N. 204 ORDINANZA 16 - 24 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Delibazione dell'ammissibilita'  degli  interventi  nel  giudizio  di
  legittimita' costituzionale (R.O. n. 61 del  2019)  concernente  la
  disciplina dell'attivita' dello stabilimento Ilva di Taranto. 
-   
-   
(GU n.31 del 31-7-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5,
del decreto-legge 5 gennaio 2015,  n.  1  (Disposizioni  urgenti  per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in  crisi  e
per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto), convertito, con
modificazioni,  in  legge  4  marzo  2015,  n.  20,  come  modificato
dall'art. 1, comma 7, del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191
(Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali
del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, in legge 1° febbraio
2016, n. 13, come successivamente modificato dall'art.  1,  comma  4,
lettera a), del decreto-legge 9  giugno  2016,  n.  98  (Disposizioni
urgenti  per  il  completamento  della  procedura  di  cessione   dei
complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con  modificazioni,
in legge 1° agosto 2016, n. 151, e dall'art. 6, comma 10-bis, lettere
a) e c) del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244  (Proroga  e
definizione di termini), convertito con  modificazioni  in  legge  27
febbraio  2017,  n.  19,  in  relazione  all'art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a  tutela
della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso  di
crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012,  n.  231  e
dell'art. 2,  comma  6,  del  medesimo  d.l.  n.  1  del  2015,  come
convertito, nel testo attualmente in vigore dopo le modifiche operate
dal d.l. n. 98 del 2016, come convertito, e dal d.l. n. 244 del 2016,
come convertito, promosso dal Giudice  per  le  indagini  preliminari
presso il Tribunale ordinario di  Taranto,  nei  procedimenti  penali
riuniti a carico di R. C. e N. P. con ordinanza dell'8 febbraio 2019,
iscritta al n. 61 del registro  ordinanze  2019  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  17,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di intervento dell'ArcelorMittal Italia spa, della
Regione Puglia e del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    vista l'istanza di fissazione della camera di  consiglio  per  la
decisione  sull'ammissibilita'   dell'intervento   depositata   dalla
ArcelorMittal Italia spa; 
    udito nella camera di consiglio del 16  luglio  2019  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con ordinanza resa in data 8  febbraio  2019  (reg.
ord. n. 61 del 2019), il Giudice per le indagini  preliminari  presso
il  Tribunale  ordinario  di  Taranto  ha  sollevato   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'  art.  2,  commi  5  e   6,   del
decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  urgenti   per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in  crisi  e
per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  4  marzo  2015,  n.  20,  per  ritenuto
contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e  117,  comma  primo,
della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 2,  8  e  13
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; 
    che, secondo quanto riferito dal  giudice  a  quo,  le  questioni
traggono origine da  tre  procedimenti  penali  rubricati  al  numero
R.G.N.R. n. 10093/16 e ai numeri 7297/17 R.G. mod. 44  e  n.  5568/17
R.G. mod. 44 istruiti  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Taranto
connessi   all'assunta   emissione   di   inquinanti    riconducibile
all'attivita' dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto; 
    che, in particolare, il giudice rimettente  riferisce  di  essere
stato investito, in relazione a tali procedimenti, di  tre  richieste
di archiviazione e  di  dissentire  dalle  valutazioni  espresse  dal
locale ufficio requirente poiche'  nei  fatti  rilevati  sono  a  suo
parere configurabili i delitti previsti dagli artt.  434  e  437  del
codice penale e, per gli eventi successivi al 29 maggio 2015,  quelli
previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen., fatta  salva  la
fattispecie residuale dell'art. 674 cod. pen.,  non  senza  precisare
che, trattandosi di  reati  permanenti,  potrebbe  essere  necessario
anche accertare l'attuale e  duratura  prosecuzione  delle  attivita'
inquinanti; 
    che, pertanto, nel quadro dell'udienza ex  art.  409  del  codice
procedura penale, ha ritenuto di sollevare le menzionate questioni di
legittimita' costituzionale sotto due profili; 
    che, avuto riguardo al primo aspetto, concernente la prosecuzione
dell'attivita' produttiva presso lo stabilimento siderurgico ILVA  di
Taranto, il giudice a quo afferma che uno dei temi  di  indagine  che
intende approfondire riguarda  l'eventuale  permanenza  dei  fenomeni
emissivi, di modo che le condotte su  cui  si  sta  indagando  o  che
potrebbero essere oggetto di potenziali nuove indagini non riguardano
solo il biennio 2014-2015, ma anche il 2016 (di cui  al  procedimento
penale n. 7297/17 mod. 44) e, astrattamente, gli anni successivi, ove
si consideri che si tratta di condotte riguardanti reati  permanenti,
la cui consumazione e' strettamente connessa al ciclo produttivo, mai
interrottosi; 
    che, tuttavia, evidenzia  il  rimettente,  tenuto  conto  che  la
stessa  attivita'  produttiva,  giusta  d.P.C.m.  29  settembre  2017
(Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attivita'
di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1,  comma
8.1., del decreto-legge 4 dicembre  2015,  n.  191,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge  1º  febbraio  2016,  n.  13),  e'  stata
autorizzata   sino   al   23   agosto   2023,   data   di    scadenza
dell'autorizzazione integrata ambientale  e  termine  ultimo  per  la
realizzazione degli interventi del piano ambientale, le indagini  non
potrebbero non tener conto che si tratta di un'attivita'  autorizzata
per legge a proseguire,  nonostante  lo  stesso  legislatore  l'abbia
ritenuta  fonte  di  pericoli  gravi  e  rilevanti  per  l'integrita'
dell'ambiente e della salute; 
    che da tanto  sorge  la  ritenuta  necessita'  di  scrutinare  la
conformita' a Costituzione delle disposizioni che hanno consentito  e
che stanno tuttora consentendo allo stabilimento ILVA di  Taranto  la
prosecuzione  dell'attivita'  produttiva  in  costanza  di  sequestro
penale; 
    che   l'altro   profilo,   anch'esso    strettamente    correlato
all'attivita'  produttiva,  concerne  la  speciale   causa   di   non
punibilita' prevista dall'art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015  in
favore  dei  gestori  dello  stabilimento  e  dei  soggetti  da  essi
delegati; 
    che, secondo quanto  sostiene  il  giudice  rimettente,  il  mero
rispetto delle previsioni contenute nel piano ambientale  di  cui  al
d.P.C.m. 14 marzo 2014 (Piano  delle  misure  e  dette  attivita'  di
tutela  ambientale   e   sanitaria,   emanato   in   attuazione   del
decreto-legge n. 61 del 2013) da parte dei gestori dello stabilimento
consente agli stessi di non incorrere in  responsabilita'  penalmente
rilevante per violazione delle norme penali comuni; 
    che, in particolare, tale disposizione, ove interpretata  secondo
quanto espresso dall'Avvocatura generale  dello  Stato,  con  proprio
parere del 14 settembre 2017, potrebbe impedire  sino  al  23  agosto
2023 l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico  ministero,
rendendo cosi' superflue quelle investigazioni che  dovessero  essere
disposte  da  esso  giudice  rimettente,  perche'  gli  autori  delle
condotte, attive  e  omissive,  che  hanno  cagionato  quegli  eventi
possono godere della detta previsione; 
    che, quand'anche tale norma fosse interpretata letteralmente, nel
senso  condiviso  dal  rimettente,  di  limitare  al  30  marzo  2019
l'estensione temporale  dell'esimente,  in  ogni  caso  la  questione
sarebbe  rilevante  perche'  quest'ultima  comunque   coprirebbe   le
condotte poste al suo vaglio nei menzionati procedimenti; 
    che, pertanto, per il  giudice  a  quo  e'  preliminare  chiarire
anzitutto  se  quelle  norme  che  stanno   consentendo   l'attivita'
produttiva presso lo stabilimento ILVA di Taranto,  con  garanzia  di
esenzione da responsabilita' penale per  le  sue  figure  apicali  (o
soggetti da essi delegati), possano  considerarsi  costituzionalmente
legittime; 
    che, con atto depositato il 14 maggio  2019,  e'  intervenuto  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la trasmissione degli
atti al giudice rimettente per una nuova valutazione dei  presupposti
del giudizio incidentale di costituzionalita'  alla  luce  di  quanto
previsto dall'art. 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi) convertito, con modificazioni,  nella  legge  28
giugno 2019, n 58; 
    che,  con  atto  anch'esso  depositato  il  14  maggio  2019,  e'
intervenuta  l'ArcelorMittal  Italia  spa,  la   quale,   dopo   aver
ripercorso l'iter  argomentativo  dell'ordinanza  di  rimessione,  ha
evidenziato  le  ragioni  di  ammissibilita'  del  proprio  atto   di
intervento, chiedendo, quindi, in via  preliminare,  la  restituzione
degli atti al giudice rimettente per effetto dello  ius  superveniens
costituito  dal  richiamato  art.  46  del  d.l.  n.  34  del   2019,
concludendo, comunque, per l'inammissibilita' e l'infondatezza  della
quaestio sollevata; 
    che,  con  atto  parimenti  depositato  il  14  maggio  2019,  e'
intervenuta altresi' la Regione Puglia, la quale, in  prima  battuta,
ha esposto le ragioni in base alle quali e' legittimata a intervenire
nel presente giudizio incidentale di legittimita' costituzionale  per
poi chiedere la restituzione degli atti  al  giudice  a  quo  perche'
proceda a  una  nuova  valutazione,  in  punto  di  rilevanza  e  non
manifesta   infondatezza   della   questione,   che    tenga    conto
dell'effettivo termine finale delle disposizioni oggetto di giudizio,
non ritenendo essa interveniente legittimo il d.P.C.m.  29  settembre
2017, nella parte in cui  autorizza  la  prosecuzione  dell'attivita'
produttiva presso lo stabilimento ILVA di Taranto sino al  23  agosto
2019 a condizione che siano  rispettate  le  prescrizioni  del  piano
ambientale;  in  via  subordinata,  ha  chiesto  che  sia  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale delle  disposizioni  censurate  sotto
tutti i profili sollevati dall'ordinanza di rimessione; 
    che l'ArcelorMittal  Italia  spa,  in  data  5  giugno  2019,  ha
chiesto, previa decisione di  questa  Corte  sull'ammissibilita'  del
proprio intervento in giudizio, di essere ammessa alla  consultazione
integrale  del  fascicolo  di   giudizio,   anche   ai   fini   della
partecipazione all'eventuale trattazione orale della controversia; 
    che, viste le disposizioni presidenziali del 21 novembre 2018, il
Presidente, con provvedimento del 12  giugno  2019,  notificato  alle
parti,  ha  fissato  per  la  trattazione  relativa  alla   decisione
sull'ammissibilita' dell'intervento della ArcelorMittal Italia spa  e
della Regione Puglia l'odierna camera di consiglio; 
    che l'ArcelorMittal Italia spa e la Regione  Puglia  hanno  fatto
pervenire memorie. 
    Considerato che la Regione Puglia e' stata individuata come parte
offesa dal delitto di cui all'art. 434 del codice penale per  cui  si
procede nel procedimento rubricato  al  R.G.N.R.  n.  10093/16  (come
risulta dal decreto di fissazione dell'udienza di camera di consiglio
a seguito di richiesta di archiviazione non  accolta  dal  giudice  a
quo,  nonche'  dal  verbale  dell'udienza  camerale  su   opposizione
all'archiviazione, tenutasi il 18 settembre 2018 innanzi al  medesimo
giudice), di modo che il suo atto di intervento nel presente giudizio
e' da qualificarsi come mero atto di costituzione che  non  abbisogna
di alcun provvedimento di espressa ammissione; 
    che, con riferimento all'intervento  spiegato  dall'ArcelorMittal
Italia    spa,    merita    ulteriore     continuita'     l'indirizzo
giurisprudenziale  per  cui,  se  la   partecipazione   al   giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma,
alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del  Consiglio
dei ministri e, nel caso di  legge  regionale,  al  Presidente  della
Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale),  e'   ugualmente   ammissibile
l'intervento di soggetti terzi che siano  titolari  di  un  interesse
qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale  dedotto
in giudizio e non semplicemente regolato,  al  pari  di  ogni  altro,
dalla norma oggetto di censura (sentenze n. 98 e n. 13 del  2019,  n.
180 del 2018); 
    che dagli atti depositati si ricava che,  con  scrittura  del  28
giugno 2017, autenticata per notaio Carlo Marchetti in  Milano  (rep.
13941, racc. 7363), le societa' del gruppo  ILVA  in  amministrazione
straordinaria e AmInvest Co. Italy srl hanno stipulato  un  contratto
di affitto con obbligo di acquisto dei rami di azienda, il quale,  in
data 14 settembre 2018, oltre a essere integrato con atto  denominato
«[a]ddendum al contratto di affitto con obbligo di acquisto  di  rami
d'azienda ritenuta lecita»,  e'  stato  modificato  ai  sensi  di  un
«accordo di modifica del contrato di affitto con obbligo di  acquisto
di rami d'azienda» autenticato per notaio Monica Giannotti  di  Roma,
prevedendo, inter alia, all'art. 27-bis che ad AmInvest Co. Italy srl
spettasse il diritto  di  designare  una  societa'  o  piu'  da  essa
controllate «affinche' diventino parte del Presente contratto, e,  in
luogo di Am Invest, prendano in affitto uno o  piu'  rami  d'azienda»
nonche', fra l'altro, esercitino l'obbligo di  acquisto  ed  assumano
tutte le altre obbligazioni spettanti all'affittuario; 
    che, in data 19 settembre 2018,  l'AmInvest  Co.  Italy  srl  ha,
appunto, designato ai sensi del combinato disposto degli  artt.  1401
del  codice  civile  e  27-bis  del  cennato  contratto  di  affitto,
l'odierna interveniente, ArcelorMittal  Italia  spa,  quale  societa'
designata per l'affitto definitivo con obbligo di acquisto  del  ramo
d'azienda della concedente; 
    che, di conseguenza, in  data  31  ottobre  2018,  con  scrittura
autenticata per notaio Carlo Marchetti in Milano (rep.  14649,  racc.
7772), l'ArcelorMittal Italia spa ha stipulato un nuovo contratto  di
affitto  di  ramo  di  azienda  con  ILVA  spa   in   amministrazione
straordinaria, cosi' divenendo titolare ab origine delle obbligazioni
previste nel contratto quadro  del  28  giugno  2017  e  responsabile
dell'adempimento delle  obbligazioni  sorgenti  dal  nuovo  strumento
negoziale,  dal  contratto  quadro  e  dai  contratti  collegati  nei
confronti della societa' concedente; 
    che fra le obbligazioni assunte da ArcelorMittal Italia spa vi e'
anche quella di esercitare, compatibilmente  con  i  sequestri  e  il
piano ambientale, le attivita' imprenditoriali cui sono  destinati  i
rami  d'azienda,  in  coerenza  con   quanto   previsto   nel   piano
industriale, assicurando la continuita' produttiva degli stabilimenti
industriali (art. 13.1 del contratto  quadro  del  28  giugno  2017),
cosi'  impegnandosi  a   svolgere   le   manutenzioni   ordinarie   e
straordinarie (art. 15 del medesimo contratto) oltre alle attivita' e
misure di tutela  ambientale  e  sanitaria,  da  eseguirsi  sotto  la
vigilanza dei commissari straordinari  e  delle  societa'  concedenti
(art. 19 dello stesso contratto); 
    che, in applicazione di quanto  sopra,  l'odierna  interveniente,
ArcelorMittal Italia spa, ha assunto la gestione  dello  stabilimento
di Taranto a decorrere dal 1° novembre 2018; 
    che, di conseguenza, l'intervento di ArcelorMittal Italia spa  e'
ammissibile,  posto  che   essa,   quale   concreto   gestore   dello
stabilimento, e' titolare di un interesse qualificato, immediatamente
inerente  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in   giudizio   e   non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme censurate,
avendo il giudice rimettente  censurato  le  menzionate  disposizioni
perche', oltre a esonerare da responsabilita' penale i gestori  dello
stabilimento,   autorizzano   «in   ogni   caso»   la    prosecuzione
dell'attivita' produttiva presso lo stabilimento ILVA di  Taranto  in
pendenza di sequestro penale sino al 23 agosto 2023. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  ammissibile  l'intervento  spiegato  dall'ArcelorMittal
Italia spa. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE