e la durata degli stessi» (sentenza n.  191  del  2017,
punto 5.4. del Considerato in diritto; nello stesso  senso,  sentenza
n. 251 del 2016, punto 4.2.1. del Considerato in diritto). 
    Questa Corte  ha  invece  ricondotto  alla  competenza  esclusiva
statale in materia di ordinamento civile «gli interventi  legislativi
che [...] dettano misure  relative  a  rapporti  lavorativi  gia'  in
essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)»
(sentenza n. 32 del 2017, punto 4.3. del Considerato in diritto). 
    Si e' altresi' asserito che «"la regolamentazione delle modalita'
di accesso al lavoro pubblico regionale e' riconducibile alla materia
dell'organizzazione  amministrativa  delle  Regioni  e   degli   enti
pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni
di cui all'art. 117, quarto  comma,  della  Costituzione"  (cosi'  la
sentenza n. 95 del 2008; ma in tal senso  sono  anche  le  successive
pronunce n. 159 del 2008, n. 100 e n. 235 del 2010)» (sentenza n. 141
del 2012, punto 6. del Considerato  in  diritto).  In  questo  stesso
punto 6. della sentenza n. 141 del 2012, questa Corte, nell'escludere
che ricorresse la competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  in
materia  di  ordinamento  civile,  ha  ribadito   che   «[l]a   norma
[impugnata]  "spiega  la   sua   efficacia   nella   fase   anteriore
all'instaurazione del contratto di lavoro e incide  in  modo  diretto
sul comportamento  delle  amministrazioni  nell'organizzazione  delle
proprie risorse umane e solo in via riflessa ed  eventualmente  sulle
posizioni soggettive" (sentenza n. 235 del 2010)». 
    E' infine utile ricordare che  la  disciplina  dei  concorsi  per
l'accesso al pubblico impiego, «per  i  suoi  contenuti  marcatamente
pubblicistici e la  sua  intima  correlazione  con  l'attuazione  dei
principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. [...] e' invero  sottratta
all'incidenza della privatizzazione del lavoro  presso  le  pubbliche
amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del  rapporto  gia'
instaurato» (sentenza n. 380 del 2004, punto 3.1. del Considerato  in
diritto).  La  regolamentazione  delle   graduatorie   di   procedure
selettive pubbliche rientra, dunque, nella disciplina dell'accesso al
pubblico impiego. 
    L'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle  d'Aosta  n.
23 del 2017 disciplina, come si e' visto,  l'efficacia  temporale  di
graduatorie di procedure selettive pubbliche. 
    Tali graduatorie costituiscono  il  provvedimento  amministrativo
conclusivo  delle  procedure  selettive  pubbliche.  Con  tale  atto,
l'amministrazione  esaurisce  l'ambito   proprio   del   procedimento
amministrativo  e  dell'esercizio  dell'attivita'  autoritativa,  cui
subentra la  fase  in  cui  i  suoi  comportamenti  vanno  ricondotti
all'ambito privatistico. 
    Non vi e' dubbio, del resto, che la disposizione impugnata non e'
relativa a rapporti lavorativi gia' in essere, ma spiega  la  propria
efficacia nella fase  anteriore  all'instaurazione  del  rapporto  di
lavoro, incidendo direttamente sul  comportamento  della  AUSL  della
Valle d'Aosta nell'organizzazione delle proprie risorse umane. 
    Per tali ragioni, la disciplina dell'impugnato art. 22, comma  1,
poiche' si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del
rapporto di lavoro - in particolare,  nella  fase  che  attiene  alle
procedure per l'accesso al lavoro pubblico  regionale  -  riguarda  i
profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e
non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro. 
    La stessa disciplina non e' quindi riconducibile alla  competenza
esclusiva  statale  in  materia  di  ordinamento  civile.   Da   cio'
l'infondatezza della questione. 
    5.- La disciplina dell'art. 22, comma 1, della legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 23 del 2017 deve invece essere ricondotta alla  competenza
legislativa della  Regione  autonoma  in  materia  di  ordinamento  e
organizzazione  amministrativa  regionale  -   in   particolare,   di
organizzazione del personale - ai sensi dell'art. 117, quarto  comma,
Cost. 
    Tale disposizione e' in effetti applicabile  anche  alla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, ai sensi dell'art.  10,  comma
1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3  (Modifiche  al
Titolo V della parte seconda della Costituzione), in  quanto  prevede
una forma di autonomia piu' ampia  di  quella  gia'  attribuita  alla
stessa Regione dall'art. 2, primo comma, lettera  a),  dello  statuto
speciale, in materia  di  «ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
dipendenti  dalla  Regione  e  stato  giuridico  ed   economico   del
personale», sottoposta ai limiti indicati  nell'alinea  dello  stesso
articolo (in  tale  senso,  con  riguardo  alla  pressoche'  identica
previsione dell'art. 8, primo comma, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige», sentenza n. 95  del  2008,  punto  2.1.  del  Considerato  in
diritto). 
    Da cio' consegue l'infondatezza anche della questione promossa in
riferimento agli artt. 2 e 3 della legge cost. n. 4 del 1948, con cui
il ricorrente  ha  dedotto  che  la  disposizione  impugnata  non  e'
riconducibile ad alcuna delle materie nelle quali la Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha competenza legislativa. 
    6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  l'art.
22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, in quarto
luogo, in  riferimento  all'art.  97  Cost.,  per  contrasto  con  il
principio del buon andamento della pubblica amministrazione. 
    La questione non e' fondata. 
    La previsione di limiti temporali di efficacia delle  graduatorie
delle procedure selettive per l'accesso  all'impiego  nella  pubblica
amministrazione  e'  diretta  a  evitare  che,  rendendo  lontana  la
selezione che vi ha dato luogo (sentenza n. 3 del  2013,  punto  5.4.
del  Considerato  in   diritto),   si   pregiudichi   l'esigenza   di
aggiornamento  professionale  di  quanti   accedono   agli   impieghi
pubblici, resa oggi ancor piu' pressante dalle frequenti  innovazioni
normative  che  impongono  la  modifica  delle  stesse  modalita'  di
selezione dei candidati a tali impieghi. Si tratta,  dunque,  di  una
ratio intimamente correlata con l'attuazione del principio  del  buon
andamento dell'amministrazione. 
    In ossequio a tale ratio,  il  legislatore  statale  ha  dettato,
all'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) - comma inserito dall'art.  3,  comma  87,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)» -  la  regola  generale  dell'efficacia  triennale
delle graduatorie, a decorrere dalla loro pubblicazione. 
    Con l'art. 1, comma 1148, lettera a),  della  legge  n.  205  del
2017, lo stesso legislatore statale ha peraltro disposto  la  proroga
al 31 dicembre  2018  dell'efficacia  delle  graduatorie  dei  (soli)
«concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato», vigenti  al
31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a
limitazioni delle assunzioni. 
    La proroga di «ulteriori dodici mesi» - deve  ritenersi  rispetto
ai termini di efficacia stabiliti dal citato art.  35,  comma  5-ter,
del d.lgs. n. 165  del  2001  -  delle  graduatorie  delle  procedure
selettive pubbliche bandite dalla AUSL della Valle d'Aosta,  prevista
dall'impugnato art. 22, comma 1, non  viola  il  principio  del  buon
andamento dell'amministrazione. 
    Non rileva la mera difformita' del  termine  di  efficacia  delle
graduatorie delle procedure selettive bandite dalla AUSL della  Valle
d'Aosta previsto dall'impugnato art. 22, comma 1, rispetto ai termini
stabiliti dalla disciplina statale,  dato  che  la  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha agito  nell'esercizio  della  propria
potesta' legislativa  in  materia  di  ordinamento  e  organizzazione
amministrativa regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. 
    La sussistenza o no di una violazione  dell'art.  97  Cost.  deve
quindi essere verificata avendo riguardo alla disciplina impugnata. 
    In tale prospettiva, il termine piu'  lungo  di  efficacia  delle
graduatorie previsto dall'art. 22, comma 1, della  legge  reg.  Valle
d'Aosta n. 23 del 2017  non  contrasta  con  il  principio  del  buon
andamento dell'amministrazione pubblica. 
    La misura della proroga («ulteriori dodici mesi»)  dell'efficacia
temporale  delle  graduatorie  della  AUSL  della  Valle  d'Aosta  in
scadenza  nell'anno  2018,   prevista   dall'impugnata   disposizione
regionale, non e' tale da rendere la selezione che vi ha  dato  luogo
tanto lontana nel tempo da pregiudicare l'esigenza  di  aggiornamento
professionale di quanti accedono all'impiego nella AUSL  della  Valle
d'Aosta. 
    A cio' si  deve  aggiungere  che  la  limitata  proroga  prevista
dall'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2017, col
rendere disponibile un'immediata provvista di risorse umane, consente
alla AUSL della Valle d'Aosta di rimediare, con  tempestivita',  alle
proprie carenze di personale, cosi' da poter assicurare  l'erogazione
di prestazioni corrispondenti a  congrui  standard  di  qualita'  nel
settore dell'amministrazione, quello sanitario, cui  e'  affidato  il
compito di garantire  il  fondamentale  diritto  dell'individuo  alla
salute (art. 32, primo comma,  Cost.).  La  stessa  proroga  risponde
dunque, in realta', all'esigenza  di  assicurare  il  buon  andamento
dell'amministrazione. 
    Pertanto, tenuto conto della evidenziata limitatezza temporale  e
della corrispondenza a  una  peculiare  esigenza  di  buon  andamento
dell'amministrazione,   la   proroga   delle   graduatorie   prevista
dall'impugnato art. 22, comma 1, non contrasta con l'art. 97 Cost. 
    7.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  l'art.
22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del  2017,  infine,
in riferimento all'art. 3 Cost.,  per  violazione  del  principio  di
eguaglianza,  sotto  i  due  distinti   profili   dell'ingiustificata
disparita' di trattamento tra coloro che si sono utilmente  collocati
nelle graduatorie di  procedure  selettive  bandite  dall'AUSL  della
Valle d'Aosta - i quali, soli, beneficiano della proroga delle stesse
graduatorie  -  e  coloro  che  si  sono  utilmente  collocati  nelle
graduatorie  di  procedure  selettive  bandite:  a)   dalle   aziende
sanitarie delle altre Regioni; b) da altre amministrazioni pubbliche,
nell'ambito  della  stessa  Regione  autonoma  Valle   d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
    Le questioni non sono fondate. 
    Quanto al primo profilo, accertato che la Regione autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste ha operato nell'ambito delle competenze a essa
spettanti, e' sufficiente osservare  che  «il  riconoscimento  stesso
della competenza legislativa della Regione  comporta  l'eventualita',
legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una  disciplina
divergente da regione a  regione,  nei  limiti  dell'art.  117  della
Costituzione (v. sentenza n. 447 del  1988)»  (sentenza  n.  277  del
1995, punto 6. del Considerato in diritto). 
    Quanto  al  secondo  profilo,  le  peculiari  esigenze  di   buon
andamento dell'amministrazione sanitaria regionale,  in  particolare,
dell'AUSL valdostana, gia' evidenziate  nell'esaminare  la  questione
promossa in riferimento  all'art.  97  Cost.,  spiegano  e,  insieme,
giustificano,  la  previsione  della   proroga   limitatamente   alle
graduatorie delle procedure selettive bandite dalla stessa AUSL. 
    8.- Tutte le questioni promosse nei confronti dell'art. 22, comma
1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 sono, pertanto,  non
fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 22, comma 1,  della  legge  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di
stabilita'  regionale  per  il  triennio  2018/2020),  promosse,   in
riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale  26  febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e  agli  artt.  3,
97,  117,  secondo  comma,  lettera  l),   e   terzo   comma,   della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA