N. 197 SENTENZA 2 - 24 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio  e  contabilita'  pubblica  -  Disposizioni  in  materia  di
  finanziamento del servizio  sanitario  regionale  -  Autorizzazione
  all'accertamento in bilancio di somme  derivanti  dal  recupero  di
  contributi  pubblici  relativi  ad  anni  pregressi   afferenti   a
  programmi costruttivi di  edilizia  agevolata  e  dal  recupero  di
  interessi, rate di ammortamento e rimborsi anticipati  relativi  ai
  mutui fondiari - Autorizzazione di spesa per oneri pensionistici  -
  Interventi da finanziare tramite fondi strutturali per lo  sviluppo
  e la coesione. 
- Legge della Regione Siciliana 8 maggio  2018,  n.  8  (Disposizioni
  programmatiche e correttive per l'anno 2018.  Legge  di  stabilita'
  regionale), artt. 31, commi 4 e 5, 34, 35, 45 e 99, commi da 2 a 17
  e 25. 
-   
(GU n.31 del 31-7-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 31, commi
4 e 5, 34, 35, 45 e 99, commi da 2 a  17  e  25,  della  legge  della
Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche  e
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  il
10-16 luglio 2018, depositato  in  cancelleria  il  17  luglio  2018,
iscritto al n. 44  del  registro  ricorsi  2018  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  34,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2019 il Giudice relatore
Aldo Carosi; 
    uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marina Valli per  la  Regione
Siciliana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha  sollevato,  tra  le  altre,  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 31, commi 4 e 5; 34, 35, 45 e
99, commi da 2 a 17 e 25,  della  legge  della  Regione  Siciliana  8
maggio 2018, n. 8, recante «Disposizioni programmatiche e  correttive
per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale», in riferimento  agli
artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, e 119
della Costituzione. 
    1.1.- L'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del
2018 viene censurato in riferimento agli artt. 81, terzo comma,  117,
commi secondo, lettera m), e  terzo,  Cost.,  quest'ultimo  sotto  il
profilo  della  tutela   della   salute,   attraverso   le   seguenti
argomentazioni: a) la  retrocessione  delle  accise  a  favore  della
Regione,   in    assenza    del    contestuale    incremento    della
compartecipazione regionale alla spesa sanitaria rispetto alla  quota
del  49,11   per   cento   prevista   dalla   legislazione   vigente,
comporterebbe oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato  privi  di
copertura finanziaria; b) secondo il censurato comma 4,  la  maggiore
spesa sanitaria da accantonare o da  destinare  al  ripianamento  del
debito pubblico regionale andrebbe a pregiudicare - per effetto della
destinazione ad altre finalita' - la garanzia dei livelli  essenziali
delle prestazioni sanitarie, il cui  finanziamento  sarebbe  limitato
alla quota del 49,11  per  cento  della  quota  di  compartecipazione
regionale;  c)  la  violazione  di  cui  al   precedente   punto   b)
comporterebbe,  in  via  piu'  generale,  anche  la  violazione   del
parametro posto a presidio della tutela della salute. 
    Gli artt. 34 e  35  della  legge  regionale  impugnata  prevedono
rispettivamente  l'autorizzazione  all'accertamento  in  bilancio  di
contributi pubblici per l'importo di euro 6.600.000,00  in  relazione
ai finanziamenti  di  cui  alla  legge  della  Regione  Siciliana  20
dicembre 1975, n. 79 (Nuove norme per l'incentivazione dell'attivita'
edilizia delle cooperative nella Regione), e per  l'importo  di  euro
1.450.000,00  in  relazione  ai  finanziamenti  di  cui  alla   legge
regionale  25  marzo  1986,  n.  15  (Provvedimenti  per   l'edilizia
abitativa e modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40). 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri  afferma  che  le  norme
regionali richiamate disciplinano l'attivita' edilizia e  quindi  non
si comprende quali nuove o maggiori entrate  possano  derivare  dalle
disposizioni in questione. 
    In assenza del  presupposto  giuridico,  non  potrebbe  ritenersi
consentito  l'accertamento   ipotizzato   dalla   Regione   e   tanto
comporterebbe  l'illegittimita'   costituzionale   di   entrambe   le
disposizioni suddette in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. 
    L'art. 45  della  legge  reg.  Siciliana  n.  8  del  2018  viene
censurato perche' introdurrebbe nuovi benefici pensionistici, di  cui
non potrebbero essere sindacati la conformita' a legge e il  relativo
ammontare,  stante  la  mancata  produzione  di  idonei  elementi  di
valutazione; la legge impugnata non assicurerebbe  la  sostenibilita'
finanziaria degli oneri cosi' introdotti  e  non  sarebbe  rispettosa
delle  misure  di  contenimento  della  spesa  di   personale;   cio'
comporterebbe la violazione  del  principio  di  coordinamento  della
finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e di quello
di copertura delle spese, con cio' contrastando con l'art. 81,  terzo
comma, Cost. 
    Gli interventi di cui all'art. 99, commi 2, 3, 4, 5,  6,  8,  11,
12, 14, 15 e 25, della legge  reg.  Siciliana  n.  8  del  2018  sono
impugnati perche' non  avrebbero  idonea  copertura  finanziaria,  in
quanto le risorse indicate avrebbero una  destinazione  non  conforme
alle disposizioni vigenti in materia e in particolare  alle  delibere
del CIPE approvate in subiecta materia. 
    1.2. -  La  Regione  Siciliana,  costituitasi  in  giudizio,  con
riguardo all'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg.  Siciliana  n.  8
del 2018 eccepisce che, se fosse accolta la questione  sollevata  dal
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rimarrebbe  a  carico  del
bilancio regionale l'onere  dell'innalzamento  della  percentuale  di
compartecipazione  alla  spesa  sanitaria   a   fronte   di   nessuna
retrocessione di quote di  accise,  in  contrasto  con  il  principio
costituzionale del finanziamento  integrale  delle  funzioni  di  cui
all'art.  119  Cost.,  in  forza  del  quale  a  maggiori  competenze
attribuite dovrebbe corrispondere l'ammontare di risorse necessarie a
darvi copertura. La Regione, in mancanza del  raggiungimento  di  una
intesa con lo Stato entro la data stabilita dall'art. 1,  comma  830,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007),
avrebbe introdotto la disposizione normativa di cui all'art. 31 della
legge  reg.  Siciliana  n.  8  del  2018,  auspicando   la   prevista
rinegoziazione degli accordi Stato-Regione. 
    Quanto agli artt. 34 e 35 la Regione Siciliana eccepisce  innanzi
tutto l'inammissibilita' delle censure, in quanto  sarebbero  fondate
su una  carente  comprensione  da  parte  del  ricorrente  del  testo
normativo che, al  contrario  di  quanto  denunciato,  conterrebbe  i
necessari riferimenti alle disposizioni ivi richiamate. 
    Nel merito la  Regione  Siciliana  chiarisce  che,  relativamente
all'impugnato art. 34, «gli importi pari a euro 3.217.091,06 e a euro
3.405.477,56,  accertati  in  entrata  del  bilancio  della   Regione
Siciliana rispettivamente con i decreti del dirigente generale n. 898
del 2018 e n. 957 del 2018, sarebbero somme derivanti  dal  recupero,
avviato con gli istituti di credito, relativo agli anni pregressi  di
quote di contributi gia' erogati, ma trattenute da questi  a  seguito
di estinzioni anticipate o revoche  dagli  accollatari,  afferenti  a
programmi  costruttivi  di  edilizia   agevolata,   derivanti   dalla
liquidazione dei contributi pubblici sui finanziamenti» di  cui  alla
legge reg. Siciliana n. 79 del 1975 e che  verrebbero  contabilizzate
entro il corrente anno. 
    Quanto all'impugnato art. 35, la Regione espone che l'importo  di
euro 1.536.118,60, accertato in entrata del  bilancio  della  Regione
Siciliana con il decreto del Dirigente del Servizio n. 1098 del 2018,
sarebbe costituito da somme derivanti dal recupero,  avviato  con  la
banca Unicredit spa, «relativo agli anni pregressi, di tutte le somme
incassate per interessi, rate di ammortamento e  interessi  moratori,
nonche'  rimborsi  anticipati  operati  dai  mutuatari  e   procedure
esecutive, relativi ai mutui fondiari» della legge reg. Siciliana  n.
15 del 1986. 
    Quanto all'art. 45, la Regione Siciliana sostiene  che  esso  non
introdurrebbe nuovi benefici pensionistici, ma sarebbe  attuativo  di
sentenze di condanna  della  Regione  al  pagamento  dei  trattamenti
previsti della citata norma sulla  base  del  disposto  dell'art.  67
della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2015.  Legge  di  stabilita'
regionale). Inoltre, con  riguardo  alla  copertura  finanziaria,  la
Regione Siciliana, contrariamente a quanto asserito  dal  ricorrente,
avrebbe fornito tutti i richiesti  ragguagli.  Per  tali  motivi,  le
censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri sarebbero
inammissibili o,  comunque,  infondate.  Con  memoria  depositata  in
prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  Siciliana  ha  prodotto   la
relazione  tecnica  che  illustrerebbe  gli   aspetti   contabili   e
finanziari   e    dimostrerebbe    l'erroneita'    del    presupposto
interpretativo del ricorrente riguardo alla novita'  dei  trattamenti
pensionistici: la norma si limiterebbe a fare chiarezza sul  soggetto
deputato all'erogazione del trattamento e  sulla  relativa  copertura
finanziaria. La  Regione  afferma  inoltre  che,  con  riguardo  alla
spettanza  del  trattamento  ai   pensionati   dell'Ente   acquedotti
siciliani, interessati dalla norma in questione, varrebbe quanto gia'
affermato  da  questa  Corte  con  la  sentenza  n.   45   del   2016
relativamente agli ex dipendenti dei Consorzi di aree per lo sviluppo
industriale. 
    Peraltro,  nel  corso  dell'udienza  pubblica,  la  difesa  della
Regione Siciliana ha ammesso che solo alcune delle partite  di  spesa
inserite nel contestato finanziamento sarebbero sorrette da  sentenze
passate in giudicato, mentre  altre  riguarderebbero  fattispecie  di
analoga natura. 
    Quanto all'art. 99, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e  25,
la Regione sostiene che le  questioni  promosse  sarebbero  in  larga
misura frutto di un erroneo  convincimento  circa  la  natura  e  gli
effetti  delle  disposizioni  poiche'  esse  avrebbero  solo   natura
programmatica e non sarebbero  in  contrasto  con  i  principi  e  le
procedure che regolano il  Programma  operativo  complementare  e  il
Fondo sviluppo e coesione, ivi  comprese  le  prescrizioni  contenute
nelle delibere del CIPE di riferimento. 
    Secondo  la  resistente  si  tratterebbe  solo  di  rimodulazioni
interne ai programmi stessi, che non  comporterebbero  una  revisione
degli  obiettivi  strategici   o   una   modifica   della   dotazione
finanziaria.  La  Regione  avrebbe  comunque  assunto  l'impegno   di
modificare adeguatamente i commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17  dell'art.  99
della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 conformemente alle richieste
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha  sollevato,  tra  le  altre,  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt. 31, commi 4 e 5; 34, 35, 45 e
99, commi da 2 a 17 e 25,  della  legge  della  Regione  Siciliana  8
maggio 2018, n. 8, recante «Disposizioni programmatiche e  correttive
per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale», in riferimento  agli
artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, e 119
della Costituzione. 
    2.- Le questioni in esame risultano in parte fondate e  in  parte
meritevoli di apposita istruttoria finalizzata ad acquisire  elementi
indispensabili ai fini della decisione. 
    3.- Per quel che concerne l'art. 31, commi 4 e 5, alla  luce  dei
contrastanti  argomenti  sviluppati  dalle  parti  e  della   mancata
ostensione degli elementi indefettibili  previsti  dall'art.  20  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sussiste il  dubbio
che le disposizioni impugnate non siano conformi ai parametri evocati
e che comunque non  sia  assicurato  neppure  da  parte  dello  Stato
l'integrale finanziamento dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
sanitarie. 
    3.1.-  Le  questioni  promosse   dallo   Stato   sono,   infatti,
intrinsecamente collegate alla concreta  disciplina  delle  relazioni
finanziarie fra Stato e Regione  e  in  particolare  alla  dimensione
della retrocessione delle accise, la quale - secondo le difese  della
Regione  -  dovrebbe  contribuire  al  finanziamento  della   sanita'
regionale. 
    Questa Corte ha  gia'  affermato  che  «la  trasversalita'  e  la
primazia della tutela sanitaria rispetto agli  interessi  sottesi  ai
conflitti Stato-Regioni in tema di competenza legislativa,  impongono
una visione teleologica e sinergica della dialettica finanziaria  tra
questi soggetti, in quanto coinvolgente l'erogazione  di  prestazioni
riconducibili al vincolo di cui all'art. 117, secondo comma,  lettera
m), Cost. [e che] che la determinazione dei LEA  e'  un  obbligo  del
legislatore  statale,  ma  che  la  sua  proiezione  in  termini   di
fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la
fisiologica dialettica tra questi  soggetti  deve  essere  improntata
alla leale collaborazione che, nel caso di specie,  si  colora  della
doverosa  cooperazione  per  assicurare  il  migliore  servizio  alla
collettivita'. Da cio' consegue che la separazione e l'evidenziazione
dei  costi  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  devono   essere
simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio  dello  Stato,  anche
nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende  erogatrici  secondo
la direttiva contenuta nel citato art. 8, comma 1, della legge n.  42
del 2009. In definitiva,  la  dialettica  tra  Stato  e  Regioni  sul
finanziamento dei LEA dovrebbe consistere in un leale  confronto  sui
fabbisogni e sui costi che incidono  sulla  spesa  costituzionalmente
necessaria, tenendo conto della disciplina e della  dimensione  della
fiscalita' territoriale nonche' dell'intreccio di competenze  statali
e regionali in questo delicato ambito materiale» (sentenza n. 169 del
2017). 
    3.2.- Tali principi sono specificati  nell'art.  20  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali  e  dei  loro  organismi,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il quale stabilisce
condizioni indefettibili nella  individuazione  e  allocazione  delle
risorse inerenti ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni.  Recita
infatti detta  norma:  «1.  Nell'ambito  del  bilancio  regionale  le
regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate  e  delle
uscite relative  al  finanziamento  del  proprio  servizio  sanitario
regionale, al fine di consentire la confrontabilita' immediata fra le
entrate e le spese sanitarie iscritte nel  bilancio  regionale  e  le
risorse  indicate  negli  atti  di  determinazione   del   fabbisogno
sanitario regionale standard  e  di  individuazione  delle  correlate
fonti di finanziamento, nonche' un'agevole verifica  delle  ulteriori
risorse rese disponibili  dalle  regioni  per  il  finanziamento  del
medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal
fine  le  regioni  adottano  un'articolazione  in  capitoli  tale  da
garantire, sia nella sezione dell'entrata  che  nella  sezione  della
spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di  partite  di  giro,
separata  evidenza  delle  seguenti   grandezze:   A)   Entrate:   a)
finanziamento sanitario  ordinario  corrente  quale  derivante  dalle
fonti di finanziamento definite nell'atto formale  di  determinazione
del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle
relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi
compresa  la  mobilita'  attiva  programmata  per   l'esercizio;   b)
finanziamento sanitario aggiuntivo corrente,  quale  derivante  dagli
eventuali atti regionali di incremento di  aliquote  fiscali  per  il
finanziamento della  sanita'  regionale,  dagli  automatismi  fiscali
intervenuti  ai  sensi  della  vigente  legislazione  in  materia  di
copertura dei disavanzi sanitari,  da  altri  atti  di  finanziamento
regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione  dei  livelli
di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da  iscrizione
volontaria  al  Servizio  sanitario   nazionale;   c)   finanziamento
regionale del disavanzo sanitario  pregresso;  d)  finanziamento  per
investimenti  in  ambito  sanitario,  con  separata  evidenza   degli
interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo
20, della legge n. 67 del 1988; B) Spesa: a) spesa sanitaria corrente
per il finanziamento dei  LEA,  ivi  compresa  la  mobilita'  passiva
programmata per  l'esercizio  e  il  pay  back;  b)  spesa  sanitaria
aggiuntiva per il finanziamento di livelli  di  assistenza  sanitaria
superiori  ai  LEA;  c)  spesa  sanitaria  per  il  finanziamento  di
disavanzo sanitario pregresso; d) spesa per  investimenti  in  ambito
sanitario, con separata  evidenza  degli  interventi  per  l'edilizia
sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del
1988. 2. Per garantire effettivita' al finanziamento dei  livelli  di
assistenza sanitaria, le regioni: a) accertano ed impegnano nel corso
dell'esercizio  l'intero  importo  corrispondente  al   finanziamento
sanitario corrente [...]. 2-bis. I gettiti  derivanti  dalle  manovre
fiscali regionali e destinati al finanziamento del Servizio sanitario
regionale sono iscritti  nel  bilancio  regionale  nell'esercizio  di
competenza dei tributi. 2-ter. La quota dei gettiti  derivanti  dalle
manovre   fiscali   regionali    destinata    obbligatoriamente    al
finanziamento  del  Servizio  sanitario  regionale,  ai  sensi  della
legislazione vigente sui piani di rientro dai disavanzi sanitari,  e'
iscritta  nel  bilancio  regionale   triennale,   nell'esercizio   di
competenza dei tributi». 
    3.3.- Dunque la situazione emergente dagli atti  di  causa  rende
necessario che le parti  dimostrino  il  rispetto  dell'art.  20  del
d.lgs. n. 118 del 2011, alla cui attuazione cooperano  sia  lo  Stato
sia  la  Regione  stessa,  e  forniscano  la   prova   dell'integrale
finanziamento dei LEA, di cui l'avvenuta retrocessione delle quote di
accise o l'attribuzione di altro cespite nella misura di legge dovuta
dallo Stato dovrebbe essere parte integrante,  nonche'  del  rispetto
dei vincoli di destinazione, che la vigente normativa impone  per  il
finanziamento dei livelli essenziali. 
    4.- Le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 34  e
35 della legge reg. Sicilia n. 8 del 2018,  promosse  in  riferimento
all'art. 81, terzo comma, Cost., sono fondate. 
    L'art. 34 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 stabilisce che
«[i]l dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita'  e
dei trasporti e' autorizzato ad accertare  in  entrata  sul  bilancio
regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti  di  cui
alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 per  6.600  migliaia  di
euro». 
    L'art. 35 della medesima legge regionale dispone  che  lo  stesso
dipartimento «e' autorizzato ad accertare  in  entrata  sul  bilancio
regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti  di  cui
alla legge regionale 25 marzo 1986,  n.  15  per  1.450  migliaia  di
euro». 
    Il ricorrente lamenta che le autorizzazioni  all'accertamento  in
bilancio  dei  predetti  contributi  pubblici,  disciplinate  con  le
disposizioni impugnate, sarebbero apodittiche, generiche e prive  del
presupposto giuridico, trattandosi di norme risalenti, che, in  corso
di anno e a distanza  di  tanto  tempo  dalla  loro  emanazione,  non
potrebbero verosimilmente generare entrate nella misura determinata a
priori dal legislatore regionale. 
    La censura e' fondata; e' costante,  infatti,  l'orientamento  di
questa Corte secondo cui  le  risorse  stanziate  in  entrata  devono
essere  congrue  e  attendibili,   poiche'   dalla   loro   effettiva
realizzazione  dipende  la  tutela  dell'equilibrio  il  cui   canone
costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost., «opera direttamente,
a prescindere  dall'esistenza  di  norme  interposte»  (ex  plurimis,
sentenza n. 26 del 2013). 
    4.1.-  Nel  caso  di  specie   esistono   peraltro   disposizioni
puntualmente attuative del precetto costituzionale. L'art. 53,  commi
1 e 2, del d.lgs.  n.  118  del  2011  disciplina  analiticamente  le
modalita' dell'accertamento: «1. Tutte le obbligazioni giuridicamente
perfezionate attive, da cui derivano entrate per la  regione,  devono
essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione  e'
perfezionata, con imputazione  all'esercizio  in  cui  l'obbligazione
viene  a  scadenza,  secondo  le  modalita'  previste  dal  principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato n.  4/2.
Le entrate sono registrate nelle scritture  contabili  anche  se  non
determinano  movimenti  di   cassa   effettivi.   2.   L'accertamento
costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il
funzionario competente, sulla base di idonea documentazione  verifica
la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico
che da' luogo all'obbligazione  attiva  giuridicamente  perfezionata,
individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la
relativa scadenza, e  registra  il  diritto  di  credito  imputandolo
contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene  a  scadenza.
Non possono essere riferite ad un determinato  esercizio  finanziario
le entrate il cui diritto di  credito  non  venga  a  scadenza  nello
stesso esercizio finanziario. E' vietato  l'accertamento  attuale  di
entrate future». 
    Tali disposizioni illustrano analiticamente le regole finalizzate
alla corretta redazione della parte entrata del bilancio.  Si  tratta
di operazioni indefettibili  per  poter  iscrivere  in  bilancio  una
somma, cui automaticamente e' correlata la  dimensione  della  spesa.
Esse  costituiscono  una  declinazione  specifica  dei  principi   di
prudenza,  veridicita',  attendibilita'  e   chiarezza   -   principi
contabili generali contenuti  nell'Allegato  1  richiamato  dall'art.
38-bis, comma 3, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
contabilita' e finanza pubblica) nella sua vigente formulazione - che
consente di considerare valida una partita attiva solo in presenza di
un titolo giuridico appropriato e di una stima credibile. 
    La violazione di tale regola virtuosa comporta inevitabilmente la
mancata  copertura   di   una   parte   della   spesa   per   effetto
dell'iscrizione  invalida  nel  bilancio  della  posta   attiva   non
attendibilmente stimata. E come gia' piu' volte evidenziato da questa
Corte,  difetto  di  copertura  e  pregiudizio  dell'equilibrio   del
bilancio sono facce  della  stessa  medaglia,  tenuto  conto  che  la
predetta irregolarita' della parte entrata consente una dimensione di
spesa altrimenti  non  sostenibile,  con  inevitabile  riverbero  sul
successivo risultato di amministrazione che  viene  a  peggiorare  in
misura pari all'entrata non realizzabile. 
    Nella fattispecie in esame, il  legislatore  regionale,  anziche'
rimettere  alla  fisiologica  procedura  di  stima  dell'entrata   la
determinazione  delle  risorse  realizzabili,  impone  a  un  proprio
dipartimento di  accertarle  automaticamente  e,  per  di  piu',  con
riferimento a due leggi regionali risalenti nel  tempo  e  indefinite
per  quel  che  concerne  l'individuazione  dei  settori  dai   quali
deriverebbero tali risorse. 
    4.2.- Non possono  essere  accolte  le  eccezioni  della  Regione
Siciliana, la quale sostiene che: a) le somme relative  all'impugnato
art. 34, di euro 3.217.091,06 e di euro  3.405.477,56,  accertate  in
entrata del bilancio  della  Regione  Siciliana  con  i  decreti  del
Dirigente generale n. 898 e n. 957 del 2018, sarebbero  correttamente
iscritte, in quanto «derivanti dal recupero, avviato con  le  banche,
relative agli anni pregressi di quote di contributi gia' erogati,  ma
trattenute dalle banche a seguito di estinzioni anticipate o  revoche
dagli accollatari,  relative  a  programmi  costruttivi  di  edilizia
agevolata, derivanti dalla liquidazione dei contributi  pubblici  sui
finanziamenti di cui alla L.R. n. 79/75 cap. 742802  e  che  verranno
contabilizzate entro il corrente  anno»;  b)  la  somma  relativa  al
successivo art. 35, di euro 1.536.118,60, accertata  in  entrata  del
bilancio della Regione siciliana con il  decreto  del  Dirigente  del
servizio n. 1098 del 2018, deriverebbe «dal recupero, avviato con  la
banca UNICREDIT, relativ[o] agli anni pregressi  di  tutte  le  somme
incassate per interessi, rate di ammortamento ed interessi  moratori,
rimborsi anticipati operati  dai  mutuatari  e  procedure  esecutive,
relativi ai mutui fondiari della L.R. n. 15/86». 
    Tali argomentazioni confermano che le pretese maggiori entrate si
fondano sul mero avvio di procedure di recupero nei  confronti  degli
istituti di credito relativamente a partite pregresse e  notevolmente
risalenti nel tempo, in relazione alle quali  non  puo'  parlarsi  di
obbligazione  attiva  perfezionata,  ma  addirittura  presumersi   la
probabile mancata realizzazione. Come  e'  gia'  stato  affermato  da
questa  Corte,  «[l]a  loro  contabilizzazione  in   entrata   amplia
artificiosamente le risorse disponibili consentendo  spese  oltre  il
limite  del  naturale   equilibrio   ed   esonera,   per   di   piu',
l'amministrazione dal porre doveroso rimedio al  disavanzo  effettivo
oscurato  dall'eccentrica  operazione  contabile.  Ne   deriva,   tra
l'altro, la mancata copertura delle  spese  per  l'insussistenza  dei
cespiti in entrata  e  il  conseguente  squilibrio  del  bilancio  di
competenza,   con   conseguente   aggravio   per   i   risultati   di
amministrazione  negativi  provenienti   dai   precedenti   esercizi»
(sentenza n. 274 del 2017). E, in effetti, e' la correlazione tra  la
parte dell'entrata e  quella  della  spesa  a  rendere  indefettibile
l'indicazione dei  mezzi  necessari  per  fronteggiare  le  spese  di
esercizio e assicurare «una visione globale del bilancio,  nel  quale
tutte le  spese  si  confrontano  con  tutte  le  entrate  [cosi'  da
assicurare] il mantenimento dell'equilibrio complessivo del  bilancio
presente e di quelli futuri, senza pretendere di spezzarne  l'unita'»
(sentenza n. 1 del 1966). 
    Come questa  Corte  ha  piu'  volte  sottolineato,  la  copertura
finanziaria delle spese deve indefettibilmente  avere  un  fondamento
giuridico,  dal   momento   che,   diversamente   opinando,   sarebbe
sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio
per realizzare nuove o  maggiori  spese.  Si  e'  gia'  rilevato,  in
precedenza, che «copertura economica delle spese  ed  equilibrio  del
bilancio sono due  facce  della  stessa  medaglia,  dal  momento  che
l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia  sorretto
dalla previa individuazione delle pertinenti risorse:  nel  sindacato
di costituzionalita' copertura finanziaria  ed  equilibrio  integrano
"una clausola generale in grado di operare pure in assenza  di  norme
interposte  quando  l'antinomia  [con  le   disposizioni   impugnate]
coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti 'la  forza
espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo]  comma,  Cost.,  presidio
degli equilibri di finanza pubblica,  si  sostanzia  in  una  vera  e
propria clausola generale in grado di  colpire  tutti  gli  enunciati
normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e
contabile' (sentenza n. 192 del 2012)" (sentenza n.  184  del  2016)»
(sentenza n. 274 del 2017). 
    Peraltro, gia' in precedenza e' stato ribadito  che  «l'art.  81,
quarto [ora  terzo]  comma  della  Costituzione,  pone  il  principio
fondamentale   della   copertura   delle   spese,   richiedendo    la
contestualita' tanto dei presupposti che giustificano  le  previsioni
di spesa quanto di quelli posti  a  fondamento  delle  previsioni  di
entrata  necessarie  per  la  copertura  finanziaria   delle   prime»
(sentenza n. 213 del 2008). 
    4.3.- Gli artt. 34 e 35 della legge reg. Siciliana n. 8 del  2018
devono essere dunque dichiarati  costituzionalmente  illegittimi  per
contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. e con  le  norme  che  ne
specificano l'applicazione al caso in esame. 
    5. - Occorre ora esaminare le  questioni  afferenti  all'art.  45
della legge regionale impugnata ma le opposte posizioni  delle  parti
possono essere correttamente valutate solo con  l'approfondimento  di
alcuni elementi che la Regione  Siciliana  deduce  ma  non  riesce  -
attraverso la documentazione prodotta - a provare  compiutamente,  in
modo sufficiente a  contrastare  le  censure  di  non  corrispondenza
dell'impugnato art. 45 ai parametri costituzionali di cui agli  artt.
81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. 
    Per tale motivo si rende  necessario  che  la  Regione  Siciliana
fornisca chiarimenti e documentazione  secondo  l'allegata  ordinanza
istruttoria. 
    6.- Infine, occorre esaminare le censure rivolte ai commi  2,  3,
4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 dell'art. 99 della legge reg. Sicilia
n. 8 del 2018. 
    Anche in questo caso in ordine alle  contrapposte  argomentazioni
delle parti  in  causa,  emerge  l'esigenza  di  acquisire  ulteriori
elementi di conoscenza, essendo evidente che l'iscrizione in bilancio
e la destinazione specifica dei fondi strutturali non  possono  avere
solo "natura programmatoria" e devono essere comunque coerenti con la
disciplina generale  di  tali  fondi.  In  particolare,  non  risulta
indicato analiticamente il regime giuridico dei diversi fondi  incisi
dal mutamento di destinazione, di tal che non e' possibile verificare
se i nuovi obiettivi previsti del citato art.  99  siano  compatibili
con tale regime e,  in  quanto  tali,  perseguibili  con  le  risorse
afferenti a tali fondi. 
    Pertanto, anche in ordine a tali  elementi  si  rende  necessario
ordinare incombenti alle parti, di indicare le ragioni che -  a  loro
avviso - rendono compatibile o meno  la  disciplina  giuridica  delle
risorse previste dalle norme impugnate con le  nuove  destinazioni  e
con il parametro di cui all'invocato art. 81, terzo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni di legittimita'  costituzionale  promosse  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale  degli  artt.  34  e  35
della legge della Regione Siciliana 8  maggio  2018,  n.  8,  recante
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.  Legge  di
stabilita' regionale»; 
    dispone  che,  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  la
Regione Siciliana e il Presidente del Consiglio dei  ministri,  anche
per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, forniscano
informazioni e producano documenti secondo l'allegata ordinanza. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE 
 
 
                                                            Allegato: 
                                                Ordinanza istruttoria 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 31, commi
4 e 5, 45 e 99, commi da 2 a  17  e  25  della  legge  della  Regione
Siciliana  8  maggio  2018,  n.  8  (Disposizioni  programmatiche   e
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  il
10-16 luglio 2018, depositato  in  cancelleria  il  17  luglio  2018,
iscritto al n. 44  del  registro  ricorsi  2018  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  34,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2018. 
    Ritenuto quanto esposto nei punti del Considerato in  diritto  2,
3, 5 e 6 della sentenza, cui e' allegata la presente ordinanza. 
    Considerato  di  dover   conseguentemente   espletare   attivita'
istruttoria al riguardo. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dispone che, entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  della
presente ordinanza: 
    a) in ordine all'art. 31, commi 4 e 5, della legge della  Regione
Siciliana  8  maggio  2018,  n.  8  (Disposizioni  programmatiche   e
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale), 
    a.1.) la Regione Siciliana invii  un  estratto  delle  previsioni
definitive del bilancio 2018 - debitamente  attestato  dalla  propria
Ragioneria - contenente l'"esatta perimetrazione" di cui all'art.  20
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  2009,  n.  42),  con
analitica indicazione delle partite di  entrata  e  di  spesa  e  dei
relativi  stanziamenti  inerenti  ai  diversi  finanziamenti  e  alle
diverse spese, secondo la classificazione del predetto art. 20; 
    a.2.) il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  anche  per  il
tramite  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  invii   le
risultanze del monitoraggio circa  lo  stato  del  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale nella Regione  Siciliana  contenente  le
risorse  stanziate  dallo  Stato,  quelle  stanziate  dalla  Regione,
nonche' i  reciproci  flussi  finanziari  intervenuti  tra  le  parti
nell'esercizio 2018; cio' separando  le  somme  assegnate  secondo  i
criteri di classificazione previsti dall'art. 20 del  d.lgs.  n.  118
del 2011; 
    a.3.)  entrambe  le  parti  forniscano  informazioni   circa   le
modalita' con cui sono state calcolate le somme destinate ai LEA,  la
quota - in valore nominale e non percentuale - assegnata da  ciascuna
per  tale  finalita';  la  cronologia  delle  erogazioni   di   parte
ministeriale  -  con  particolare  riguardo  alla  dimensione   della
retrocessione delle accise o dell'alternativo cespite nella misura di
legge fissata a carico dello Stato - e quella delle  erogazioni  alle
aziende sanitarie e ospedaliere da parte della Regione Siciliana; 
    b) in ordine all'art. 45 della legge  reg.  Siciliana  n.  8  del
2018, 
    b.1.) la Regione Siciliana precisi con  analitica  chiarezza:  le
fonti normative del finanziamento del  fondo  e  dell'imputazione  al
fondo stesso degli oneri pensionistici in discussione; i  criteri  di
quantificazione  della  spesa,   precisando   gli   oneri   derivanti
direttamente da  sentenza  passata  in  giudicato,  quelli  derivanti
dall'estensione dei giudicati ai  soggetti  in  analoghe  condizioni,
quelli   eventualmente   inerenti   a   soggetti   le   cui   istanze
giurisdizionali siano  state  rigettate;  la  posta  di  bilancio  di
imputazione degli oneri e gli specifici mezzi di copertura,  entrambi
debitamente attestati dalla Ragioneria; 
    c) in ordine all'art. 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge  reg.
Siciliana n. 8 del 2018, 
    c.1.)  la  Regione  Siciliana  rediga  un   analitico   prospetto
sinottico contenente il raffronto tra l'originaria  destinazione  dei
fondi strutturali e quella prevista dalle nuove  ipotesi  di  cui  al
richiamato art. 99; indichi inoltre -  per  ciascun  comma  impugnato
dallo Stato - la provenienza dei suddetti fondi (strutturali europei,
nazionali di coesione, eventualmente regionali);  indichi,  altresi',
se la disciplina inerente all'impiego degli  stessi  fondi  sia,  con
riguardo alla loro provenienza, differenziata ovvero uniforme; 
    c.2.)  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   precisi
analiticamente se i mutamenti di destinazione dei  fondi  strutturali
previsti nell'art. 99 siano compatibili con le norme che ne  regolano
l'utilizzazione; inoltre, indichi quantitativamente - con riferimento
al suddetto art. 99 - le risorse assegnate per  l'esercizio  2018  in
quota  fondi  europei  e  in  quota  fondi  nazionali  di   coesione,
precisando se la disciplina inerente all'impiego dei  suddetti  fondi
sia,  con  riguardo  alla  loro  provenienza,  differenziata   ovvero
uniforme. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio Lattanzi, Presidente 
                       Aldo Carosi, Redattore 
                    Filomena Perrone, Cancelliere