N. 140 ORDINANZA 17 aprile - 6 giugno 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Tributi - Imposta sul reddito delle  societa'  (IRES)  -  Addizionale
  nella misura del 6,5 per cento gravante sulle societa' operanti nei
  settori  dell'energia,  degli  idrocarburi  e  del  gas   che   nel
  precedente periodo di  imposta  abbiano  conseguito  un  volume  di
  ricavi superiore a 25 milioni di euro  -  Applicazione  secondo  il
  criterio della prevalenza a  soggetti  operanti  anche  in  settori
  diversi. 
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti  per  lo
  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
  stabilizzazione  della   finanza   pubblica   e   la   perequazione
  tributaria) - convertito, con modificazioni, nella legge  6  agosto
  2008, n. 133 - art. 81, commi da 16 a 18.   
-   
(GU n.24 del 12-6-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  81,  commi
da 16 a 18, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112  (Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, in  legge  6
agosto 2008, n. 133, promosso dalla Commissione tributaria  regionale
per la Lombardia,  sezione  staccata  di  Brescia,  nel  procedimento
vertente tra l'Agenzia  delle  entrate  -  Direzione  provinciale  di
Brescia e la Brixia Finanziaria srl, con  ordinanza  del  13  gennaio
2014, iscritta al n. 110 del registro  ordinanze  2018  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35,  prima   serie
speciale, dell'anno 2018. 
    udito nella camera di consiglio del 17  aprile  2019  il  Giudice
relatore Luca Antonini. 
    Ritenuto  che  la  Commissione  tributaria   regionale   per   la
Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 13  gennaio
2014, trasmessa alla cancelleria di questa Corte il 26  aprile  2018,
ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione  -
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 81, commi da 16  a
18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  (Disposizioni  urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    che il giudice rimettente denuncia tale disposizione nella  parte
in cui - dopo aver previsto,  al  primo  periodo  del  comma  16,  un
prelievo  aggiuntivo,  cosiddetto   Robin   Hood   tax,   qualificato
«addizionale» all'imposta sul reddito delle societa'  (IRES)  di  cui
all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917  (Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi), e successive modificazioni, da applicarsi nella misura  del
6,5 per cento alle societa' operanti  nel  settore  della  ricerca  e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi (lettera  a),  della
raffinazione  del  petrolio,  produzione  o  commercializzazione   di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e  residuati,
gas  di  petrolio  liquefatto  e  gas  naturale  (lettera  b),  della
produzione o commercializzazione di energia  elettrica  (lettera  c),
che, nel precedente periodo di imposta, abbiano conseguito un  volume
di ricavi superiore a 25 milioni di euro  -  stabilisce,  al  secondo
periodo del medesimo comma 16, che «[n]el caso di  soggetti  operanti
anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b)  e  c),
la disposizione  del  primo  periodo  si  applica  qualora  i  ricavi
relativi  ad  attivita'  riconducibili  ai  predetti  settori   siano
prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti»; 
    che l'incidente di costituzionalita' e' stato sollevato nel corso
di un giudizio  di  appello  proposto  nel  2012  dall'Agenzia  delle
entrate  di  Brescia  avverso  la  pronuncia  di  primo  grado  della
Commissione tributaria provinciale di Brescia; 
    che, secondo quanto il giudice rimettente premette  in  punto  di
fatto: a) la Brixia Finanziaria srl ha impugnato il silenzio  rifiuto
opposto dalla Agenzia delle  entrate  di  Brescia  sulla  istanza  di
rimborso della menzionata addizionale IRES pagata nell'anno 2008;  b)
la Commissione tributaria provinciale di  Brescia  aveva  accolto  il
ricorso  del  contribuente  «limitatamente  alla  quota  di   imposta
addizionale - identificata nel 47,59%  -  corrispondente  alla  quota
percentuale  dei  ricavi  "non   petroliferi"   rispetto   a   quelli
"petroliferi"»; c) l'Agenzia delle entrate di Brescia,  nell'atto  di
appello,   ha   contestato    «l'interpretazione    "salomonicamente"
compromissoria  adottata  dai   giudici   di   primo   grado,   [...]
contrapponendovi  l'insuperabilita'  della   indicazione   normativa,
secondo cui l'obbligo del pagamento  della  addizionale  (sull'intera
IRES) scatta alla mera condizione che  il  monte  ricavi  complessivo
superi la somma di 25.000 [recte: 25.000.000] di euro,  e  che  detti
ricavi siano totalmente o anche solo prevalentemente riconducibili ad
"attivita' Robin"»; d) la Brixia Finanziaria srl si e' costituita  in
giudizio dispiegando appello  incidentale  «sostanzialmente  motivato
sulla necessita' di interpretare la normativa nel senso  di  ritenere
che il presupposto della addizionale sia che il "ricavo Robin" superi
"da solo" la soglia dei 25.000.000 di euro»; 
    che, secondo quanto il giudice rimettente premette  in  punto  di
diritto: a) l'interpretazione adottata  dai  primi  giudici  e'  «del
tutto insostenibile a fronte della cogenza del  disposto  normativo»;
b) l'applicazione del secondo periodo del comma 16 dell'art.  81  del
d.l. n. 112 del 2008,  relativo  al  criterio  della  prevalenza  dei
"ricavi Robin" rispetto a  quelli  "non  Robin",  «porta  tuttavia  a
distorsioni impressionanti, forse neppure ipotizzate dal  legislatore
[...] con esempi moltiplicabili ad libitum»; 
    che il rimettente considera, a titolo  esemplificativo,  «che  un
soggetto con euro 25.000.000 di ricavi tutti "energetici" non sarebbe
soggetto  alla  addizionale,  che  sarebbe   invece   applicabile   -
sull'intero ammontare dei  profitti  -  a  carico  del  soggetto  che
consegua euro 25.000.001 di ricavi, di cui  soltanto  12.501  [recte:
12.500.001] "energetici" e 12.500 [recte: 12.500.000]  "diversi"»  e,
ancora,  che  sarebbe  «curiosamente  esonerato  dall'addizionale  il
contribuente con ricavi di euro 2.000.000.001, di cui ben un miliardo
"energetico" ma  "annullato"  dal  miliardo  e  un  euro  per  ricavi
diversi»; 
    che in base a tali premesse il giudice a quo ritiene che la norma
censurata violi gli  artt.  3  e  53  Cost.,  perche'  manifestamente
irragionevole e  lesiva  del  principio  di  capacita'  contributiva,
«sotto un profilo che si aggiunge a quello -  piu'  generale  -  gia'
sollevato con l'ordinanza 26/3/2011 n. 9 - sez. IV della  Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (non ancora  esaminata  dalla
Corte costituzionale)»; 
    che nel presente giudizio non e' intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  ne'  si  e'  costituita  la  parte  privata
appellante incidentale nel giudizio principale. 
    Considerato  che  la  Commissione  tributaria  regionale  per  la
Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 13  gennaio
2014, trasmessa alla cancelleria di questa Corte il 26  aprile  2018,
dubita - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione -  della
legittimita' costituzionale dell'art. 81,  commi  da  16  a  18,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133,  nella
parte in cui - dopo aver disciplinato, al primo periodo del comma 16,
un'addizionale  nella  misura  del  6,5   per   cento   sull'aliquota
dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) operanti  nel  settore
della ricerca e coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi
(lettera  a),  della  raffinazione   del   petrolio,   produzione   o
commercializzazione di benzine, petroli, gasoli  per  usi  vari,  oli
lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e  gas  naturale
(lettera  b),  della  produzione  o  commercializzazione  di  energia
elettrica (lettera c), che nel precedente periodo di imposta  abbiano
conseguito un volume di ricavi superiore  a  25  milioni  di  euro  -
stabilisce, al secondo periodo del comma 16, il  cosiddetto  criterio
di prevalenza, per cui «[n]el caso  di  soggetti  operanti  anche  in
settori diversi da quelli di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c),  la
disposizione del primo periodo si applica qualora i  ricavi  relativi
ad attivita'  riconducibili  ai  predetti  settori  siano  prevalenti
rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti»; 
    che, in  particolare,  il  giudice  a  quo  censura  la  suddetta
disposizione in quanto non consente, a  suo  dire,  l'interpretazione
adottata dai primi  giudici,  per  cui  l'applicazione  della  stessa
«porta [...] a distorsioni impressionanti, forse  neppure  ipotizzate
dal legislatore [...] con esempi moltiplicabili ad libitum»; 
    che, secondo il rimettente, la disposizione censurata  viola  gli
artt. 3 e 53 Cost., perche' manifestamente irragionevole e lesiva del
principio  di  capacita'  contributiva,  «sotto  un  profilo  che  si
aggiunge a quello - piu' generale - gia'  sollevato  con  l'ordinanza
26/3/2011 n. 9 - sez. IV della Commissione Tributaria Provinciale  di
Reggio Emilia (non ancora esaminata dalla Corte costituzionale)»; 
    che quest'ultima ordinanza di rimessione, vertente su  un'analoga
istanza di rimborso, e' stata, nel frattempo, decisa da questa  Corte
con la sentenza n. 10 del 2015 che ha dichiarato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost.,  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  81,
commi 16, 17  e  18,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, in legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e
successive modificazioni; 
    che le questioni sollevate dal rimettente nell'odierno giudizio -
che  in  conseguenza  di  un  anomalo  ritardo   nella   trasmissione
dell'ordinanza  di  rimessione  da  parte  della   segreteria   della
Commissione  rimettente  giungono  (dopo  oltre  quattro  anni)  allo
scrutinio di questa Corte - sono analoghe a  quelle,  definitivamente
decise con la menzionata sentenza n. 10 del 2015, perche' relative  a
proposizioni normative contenute  nelle  medesime  disposizioni  gia'
dichiarate costituzionalmente illegittime; 
    che l'illegittimita' costituzionale di tali disposizioni e quindi
dell'intera «configurazione  del  tributo»  e'  stata  dichiarata  «a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica»,  avvenuta  l'11  febbraio
2015 (sentenza n. 10 del 2015); 
    che, dunque, la suddetta  dichiarazione  di  incostituzionalita',
sopravvenuta rispetto all'odierna ordinanza di  rimessione,  comporta
che le questioni sollevate con quest'ultima debbano essere dichiarate
manifestamente inammissibili, non gia'  per  carenza  dell'oggetto  -
poiche' la norma e' stata espunta dall'ordinamento solo pro futuro -,
ma perche' ormai definitivamente decise nei termini  temporali  prima
ricordati, necessitati dall'esigenza  di  garantire  la  Costituzione
«come un tutto unitario» e «contemperare tutti i principi e i diritti
in gioco» (sentenza n. 10 del 2015); 
    che, del resto, successivamente alla sentenza n. 10 del  2015  e'
intervenuta la Corte di  Cassazione  stabilendo  che  il  diritto  al
rimborso a favore di chi avesse corrisposto l'imposta e' riconosciuto
«solo per  il  periodo  successivo  al  12.2.2015»,  in  forza  della
«clausola di limitazione temporale» stabilita dalla  sentenza  n.  10
del 2015 (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sottosezione  T,
ordinanza 18 dicembre 2018, n. 32716); 
    che le odierne questioni sono dunque  inammissibili,  essendo  il
loro esame precluso dalla sentenza n. 10 del 2015. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 81,  commi  da  16  a  18,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sollevate dalla Commissione tributaria regionale  per  la  Lombardia,
sezione staccata di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e  53  della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA