N. 205 SENTENZA 21 maggio - 25 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Certificazione dei crediti vantati
  dalle imprese  nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche  -
  Iscrizione  dei  consorzi  e  delle  societa'  d'ambito  posti   in
  liquidazione  presso  la  piattaforma   elettronica   dei   crediti
  commerciali. 
- Legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n.  10  (Disposizioni
  programmatiche e correttive per l'anno 2018.  Legge  di  stabilita'
  regionale. Stralcio I), art. 9, comma 6. 
-   
(GU n.31 del 31-7-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 6,
della  legge  della  Regione  Siciliana  10  luglio   2018,   n.   10
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.  Legge  di
stabilita'  regionale.  Stralcio  I),  promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  con  ricorso  notificato  l'11-14  settembre
2018, depositato in cancelleria il 19 settembre 2018, iscritto al  n.
63 del registro ricorsi 2018 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  maggio  2019  il  Giudice
relatore Aldo Carosi; 
    udito l'avvocato dello Stato Francesca Morici per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  9,  comma  6,  della  legge  della  Regione
Siciliana 10  luglio  2018,  n.  10  (Disposizioni  programmatiche  e
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita'  regionale.  Stralcio
I), in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio  decreto  legislativo
15 maggio 1946, n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio  1968,  n.
2, all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n.  185  (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a   famiglie,   lavoro,
occupazione e impresa e per  ridisegnare  in  funzione  anticrisi  il
quadro strategico nazionale), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 28 gennaio 2009, n. 2,  nonche'  in  riferimento  all'art.  81,
terzo comma, Cost. 
    L'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana  n.  10  del  2018,
rubricato «Modifiche alla legge  regionale  8  maggio  2018,  n.  8»,
aggiunge all'art. 85 della legge della  Regione  Siciliana  8  maggio
2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.
Legge di stabilita' regionale), il seguente comma: «1-bis.  Gli  enti
di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica  per
la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2». 
    Il citato art. 85, al comma 1, prevede  che  «[p]er  favorire  lo
smobilizzo di crediti vantati dalle imprese  che  abbiano  realizzato
forniture ai Consorzi e alle Societa' d'ambito posti in liquidazione,
ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in  seguito  alla
presentazione dell'istanza di certificazione  presso  la  piattaforma
elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo  9
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari  liquidatori
nominati ai sensi dell'articolo 19 della  legge  regionale  8  aprile
2010, n. 9 certificano i crediti, ai  sensi  dell'articolo  1988  del
codice civile, entro il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione dell'istanza». 
    1.1.- Il ricorrente riferisce che il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze (MEF), con nota del  28  agosto  2018,  n.  198505,  in
risposta  alla  richiesta  della  Regione  Siciliana  di  fornire  le
opportune  e  necessarie  delucidazioni  in  merito  alle   modalita'
operative di attuazione dell'art. 85 della legge reg. Siciliana n.  8
del 2018, in materia di  certificazione  dei  crediti  vantati  dalle
imprese che abbiano realizzato forniture ai consorzi e alle  societa'
d'ambito posti in liquidazione, ha chiarito che avrebbe consentito  a
tali  enti  la  registrazione  nella  piattaforma   per   i   crediti
commerciali (PCC) esclusivamente ai sensi e  per  gli  effetti  della
legge regionale in considerazione. Pertanto,  il  sistema  della  PCC
avrebbe accettato soltanto istanze di certificazione presentate dalle
imprese  che  avessero  crediti  nascenti  dalla   realizzazione   di
forniture successivamente alla data di entrata in vigore della stessa
legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. Pertanto, le certificazioni cosi'
rilasciate a mezzo della PCC non potrebbero essere utilizzate laddove
la normativa nazionale richieda che esse siano  state  rilasciate  ai
sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l.  n.  185  del  2008,  ma  si
intenderebbero rilasciate a mezzo della PCC esclusivamente ai sensi e
per gli effetti della citata legge reg. Siciliana n. 8 del 2018,  che
impone un obbligo di certificazione ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. 
    Nei termini sopra chiariti, il ricorrente espone  che  l'art.  85
della citata legge reg. Sicilia n. 8 del 2018 non e'  stato  ritenuto
lesivo delle attribuzioni dello  Stato  e,  pertanto,  non  e'  stato
impugnato con  il  ricorso,  limitato  ad  altre  disposizioni  della
medesima legge regionale e iscritto al n. 44 del reg. ric. 2018. 
    1.2.- Successivamente,  prosegue  il  Presidente  del  Consiglio,
l'art. 9, comma 6, della legge reg.  Siciliana  n.  10  del  2018  ha
aggiunto all'art. 85 della legge reg. Siciliana  n.  8  del  2018  il
comma 1-bis, entrato in vigore il 13 luglio 2018 (ai sensi  dell'art.
21  della  medesima  legge  regionale  del  2018).  Ad   avviso   del
ricorrente, tale norma non  potrebbe  essere  ritenuta  coerente  con
l'ambito di applicazione definito dall'art. 9, comma 3-bis, del  d.l.
n. 185 del 2008. 
    Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei  ministri  evidenzia
che la materia della certificazione dei crediti, dapprima attuata con
modalita' cartacee e poi in via telematica tramite  la  PCC,  gestita
dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato,  e'  stata  ampiamente   e
compiutamente disciplinata a livello nazionale nell'ottica del citato
d.l. n. 185 del 2008. In particolare, osserva  che  l'art.  9,  comma
3-bis, del d.l. n. 185 del 2008, e' stato  modificato  dall'art.  27,
comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 24  aprile  2014,
n. 66 (Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia  sociale),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, che
ha cosi' disposto: «[a]ll'articolo 9, comma 3-bis, del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2: a) al primo periodo, le parole: "le regioni e gli
enti locali nonche' gli enti del servizio sanitario nazionale",  sono
sostituite dalle seguenti:  "le  pubbliche  amministrazioni,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165"; b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "La  nomina  e'
effettuata dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  competente  per  le
certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali  centrali,
degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300;  dalla   Ragioneria
territoriale  dello  Stato   competente   per   territorio   per   le
certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.";  c)  dopo
il  terzo  periodo  e'  aggiunto   il   seguente:   "Ferma   restando
l'attivazione da parte  del  creditore  dei  poteri  sostitutivi,  il
mancato rispetto dell'obbligo di  certificazione  o  il  diniego  non
motivato di certificazione, anche parziale,  comporta  a  carico  del
dirigente  responsabile  l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64.  La
pubblica  amministrazione  di  cui  al  primo  periodo  che   risulti
inadempiente  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di  personale   o
ricorrere all'indebitamento fino al  permanere  dell'inadempimento.";
d) alla  fine  del  comma  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "La
certificazione deve indicare obbligatoriamente la  data  prevista  di
pagamento. Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere
integrate a  cura  dell'amministrazione  utilizzando  la  piattaforma
elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato  decreto-legge
n.  35  del  2013  con  l'apposizione  della  data  prevista  per  il
pagamento."». 
    In precedenza, l'art. 13 della legge 12 novembre  2011,  n.  183,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato. (Legge di stabilita' 2012)», aveva  previsto
che «[i]l comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2,  e'  sostituito  dai  seguenti:  3-bis.  Su  istanza  del
creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e  appalti,
le  regioni  e  gli  enti  locali  certificano,  nel  rispetto  delle
disposizioni normative vigenti in  materia  di  patto  di  stabilita'
interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di  ricezione
dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile,
anche al fine di consentire al creditore la  cessione  pro  soluto  a
favore  di  banche  o  intermediari  finanziari  riconosciuti   dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su  nuova  istanza
del  creditore,  provvede  la  Ragioneria  territoriale  dello  Stato
competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario
ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale.  La  cessione  dei
crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto  dell'articolo
117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.
Ferma restando l'efficacia liberatoria  dei  pagamenti  eseguiti  dal
debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma  1,
della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 3-ter. La certificazione di  cui
al comma 3-bis non puo' essere rilasciata, a  pena  di  nullita':  a)
dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Cessato
il commissariamento,  la  certificazione  non  puo'  comunque  essere
rilasciata in relazione a crediti sorti  prima  del  commissariamento
stesso. Nel caso di gestione  commissariale,  la  certificazione  non
puo' comunque essere rilasciata in  relazione  a  crediti  rientranti
nella gestione commissariale; b) dalle regioni sottoposte ai piani di
rientro dai deficit sanitari». 
    Pertanto, secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sarebbe evidente che il legislatore nazionale ha sempre esercitato la
competenza in materia,  con  riguardo  alla  definizione  dell'ambito
soggettivo  e  oggettivo  e  alle  modalita'  di  applicazione  della
normativa, tenendo in considerazione sia le facilitazioni conseguenti
alla certificazione telematica, sia i benefici  recati  ai  creditori
(per la possibilita' di verificare on-line lo  stato  di  avanzamento
dei  crediti  vantati  verso  ciascun   debitore),   alle   pubbliche
amministrazioni (in ragione  della  possibilita'  di  controllare  in
tempo reale lo stato dei propri debiti distinto per  scadenza  e  per
creditore  anche  in  caso  di  cessione,   successione   ereditaria,
operazioni societarie) e, infine, anche al Ministero dell'economia  e
delle  finanze  (il  quale  puo'  monitorare  in  modo  continuo   la
formazione  e  l'estinzione  dei  debiti  commerciali  di  tutte   le
pubbliche amministrazioni). 
    Il ricorrente evidenzia che dall'esame della disciplina attuativa
traspare sempre  la  concomitante  necessita'  di  salvaguardare  gli
equilibri finanziari e di  tenere  in  debito  conto  le  conseguenze
finanziarie che si potrebbero produrre a carico  del  bilancio  dello
Stato, specie nel caso in cui le somme anticipate  ai  creditori  per
conto  delle  pubbliche  amministrazioni  debitrici  a  mezzo   della
compensazione  non  fossero  recuperabili  dallo  Stato:   tanto   si
riscontrerebbe  in   particolare   nel   divieto   di   rilascio   di
certificazioni - posto a pena di  nullita'  -  da  parte  degli  enti
locali commissariati e degli enti del  servizio  sanitario  nazionale
delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari. 
    Osserva inoltre che le societa' d'ambito della Regione  Siciliana
in liquidazione non rientrerebbero nel novero  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Pertanto, a suo  avviso,
l'art. 9, comma 6,  della  legge  reg.  Siciliana  n.  10  del  2018,
aggiungendo il comma 1-bis all'art. 85 della legge reg. Siciliana  n.
8  del  2018,  avrebbe  operato  un'estensione  sia  soggettiva   che
oggettiva dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n.  185  del  2008,  con
specifico riguardo alla tipologia di crediti da certificare ai  sensi
del comma 1 del medesimo art.  85.  L'estensione  soggettiva  sarebbe
determinata dalla statuizione «[g]li  enti  di  cui  al  comma  1  si
iscrivono presso la piattaforma  elettronica»,  riferendosi,  quindi,
anche alle societa' d'ambito in liquidazione; l'estensione  oggettiva
sarebbe rinvenibile nella successiva locuzione «per la certificazione
dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2», il cui comma 3-bis  prevede  che  sono  certificabili  le  «somme
dovute  per  somministrazioni,  forniture,  appalti   e   prestazioni
professionali»,  mentre,  l'art.  85,  comma  1,  della  legge   reg.
Siciliana n. 8 del 2018 indica solo i «crediti vantati dalle  imprese
che abbiano realizzato forniture». 
    In sostanza, per il ricorrente l'impugnato art. 9, comma 6, della
legge  reg.  Siciliana  n.  10  del  2018  inciderebbe   in   maniera
illegittima sul quadro normativo nazionale di riferimento in  materia
di certificazione crediti tramite la PCC e con  riguardo  ai  compiti
ulteriori posti a carico di  organi  e  amministrazioni  dello  Stato
rispetto a quelli individuati con legge statale, nonche' sugli  oneri
amministrativi e finanziari ricadenti sullo Stato. 
    1.3.-  Il  medesimo  art.  9,  comma  6,  violerebbe  inoltre  il
principio della copertura  finanziaria  di  cui  all'art.  81,  terzo
comma, Cost, quale clausola generale che, per la sua forza  espansiva
di presidio degli equilibri di finanza  pubblica,  «e'  in  grado  di
colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la
sana gestione finanziaria e contabile» (sono richiamate  le  sentenze
di questa Corte n. 184 del 2016 e n. 192 del 2012). 
    2.- La Regione Siciliana non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  9,  comma  6,  della  legge  della  Regione
Siciliana 10  luglio  2018,  n.  10  (Disposizioni  programmatiche  e
correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita'  regionale.  Stralcio
I), in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio  decreto  legislativo
15 maggio 1946, n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.
2, all'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n.  185  (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a   famiglie,   lavoro,
occupazione e impresa e per  ridisegnare  in  funzione  anticrisi  il
quadro strategico nazionale), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 28 gennaio 2009, n. 2,  nonche'  in  riferimento  all'art.  81,
terzo comma, Cost. 
    L'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana  n.  10  del  2018,
rubricato «Modifiche alla legge  regionale  8  maggio  2018,  n.  8»,
aggiunge all'art. 85 della legge della  Regione  Siciliana  8  maggio
2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.
Legge di stabilita' regionale), il seguente comma: «1-bis.  Gli  enti
di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica  per
la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2». 
    Pertanto, l'art. 85 (Certificazione dei crediti nei confronti dei
Consorzi e delle  societa'  d'ambito  poste  in  liquidazione),  come
modificato da tale  aggiunta,  cosi'  recita:  «1.  Per  favorire  lo
smobilizzo di crediti vantati dalle imprese  che  abbiano  realizzato
forniture ai Consorzi e alle Societa' d'ambito posti in liquidazione,
ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in  seguito  alla
presentazione dell'istanza di certificazione  presso  la  piattaforma
elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo  9
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari  liquidatori
nominati ai sensi dell'articolo 19 della  legge  regionale  8  aprile
2010, n. 9 certificano i crediti, ai  sensi  dell'articolo  1988  del
codice civile, entro il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione dell'istanza.  1-bis.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1  si
iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei
crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008,  n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama  la  disciplina
in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori  delle
pubbliche amministrazioni,  che  avviene  attualmente  con  modalita'
telematiche tramite la piattaforma per i  crediti  commerciali  (PCC)
gestita dalla Ragioneria generale dello Stato e regolata dall'art.  9
del d.l. n. 185 del 2008. 
    Il ricorrente, in particolare,  evidenzia  che  l'art.  9,  commi
3-bis e 3-ter, del d.l. n. 185 del 2008, nel testo  risultante  dalle
modifiche apportate dall'art. 27, comma 2, lettere a), b), c)  e  d),
del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66  (Misure  urgenti  per  la
competitivita'   e   la   giustizia   sociale),    convertito,    con
modificazioni, nella legge 23 giugno  2014,  n.  89,  cosi'  dispone:
«3-bis.   Su   istanza   del   creditore   di   somme   dovute    per
somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,  le
pubbliche amministrazioni,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano,  nel  rispetto
delle  disposizioni  normative  vigenti  in  materia  di   patto   di
stabilita' interno, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido  ed
esigibile, anche al fine di consentire al creditore la  cessione  pro
soluto o pro solvendo a favore di banche  o  intermediari  finanziari
riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine,
su nuova istanza del creditore, e' nominato un Commissario  ad  acta,
con oneri a  carico  dell'ente  debitore.  La  nomina  e'  effettuata
dall'Ufficio centrale del bilancio competente per  le  certificazioni
di pertinenza delle  amministrazioni  statali  centrali,  degli  enti
pubblici non economici nazionali e delle agenzie di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300;  dalla  Ragioneria  territoriale
dello Stato  competente  per  territorio  per  le  certificazioni  di
pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando  l'attivazione
da parte del creditore dei poteri sostitutivi,  il  mancato  rispetto
dell'obbligo  di  certificazione  o  il  diniego  non   motivato   di
certificazione, anche  parziale,  comporta  a  carico  del  dirigente
responsabile l'applicazione delle sanzioni  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, del decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64.  La   pubblica
amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente  non
puo'   procedere   ad   assunzioni   di   personale    o    ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.  La  cessione
dei  crediti  oggetto  di   certificazione   avviene   nel   rispetto
dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia  liberatoria  dei  pagamenti
eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e
7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n.  52.  La  certificazione
deve indicare obbligatoriamente la data  prevista  di  pagamento.  Le
certificazioni gia' rilasciate senza data devono essere  integrate  a
cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma  elettronica  di
cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del  2013
con l'apposizione della data prevista per il pagamento». 
    Espone il ricorrente  che  da  tale  "certificazione"  telematica
derivano  molteplici   conseguenze,   quali,   in   particolare,   la
possibilita' di cessione  del  credito  e  di  compensare  i  crediti
certificati con le somme dovute a seguito di iscrizione  a  ruolo  di
cartelle esattoriali, oltre alle altre  funzionalita'  che  le  norme
progressivamente  intervenute  hanno   assegnato   a   tale   sistema
informatico, come, ad esempio,  la  possibilita'  di  controllare  in
tempo reale lo stato dei propri debiti distinto per  scadenza  e  per
creditore -  anche  in  caso  di  cessione,  successione  ereditaria,
operazioni  societarie  -  e  la  possibilita'   per   il   Ministero
dell'economia e delle finanze  di  monitorare  in  modo  continuo  la
formazione  e  l'estinzione  dei  debiti  commerciali  di  tutte   le
pubbliche amministrazioni; funzioni, queste  ultime,  particolarmente
importanti  per  la  salvaguardia  del   rispetto   degli   equilibri
finanziari e delle conseguenze medio tempore a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
    In relazione a tale ultimo aspetto il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri evidenzia gli effetti finanziari derivanti  dalle  somme
anticipate ai creditori per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni
debitrici  a  mezzo  della  compensazione,  specie   laddove   queste
risultassero non recuperabili dallo Stato: in particolare, il divieto
di rilascio di certificazioni a pena di nullita' da parte degli  enti
locali commissariati e degli enti del  servizio  sanitario  nazionale
delle Regioni sottoposte a piano di rientro  dai  disavanzi  sanitari
costituirebbe  segno  dell'attenzione  posta  dal  legislatore   agli
equilibri di bilancio. 
    Cio' posto, secondo il ricorrente, l'inserimento da  parte  della
norma regionale  impugnata  delle  societa'  d'ambito  della  Regione
Siciliana in liquidazione  tra  i  soggetti  pubblici  autorizzati  a
certificare i propri crediti, iscrivendosi nella  citata  piattaforma
telematica, si porrebbe  in  contrasto  con  la  disciplina  statale,
producendo sia un'estensione soggettiva, in quanto tali societa'  non
potrebbero ritenersi appartenere alla categoria delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),   sia   un'estensione
oggettiva, disposta dalla successiva locuzione «per la certificazione
dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2», il cui comma 3-bis  prevede  che  sono  certificabili  «le  somme
dovute  per  somministrazioni,  forniture,  appalti   e   prestazioni
professionali», mentre l'art. 85, comma 1, della legge reg. Siciliana
n. 8 del 2018 indicava solo i  «crediti  vantati  dalle  imprese  che
abbiano realizzato forniture». 
    In definitiva,  per  il  ricorrente,  la  disposizione  in  esame
violerebbe gli artt. 14 e 17 dello statuto reg.  Siciliana  e  l'art.
117, terzo comma, Cost., sotto il  profilo  del  coordinamento  della
finanza pubblica,  in  relazione  alla  norma  interposta  costituita
dall'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del citato d.l. n. 185 del 2008. 
    Sussisterebbe anche la violazione dello  stesso  principio  della
copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., essendo
la norma impugnata «causa di effetti  perturbanti  la  sana  gestione
finanziaria e contabile» (sentenza n. 184 del 2016). 
    2.- Deve  essere  preliminarmente  dichiarata  l'inammissibilita'
delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio in riferimento
agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana per
l'assoluta carenza del percorso logico proposto dal ricorrente. 
    3.- Giova premettere, ai fini  del  sindacato  di  merito,  brevi
cenni sulla disciplina della certificazione dei crediti  vantati  dai
fornitori di beni  e  servizi  nei  confronti  delle  amministrazioni
pubbliche, introdotta inizialmente dal decreto-legge n. 185 del 2008,
come convertito, e in seguito  piu'  volte  modificata  ed  estesa  a
Regioni ed enti locali. 
    In particolare,  mette  conto  rammentare  che  il  comma  3-ter,
aggiunto all'art. 9 del d.l. n. 185 del 2008 dall'art. 13,  comma  1,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge  di
stabilita' 2012)», ha previsto che la certificazione non possa essere
rilasciata, a pena di nullita': a) dagli enti locali commissariati ai
sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267
(Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali);  b)
dalle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. 
    Inoltre, con l'art. 27, comma 2, lettere a), b),  c)  e  d),  del
d.l. n. 66 del 2014 sono state apportate ulteriori modifiche,  e,  in
particolare,   e'   stato   ampliato   l'ambito   soggettivo    delle
amministrazioni tenute alla  certificazione  dei  crediti,  esteso  a
tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del
d.lgs. n. 165 del 2001. 
    Infine, l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
(Disposizioni urgenti per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti  della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli  enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli  enti
locali), ha poi stabilito che ai fini della  predetta  certificazione
le  pubbliche  amministrazioni  debbano  utilizzare   unicamente   la
piattaforma elettronica istituita presso la Ragioneria generale dello
Stato. 
    Per effetto dell'evoluzione di tale disciplina, e'  stato  quindi
consentito ai creditori delle pubbliche amministrazioni non  solo  di
monetizzare i propri crediti, cedendoli pro  soluto  o  pro  solvendo
agli istituti di credito o ai soggetti specializzati  nel  factoring,
ma e' stata altresi' attribuita loro la facolta' di  compensarli  con
le somme dovute dai medesimi in seguito  all'iscrizione  a  ruolo  di
tributi (in tal senso dispone infatti l'art.  28-quater  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  recante
«Disposizioni  sulla  riscossione   delle   imposte   sul   reddito»,
introdotto dall'art. 31, comma 1-bis,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, recante «Misure urgenti in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica»,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  30  luglio   2010,   n.   122;   ambito
ulteriormente ampliato dall'art. 28-quinquies del medesimo d.P.R.  n.
602 del 1973, inserito dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 35 del 2013,
come convertito, con il quale si e' estesa la compensazione  anche  a
numerose ipotesi di procedure deflative del contenzioso tributario). 
    Inoltre, le certificazioni devono contenere  l'indicazione  della
data dei pagamenti previsti  e,  ai  sensi  dell'art.  28-quater  del
d.P.R. n. 602 del 1973, «[q]ualora la regione, l'ente locale o l'ente
del  Servizio  sanitario  nazionale  non   versi   all'agente   della
riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro  sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della  riscossione
ne da' comunicazione ai  Ministeri  dell'interno  e  dell'economia  e
delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e'  recuperato
mediante  riduzione  delle  somme   dovute   dallo   Stato   all'ente
territoriale a qualsiasi  titolo,  incluse  le  quote  dei  fondi  di
riequilibrio o perequativi  e  le  quote  di  gettito  relative  alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente
comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui  il  recupero  non  sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla  base  del
ruolo emesso a carico del  titolare  del  credito,  alla  riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del  presente
decreto». 
    4.- Alla luce di tali  premesse,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10
del 2018 e' fondata sia in riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,
Cost.  per  violazione  dei  principi  fondamentali  in  materia   di
«coordinamento della finanza pubblica», posti  dagli  artt.  3-bis  e
3-ter del d.l. n. 185 del 2008, sia in riferimento all'art. 81, terzo
comma, Cost. 
    La richiamata disciplina statale, nell'esercizio  della  potesta'
concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica»,  ha
introdotto   disposizioni   afferenti   a    tutte    le    pubbliche
amministrazioni con lo scopo  di  uniformare  l'ambito  soggettivo  e
oggettivo di applicazione della citata  certificazione  dei  crediti,
del procedimento di  certificazione  e  del  recupero  degli  importi
assoggettati a compensazione. Si tratta di ambiti aventi un rilevante
impatto sulla  finanza  pubblica  allargata,  a  carico  della  quale
inducono oneri diretti e indiretti. Tra questi effetti, in termini di
onerosita', e' necessario sottolineare la facolta' per i creditori di
compensare i crediti commerciali con le somme dovute  all'erario  per
imposte e tasse. 
    A ben  vedere  la  disciplina  statale  salvaguarda  inderogabili
esigenze di carattere funzionale al fine di  garantire  l'unitarieta'
del sistema di finanza pubblica rispetto alla tutela di interessi  di
rilievo  nazionale  insuscettibili  di  frazionamento  anche   quando
riguardano  situazioni  in  qualche  modo   collegate   all'esercizio
dell'autonomia territoriale. 
    Nella   fattispecie   in   esame   il   legislatore    regionale,
intromettendosi nella perimetrazione soggettiva  ed  oggettiva  della
certificazione precedentemente descritta, viene  a  differenziare  il
proprio ambito territoriale attraverso l'esercizio di una prerogativa
che gli e' preclusa. 
    E'   utile   ricordare   che   la   disciplina   statale    della
certificazione,   oltre   ad   assicurare   fondamentali    interessi
riconducibili alla finanza pubblica allargata,  e'  funzionale  anche
alla salvaguardia della certezza dei traffici giuridici. 
    Infatti, un sistema unitario e strutturato in modo da  precludere
l'accesso di soggetti insolventi o di  dubbia  solvibilita'  risponde
agli interessi di tutti gli operatori economici, non solo dello Stato
nella  veste  di  garante  dell'equilibrio  della  finanza   pubblica
allargata.  E'  essenziale  che  chiunque  intenda  negoziare  titoli
afferenti ad un credito verso  un  soggetto  pubblico  possa  contare
sull'elevato grado di attendibilita' di dati  -  certificativi  della
sua esistenza e della sua solvibilita' - risultanti  da  un  registro
telematico unico e uniforme. 
    Dunque, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  9,
comma 6, della legge della Regione Siciliana  n.  10  del  2018  deve
trovare accoglimento  in  riferimento  ai  parametri  precedentemente
evidenziati. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  9,  comma  6,
della  legge  della  Regione  Siciliana  10  luglio   2018,   n.   10
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018.  Legge  di
stabilita' regionale. Stralcio I); 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art.  9,  comma  6,  della  legge  della  Regione
Siciliana n. 10 del 2018, promosse dal Presidente del  Consiglio  dei
ministri, in riferimento agli artt. 14 e 17 del  regio  decreto-legge
15 maggio 1946, n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE