N. 190 ORDINANZA 3 - 18 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Minoranze  linguistiche  -   Disposizioni   varie   in   materia   di
  toponomastica. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n.  15
  (Istituzione  del  repertorio  toponomastico  provinciale  e  della
  consulta cartografica provinciale), artt. 1, commi 4 e 5; 2,  comma
  2; 3 e 4, comma 1. 
-   
(GU n.30 del 24-7-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
4 e 5; 2, comma 2; 3 e  4,  comma  1,  della  legge  della  Provincia
autonoma di  Bolzano  20  settembre  2012,  n.  15  (Istituzione  del
repertorio toponomastico provinciale e  della  consulta  cartografica
provinciale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso notificato il 26-29 novembre 2012, depositato in  cancelleria
il 4 dicembre 2012, iscritto al n. 182 del registro  ricorsi  2012  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
serie speciale, dell'anno 2013. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella camera di consiglio del  3  luglio  2019  il  Giudice
relatore Franco Modugno. 
    Ritenuto che con ricorso notificato  il  26-29  novembre  2012  e
depositato in cancelleria il 4 dicembre 2012 (r.r. n. 182 del  2012),
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell'art.
127 della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 1, commi 4 e 5; 2, comma 2; 3 e 4, comma 1,  della  legge
della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  20  settembre  2012,  n.  15
(Istituzione  del  repertorio  toponomastico  provinciale   e   della
consulta cartografica provinciale), per contrasto: con gli  artt.  3;
16; 117, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, con gli
artt. 1, numero 2) (recte: art. 2); 8, numero 2); 56, 99; 101  e  102
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige); con l'art. 7 del d.P.R. 22 marzo 1974,  n.  279
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   regione
Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia
e pesca, agricoltura e foreste); nonche', infine, con l'art. 4, comma
4, del d.P.R. 15 luglio 1988,  n.  574  (Norme  di  attuazione  dello
Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso
della lingua tedesca e  della  lingua  ladina  nei  rapporti  con  la
pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari); 
    che il ricorrente rileva che  l'art.  1,  comma  4,  della  legge
provinciale impugnata, prevedendo che «[o]gni  toponimo  e'  raccolto
nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso
in ciascuna di tali lingue a livello  di  comunita'  comprensoriale»,
consente che «in futuro  alcuni  toponimi  possano  essere  solamente
monolingui e, in particolare, che  quelli  in  lingua  italiana  gia'
previsti  dalla  legislazione  statale  in  vigore   possano   essere
eliminati dalla toponomastica  ufficiale»  sulla  base  del  criterio
dell'uso a livello di comunita' comprensoriale; 
    che la disposizione  impugnata  si  porrebbe,  in  tal  modo,  in
contrasto con il principio del separatismo linguistico previsto dallo
statuto speciale e riconosciuto anche dalla giurisprudenza di  questa
Corte (si richiamano le sentenze n. 159 del 2009 e n. 188 del  1987),
oltre che con l'art. 117, primo comma, Cost. e con l'art. 1, comma 2,
lettera b), dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 (Allegato  n.
IV del Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947); 
    che la predetta disposizione sarebbe illegittima perche'  ricorre
al criterio dell'uso anche ai fini del  riconoscimento  dei  toponimi
ufficiali italiani, mentre tale criterio  sarebbe  contemplato  dallo
statuto speciale esclusivamente per l'accertamento  dell'esistenza  e
l'approvazione della dizione, da parte della legge  provinciale,  dei
toponimi in lingua tedesca; 
    che  l'impugnato  art.  1,  comma  4,   anche   laddove   lo   si
interpretasse nel senso che i toponimi italiani  «rimangono  comunque
intangibili»,  sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  8  dello  statuto
speciale e gli altri parametri evocati, nella parte in cui  restringe
la verifica dell'uso  al  livello  di  comunita'  comprensoriali,  le
quali,  invece,  non  avrebbero  alcuna  competenza  in  materia   di
toponomastica; 
    che, inoltre, la disposizione oggetto di  censura,  adottando  il
livello di comunita' comprensoriale quale  criterio  di  ricognizione
dell'uso toponomastico, contrasterebbe con gli artt.  8,  101  e  102
dello statuto speciale, i quali prevedono la bilinguita'  sull'intero
territorio della Provincia autonoma di  Bolzano  e  non  soltanto  su
parte di esso; 
    che le censure formulate nei confronti dell'art. 1, comma 4, sono
estese anche all'art. 1, comma 5, della legge prov. Bolzano n. 15 del
2012, che attribuisce al consiglio delle comunita' comprensoriali  il
potere di trasmettere al comitato cartografico,  di  cui  all'art.  3
della medesima legge provinciale,  le  proposte  di  inserimento  nel
repertorio  dei  toponimi:  competenza,  questa,   che   risulterebbe
eccedente le funzioni istituzionali delle  comunita'  comprensoriali,
rivelandosi pertanto  irragionevole  e  «contraria  al  principio  di
inscindibilita' del territorio  provinciale  ai  fini  toponomastici»
enunciato nello statuto; 
    che il ricorrente censura l'art. 1, commi 4 e 5, anche  sotto  il
profilo della violazione degli artt. 16 e 120, primo comma, Cost., in
quanto l'istituzione  di  un  nuovo  sistema  di  ricognizione  della
toponomastica,  fondato   sul   criterio   dell'uso   comprensoriale,
renderebbe «il  sistema  instabile»,  creando  ostacoli  alla  libera
circolazione  delle  persone  e  barriere  territoriali   a   livello
provinciale e infraprovinciale; 
    che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha,  altresi',
impugnato l'art. 3 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2012,  poiche'
la funzione di accertare e approvare i toponimi, che la  disposizione
impugnata attribuisce  al  consiglio  comprensoriale  e  al  comitato
cartografico,  sarebbe  riservata,  dall'art.   101   dello   statuto
speciale, alla legge provinciale; 
    che la suddetta disposizione e' censurata anche perche' viola  il
principio di parita' dei gruppi linguistici e di  salvaguardia  delle
rispettive caratteristiche etniche e culturali, sancito  dall'art.  2
dello statuto speciale; 
    che, infatti, la composizione  del  comitato  cartografico  e  la
modalita' di  assunzione  delle  relative  decisioni  non  potrebbero
considerarsi paritarie, da un lato, perche', in combinazione  con  il
principio maggioritario stabilito per l'adozione delle deliberazioni,
consentirebbero la formazione di alleanze tra due gruppi linguistici;
dall'altro, perche' la previsione per cui le adunanze sono valide con
la presenza della maggioranza dei  componenti  e  le  decisioni  sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti  renderebbe  sufficiente
la presenza dei rappresentanti di due gruppi linguistici per assumere
decisioni che possono riguardare anche (o soltanto) il terzo gruppo; 
    che, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli
artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, della legge prov. Bolzano n.  15  del
2012, i quali, nel prevedere che «l'ordine  di  precedenza  [con  cui
sono registrati i toponimi] e'  dato  dalla  consistenza  dei  gruppi
linguistici  nei  luoghi  di   pertinenza,   risultante   dall'ultimo
censimento generale della popolazione», violerebbero l'art. 4,  comma
4, del d.P.R. n. 574 del 1988, che vieta qualsiasi ordine  gerarchico
o di precedenza tra le indicazioni nelle due (o tre) lingue; 
    che, con atto depositato in cancelleria il 28 dicembre  2012,  si
e' costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo
che sia dichiarata  la  manifesta  inammissibilita'  o  la  manifesta
infondatezza di tutte le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
proposte; 
    che, dopo diversi rinvii dell'udienza  pubblica  richiesti  dalle
parti, in ragione dell'accordo fra queste ultime volto a  superare  i
profili di incostituzionalita' lamentati  dal  ricorrente,  la  legge
provinciale impugnata e' stata abrogata dalla legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 23 aprile 2019, n.  1  (Abrogazione  della  legge
provinciale 20 settembre 2012, n.  15,  "Istituzione  del  repertorio
toponomastico provinciale e della consulta cartografica  provinciale"
e altre disposizioni). 
    Considerato che, in  data  24  giugno  2019,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del  Consiglio  dei
ministri del 19 giugno  2019,  ha  depositato  atto  di  rinuncia  al
ricorso, «avendo la Provincia autonoma di Bolzano abrogato con  legge
provinciale n. 1/2019 la legge provinciale impugnata»; 
    che, in data 2 luglio 2019, la Provincia autonoma di Bolzano,  su
conforme deliberazione della Giunta provinciale del 25  giugno  2019,
ha  depositato  atto  di  accettazione  della  predetta  rinuncia  al
ricorso; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA