N. 192 SENTENZA 5 giugno - 19 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico regionale - Assegnazione temporanea di  personale  -
  Trattamento economico del personale proveniente da altre  pubbliche
  amministrazioni - Indisponibilita' del posto in dotazione  organica
  del dipendente regionale in assegnazione temporanea. 
- Legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni  in
  materia di reclutamento speciale  finalizzate  al  superamento  del
  precariato. Modifiche alla l.r.  1/2009  in  materia  di  capacita'
  assunzionale e assegnazione temporanea dei  dipendenti),  artt.  5,
  comma 1, e 6, comma 2, nella parte in cui inserisce i commi 9-ter e
  9-quater nell'art. 29 della legge della regione Toscana  8  gennaio
  2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e  ordinamento
  del personale). 
-   
(GU n.30 del 24-7-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  comma
1, e 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n.
32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale  finalizzate  al
superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia  di
capacita' assunzionale e  assegnazione  temporanea  dei  dipendenti),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 10-17 settembre 2018, depositato in cancelleria  il  18
settembre 2018, iscritto  al  n.  62  del  registro  ricorsi  2018  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  42,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nella  udienza  pubblica  del  4  giugno  2019  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato  dello  Stato  Gianna  Maria  De  Socio  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti
per la Regione Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso, notificato il 10-17 settembre  2018,  depositato
il 18 settembre 2018,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  5,
comma 1, e 6, comma 2, della legge della Regione  Toscana  29  giugno
2018,  n.  32  (Disposizioni  in  materia  di  reclutamento  speciale
finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009
in materia di capacita' assunzionale e  assegnazione  temporanea  dei
dipendenti), in  riferimento,  nel  complesso,  agli  artt.  3,  117,
secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. 
    Il ricorrente ha impugnato, anzitutto, l'art. 5, comma  1,  della
citata legge regionale n. 32  del  2018,  che  ha  introdotto  l'art.
22-bis nella legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1  (Testo
unico in materia di  organizzazione  e  ordinamento  del  personale).
Quest'ultimo  e'  censurato  in  quanto  definirebbe   la   capacita'
assunzionale della Regione e degli enti da essa dipendenti in  misura
"complessiva" in contrasto con  i  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma,  Cost.,  stabiliti
dall'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)», secondo cui il fabbisogno e'
determinato in relazione a ciascuna  singola  amministrazione,  senza
possibilita' di compensazioni o travaso tra piu' amministrazioni. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato,  altresi',
l'art. 6, comma 2, della citata legge regionale n. 32 del  2018,  la'
dove ha inserito i commi 9-ter e 9-quater nell'art.  29  della  legge
regionale n. 1 del 2009. 
    Quanto al comma 9-ter, esso  e'  impugnato  nella  parte  in  cui
dispone che la Regione,  sulla  base  di  appositi  protocolli,  puo'
utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da  altre
pubbliche amministrazioni, precisando che «[i]l personale conserva il
trattamento economico, anche accessorio, in godimento  alla  data  di
assegnazione» e che «[i] relativi oneri finanziari sono a carico  del
bilancio regionale». In tal modo, la citata disposizione avrebbe leso
la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale  in  materia
di «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), Cost., ponendosi in  contrasto  con  l'art.  70,  comma  12,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche). 
    Tale norma stabilisce che l'ente che utilizza il  personale  deve
rimborsare all'amministrazione di  appartenenza  del  lavoratore  gli
oneri relativi al solo trattamento fondamentale, come determinato  in
base al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)  allo  stesso
direttamente  applicabile,   senza   nulla   dire   sul   trattamento
accessorio. Quanto a quest'ultimo, il ricorrente  precisa  che  esso,
secondo  una  regola  generale   ormai   consolidata   nella   prassi
amministrativa, dovrebbe essere corrisposto al  dipendente  dall'ente
presso il quale lo stesso svolge  la  sua  prestazione,  al  fine  di
evitare  situazioni  di  disparita'  di  trattamento  tra  lavoratori
addetti ai medesimi compiti. 
    La citata disposizione  regionale,  inoltre,  determinerebbe  una
disparita' di  trattamento  rispetto  alla  generalita'  delle  altre
amministrazioni pubbliche, in violazione dell'art. 3 Cost. 
    Quanto al comma 9-quater dell'art. 29 della legge reg. Toscana n.
1 del 2009, esso e' impugnato in quanto  dispone  che  «il  posto  in
dotazione  organica  del   dipendente   regionale   in   assegnazione
temporanea resta indisponibile per tutta la durata della  stessa.  Il
personale  proveniente  da   altre   pubbliche   amministrazioni   in
assegnazione temporanea  presso  la  Regione  non  ricopre  posti  in
dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto  dei  limiti  di
cui all'articolo 18-bis» della legge regionale n. 1 del 2009. 
    In tal modo, la norma regionale derogherebbe  ai  limiti  fissati
dall'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, - peraltro non
recepito dall'art. 18-bis della legge regionale n. 1 del  2009  nella
sua  piu'  recente  formulazione  -  in  ordine  al  conferimento  di
incarichi dirigenziali al personale proveniente  da  altre  pubbliche
amministrazioni in assegnazione  temporanea  presso  la  Regione,  in
violazione sia dell'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  che
riserva   alla   competenza   esclusiva   statale    la    disciplina
dell'«ordinamento civile», sia del principio di  eguaglianza  di  cui
all'art. 3 Cost., in quanto creerebbe una disparita'  di  trattamento
rispetto  a  quanto  previsto  per   la   generalita'   delle   altre
amministrazioni pubbliche. 
    Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, il
Presidente del Consiglio dei ministri,  preso  atto  dell'intervenuta
modifica dell'art. 22-bis  della  legge  regionale  n.  1  del  2009,
introdotto dall'impugnato art. 5, comma 1, della legge  reg.  Toscana
n. 32 del 2018, ad opera dell'art. 1,  comma  1,  della  legge  della
Regione Toscana 12 ottobre 2018, n. 56 (Disposizioni  in  materia  di
capacita' assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti
e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato.
Modifiche alla l.r. 1/2009  e  alla  l.r.  32/2018),  ha  rinunciato,
parzialmente, al ricorso, ritenendo la sopraggiunta modifica idonea a
superare i vizi di illegittimita' costituzionale che  inficiavano  il
predetto art. 5, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2018. 
    2.- Nel giudizio si e'  costituita  la  Regione  Toscana  che  ha
chiesto che il ricorso sia respinto. 
    In particolare, con riguardo alle  censure  rivolte  all'art.  6,
comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, nella parte in  cui
ha inserito il comma 9-ter nell'art. 29 della legge reg. Toscana n. 1
del 2009, la Regione ha precisato che esso non farebbe altro che dare
attuazione a quanto stabilito dall'art. 23-bis, comma 7,  del  d.lgs.
n. 165 del 2001, in tema  di  assegnazione  temporanea  di  personale
presso altre pubbliche  amministrazioni  o  imprese  private  per  la
realizzazione di singoli progetti di loro interesse specifico, con il
consenso dell'interessato. Piu' precisamente, nel  prevedere  che  il
trattamento economico del personale in assegnazione  temporanea,  ivi
compreso il trattamento accessorio, sia quello  in  godimento  presso
l'amministrazione di provenienza, tale norma  avrebbe  solo  tutelato
l'interesse specifico dell'amministrazione di provenienza  a  che  il
progetto sia seguito dal proprio dipendente, cui si intende garantire
certezza giuridica in ordine  alla  quantificazione  del  trattamento
economico accessorio. 
    Anche le censure rivolte al comma 9-quater, inserito  nel  citato
art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009 dall'art. 6, comma  2,
della  legge  reg.  Toscana  n.  32  del  2018,  sarebbero  prive  di
fondamento. Le attivita' connesse  alle  assegnazioni  temporanee  di
personale  rivestirebbero  carattere  esclusivamente  progettuale  e,
qualora comportassero il coinvolgimento di personale  dirigente,  non
implicherebbero l'attribuzione a quest'ultimo  della  responsabilita'
di strutture. Per questo motivo, la Regione Toscana  ha  ritenuto  di
non dover computare  le  unita'  di  personale  dirigenziale  di  cui
trattasi nella quota del 10  per  cento  prevista  dall'art.  18-bis,
comma 1, della legge regionale n. 1 del 2009. 
    Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza  pubblica,  la
Regione  Toscana  ha  accettato  la  rinuncia  parziale  al   ricorso
presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri  in  riferimento
all'art. 5, comma 1, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018. 
    3.-  All'udienza  pubblica   le   parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale, in  via  principale,  degli
artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge della Regione Toscana  29
giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento  speciale
finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009
in materia di capacita' assunzionale e  assegnazione  temporanea  dei
dipendenti), in  riferimento,  nel  complesso,  agli  artt.  3,  117,
secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. 
    2.- Nelle more del giudizio, la Regione Toscana ha  approvato  la
legge regionale 12 ottobre 2018, n. 56 (Disposizioni  in  materia  di
capacita' assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti
e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato.
Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018), il cui art. 1, comma
1, ha modificato l'art. 22-bis della legge regionale n. 1  del  2009,
introdotto  dall'impugnato  art.  5,  comma  1,  della  citata  legge
regionale n. 32 del 2018. Tale modifica e' stata  ritenuta  idonea  a
superare  i  vizi  di  legittimita'  costituzionale  denunciati   dal
Presidente del Consiglio dei ministri, che, quindi, ha rinunciato  al
ricorso per questa parte. La Regione ha dichiarato di accettare  tale
rinuncia parziale. 
    Pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte  costituzionale,  deve  essere  dichiarata
l'estinzione del processo in relazione alla questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge reg. Toscana  n.  32
del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    3.- Restano, quindi, da esaminare le questioni inerenti  all'art.
6, comma 2, della medesima legge regionale n. 32 del 2018. 
    3.1.- Il citato art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana  n.  32
del 2018 e' anzitutto impugnato nella parte in cui inserisce il comma
9-ter nell'art. 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio  2009,
n. 1 (Testo unico in materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del
personale). 
    Il ricorrente ritiene che tale comma, la' dove stabilisce che  il
personale in assegnazione temporanea  alla  Regione,  proveniente  da
altre pubbliche amministrazioni, «conserva il trattamento  economico,
anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione» e che  «[i]
relativi oneri finanziari sono  a  carico  del  bilancio  regionale»,
abbia leso la sfera di competenza esclusiva del  legislatore  statale
in materia di «ordinamento  civile»  di  cui  all'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost., , ponendosi in  contrasto  con  l'art.  70,
comma 12, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche). 
    Secondo questa  norma  l'ente  che  utilizza  il  personale  deve
rimborsare all'amministrazione di  appartenenza  del  lavoratore  gli
oneri relativi al solo trattamento fondamentale, come determinato  in
base al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)  allo  stesso
direttamente applicabile. Nulla e' detto sul trattamento  accessorio.
Quest'ultimo, secondo una regola  generale  ormai  consolidata  nella
prassi amministrativa,  dovrebbe  essere  corrisposto  al  dipendente
dall'ente presso il quale lo stesso svolge  la  sua  prestazione,  al
fine  di  evitare  situazioni  di  disparita'  di   trattamento   tra
lavoratori addetti ai medesimi compiti. 
    Il  ricorrente  ritiene,  inoltre,  che  la  citata  disposizione
regionale determini una disparita' di trattamento rispetto  a  quanto
previsto per la generalita' delle altre amministrazioni pubbliche, in
violazione dell'art. 3 Cost. 
    3.1.1.- Le questioni non sono fondate. 
    L'art. 6, comma 2, contenuto nella legge reg. Toscana n.  32  del
2018, nella parte in cui inserisce il comma 9-ter nell'art. 29  della
legge reg. Toscana n. 1 del 2009, prevede l'utilizzazione,  da  parte
della  Regione,  di  personale  temporaneamente  assegnato  da  altre
amministrazioni per la realizzazione di singoli progetti, sulla  base
di «appositi protocolli». Si da', in tal modo, applicazione  all'art.
23-bis, comma 7, del d.lgs.  n.  165  del  2001,  che  individua  una
particolare forma di mobilita' temporanea dei lavoratori pubblici fra
amministrazioni pubbliche, ma anche fra amministrazioni  pubbliche  e
imprese private, attraverso l'assegnazione temporanea  di  personale,
sulla scorta di appositi protocolli. L'istituto, introdotto dall'art.
7 della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni  per  il  riordino
della dirigenza statale e per favorire lo  scambio  di  esperienze  e
l'interazione  tra  pubblico  e  privato),  ha  caratteri  del  tutto
particolari, perche' si prefigge di soddisfare contestualmente sia le
esigenze di una  circolazione  piu'  efficiente  e  flessibile  delle
professionalita' all'interno delle amministrazioni pubbliche (e delle
imprese), sia il contenimento dei costi per  il  personale  pubblico.
Esso  e'  stato  introdotto  dal  legislatore  statale  al  fine   di
consentire la realizzazione di specifici progetti  di  interesse  per
l'amministrazione di appartenenza e per quella destinataria,  per  un
tempo definito e al di  fuori  dell'ordinaria  amministrazione.  Cio'
implica che sia acquisito il  consenso  del  lavoratore  interessato,
prima che sia  siglato  il  protocollo  d'intesa  con  cui  le  parti
«disciplinano le funzioni,  le  modalita'  di  inserimento»,  nonche'
«l'onere per la corresponsione del trattamento economico da  porre  a
carico delle imprese destinatarie». 
    Con il ricorso a  questo  strumento  le  amministrazioni  possono
avviare specifiche attivita' e raggiungere obiettivi di efficienza  e
specializzazione,   se   necessario   con   progetti    sperimentali,
nell'espletamento  di  servizi  destinati  alla  collettivita'.  Esse
coinvolgono  nella  mobilita'  il  personale  proveniente  da   altre
amministrazioni,  disposto  a   maturare   esperienze   professionali
temporanee in un nuovo contesto, senza che cio' comporti  aumenti  di
spesa connessi a nuove assunzioni. 
    In questa prospettiva di efficienza  organizzativa  si  muove  la
norma  regionale  censurata,  che  promuove  la   sottoscrizione   di
protocolli  in  vista  della  realizzazione  di  specifici   progetti
condivisi, per l'erogazione dei servizi di  propria  competenza.  Per
incentivare  la  mobilita'  del  personale   proveniente   da   altre
amministrazioni,  la  medesima  norma  assicura  che   l'assegnazione
temporanea, cosi' come non puo' in alcun modo modificare la posizione
del personale  assegnato  (il  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze
dell'amministrazione  di  appartenenza  resta  delineato  sulla  base
dell'originario  contratto  di  lavoro),  non  incide  sul   relativo
trattamento economico, che resta  quello  definito  prima  dell'avvio
della mobilita', secondo la  normativa  vigente.  Nell'accollarsi  un
tale onere la Regione rinvia al protocollo  d'intesa,  come  previsto
dall'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del  2001,  la  puntuale
disciplina di tutti gli aspetti. 
    Si  tratta,  a  ben   vedere,   della   disciplina   di   aspetti
dell'organizzazione amministrativa  che,  nell'ambito  della  propria
competenza residuale,  la  Regione  esercita  seguendo  obiettivi  di
efficienza  e  valorizzazione  della  professionalita'   di   quanti,
provenendo  da  altre  amministrazioni,   accedono   alla   mobilita'
temporanea sulla base di appositi protocolli, idonei, tra l'altro,  a
garantire  il  contenimento  della  spesa.  Contrariamente  a  quanto
dedotto dal ricorrente - che peraltro invoca erroneamente l'art.  70,
comma 12, del d.lgs. n 165 del 2001 inerente a  tutt'altra  mobilita'
temporanea imposta dalla legge o dal  regolamento  -  il  legislatore
toscano attua quanto previsto dal legislatore statale, senza  violare
la sfera di competenza di quest'ultimo  in  materia  di  «ordinamento
civile». 
    Sulla base di argomenti analoghi, anche  la  questione  promossa,
nei confronti del citato comma 9-ter della legge reg.  Toscana  n.  1
del 2009, in riferimento all'art. 3 Cost., non e' fondata. 
    La norma regionale si limita a dare applicazione  all'art  23-bis
del d.lgs. n. 165 del 2001 e non determina, pertanto,  disparita'  di
trattamento. La soluzione delineata dalla norma  impugnata,  coerente
con la normativa statale, puo' essere, infatti, accolta e seguita  da
altre pubbliche amministrazioni. 
    3.2.- L'art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del  2018
e', inoltre,  impugnato  nella  parte  in  cui,  inserendo  il  comma
9-quater  nell'art.  29  del  citato  «Testo  unico  in  materia   di
organizzazione  e  ordinamento  del  personale»,  dispone   che   «il
personale  proveniente  da   altre   pubbliche   amministrazioni   in
assegnazione temporanea  presso  la  Regione  non  ricopre  posti  in
dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto  dei  limiti  di
cui all'articolo 18-bis» della legge regionale n. 1 del 2009. 
    In tal modo, la norma regionale derogherebbe  ai  limiti  fissati
dall'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, in  ordine  al
conferimento di incarichi dirigenziali al  personale  proveniente  da
altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso  la
Regione, in violazione sia dell'art. 117, secondo comma, lettera  l),
Cost., che riserva alla competenza esclusiva  statale  l'«ordinamento
civile», sia del principio di eguaglianza di cui  all'art.  3  Cost.,
poiche' vi sarebbe una disparita' di trattamento  rispetto  a  quanto
previsto per la generalita' delle altre amministrazioni pubbliche. 
    3.2.1.- Anche tali questioni non sono fondate. 
    Occorre, anzitutto, tener conto del contesto normativo in cui  si
inserisce la norma impugnata. L'art. 6, comma  2,  della  legge  reg.
Toscana n. 32 del  2018  inserisce  nell'art.  29  della  legge  reg.
Toscana n. 1 del 2009 i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, tutti volti  a
disciplinare l'assegnazione temporanea di  personale  proveniente  da
altre pubbliche amministrazioni sulla base di  protocolli  di  intesa
per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione,  di
cui all'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001. 
    Mentre  il  comma  9-bis  disciplina  l'ipotesi  di  assegnazione
temporanea  del  personale  regionale  presso  altre  amministrazioni
pubbliche o imprese private, il  comma  9-ter  -  esaminato  supra  -
disciplina l'ipotesi dell'assegnazione temporanea presso  la  Regione
di personale proveniente da altre pubbliche  amministrazioni  con  la
stipulazione di appositi protocolli. Il comma 9-quater (ora in esame)
cosi' esordisce: «[i]l posto in  dotazione  organica  del  dipendente
regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la
durata della  stessa»  e  prosegue  prevedendo  che  «[i]l  personale
proveniente  da  altre  pubbliche  amministrazioni  in   assegnazione
temporanea  presso  la  Regione  non  ricopre  posti   in   dotazione
organica». Tali previsioni devono essere lette in stretta connessione
con quanto scritto nel  periodo  successivo.  Nel  caso  in  cui  sia
temporaneamente assegnato personale  dirigenziale,  quest'ultimo  non
rileva  ai  fini  del  rispetto  dei  limiti  al  conferimento  degli
incarichi dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche
fissati dall'art. 18-bis della legge regionale  n.  1  del  2009,  in
linea con l'art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
    Occorre, infatti, precisare che l'art  18-bis  della  legge  reg.
Toscana n. 1 del  2009,  inserito  dall'art.  21  della  legge  della
Regione Toscana 30 dicembre 2014, n. 90 recante «Modifiche alla legge
regionale  8  gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in   materia   di
organizzazione e ordinamento del personale) e  alle  leggi  regionali
59/1996,  60/1999,  6/2000,  43/2006,  38/2007,   20/2008,   26/2009,
30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011,  23/2012,  77/2012  e  80/2012)»,
dispone che «gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel
limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e  dei
direttori   della   Giunta   regionale,   a   dirigenti   di    altre
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
richiamato  d.lgs.  165/2001,  previo   collocamento   fuori   ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento,  secondo
i rispettivi ordinamenti  [...]  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma
5-bis, del d.lgs. 165/2001». 
    Tale disposizione statale, inserita dalla legge n. 145 del  2002,
prevede che le pubbliche amministrazioni possano conferire  incarichi
dirigenziali «entro il  limite  del  10  per  cento  della  dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia  dei  ruoli  di
cui [...] all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia [...], anche  a  dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche'  dipendenti
delle  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2»   (testo
originario). Essa ha integrato la previsione, di cui al comma  6  del
medesimo  articolo,  che  riguarda  il  conferimento   di   incarichi
dirigenziali  a  soggetti  esterni,  «di  particolare  e   comprovata
qualificazione professionale» entro il medesimo limite  «del  10  per
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla  prima
fascia dei ruoli di cui all'articolo 23  e  dell'8  per  cento  della
dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia». 
    Entrambe  le  disposizioni,  in  seguito  modificate  piu'  volte
(cosicche', secondo il testo attualmente vigente, i limiti posti  dal
comma 5-bis sono saliti al «15 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo
articolo 23 e del 10 per cento della  dotazione  organica  di  quelli
appartenenti alla seconda fascia» e si e' prevista la possibilita' di
un ulteriore aumento, «rispettivamente, fino ad un massimo del  25  e
del 18 per cento»), rispondono - come questa Corte ha gia' avuto modo
di affermare - all'esigenza di attribuire, anche temporaneamente,  la
direzione delle strutture fondamentali  dell'apparato  burocratico  a
soggetti  muniti  di  adeguate  competenze,  se  necessario   esterne
all'amministrazione, in mancanza di  dipendenti  che  vantino  simili
requisiti (sentenza n. 105 del 2013), con la  precipua  finalita'  di
assicurare il buon andamento dell'amministrazione.  Esse  riflettono,
inoltre, l'esigenza di contenere entro limiti quantitativi  ristretti
simili deviazioni dalla regola generale che attiene  al  conferimento
degli    incarichi    ai    dirigenti    inquadrati     nei     ruoli
dell'amministrazione, «al fine  di  non  vanificare,  nei  fatti,  le
esigenze tutelate dall'art. 97 Cost.» (sentenza n. 105 del 2013). 
    Si tratta, come appare evidente, di soddisfare esigenze  diverse,
fra  loro  complementari,  proprio  perche'  riconducibili  al   buon
andamento dell'amministrazione e riferite alla direzione di strutture
burocratiche fondamentali, cui compete lo svolgimento delle attivita'
ordinarie, in vista del perseguimento delle  finalita'  istituzionali
delle medesime amministrazioni pubbliche. 
    Le previsioni, inserite nel Capo II  (Dirigenza)  del  Titolo  II
(Organizzazione) del d.lgs.  n.  165  del  2001,  si  applicano  alle
amministrazioni dello Stato (art. 13), ma vincolano anche le Regioni,
quanto ai «principi» (art. 27), fissati  dal  legislatore  statale  a
garanzia del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione
(sentenza   n.   251   del   2016),   ravvisabile   nel   ragionevole
contemperamento  dell'esigenza  di  integrare   le   professionalita'
interne con altre che l'amministrazione non sia in grado di reperire,
attingendo al suo personale con qualifica dirigenziale. Il travaso di
professionalita' provenienti da altre pubbliche amministrazioni,  che
puo' anche risultare in  una  mobilita'  "virtuosa"  fra  le  stesse,
avviene  in  armonia  con  l'art.   97   Cost.,   in   un'ottica   di
organizzazione e programmazione. E' questa  l'ottica  adottata  dalla
Regione  Toscana,  nel  definire  i  limiti  al  conferimento   degli
incarichi dirigenziali, secondo quanto previsto dall'art 18-bis della
legge regionale n. 1 del 2009. 
    Diverso  e'  l'orizzonte   della   norma   regionale   impugnata.
L'assegnazione temporanea del personale di altre  amministrazioni  e'
prevista, come gia' detto, per la gestione di un progetto comune  tra
l'amministrazione  e  altri  soggetti,  pubblici   o   privati,   che
presuppone un interesse condiviso, per un tempo definito, al di fuori
dell'ordinaria amministrazione. Come per il comma 9-ter, si tratta di
uno  strumento  di  carattere  eccezionale,  per  la  specificita'  e
temporaneita' del progetto. Per questo motivo il personale dirigente,
assegnato all'amministrazione regionale solo per il tempo  necessario
alla realizzazione del  progetto,  non  ricopre  posti  di  dotazione
organica, poiche' non rientra fra quanti,  per  categoria  e  profilo
professionale necessari allo  svolgimento  dell'attivita'  dell'ente,
contribuiscono al conseguimento degli  obiettivi  e  delle  finalita'
istituzionali dello stesso. L'assegnazione temporanea  non  comporta,
infatti, la direzione di strutture burocratiche fondamentali preposte
all'attivita' ordinaria dell'amministrazione,  poiche'  il  dirigente
indirizza  la  sua  attivita'  alla  realizzazione  di  un   progetto
specifico e "straordinario". 
    La norma regionale, anche in questo caso  orientata  a  delineare
una modalita' di azione della stessa amministrazione  regionale,  non
fa altro che dare attuazione all'art. 23-bis del d.lgs.  n.  165  del
2001, senza ledere la sfera di competenza statale. 
    Ne' si riscontra violazione dell'art. 3 Cost., sull'assunto della
pretesa disparita' di trattamento  con  la  generalita'  delle  altre
amministrazioni pubbliche. 
    Poiche' la  norma  regionale  costituisce  attuazione  di  quanto
stabilito dal legislatore  statale  all'art.  23-bis,  comma  7,  del
d.lgs. n. 165 del 2001, ben possono anche le  altre  amministrazioni,
in linea con le indicazioni della normativa statale, orientare in tal
senso la propria attivita'. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  6,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Toscana  11  luglio  2018,  n.  32  (Disposizioni   in   materia   di
reclutamento speciale  finalizzate  al  superamento  del  precariato.
Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia  di  capacita'  assunzionale  e
assegnazione temporanea dei dipendenti), nella parte in cui inserisce
i commi 9-ter e 9-quater  nell'art.  29  della  legge  della  Regione
Toscana  8  gennaio  2009,  n.  1  (Testo   unico   in   materia   di
organizzazione e ordinamento del personale), promosse, in riferimento
agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera  l),  della  Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in
epigrafe; 
    2) dichiara estinto il processo, relativamente alla questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1,  della  legge  reg.
Toscana n. 32 del 2018, promossa dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento all'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA