N. 185 ORDINANZA 3 - 16 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Tutela  dell'ambiente  -  Previsione  di  misure   straordinarie   di
  controllo della fauna selvatica. 
- Legge della Regione Puglia 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in  materia
  di prevenzione, contenimento  ed  indennizzo  dei  danni  da  fauna
  selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali  da
  allevamento oggetto di  predazione  e  di  tutela  dell'incolumita'
  pubblica), artt. 2, comma 1, lettera c), 4, comma 1, e 5. 
-   
(GU n.30 del 24-7-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2,  comma
1, lettera c), 4, comma 1, e 5 della legge della  Regione  Puglia  29
giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione, contenimento  ed
indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in  materia  di
smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione  e  di
tutela  dell'incolumita'  pubblica),  promosso  dal  Presidente   del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 3-7 settembre 2018,
depositato in cancelleria l'11 settembre 2018, iscritto al n. 61  del
registro ricorsi 2018 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2019  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  3-7  settembre  2018  e
depositato l'11 settembre  2018  (reg.  ric.  n.  61  del  2018),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
agli artt. 117, secondo comma, lettera  s),  e  118,  secondo  comma,
della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 2, comma 1, lettera c), 4, comma  1,  e  5  della  legge  della
Regione  Puglia  29  giugno  2018,  n.  28  (Norme  in   materia   di
prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica.
Disposizioni in materia di smaltimento degli animali  da  allevamento
oggetto di predazione e di tutela dell'incolumita' pubblica); 
    che, secondo il ricorrente, l'art. 4, comma 1, della  legge  reg.
Puglia n. 28 del 2018 viola l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
Cost., contrastando con la norma interposta di cui all'art. 19, comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n.  157  (Norme  per  la  protezione
della fauna selvatica omeoterma e  per  il  prelievo  venatorio),  in
quanto omette le cautele previste dal legislatore statale  in  ordine
alle attivita' di controllo e  abbattimento  della  fauna,  ossia  il
carattere necessariamente selettivo delle stesse,  la  priorita'  dei
metodi   ecologici   rispetto   agli   abbattimenti   (cui   consegue
l'eccezionalita'  di  questi  ultimi)  e  il   parere   dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 
    che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,  la  detta
norma viola anche l'art. 118, secondo comma, Cost., attribuendo  alla
Regione, ovvero agli enti da questa eventualmente delegati, poteri di
controllo e di abbattimento di tutte le specie animali,  contrastando
con gli artt. 8 e 11 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8
settembre  1997,  n.  357  (Regolamento  recante   attuazione   della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche), che, stabilendo il divieto di cattura o di  abbattimento
delle specie animali elencate dall'Allegato D, lettera a), riserva il
potere di deroga a tale divieto al  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei  ministri,  anche
gli artt. 2, comma 1, lettera c), e 5 della legge reg. Puglia  n.  28
del 2018, violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; 
    che la Regione Puglia non si e' costituita in giudizio; 
    che, nelle more del giudizio, gli artt. 2, comma 1, lettera c), e
5 della legge reg. Puglia 28 del 2018 sono stati  abrogati  dall'art.
1, comma 1, della legge della Regione Puglia 28 marzo  2019,  n.  15,
recante «Modifica della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28  (Norme
in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo  dei  danni  da
fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali
da allevamento oggetto di predazione  e  di  tutela  dell'incolumita'
pubblica)»; 
    che l'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 15 del 2019 ha,
inoltre, modificato anche il testo dell'art. 4, comma 1, della  legge
reg. Puglia n. 28 del 2018, adeguandolo  alla  normativa  statale  di
riferimento; 
    che, con atto notificato in data  17  giugno  2019  e  depositato
nella cancelleria di questa Corte il 20 giugno  2019,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in
conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  nella
seduta  dell'11  giugno  2019,   ritenendo   non   piu'   sussistente
l'interesse   alla   declaratoria   di   incostituzionalita'    delle
disposizioni regionali impugnate. 
    Considerato che, con riguardo  alle  questioni  proposte,  vi  e'
stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso  in  via  principale
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del  processo
(ex plurimis, ordinanze n. 60 e n. 55 del 2018, n. 112 e n.  100  del
2017, n. 137 e n. 27 del 2016). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA