N. 159 SENTENZA 17 aprile - 25 giugno 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego  pubblico  -  Trattamento   economico   e   previdenziale   -
  Differimento e rateizzazione del pagamento delle indennita' di fine
  servizio. 
- Decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79  (Misure  urgenti  per   il
  riequilibrio   della   finanza   pubblica)   -   convertito,    con
  modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140 - art.  3,  comma
  2; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti  in  materia
  di stabilizzazione finanziaria e  di  competitivita'  economica)  -
  convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 -
  art. 12, comma 7. 
(GU n.27 del 3-7-2019 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2,
del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.  79  (Misure  urgenti  per  il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con  modificazioni,
nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e  dell'art.  12,  comma  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio  2010,  n.  122,
promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice  del
lavoro, nel giudizio instaurato da Amelia Capilli  contro  l'Istituto
nazionale della previdenza  sociale  (INPS),  con  ordinanza  del  12
aprile 2018, iscritta  al  n.  136  del  registro  ordinanze  2018  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti gli atti di costituzione di  Amelia  Capilli  e  dell'INPS,
nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e della Federazione Confsal-Unsa; 
    udito nella udienza  pubblica  del  17  aprile  2019  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi gli avvocati  Antonio  Mirra  per  Amelia  Capilli,  Flavia
Incletolli per l'INPS e l'avvocato dello Stato  Gianfranco  Pignatone
per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione  di  giudice  del
lavoro, con ordinanza del 12 aprile 2018,  iscritta  al  n.  136  del
registro ordinanze 2018, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e
36  della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79  (Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140,  e  dell'art.  12,
comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  30  luglio
2010, n. 122, nella parte in cui dispongono il pagamento differito  e
rateale dei trattamenti di  fine  servizio  spettanti  ai  dipendenti
pubblici. 
    1.1.-  Il  rimettente  espone  di  dovere  decidere  sul  ricorso
proposto da Amelia Capilli, dipendente del Ministero della giustizia,
«in  pensione  per  anzianita'  dal  1-9-2016»,  che  ha  chiesto  il
pagamento   dell'indennita'   di   buonuscita   senza   dilazioni   e
rateizzazioni e comunque con  il  riconoscimento  degli  interessi  e
della rivalutazione dal dovuto al saldo. In virtu' delle disposizioni
censurate, la parte ricorrente nel giudizio  principale  percepirebbe
l'indennita' di buonuscita «in maniera  rateale  e  dilazionata,  con
pagamento dell'ultima rata al settembre del 2020». 
    In punto di rilevanza delle questioni  sollevate,  il  rimettente
osserva che solo la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e dell'art.  12,  comma
7, del d.l. n. 78 del 2010, renderebbe «illegittima  la  dilazione  e
rateizzazione  della  indennita'   di   buonuscita»   e   condurrebbe
all'accoglimento delle pretese della parte ricorrente. 
    1.2.-  Nell'avvalorare  la  non  manifesta   infondatezza   delle
questioni proposte, il giudice  a  quo  muove  dal  rilievo  che  «il
trattamento per la cessazione del rapporto di  lavoro»  si  configura
come retribuzione, seppure differita, e che consente al lavoratore di
fare fronte alle «principali  necessita'  di  vita»  e  agli  impegni
finanziari gia' assunti. 
    La  disciplina  in  esame,  nel  prevedere  «una   corresponsione
dilazionata e rateale del trattamento di fine rapporto»  per  i  soli
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,   contravverrebbe   al
principio di parita' di trattamento (art. 3  Cost.).  Il  trattamento
deteriore riservato ai dipendenti  pubblici,  difatti,  non  potrebbe
rinvenire alcuna ragionevole giustificazione  nella  specialita'  del
rapporto di lavoro pubblico. 
    La disciplina in esame contrasterebbe con l'art.  36  Cost.,  che
tutela il  diritto  del  lavoratore  di  percepire  una  retribuzione
proporzionata alla quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  svolto,
idonea «a garantire al lavoratore una utilita'  congrua  rispetto  al
valore   professionale   dell'attivita'   prestata».   Un   pagamento
dilazionato comprometterebbe l'adeguatezza stessa della retribuzione. 
    Il legislatore, in violazione  del  principio  di  ragionevolezza
(art. 3 Cost.), avrebbe bilanciato in  modo  arbitrario  il  «diritto
tutelato  dall'art.  36   Cost.   con   l'interesse   collettivo   al
contenimento della spesa pubblica». 
    Il rimettente, che pure reputa  legittime  restrizioni  generali,
destinate a operare, in una dimensione solidaristica e  in  un  ciclo
pluriennale, per l'intero comparto pubblico, osserva che l'intervento
del legislatore  deve  fondarsi  sulla  «particolare  gravita'  della
situazione economica e finanziaria del momento» e collocarsi  «in  un
disegno organico improntato a una dimensione programmatica». 
    Nel caso di specie, il giudice a quo denuncia  una  «protrazione,
in via permanente, della dilazione e scaglionamento» dei  trattamenti
di fine servizio,  che  rischierebbe  di  «oscurare  il  criterio  di
proporzionalita' della retribuzione, riferito alla quantita'  e  alla
qualita' del lavoro svolto» (si  menziona  la  sentenza  n.  178  del
2015). 
    2.- Con atto depositato il 30 ottobre 2018, si e'  costituita  in
giudizio Amelia Capilli, parte ricorrente nel giudizio principale,  e
ha chiesto di accogliere le questioni di legittimita'  costituzionale
sollevate dal Tribunale ordinario di Roma. 
    La parte costituita argomenta  che  per  i  «soli  dipendenti  in
rapporto  di  pubblico   impiego»,   senza   alcuna   giustificazione
apprezzabile, si dilatano i tempi di erogazione  del  trattamento  di
fine servizio, con evidente disparita'  di  trattamento  rispetto  ai
lavoratori privati. 
    Il pagamento in ritardo dei trattamenti  di  fine  servizio,  che
costituiscono retribuzione differita, si porrebbe in contrasto  anche
con il principio  di  proporzionalita'  della  retribuzione,  sancito
dall'art. 36 Cost. 
    L'esigenza  di  contenimento  della   spesa   pubblica   potrebbe
giustificare un intervento temporaneo e legato a  una  situazione  di
«emergenza contabile», e non gia'  una  misura  definitiva,  che,  in
mancanza di ogni  meccanismo  compensativo,  «determina  una  perdita
patrimoniale certa». 
    Peraltro, il differimento disposto dalle previsioni censurate  si
tradurrebbe in  un  mero  rinvio  della  spesa,  che  svilirebbe  «la
capacita' autorganizzativa» dell'amministrazione datrice di lavoro  e
lederebbe  l'affidamento  «del  pubblico  dipendente   nell'ordinario
sviluppo  economico  della  carriera,  comprensivo  del   trattamento
collegato alla cessazione del rapporto di impiego». 
    3.- L'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  si  e'
costituito in giudizio con atto depositato il 26 ottobre  2018  e  ha
chiesto di  dichiarare  non  fondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale. 
    Le disposizioni censurate supererebbero «lo  scrutinio  "stretto"
di costituzionalita'», in quanto rispetterebbero tutte le  condizioni
che questa Corte ha enucleato nella sentenza  n.  173  del  2016  con
riguardo al contributo di solidarieta' sui trattamenti  pensionistici
piu' elevati. 
    Anche nel caso di specie, il  sacrificio  imposto  ai  dipendenti
pubblici  sarebbe  improntato  alla  solidarieta'  previdenziale,  in
quanto  concorrerebbe   a   «finanziare   gli   oneri   del   sistema
previdenziale, peraltro in un contesto di  grave  crisi  del  sistema
stesso», e sarebbe rispettoso del principio di proporzionalita', alla
luce della sua incidenza «sui trattamenti piu' elevati». 
    Non sussisterebbe la denunciata violazione degli  artt.  3  e  36
Cost. 
    Il trattamento di fine servizio, gestito e liquidato dall'INPS  e
finanziato con un contributo previdenziale obbligatorio, non potrebbe
essere  equiparato  al  trattamento  di  fine  rapporto  disciplinato
dall'art. 2120 del codice civile e  sarebbe  comunque  -  rispetto  a
quest'ultimo - piu' vantaggioso. 
    Quanto alla conformita' all'art. 36 Cost.,  non  dovrebbe  essere
valutata con riguardo a singoli istituti, ma alla stregua di tutte le
voci del trattamento complessivo del lavoratore, «peraltro in un arco
temporale di una qualche significativa ampiezza». 
    4.- Con atto depositato il 30 ottobre  2018,  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare  non
fondate le questioni di legittimita' costituzionale. 
    Il differimento dell'erogazione delle indennita' di buonuscita  e
di altre indennita' analoghe non pregiudicherebbe la garanzia sancita
dall'art. 36 Cost., in quanto le indennita' spettanti  ai  dipendenti
pubblici non sarebbero negate o decurtate, ma soltanto, e soltanto in
parte, differite mediante un meccanismo che  «privilegia  i  soggetti
con importi di prestazione piu' bassi». Tale meccanismo, destinato  a
operare per tutti i dipendenti pubblici e  ispirato  a  «esigenze  di
solidarieta'  sociale»,  sarebbe  volto  «a  fronteggiare  la   grave
situazione di crisi della finanza pubblica insorta nella recente fase
del processo di integrazione europea». 
    Non si ravviserebbe, inoltre, alcuna ingiustificata disparita' di
trattamento  tra  dipendenti  pubblici  e  dipendenti   privati.   La
disciplina applicabile ai due settori sarebbe, difatti, eterogenea e,
con riguardo al  lavoro  prestato  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni,  si   apprezzerebbero   inderogabili   esigenze   di
equilibrio  finanziario,  estranee  all'ambito  del  lavoro  privato.
Peraltro, i trattamenti di fine  servizio  dei  dipendenti  pubblici,
quanto  a  criteri  di  computo  e  a  modalita'  di   finanziamento,
presenterebbero peculiarita' tali da renderli incomparabili «rispetto
agli omologhi istituti prettamente privatistici». 
    5.- E' intervenuta ad  adiuvandum,  con  atto  depositato  il  30
ottobre   2018,   la   Federazione   Confsal-Unsa,    per    chiedere
l'accoglimento delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    La federazione ha sostenuto di essere titolare  di  un  interesse
diretto, attuale  e  concreto,  connesso  alla  posizione  soggettiva
dedotta  nel  giudizio  principale,  e  di  essere,  in  tale  veste,
legittimata all'intervento. 
    6.- In prossimita' dell'udienza, l'INPS ha depositato una memoria
illustrativa, per svolgere  nuove  argomentazioni  a  sostegno  delle
conclusioni gia' formulate. 
    L'INPS ha ribadito le differenze che permangono tra  l'indennita'
di buonuscita e il trattamento di fine  rapporto  regolato  dall'art.
2120 cod. civ., differenze  che  si  riscontrerebbero  anche  per  il
trattamento di fine rapporto disciplinato in ambito pubblicistico dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20  dicembre  1999
(Trattamento di fine rapporto e istituzione dei  fondi  pensione  dei
pubblici  dipendenti).  Inoltre,  il   carattere   piu'   vantaggioso
dell'indennita' di buonuscita escluderebbe  l'irragionevolezza  della
scelta di  differirne  la  liquidazione,  quando  la  cessazione  del
rapporto di lavoro non avvenga per inabilita' o decesso. 
    L'INPS ha soggiunto che le previsioni censurate si  collocano  in
un articolato insieme di misure, volte a ridurre  la  spesa  corrente
dell'intero settore  pubblico,  e  sono  ispirate  alla  solidarieta'
previdenziale. I lavoratori in servizio, in virtu' di  un  sistema  a
ripartizione, finanzierebbero «il pagamento del trattamento  di  fine
servizio  per  coloro  che  vengono  collocati  a  riposo»,  in   una
prospettiva di «mutualita' intergenerazionale». 
    L'accoglimento delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale
implicherebbe  per  le   casse   dell'istituto,   gia'   chiamato   a
fronteggiare  la  complessa  successione  all'Istituto  nazionale  di
previdenza  e  assistenza  per  i   dipendenti   dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), un onere oltremodo gravoso. 
    L'INPS, difatti, dovrebbe farsi carico del pagamento immediato di
tutte le cessazioni per pensionamento anticipato intervenute nel 2017
e nel 2018, dell'integrazione degli importi relativi alle  cessazioni
del 2017 e del 2018 e del pagamento  di  tutte  le  rate  non  ancora
corrisposte, destinate a scadere nel 2019 e nel 2021. 
    Sulla base di tali rilievi, l'INPS conclude che  le  disposizioni
censurate  attuano  «un  corretto  bilanciamento  tra   le   esigenze
finanziarie dello Stato e, in particolare, dell'Ente previdenziale  e
il diritto  ad  una  tutela  previdenziale  adeguata  del  dipendente
pubblico, al fine di realizzare quel risparmio di spesa richiesto  al
nostro Paese dagli impegni assunti in sede Comunitaria». 
    7.- All'udienza pubblica del 17 aprile 2019, le parti  costituite
e  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  hanno  ribadito  le
conclusioni formulate nei rispettivi scritti difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 12 aprile 2018 (reg. ord. n. 136 del 2018),
il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di  giudice  del  lavoro,
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma  2,  del
decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79  (Misure   urgenti   per   il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con  modificazioni,
nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e  dell'art.  12,  comma  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. 
    Il rimettente assume che le disposizioni censurate, nel prevedere
un pagamento differito e rateale dei trattamenti  di  fine  servizio,
comunque denominati, spettanti ai dipendenti pubblici, si pongano  in
contrasto  con  il  principio  di  eguaglianza  (art.  3  Cost.).   I
lavoratori del settore pubblico sarebbero assoggettati  a  un  regime
deteriore  rispetto  ai  lavoratori  del  settore  privato,  i  quali
ottengono  senza  ritardo  l'erogazione  del  trattamento   di   fine
rapporto.   La   denunciata   sperequazione   non   troverebbe    una
giustificazione ragionevole nella specialita' del rapporto di  lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 
    La «corresponsione dilazionata e rateale» dei trattamenti di fine
servizio,  disposta  «in  via  generale,  permanente  e  definitiva»,
sarebbe, per altro verso,  lesiva  del  principio  di  ragionevolezza
(art.  3  Cost.)  e  del  diritto  di  percepire   una   retribuzione
proporzionata alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto  (art.
36 Cost.). 
    La «particolare gravita' della situazione economica e finanziaria
del momento»  potrebbe  giustificare  esclusivamente  «un  intervento
temporaneo e mirato sui trattamenti di  fine  rapporto»,  applicabile
«all'intero comparto pubblico», secondo le coordinate di «un  disegno
organico improntato a una dimensione programmatica», che si  proietta
nell'arco pluriennale delle politiche di  bilancio.  Nondimeno,  tale
intervento non potrebbe risolversi in una «irragionevole protrazione,
in via permanente, della dilazione e scaglionamento»  dell'erogazione
dei trattamenti di fine servizio. 
    Un assetto cosi' congegnato, che  procrastina  il  pagamento  dei
trattamenti di fine servizio,  contrasterebbe  con  il  principio  di
proporzionalita' della retribuzione alla quantita'  e  alla  qualita'
del  lavoro  prestato  e  ne   comprometterebbe   l'adeguatezza,   in
violazione dell'art. 36 Cost. Tali  trattamenti,  qualificabili  come
retribuzione differita, sarebbero  corrisposti  alla  cessazione  del
rapporto di lavoro allo scopo di soddisfare le «principali necessita'
di vita (per esempio, acquisto di una casa, spese per  il  matrimonio
di un figlio,  necessita'  di  cure  mediche  [...])»,  legate  anche
all'esigenza di onorare altri impegni finanziari assunti. 
    2.-  Nel  giudizio  e'  intervenuta  ad  adiuvandum,   con   atto
depositato il 30 ottobre 2018, la Federazione Confsal-Unsa. 
    La federazione, che non riveste la qualita' di parte del giudizio
principale,  ha  fondato  la  legittimazione   all'intervento   sulla
titolarita' di un interesse diretto,  attuale  e  concreto,  connesso
alla posizione soggettiva dedotta nel giudizio a quo. 
    L'intervento e' inammissibile. 
    Per costante giurisprudenza di questa Corte, ribadita  anche  con
riguardo alle richieste di intervento di soggetti rappresentativi  di
interessi  collettivi  o  di  categoria  (fra  le  molte,   ordinanza
dibattimentale  allegata  alla  sentenza  n.  248   del   2018),   la
partecipazione al giudizio incidentale di legittimita' costituzionale
e' circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo,  oltre  che
al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e,  nel  caso  di  legge
regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3  e  4  delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). 
    A tale disciplina e' possibile derogare -  senza  contraddire  il
carattere incidentale del giudizio di costituzionalita' - soltanto  a
favore  di  soggetti  terzi  che  siano  titolari  di  un   interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale  dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato,  al  pari  di  ogni  altro,
dalla norma o dalle norme oggetto di censura (fra le molte,  sentenza
n. 153 del 2018, punto  3.  del  Considerato  in  diritto).  In  tale
prospettiva, un interesse qualificato sussiste allorche' si configuri
una  «posizione  giuridica  suscettibile   di   essere   pregiudicata
immediatamente   e   irrimediabilmente   dall'esito   del    giudizio
incidentale» (ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n.  194
del 2018). 
    La Federazione Confsal-Unsa non vanta un  interesse  qualificato,
ma soltanto «un mero indiretto, e piu' generale,  interesse  connesso
agli  scopi  statutari  della  tutela  degli  interessi  economici  e
professionali degli iscritti» (sentenza n. 77 del 2018, punto 4.  del
Considerato   in   diritto,   con   riguardo   all'intervento   della
Confederazione generale italiana del lavoro), che non vale a  rendere
ammissibile l'intervento spiegato. 
    3.- Allo scopo di definire il tema del decidere rimesso all'esame
di questa Corte, occorre delineare i tratti salienti della disciplina
riguardante la liquidazione dei trattamenti di  fine  servizio  e  le
particolarita' della fattispecie concreta  che  ha  dato  origine  al
dubbio di costituzionalita'. 
    3.1.- L'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 fissa i  termini
per la liquidazione  dei  «trattamenti  di  fine  servizio,  comunque
denominati», spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
oggi definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e al personale in regime
di diritto pubblico di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165
del 2001. 
    Alla liquidazione l'ente erogatore provvede «decorsi ventiquattro
mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  e,  nei  casi  di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di  eta'  o  di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento
applicabili   nell'amministrazione,   decorsi   dodici   mesi   dalla
cessazione del rapporto di lavoro». All'effettiva  corresponsione  si
deve dar corso «entro i successivi tre mesi,  decorsi  i  quali  sono
dovuti gli interessi». 
    Al  differimento  della  liquidazione  dei  trattamenti  di  fine
servizio si affiancano le disposizioni in tema di pagamento  rateale,
introdotte dall'art. 12, comma  7,  del  d.l.  n.  78  del  2010  con
l'obiettivo di  concorrere  «al  consolidamento  dei  conti  pubblici
attraverso il contenimento della dinamica della  spesa  corrente  nel
rispetto   degli   obiettivi    di    finanza    pubblica    previsti
dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita». 
    L'originaria  scansione  dei  pagamenti,  modulata  in  una  rata
annuale per le indennita' di fine servizio fino a 90.000,00 euro,  in
due rate annuali per le  indennita'  oltre  i  90.000,00  e  fino  ai
150.000,00 e in tre rate annuali per le indennita' pari o superiori a
150.000,00 euro, sempre al lordo delle trattenute fiscali,  e'  stata
modificata dall'art.  1,  comma  484,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2014)». 
    Per  i  dipendenti   delle   amministrazioni   pubbliche,   «come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196»,
l'indennita' di  buonuscita,  l'indennita'  premio  di  servizio,  il
trattamento di fine rapporto e «ogni  altra  indennita'  equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata  spettante  a  seguito  di
cessazione a vario titolo dall'impiego» sono oggi riconosciuti «in un
unico importo annuale se l'ammontare complessivo  della  prestazione,
al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente  pari
o inferiore a 50.000 euro» (lettera a), «in due  importi  annuali  se
l'ammontare complessivo della prestazione, al  lordo  delle  relative
trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a  50.000  euro  ma
inferiore a 100.000 euro» (lettera b) e «in tre  importi  annuali  se
l'ammontare complessivo della prestazione, al  lordo  delle  relative
trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a  100.000
euro» (lettera c). 
    3.1.1.- Sulle questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Roma
non incidono le novita' introdotte dall'art. 23 del decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevedono la facolta'  di  richiedere
il finanziamento di una somma, pari all'importo massimo di  45.000,00
euro, dell'indennita' di fine servizio maturata. 
    Tale  facolta',  accordata,  tra  l'altro,   al   ricorrere   dei
presupposti definiti dalla legge,  ai  «lavoratori  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165»,  non  altera  i  termini  delle
questioni proposte, che si incentrano  sui  tempi  di  corresponsione
delle indennita' di fine servizio, tempi che lo ius superveniens  non
interviene a modificare. 
    3.2.-  Il  rimettente  espone  di  dovere  decidere  sul  ricorso
proposto da una dipendente del Ministero della giustizia «in pensione
per anzianita' dal 1-9-2016», che percepisce il trattamento  di  fine
servizio «in maniera rateale e dilazionata, con pagamento dell'ultima
rata al settembre 2020». 
    Nell'atto di  costituzione,  la  parte  ricorrente  nel  giudizio
principale ha specificato che operano le modalita' di  corresponsione
regolate dall'art. 12, comma 7, lettera c), del d.l. n. 78 del  2010,
«mediante tre importi annuali successivi». 
    Sui dati di fatto  menzionati  dal  rimettente  con  riguardo  al
collocamento in pensione per anzianita' il 1°  settembre  2016  e  al
termine quadriennale per conseguire il saldo del trattamento di  fine
servizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  e  il
Presidente del Consiglio dei ministri non  hanno  articolato  rilievi
critici di sorta. 
    3.3.- Dalle indicazioni, peraltro non contestate,  che  offre  il
giudice a quo si puo' desumere in maniera inequivocabile che la parte
ricorrente percepisce il trattamento di fine servizio «in tre importi
annuali».  Alla  liquidazione  del  primo  importo   annuale   l'ente
erogatore non puo'  che  provvedere  solo  dopo  che  siano  «decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro»  (art.  3,
comma 2, del d.l. n. 79 del 1997). La  ricorrente,  difatti,  e'  «in
pensione per anzianita'» e non beneficia dell'applicazione  del  piu'
favorevole termine  annuale,  che  il  legislatore  sancisce  per  la
liquidazione dei trattamenti di fine servizio nelle  diverse  ipotesi
di «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di  eta'  o
di  servizio  previsti  dagli  ordinamenti   di   appartenenza,   per
collocamento  a  riposo  d'ufficio   a   causa   del   raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di  legge  o
di regolamento applicabili nell'amministrazione». 
    La necessita' - riferita dal rimettente -  di  attendere  quattro
anni per il «pagamento» del trattamento  di  fine  servizio  discende
dunque dall'applicazione congiunta delle disposizioni  dell'art.  12,
comma 7, lettera c), del d.l. n. 78 del 2010 e dell'art. 3, comma  2,
del d.l. n.  79  del  1997,  che  stabiliscono,  rispettivamente,  il
pagamento rateale in tre importi annuali e la liquidazione del  primo
importo annuale non prima del  decorso  di  ventiquattro  mesi  dalla
cessazione del rapporto di lavoro. 
    4.-   Alla   luce   di   tali   precisazioni,    devono    essere
conseguentemente dichiarate inammissibili, per difetto di  rilevanza,
le questioni di legittimita' costituzionale che vertono sull'art.  3,
comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, nella parte  in  cui  individua  un
termine di dodici mesi per la liquidazione dei  trattamenti  di  fine
servizio nelle ipotesi di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per
raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio o per collocamento  a
riposo d'ufficio a causa del raggiungimento  dell'anzianita'  massima
di  servizio.  Tale  previsione  non  e'  applicabile   al   giudizio
principale, rientrante invece nella autonoma disciplina che,  per  la
liquidazione,  contempla  il  termine  di  ventiquattro  mesi   dalla
cessazione del rapporto di lavoro. 
    Quanto all'art. 12, comma  7,  del  d.l.  n.  78  del  2010,  pur
provvisto di portata generale e caratterizzato da previsioni tra loro
concatenate di soglie crescenti, non puo' che essere scrutinato dalla
peculiare angolazione che rileva nel giudizio principale. 
    Devono essere dunque dichiarate  inammissibili,  per  difetto  di
rilevanza, anche le questioni di  legittimita'  costituzionale  della
normativa sul pagamento rateale delle indennita' spettanti a  seguito
della cessazione dall'impiego, nella parte in  cui  si  applica  alle
ipotesi - estranee alla cognizione del rimettente - di cessazione del
rapporto di lavoro  per  raggiungimento  dei  limiti  di  eta'  o  di
servizio  o  per  collocamento  a  riposo  d'ufficio  a   causa   del
raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio. 
    Lo scrutinio di costituzionalita'  e'  dunque  circoscritto  alle
disposizioni  dell'art.  3,  comma  2,  del  d.l.  n.  79  del  1997,
riguardanti il termine di liquidazione di ventiquattro mesi,  e  alla
speculare disciplina del pagamento rateale dei  trattamenti  di  fine
servizio (art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010), che si  applica
in tale specifica ipotesi. 
    5.-  Le  questioni,  cosi'  delimitate,  non  sono  fondate,   in
relazione a tutti i profili che il rimettente ha prospettato. 
    6.- Il giudice a quo  denuncia,  in  primo  luogo,  un'arbitraria
disparita' di trattamento  tra  il  settore  pubblico  e  il  settore
privato, quanto ai tempi di liquidazione  delle  indennita'  di  fine
rapporto. 
    La censura non e' fondata. 
    Per costante giurisprudenza di questa  Corte  -  ricordata  dallo
stesso giudice rimettente - il lavoro pubblico e  il  lavoro  privato
«non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n.  120
del 2012  e  n.  146  del  2008)  e  le  differenze,  pur  attenuate,
permangono  anche  in  seguito  all'estensione  della  contrattazione
collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 178 del 2015, punto 9.2.  del
Considerato in diritto). 
    Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa
di parte corrente, che,  proprio  per  questo,  incide  sul  generale
equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81  Cost.).
L'esigenza  di  esercitare  un  prudente   controllo   sulla   spesa,
connaturata all'intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico  ed
estranea all'ambito del lavoro privato, preclude il raffronto che  il
rimettente prospetta. 
    Con riferimento alla liquidazione delle somme dovute,  lo  stesso
giudice a quo, nell'accogliere nei limiti indicati  le  eccezioni  di
illegittimita' costituzionale formulate dalla parte  ricorrente,  non
propone un'integrale equiparazione delle indennita' di fine  rapporto
vigenti nei settori pubblico e privato, ma  prefigura  il  ripristino
del termine di novanta giorni, stabilito per  l'effettiva  erogazione
dell'indennita' di buonuscita dall'art. 26, terzo comma, del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   dicembre   1973,   n.   1032
(Approvazione  del  testo  unico  delle   norme   sulle   prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),
cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 20 marzo  1980,  n.  75
(Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6  dicembre
1979, n. 610, in  materia  di  trattamento  economico  del  personale
civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme  in
materia di computo della tredicesima mensilita' e  di  riliquidazione
dell'indennita'  di  buonuscita  e  norme  di  interpretazione  e  di
attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976,  n.  177,  sul
trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo  sociale  e  riapertura
dei termini per la opzione). 
    Anche il rimettente, dunque, nell'evocare la pregressa disciplina
sui termini di erogazione delle indennita' di buonuscita,  mostra  di
riconoscere la peculiarita' del regime applicabile in tale materia al
settore pubblico, in  considerazione  della  preminente  esigenza  di
ordinata e trasparente  programmazione  nell'impiego  delle  limitate
risorse disponibili. Tanto basta per rendere ragione delle differenze
censurate e per escludere la denunciata violazione dell'art. 3  Cost.
sotto il profilo della dedotta disparita' di trattamento. 
    7.- Il secondo nucleo di censure, formulate con riferimento  agli
artt. 3  e  36  Cost.,  riguarda  l'intrinseca  irragionevolezza  dei
termini relativi alla liquidazione, che pregiudicherebbero il diritto
del dipendente  pubblico  di  percepire  una  retribuzione  differita
proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. 
    In  considerazione  della  finalita'  unitaria  che   ispira   le
disposizioni denunciate e del legame inscindibile che intercorre  tra
le  censure  di  irragionevolezza   e   quelle   di   lesione   della
proporzionalita' e  dell'adeguatezza  della  retribuzione  differita,
esse devono essere esaminate congiuntamente. Tali  censure  non  sono
fondate. 
    7.1.- Le  indennita'  di  fine  rapporto,  pur  nella  differente
configurazione  che  hanno  assunto  nel  volgere  degli   anni,   si
atteggiano come «una categoria unitaria  connotata  da  identita'  di
natura e funzione e dalla generale applicazione a qualunque  tipo  di
rapporto di lavoro subordinato e a qualunque  ipotesi  di  cessazione
del medesimo» (sentenza n. 243 del 1993, punto 5. del Considerato  in
diritto). 
    L'evoluzione   normativa,   «stimolata    dalla    giurisprudenza
costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4.  del  Considerato
in diritto), ha ricondotto le indennita' di fine rapporto erogate nel
settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con
concorrente funzione previdenziale, nell'ambito  di  un  percorso  di
tendenziale assimilazione alle regole  dettate  nel  settore  privato
dall'art.  2120  del  codice  civile  (decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante «Trattamento di fine
rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti»). 
    Tale processo di  armonizzazione,  contraddistinto  anche  da  un
ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018),
rispecchia la finalita' unitaria dei trattamenti  di  fine  rapporto,
che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella  delicata  fase
dell'uscita dalla vita lavorativa attiva. 
    Nel settore pubblico,  le  indennita'  in  esame  presentano  una
natura retributiva, avvalorata dalla correlazione della misura  delle
prestazioni con la durata del  servizio  e  con  la  retribuzione  di
carattere  continuativo  percepita  in  costanza  di  rapporto.  Esse
rappresentano il frutto dell'attivita' lavorativa prestata  (sentenza
n.  106  del  1996,  punto  2.1.  del  Considerato  in   diritto)   e
costituiscono parte integrante del patrimonio del  beneficiario,  che
spetta ai superstiti «nel caso di decesso del lavoratore in servizio»
(sentenza n. 243 del 1997, punto 2.3. del Considerato in diritto). 
    Le indennita' sono corrisposte al momento  della  cessazione  dal
servizio allo scopo  precipuo  di  «agevolare  il  superamento  delle
difficolta' economiche che possono insorgere nel momento in cui viene
meno la retribuzione» (sentenza n.  106  del  1996,  punto  2.1.  del
Considerato  in  diritto).  In   questo   si   coglie   la   funzione
previdenziale che coesiste con la natura  retributiva  e  rappresenta
l'autentica ragion d'essere dell'erogazione delle indennita' dopo  la
cessazione del rapporto di lavoro. 
    7.2.- Il carattere  di  retribuzione  differita,  comune  a  tali
indennita', le attira nella sfera dell'art. 36 Cost., che  prescrive,
per ogni forma di trattamento retributivo, la  proporzionalita'  alla
quantita' e  alla  qualita'  del  lavoro  prestato  e  l'idoneita'  a
garantire, in ogni caso, un'esistenza libera e dignitosa. 
    La garanzia costituzionale  della  giusta  retribuzione,  proprio
perche' trascende  la  logica  meramente  sinallagmatica  insita  nei
contratti a prestazioni corrispettive e  investe  gli  stessi  valori
fondamentali dell'esistenza umana, si sostanzia  non  soltanto  nella
congruita' dell'ammontare concretamente corrisposto, ma  anche  nella
tempestivita' dell'erogazione. E' tale tempestivita' che assicura «al
lavoratore ed alla  sua  famiglia  un'esistenza  libera  e  dignitosa
attraverso il soddisfacimento  delle  quotidiane  esigenze  di  vita»
(sentenza n. 82 del 2003, punto 2. del Considerato in diritto;  nello
stesso senso, sentenza n. 459 del 2000, punto 7. del  Considerato  in
diritto). 
    Anche  per  le  indennita'  di  fine  rapporto,  legate   a   una
particolare e piu'  vulnerabile  stagione  dell'esistenza  umana,  la
garanzia  costituzionale  opera  in  tutta  la  pregnanza  delle  sue
implicazioni. La funzione  previdenziale  di  tali  trattamenti,  che
sopperiscono  alle  molteplici  necessita'  del  lavoratore  e  della
comunita' di vita cui appartiene, rischia di essere vanificata da una
liquidazione in tempi irragionevolmente protratti. 
    Alla stregua dei principi richiamati, occorre  dunque  verificare
se la disciplina dei tempi di pagamento  apprestata  dal  legislatore
sia conforme ai canoni di proporzionalita' e di  adeguatezza  di  cui
all'art.  36  Cost.  e  attui   un   equilibrato   componimento   dei
contrapposti interessi in gioco. 
    Il sindacato devoluto a questa Corte postula la valutazione della
globalita' del trattamento retributivo (sentenza  n.  213  del  2018,
punto 8.1. del Considerato in diritto) e della complessiva disciplina
in cui esso si colloca (sentenza  n.  366  del  2006,  punto  3.  del
Considerato in diritto) e non puo' non considerare la  pluralita'  di
variabili che vengono in rilievo nell'apprezzamento discrezionale del
legislatore, vincolato a «tenere conto  anche  delle  esigenze  della
finanza pubblica» (sentenza n. 91 del 2004, punto 4. del  Considerato
in diritto) e di quelle di razionale programmazione  nell'impiego  di
risorse limitate. 
    8.-  La  disciplina  del  pagamento  rateale  e  differito  delle
indennita' di fine rapporto, nei limiti oggi  devoluti  all'esame  di
questa Corte, riguarda i lavoratori che non hanno raggiunto i  limiti
di eta' o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza. 
    Per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo,  sentenza
n. 104 del 2018, punto 6.1. del Considerato in diritto), ben puo'  il
legislatore «disincentivare i pensionamenti anticipati (fra le molte,
sentenza n. 416 del 1999, punto 4.1. del Considerato in  diritto)  e,
in pari tempo, promuovere la prosecuzione  dell'attivita'  lavorativa
mediante adeguati incentivi a chi rimanga in servizio  e  continui  a
mettere a frutto la professionalita' acquisita, come questa Corte  ha
avuto occasione di affermare  in  riferimento  alla  valutazione  dei
particolari servizi prestati da dipendenti civili  e  militari  dello
Stato (sentenza n.  39  del  2018,  punto  4.4.  del  Considerato  in
diritto)  e  in  tema  di  coefficiente   di   trasformazione   della
contribuzione versata, piu' elevato per chi presti  servizio  piu'  a
lungo (sentenza n.  23  del  2017,  punto  4.1.  del  Considerato  in
diritto)». 
    Le scelte discrezionali adottate in tale ambito dal  legislatore,
anche in un'ottica di salvaguardia della sostenibilita'  del  sistema
previdenziale,  non   possono   tuttavia   sacrificare   in   maniera
irragionevole e sproporzionata i diritti tutelati dagli artt. 36 e 38
Cost. 
    8.1.- Nel  caso  di  specie,  i  limiti  posti  dai  principi  di
ragionevolezza e di proporzione non sono stati valicati. 
    Il termine di ventiquattro mesi per l'erogazione dei  trattamenti
di fine servizio, nelle ipotesi diverse dal raggiungimento dei limiti
di eta' o di servizio, e' stato introdotto gia'  dall'art.  1,  comma
22, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138  (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148. 
    L'intervento del legislatore travalica l'obiettivo contingente di
conseguire immediati e cospicui risparmi, puntualmente stimati  dalla
relazione tecnica allegata al disegno di  legge  di  conversione  del
d.l. n. 138 del 2011, e si raccorda, in una prospettiva di piu' ampio
respiro, a una consolidata linea direttrice della  legislazione,  che
si ripromette di scoraggiare le cessazioni del rapporto di lavoro  in
un momento antecedente al raggiungimento dei  limiti  di  eta'  o  di
servizio. La misura restrittiva in esame si  colloca  dunque  in  una
congiuntura di grave emergenza economica e finanziaria, che  registra
un numero cospicuo  di  pensionamenti  in  un  momento  anteriore  al
raggiungimento dei limiti massimi di eta' o di servizio. 
    Nel  caso  oggi  all'attenzione  della  Corte   il   differimento
dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio fa riscontro  a  una
cessazione del rapporto di lavoro che puo' intervenire  anche  quando
non sia ancora maturato il diritto alla pensione. Il trattamento piu'
rigoroso si correla alla particolarita' di un rapporto di lavoro che,
per le ragioni piu' disparate, peraltro in prevalenza riconducibili a
una scelta volontaria dell'interessato, cessa anche con  apprezzabile
anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio. 
    La disciplina e' graduata in funzione di tale elemento distintivo
sul  presupposto  che,  proprio  con  il  raggiungimento  dei  limiti
indicati, si manifestino in maniera piu' pressante i bisogni  che  le
indennita' di fine servizio mirano a soddisfare e che impongono tempi
di erogazione piu' spediti. 
    L'assetto delineato dal legislatore non solo  e'  fondato  su  un
presupposto non arbitrario, ma e' anche temperato da  talune  deroghe
per situazioni meritevoli di particolare tutela, come la  «cessazione
dal servizio per inabilita' derivante o meno da  causa  di  servizio,
nonche' per decesso del dipendente», che  impone  all'amministrazione
competente, entro quindici giorni dalla cessazione dal  servizio,  di
trasmettere  la  documentazione  competente  all'ente  previdenziale,
obbligato a corrispondere il trattamento  «nei  tre  mesi  successivi
alla ricezione della documentazione» (art. 3, comma 5, del d.l. n. 79
del 1997). 
    Il  regime  di  pagamento  differito,  analizzato  nel  peculiare
contesto  di  riferimento,  nelle  finalita'  e  nell'insieme   delle
previsioni che caratterizzano la  relativa  disciplina,  non  risulta
dunque complessivamente sperequato. 
    8.2.- Le medesime considerazioni possono  essere  svolte  per  il
pagamento rateale delle indennita'  di  fine  servizio,  disciplinato
dall'art. 12, comma 7, del d.l. n.  78  del  2010  e  poi  irrigidito
dall'art. 1, comma 484, lettera a), della legge n. 147 del 2013. 
    In questo caso l'ulteriore sacrificio imposto ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni  discende  pur  sempre  da  una  cessazione
anticipata dal servizio e nelle particolarita' di  tale  fattispecie,
appena passate in rassegna, rinviene la sua ragione giustificatrice. 
    Il meccanismo introdotto dal legislatore  prevede,  inoltre,  una
graduale  progressione  delle  dilazioni,  via  via  piu'  ampie  con
l'incremento delle indennita', ed e' pertanto calibrato  in  modo  da
favorire i beneficiari dei trattamenti piu' modesti e da individuare,
anche per questa via, un punto di equilibrio non irragionevole. 
    8.3.- La disciplina censurata,  esaminata  nel  suo  complesso  e
riferita  alla  cessazione  anticipata  del   rapporto   di   lavoro,
contempera, allo stato, in modo non irragionevole i diversi interessi
di rilievo costituzionale, con particolare  attenzione  a  situazioni
meritevoli di essere piu' intensamente protette. 
    9.- Restano impregiudicate,  in  questa  sede,  le  questioni  di
legittimita' costituzionale della normativa che dispone il  pagamento
differito e rateale delle indennita' di  fine  rapporto  anche  nelle
ipotesi di raggiungimento dei limiti di  eta'  e  di  servizio  o  di
collocamento  a  riposo  d'ufficio   a   causa   del   raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio. 
    Nonostante l'estraneita'  di  questo  tema  rispetto  all'odierno
scrutinio, questa Corte non puo' esimersi dal segnalare al Parlamento
l'urgenza  di  ridefinire  una  disciplina  non  priva   di   aspetti
problematici,  nell'ambito  di  una  organica  revisione  dell'intera
materia, peraltro indicata come indifferibile nel  recente  dibattito
parlamentare. 
    La  disciplina  che  ha  progressivamente  dilatato  i  tempi  di
erogazione delle prestazioni dovute alla cessazione del  rapporto  di
lavoro ha smarrito un orizzonte  temporale  definito  e  la  iniziale
connessione con il consolidamento  dei  conti  pubblici  che  l'aveva
giustificata.  Con  particolare  riferimento  ai  casi  in  cui  sono
raggiunti i limiti  di  eta'  e  di  servizio,  la  duplice  funzione
retributiva  e  previdenziale  delle  indennita'  di  fine  rapporto,
conquistate «attraverso la prestazione  dell'attivita'  lavorativa  e
come frutto di essa» (sentenza  n.  106  del  1996,  punto  2.1.  del
Considerato in diritto), rischia di essere compromessa, in  contrasto
con  i  principi  costituzionali  che,  nel   garantire   la   giusta
retribuzione, anche differita, tutelano  la  dignita'  della  persona
umana. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Federazione
Confsal-Unsa; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio  della  finanza  pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio  1997,  n.  140,
nella parte in cui prevede che alla liquidazione dei  trattamenti  di
fine servizio, comunque denominati, l'ente  erogatore  provveda  «nei
casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta'
o  di  servizio  previsti  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  per
collocamento  a  riposo  d'ufficio   a   causa   del   raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di  legge  o
di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici  mesi
dalla cessazione del rapporto di  lavoro»,  sollevate  dal  Tribunale
ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in  riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 7,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  nella
legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede il pagamento
rateale  delle  indennita'  spettanti   a   seguito   di   cessazione
dall'impiego «nei casi di cessazione dal servizio per  raggiungimento
dei limiti di eta'  o  di  servizio  previsti  dagli  ordinamenti  di
appartenenza,  per  collocamento  a  riposo  d'ufficio  a  causa  del
raggiungimento dell'anzianita' massima  di  servizio  prevista  dalle
norme di legge o di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione»,
sollevate dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del
lavoro, in riferimento agli artt.  3  e  36  Cost.,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79  del  1997,  come
convertito nella legge n. 140 del 1997, nella parte  in  cui  prevede
che alla liquidazione dei  trattamenti  di  fine  servizio,  comunque
denominati, l'ente  erogatore  provveda  «decorsi  ventiquattro  mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro», e dell'art.  12,  comma  7,
del d.l. n. 78 del 2010, come convertito nella legge n. 122 del 2010,
nella parte in cui prevede  il  pagamento  rateale  delle  indennita'
spettanti a seguito di cessazione dall'impiego nelle ipotesi  diverse
dalla «cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di  eta'
o  di  servizio  previsti  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,  per
collocamento  a  riposo  d'ufficio   a   causa   del   raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio prevista dalle norme di  legge  o
di  regolamento  applicabili  nell'amministrazione»,  sollevate   dal
Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice  del  lavoro,  in
riferimento agli artt. 3 e 36  Cost.,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 aprile 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA