N. 47 ORDINANZA 19 febbraio - 13 marzo 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica ‒ Esclusione  di  taluni  oneri  dal
  computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento  annuo
  ‒ Impegno della Regione Siciliana a riqualificare la propria  spesa
  attraverso  un  incremento  degli  impegni  complessivi   per   gli
  investimenti in misura non inferiore al 2  per  cento  per  ciascun
  anno rispetto all'anno precedente. 
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2018-2020), art. 1, commi 829 e 830, primo periodo. 
-   
(GU n.12 del 20-3-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
829 e 830, primo periodo,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  promosso  dalla
Regione Siciliana,  con  ricorso  notificato  il  27  febbraio  2018,
depositato in cancelleria il 6 marzo 2018,  iscritto  al  n.  24  del
registro ricorsi 2018 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio  2019  il  Presidente
Giorgio Lattanzi, il quale,  sentiti  il  Giudice  relatore  Giuliano
Amato e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, dispone che sia omessa la relazione. 
    Ritenuto che la Regione Siciliana, con ricorso notificato  il  27
febbraio 2018 e depositato in cancelleria il 6 marzo 2018 (reg.  ric.
n. 24 del 2018) ha promosso - in riferimento agli artt.  3,  5,  116,
117,  terzo  comma,  119,  primo  e  quarto  comma,   e   120   della
Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della  Costituzione),
agli artt. 20 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.
455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione  siciliana)  e  al
principio  di  leale  collaborazione  -  questioni  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 829 e  830,  primo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2018-2020); 
    che, in primo luogo, la ricorrente censura l'art. 1,  comma  829,
della legge n. 205 del 2017, ove si prevede che «[s]ono  esclusi  dal
computo della riduzione della spesa corrente del 3 per  cento  annuo,
di cui all'articolo l, comma 510, della legge 11  dicembre  2016,  n.
232, gli  oneri,  a  carico  del  bilancio  della  Regione  siciliana
destinati ai liberi consorzi del relativo territorio,  di  almeno  70
milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di  cui
al punto 4  dell'Accordo  fra  il  Governo  e  la  Regione  siciliana
sottoscritto in data 12 luglio  2017.  Sono,  altresi',  escluse  dal
predetto computo le spese sostenute dalla Regione per l'assistenza ai
disabili gravi e gravissimi e in  generale  non  autosufficienti,  ad
integrazione delle risorse erogate per tale  finalita'  dallo  Stato.
Sono inoltre escluse le maggiori spese per  il  servizio  del  debito
sostenute  nel  2017   rispetto   all'anno   2016   derivanti   dalla
rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonche' le spese per  le
quote  interessi  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64»; 
    che tali disposizioni violerebbero,  in  particolare,  l'art.  43
dello statuto reg. Siciliana e il principio di  leale  collaborazione
di cui agli artt. 5 e 120 Cost.,  poiche',  escludendo  taluni  oneri
dalla riduzione della spesa prevista dall'art. l,  comma  510,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2017-2019), ne ribadirebbero la prescrizione a  carico  del  bilancio
regionale del 2018, senza alcuna verifica di sostenibilita'  e  senza
procedere alla revisione complessiva della disciplina  di  attuazione
dell'autonomia finanziaria regionale, determinando altresi',  per  la
parte in cui si confermerebbero oneri divenuti insostenibili a carico
della finanza regionale e di quella degli enti  locali  siciliani  di
area vasta, l'illegittimita' sopravvenuta dell'art. 1,  commi  418  e
419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», che  impone  a  tutti  gli  enti  intermedi  un
contributo aggiuntivo in 1.000 milioni di euro per  l'anno  2015,  in
2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e in 3.000 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2017; 
    che, in secondo luogo, la Regione  Siciliana  impugna  l'art.  1,
comma 830, primo periodo, della legge n. 205 del  2017,  secondo  cui
«[d]al 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna  a  riqualificare
la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti
incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in  misura
non inferiore al 2 per  cento  per  ciascun  anno  rispetto  all'anno
precedente». 
    che la disposizione impugnata sarebbe lesiva dell'art.  43  dello
statuto reg. Siciliana, degli artt. 117, terzo comma, e 119, primo  e
quarto comma, Cost. - anche in riferimento all'art.  10  della  legge
cost. n. 3 del 2001 - nonche' del principio di leale  collaborazione,
in quanto non detterebbe un principio fondamentale  di  coordinamento
della finanza pubblica, ma imporrebbe unilateralmente alla Regione un
vincolo in materia finanziaria, al di fuori della procedura  prevista
dallo statuto regionale e comunque in assenza di accordo fra Stato  e
Regione, relativamente alle spese  per  investimenti,  come  indicato
anche dall'art. 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42  (Delega  al
Governo  in   materia   di   federalismo   fiscale,   in   attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione); 
    che sarebbe altresi' violato  l'art.  3  Cost.,  da  un  lato  in
relazione all'art. 116 Cost.  -  perche'  la  disposizione  censurata
avrebbe quale unica destinataria la Regione Siciliana, ledendo  cosi'
il  principio  di  uguaglianza,  tenuto  conto  che  la  Costituzione
riconosce l'autonomia differenziata di tutte  le  Regioni  a  statuto
speciale, non solo di  alcune  di  esse  -  dall'altro  lato  poiche'
verrebbe pregiudicato il legittimo affidamento  della  Regione  sulla
stabilita'  dell'assetto  dei  rapporti  con  lo  Stato  in   materia
finanziaria, quale risultante dagli accordi in vigore; 
    che, da ultimo,  verrebbe  leso  l'art.  20  dello  statuto  reg.
Siciliana, in virtu' della limitazione che l'illegittima compressione
dell'autonomia  di  spesa  comporterebbe  sullo   svolgimento   delle
funzioni amministrative da parte della Regione; 
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato; 
    che, con atto depositato il 13 febbraio 2019, in conformita' alle
deliberazioni della Giunta regionale 17 gennaio  2019,  n.  27  e  29
gennaio 2019, n. 52, la Regione Siciliana ha rinunciato  al  ricorso,
in adempimento di quanto previsto dall'accordo in materia di  finanza
pubblica,  sottoscritto  il  19  dicembre  2018,  tra   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Presidente   della   Regione
Siciliana, a cui lo Stato ha dato attuazione con la legge 30 dicembre
2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); 
    che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del  14
febbraio 2019, con atto depositato il 18 febbraio 2019 il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia al ricorso. 
    Considerato che la Regione Siciliana  ha  rinunciato  al  ricorso
indicato in epigrafe; 
    che  detta  rinuncia  e'  stata  accettata  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri; 
    che  la  rinuncia  al  ricorso,   accettata   dalla   controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
processo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA