N. 21 ORDINANZA 9 gennaio - 21 febbraio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Arbitrato - Impugnazione del  lodo  arbitrale  per  violazione  delle
  regole di diritto solo se  espressamente  disposta  dalle  parti  o
  dalla legge - Inapplicabilita' del nuovo regime, secondo il diritto
  vivente, ai giudizi promossi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.
  40 del  2006  se  azionati  in  forza  di  clausola  compromissoria
  stipulata anteriormente. 
- Codice di procedura civile, art. 829, terzo comma, come  sostituito
  dall'art. 24  del  decreto  legislativo  2  febbraio  2006,  n.  40
  (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo  di
  cassazione in  funzione  nomofilattica  e  di  arbitrato,  a  norma
  dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005,  n.  80),  in
  combinato disposto con l'art. 27, comma  4,  del  medesimo  decreto
  legislativo. 
-   
(GU n.9 del 27-2-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 829,  terzo
comma, del codice di procedura civile, come sostituito  dall'art.  24
del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche  al  codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione in  funzione
nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto  con  l'art.  27,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, promosso  dalla  Corte  di
appello  di  Milano,  nel  procedimento  vertente  tra  AAT  spa   in
liquidazione  e   concordato   preventivo   (gia'   Aster   Associate
Termoimpianti spa) e la Cooperativa Muratori &  Cementisti  (CMC)  di
Ravenna, con ordinanza del 17 luglio 2017, iscritta  al  n.  166  del
registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione dell'AAT  spa  in  liquidazione  e
concordato preventivo (gia'  Aster  Associate  Termoimpianti  spa)  e
della Cooperativa Muratori & Cementisti  (CMC)  di  Ravenna,  nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 9  gennaio  2019  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
    Ritenuto che la  Corte  di  appello  di  Milano,  nel  corso  del
giudizio indicato in epigrafe,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli
artt. 3, 24  e  41  della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del  codice  di  procedura
civile, come  sostituito  dall'art.  24  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al  codice  di  procedura  civile  in
materia di processo di cassazione  in  funzione  nomofilattica  e  di
arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della  legge  14  maggio
2005, n. 80), in combinato disposto  con  l'art.  27,  comma  4,  del
medesimo  decreto  legislativo,  nell'interpretazione,  che   ritiene
costituire «diritto vivente», enunciata dalle sentenze della Corte di
cassazione, sezioni unite, n. 9341, n. 9285 e n. 9284  del  9  maggio
2016; 
    che, ad avviso del rimettente, alla stregua  dell'interpretazione
indicata   dalle   menzionate   sentenze,   il   mutato   regime   di
impugnabilita' del lodo non sarebbe applicabile ai giudizi  arbitrali
promossi dopo il 2 marzo 2006, se azionati in forza di convenzioni di
arbitrato stipulate prima della riforma, e sarebbe  da  escludere  la
possibilita'  di  una  diversa  interpretazione,   costituzionalmente
orientata, della norma censurata, in quanto le citate sentenze  delle
sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione  hanno,  ad  avviso  del
rimettente, i requisiti per  essere  qualificate  "diritto  vivente",
come tale non suscettibile di diversa interpretazione, fatto salvo il
sindacato di costituzionalita'; 
    che, dopo aver motivato in punto di rilevanza delle questioni, il
giudice a quo evidenzia che la norma risultante  dall'interpretazione
delle  sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione  si  porrebbe  in
contrasto con  l'art.  3  Cost.,  per  violazione  del  principio  di
uguaglianza, comportando una disparita' di trattamento tra situazioni
analoghe, in quanto a coloro che hanno, comunque, proposto domanda di
arbitrato dopo la data di entrata in vigore  del  d.lgs.  n.  40  del
2006, verrebbe applicato un diverso regime processuale, a seconda che
la clausola compromissoria sia stata stipulata prima o dopo  di  tale
data, nonostante la nuova disciplina assuma rilievo  solo  sul  piano
processuale, non incidendo  in  alcun  modo  sulla  validita'  e  sul
contenuto  della  clausola  compromissoria  su  cui  la  domanda   di
arbitrato e' fondata; 
    che,  inoltre,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la  norma  che
scaturisce  dall'intervento  delle  sezioni  unite  si  porrebbe   in
contrasto anche con l'art. 24 Cost., non essendo necessaria per porre
rimedio a una menomazione del diritto di  difesa,  e  con  l'art.  41
Cost., poiche' la norma  censurata,  consentendo  l'impugnazione  del
lodo per violazione delle regole di diritto anche nei casi in cui  le
parti  non   abbiano   previsto   espressamente   tale   possibilita'
successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art.  829,
terzo comma, del codice di procedura civile, violerebbe il  principio
dell'autonomia privata e della liberta' contrattuale; 
    che, nel  giudizio  innanzi  alla  Corte,  si  e'  costituita  la
Cooperativa  Muratori  &  Cementisti  (CMC)  di  Ravenna,  parte  nel
giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale della norma censurata, alla stregua di  argomentazioni
adesive ai contenuti dell'ordinanza di rimessione; 
    che, nel giudizio innanzi alla Corte, si e' costituita  pure  AAT
spa in liquidazione e concordato  preventivo  (gia'  Aster  Associate
Termoimpianti spa), parte del giudizio principale,  che  ha  concluso
per l'inammissibilita' e la non fondatezza delle questioni sollevate,
sostenendo, tra l'altro, che le pronunzie  adottate  dalla  Corte  di
cassazione  a  sezioni   unite   forniscono   proprio   una   lettura
costituzionalmente orientata delle norme impugnate; 
    che e'  altresi'  intervenuto  nel  giudizio  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  che  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  e
l'infondatezza delle  questioni,  osservando  che,  contrariamente  a
quanto ritenuto dal giudice rimettente, l'orientamento espresso dalle
sezioni unite della  Corte  di  cassazione  offre  un'interpretazione
costituzionalmente orientata delle norme impugnate, consentendo  alle
parti che, alla luce del  precedente  regime,  non  avevano  inserito
nella  convenzione  di  arbitrato  alcuna  specifica   clausola   per
consentire l'impugnazione del lodo per  violazione  delle  regole  di
diritto, di non essere private di tale facolta' in conseguenza  delle
modifiche apportate nel 2006 dal legislatore al terzo comma dell'art.
829 cod. proc. civ., che, capovolgendo la  regola  previgente,  hanno
escluso l'impugnazione del lodo arbitrale  per  la  violazione  delle
regole di diritto, tranne i casi in  cui  la  legge  o  le  parti  lo
prevedano espressamente; 
    che, nella imminenza della camera di consiglio, la  difesa  della
Cooperativa Muratori & Cementisti (CMC) di Ravenna ha depositato  una
ulteriore memoria, ribadendo le conclusioni gia' rassegnate nel senso
della fondatezza delle questioni; 
    che, nella imminenza della camera di consiglio, la difesa di  AAT
spa in liquidazione e concordato  preventivo  (gia'  Aster  Associate
Termoimpianti spa) ha pure depositato una ulteriore memoria,  in  cui
ribadisce le proprie conclusioni di inammissibilita' e non fondatezza
delle  questioni  sollevate  dalla  Corte  di  appello   di   Milano,
richiamando quanto gia' deciso da questa Corte con la sentenza n.  13
del 2018. 
    Considerato che la Corte di appello di Milano  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del codice di
procedura  civile,  come  sostituito   dall'art.   24   del   decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di  procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e di arbitrato, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  14
maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l'art.  27,  comma  4,
del medesimo decreto legislativo, nell'interpretazione,  che  ritiene
costituire «diritto vivente», enunciata dalle sentenze della Corte di
cassazione, sezioni unite, n. 9341, n. 9285 e n. 9284  del  9  maggio
2016; 
    che la lamentata lesione dell'art. 24 Cost., benche'  prospettata
nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non trova alcun  chiaro
supporto di motivazione nel corpo  dell'ordinanza  stessa,  essendosi
limitato il giudice a quo a sottolineare che «la norma che scaturisce
dall'intervento delle Sezioni  Unite  non  e'  necessaria  per  porre
rimedio a una menomazione del diritto di difesa, per avere il  regime
del 2006 precluso alle parti la facolta' di esercitare il diritto  di
difesa e di  azione.  Alla  luce  della  giurisprudenza  della  Corte
Costituzionale sull'art.  24,  e  dei  principi  cardine  del  nostro
ordinamento, l'inviolabilita' del  diritto  di  difesa,  e'  posta  a
presidio della necessita'  di  "assicurare  a  tutti  e  sempre,  per
qualsiasi controversia, un giudice  e  un  giudizio"  (si  veda,  tra
tutte, la sentenza n. 18/1992)»; 
    che, pertanto, mancando ogni motivazione in ordine  alle  ragioni
della  detta   censura,   la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile in riferimento a tale parametro; 
    che, pertanto, le questioni vanno esaminate nel  merito  solo  in
riferimento ai parametri per i quali il  rimettente  ha  addotto  una
motivazione, ossia quelli relativi agli artt. 3 e 41 Cost.; 
    che, peraltro, in relazione a tali parametri, il  giudice  a  quo
non prospetta argomenti differenti ed  ulteriori  rispetto  a  quelli
gia' dedotti con l'ordinanza del 16 dicembre 2016  (r.o.  n.  61  del
2017), di contenuto identico a quella  in  esame,  pronunciata  dallo
stesso collegio rimettente della Corte di appello di  Milano,  e  per
cui questa Corte ha  dichiarato  non  fondate  le  questioni  con  la
sentenza n. 13 del 2018; 
    che, pertanto, le questioni, con riferimento agli artt.  3  e  41
Cost., devono essere dichiarate manifestamente infondate. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 829, terzo comma, del codice di
procedura  civile,  come  sostituito   dall'art.   24   del   decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di  procedura
civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica
e di arbitrato, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  14
maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l'art.  27,  comma  4,
del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento  all'art.
24  della  Costituzione,  dalla  Corte  di  appello  di  Milano   con
l'ordinanza in epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 829, terzo  comma,  cod.  proc.
civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs.  n.  40  del  2006,  in
combinato disposto con l'art.  27,  comma  4,  del  medesimo  decreto
legislativo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dalla
Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA