N. 61 ORDINANZA 7 - 20 marzo 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Funzioni di segretario, di  cui  all'art.  97  del
  d.lgs.  n.  267  del  2000,  nei  Comuni  della  Regione   autonoma
  Friuli-Venezia Giulia fino a 3.000 abitanti. 
- Legge della Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  28  dicembre
  2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di  bilancio  2018-2020),
  art. 10, comma 15. 
-   
(GU n.13 del 27-3-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
15, della legge  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  28
dicembre 2017, n.  44  (Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio
2018-2020), promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
con ricorso notificato il 6-13 marzo 2018, depositato in  cancelleria
il 16 marzo 2018, iscritto al n.  27  del  registro  ricorsi  2018  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  19,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    udito nella camera di consiglio  del  6  marzo  2019  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 16 marzo 2018 (reg.  ric.
n.  27  del  2018),  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento agli artt. 51,  97  e  117,  secondo  comma,
lettera   l),   della   Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma  15,  della  legge  della  Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  28  dicembre  2017,  n.  44  (Legge
collegata alla manovra di bilancio 2018-2020); 
    che, secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, secondo la
quale «[f]ino al 30 giugno 2019, nei  Comuni  della  Regione  fino  a
3.000 abitanti, le  funzioni  di  cui  all'articolo  97  del  decreto
legislativo n. 267/2000 possono essere assicurate da un dipendente di
categoria D in possesso del titolo di studio previsto  per  l'accesso
alla qualifica  di  segretario  comunale  a  livello  nazionale»,  si
porrebbe in frontale contrasto con la potesta' legislativa  esclusiva
statale in materia di ordinamento civile, riconosciuta dall'art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la  legge  regionale,  in
tal modo,  interferirebbe  con  la  normativa  statale,  cui  spetta,
appunto in via esclusiva, la disciplina del rapporto di  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 
    che, in particolare, l'art. 97 del decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali) disciplina il ruolo e le funzioni dei  segretari  comunali  e
provinciali, descrivendone i compiti, le funzioni e i rapporti con la
figura (eventuale) del direttore generale, oltre a dettare,  mediante
rinvio ad altre fonti ben individuate, le norme che regolamentano  il
rapporto di lavoro di  queste  figure,  tutti  profili  omessi  dalla
disposizione regionale censurata; 
    che, infine, sarebbero violati anche l'art.  97  Cost.,  sotto  i
profili  del  buon  andamento  e  dell'imparzialita'  della  pubblica
amministrazione, e l'art. 51 Cost., sotto il profilo dell'uguaglianza
nell'accesso ai pubblici uffici; 
    che  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  non   si   e'
costituita in giudizio; 
    che, nelle more del giudizio, la disposizione impugnata e'  stata
abrogata dall'art. 12, comma 5, della legge  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio
per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale
10 novembre 2015, n. 26); 
    che, con atto depositato in data 26 novembre 2018, il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  nella
seduta dell'8 novembre 2018, per essere venute meno  le  ragioni  che
avevano  indotto  all'impugnazione   della   disposizione   regionale
indicata in ricorso; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato ha  evidenziato,  nell'atto
di rinuncia, che l'Avvocatura della Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia ha rappresentato, con nota inviata per  posta  elettronica  in
data 24 settembre 2018, che tutti gli incarichi di reggenza  di  sedi
di segretariati di Comuni con popolazione sino a 3000  abitanti  sono
stati conferiti dagli enti locali ai sensi dell'art.  13,  comma  13,
della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30  dicembre
2009, n. 24, recante «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)» e  che,
dunque, la disposizione  impugnata  non  risulta  aver  avuto,  medio
tempore, alcuna concreta attuazione. 
    Considerato che vi e' stata rinuncia  al  ricorso  da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso  in  via  principale
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del  processo
(ex plurimis, ordinanze n. 4 del 2019, n. 244 e n. 205 del 2018). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA