N. 183 ORDINANZA 3 - 16 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica  -  Misure  di  agevolazioni  per  gli  investimenti
  privati nelle strutture ospedaliere -  Proroga  dell'autorizzazione
  alla Regione Sardegna all'incremento della spesa per l'acquisto  di
  prestazioni sanitarie da soggetti privati. 
- Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da
  disposizioni legislative) - convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 21 settembre 2018, n. 108 - art. 8, comma 4, lettera a). 
-   
(GU n.30 del 24-7-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 25  luglio  2018,  n.  91  (Proroga  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,   con
modificazioni, in legge 21 settembre 2018,  n.  108,  promosso  dalla
Regione autonoma Sardegna, con ricorso notificato il  20-26  novembre
2018, depositato in cancelleria il 29 novembre 2018, iscritto  al  n.
81 del registro ricorsi 2018 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2019  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che la Regione autonoma Sardegna, con ricorso depositato
il 29 novembre 2018 (reg. ric. n. 81 del 2018), ha promosso questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 4, lettera a),  del
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini  previsti  da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in legge 21
settembre 2018, n. 108, che ha modificato l'art. 16 del decreto legge
12  settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164,  in
riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo comma, in combinato  disposto
con l'art. 10 della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e 119
della Costituzione, e agli artt. 4, lettera i), 7  e  8  della  legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna); 
    che la Regione  ha  chiesto  la  sospensione  della  disposizione
impugnata ai sensi dell'art. 35 della legge  11  marzo  1953,  n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale); 
    che la Regione riferisce che la vicenda all'interno  della  quale
la norma denunciata si inserisce ha  visto  coinvolti  lo  Stato,  la
Regione, il Comune di Olbia e un investitore privato, in  partnership
con l'Ospedale  Bambino  Gesu'  -  Istituto  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, nella attivazione di un  presidio  ospedaliero
ad alta qualificazione sanitaria, il Mater Olbia; 
    che il nuovo ospedale e' stato realizzato e che  di  esso  si  e'
tenuto conto per la programmazione del fabbisogno sanitario regionale
con l'attribuzione di 242 posti letto; 
    che la ricorrente ritiene, tuttavia, che  lo  Stato,  dopo  avere
incoraggiato la realizzazione dell'opera,  starebbe  «consapevolmente
ostacolando  la  possibilita'  che  la  Regione  onori  gli   impegni
contrattualmente  assunti»,  anche   a   mezzo   della   disposizione
denunciata, la quale avrebbe «esteso temporalmente l'efficacia di una
disposizione costituzionalmente illegittima sotto plurimi profili»; 
    che, secondo la ricorrente,  la  disposizione  impugnata  sarebbe
affetta da  un  vizio  di  irragionevolezza  che  ridonderebbe  nella
lesione delle competenze regionali; 
    che  essa  violerebbe   la   competenza   legislativa   regionale
concorrente in materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,  oltre  che
l'autonomia finanziaria della Regione in relazione all'art. 1,  comma
836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2007)»,  che  dall'anno  2007  pone   il   finanziamento
complessivo del Servizio sanitario regionale  in  capo  alla  Regione
Sardegna, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; 
    che sarebbe stato violato il principio  di  leale  collaborazione
tra lo Stato e la Regione; 
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che, previa reiezione  dell'istanza  di  sospensione
dell'efficacia della norma impugnata, le questioni  siano  dichiarate
inammissibili e infondate; 
    che, successivamente alla proposizione  del  ricorso,  l'art.  1,
comma 572,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) ha stabilito che i commi  2  e
2-bis dell'art. 16 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, fossero
sostituiti dal seguente comma: «2. Al fine di dare certezza e attuare
gli impegni in  relazione  agli  investimenti  stranieri  concernenti
l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di  cui
al comma 1, la regione Sardegna e' autorizzata, per gli anni dal 2019
al  2021,  a  programmare   l'acquisto   di   prestazioni   sanitarie
specialistiche ambulatoriali e ospedaliere  da  soggetti  privati  in
misura non superiore al livello massimo stabilito  dall'articolo  15,
comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20
per cento, fatti salvi i benefici relativi  alla  deroga  di  cui  al
secondo periodo del medesimo comma 14,  introdotto  dall'articolo  1,
comma 574,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208.  La  predetta
autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed e'  finalizzata
al conseguimento di  incrementi  dei  tassi  di  mobilita'  sanitaria
attiva e alla riduzione dei tassi di mobilita' passiva. Il  Ministero
della salute e la regione Sardegna assicurano il  monitoraggio  delle
attivita'  della  struttura  in  relazione   all'effettiva   qualita'
dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la  rete  sanitaria
pubblica  e  al  conseguente  effettivo  decremento  della  mobilita'
passiva. La copertura dei maggiori oneri  e'  assicurata  annualmente
all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo  1,  comma
836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
    che,  con  atto  depositato  il  14  marzo  2019,  conforme  alla
deliberazione della Giunta regionale del 5 febbraio 2019, la  Regione
autonoma Sardegna ha rinunciato al ricorso; 
    che, con  atto  depositato  il  29  aprile  2019,  conforme  alla
deliberazione del Consiglio  dei  ministri  del  4  aprile  2019,  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha  accettato  la  rinuncia  al
ricorso. 
    Considerato  che  la  rinuncia  al   ricorso,   accettata   dalla
controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle  Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
l'estinzione del processo (tra le ultime, ordinanze n. 136, n.  85  e
n. 47 del 2019). 
    Visti l'artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
87, e gli artt. 9, comma 2,  e  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA