N. 209 ORDINANZA 2 - 26 luglio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanziamento degli investimenti e
  sviluppo infrastrutturale del Paese - Proroga di termini. 
- Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da
  disposizioni legislative) - convertito, con modificazioni, in legge
  21 settembre 2018, n. 108 - art. 13, commi 02, 03 e 04. 
-   
(GU n.31 del 31-7-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13,  commi
02, 03 e 04 del decreto-legge 25  luglio  2018,  n.  91  (Proroga  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,   con
modificazioni, in legge 21 settembre 2018,  n.  108,  promosso  dalla
Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il  19  novembre  2018,
depositato in cancelleria il 23 novembre 2018, iscritto al n. 78  del
registro ricorsi 2018 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella udienza pubblica del  2  luglio  2019  il  Presidente
Giorgio Lattanzi, il  quale,  sentito  il  Giudice  relatore  Augusto
Antonio Barbera, dispone sia omessa la relazione; 
    uditi l'avvocato Carlo  Albini  per  la  Regione  Emilia-Romagna,
nonche' l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che con ricorso depositato il 23 novembre 2018 (r. r. n.
78 del 2018), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 13, commi
02, 03 e 04, del decreto-legge 25 luglio  2018,  n.  91  (Proroga  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,   con
modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108, in  riferimento
agli artt. 3, 5, 77, 81, 97, primo e secondo comma, 114, 117, terzo e
quarto comma, 118,  primo  e  secondo  comma,  119,  primo,  secondo,
quarto, quinto e  sesto  comma,  120,  secondo  comma,  e  136  della
Costituzione, e agli artt. 5, comma 2, della legge costituzionale  20
aprile 2012,  n.  1  (Introduzione  del  principio  del  pareggio  di
bilancio nella Carta costituzionale), e agli artt. 9 e 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio
del pareggio di bilancio ai  sensi  dell'articolo  81,  sesto  comma,
della Costituzione); 
    che le norme impugnate dispongono il differimento  all'anno  2020
dell'efficacia delle  convenzioni  per  l'attuazione  del  «Programma
straordinario di intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
sicurezza delle periferie delle citta'  metropolitane  e  dei  comuni
capoluogo di provincia» di cui all'art. 1, comma 974, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», con il conseguente obbligo per le amministrazioni interessate
di rimodulare i relativi impegni di spesa, e  destinano  gli  effetti
positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti da  tale
sospensione ad  un  apposito  fondo  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  «da  utilizzare  per  favorire  gli
investimenti delle citta' metropolitane, delle province e dei  comuni
da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di  amministrazione
degli esercizi precedenti»; 
    che ad avviso della Regione Emilia-Romagna tali  norme  sarebbero
disomogenee rispetto al contenuto del decreto-legge che le  contiene,
contrasterebbero  con  l'art.  3  Cost.  in  quanto   intrinsecamente
irragionevoli   e   lesive   del    legittimo    affidamento    delle
amministrazioni interessate, recherebbero  pregiudizio  all'autonomia
finanziaria ed amministrativa degli enti beneficiari del programma di
intervento ed eluderebbero le regole di copertura delle  spese  e  di
veridicita' dei bilanci; 
    che, con atto depositato il 31 dicembre 2018, si e' costituito il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  il   quale   ha   dedotto
l'inammissibilita' e l'infondatezza del  ricorso,  evidenziando,  fra
l'altro,  che  successivamente  al  deposito  aveva  avuto  luogo  la
Conferenza unificata, nel cui ambito, in data 18  ottobre  2018,  era
stato  concluso  un  accordo  concernente  il  menzionato  «Programma
straordinario di intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
sicurezza delle periferie delle citta'  metropolitane  e  dei  comuni
capoluogo di provincia»; tale accordo  era  poi  stato  integralmente
recepito dall'art. 1, commi da 913 a 916,  della  legge  30  dicembre
2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021),
ove era disposto, fra l'altro,  il  ripristino  dell'efficacia  delle
convenzioni  stipulate  nell'ambito  di  detto  programma,  ancorche'
limitatamente «al rimborso delle spese sostenute e certificate  dagli
enti beneficiari  in  base  al  cronoprogramma»,  ed  il  conseguente
utilizzo,  al  riguardo,  del  residuo  dei   fondi   originariamente
istituiti a tale scopo; 
    che  con  atto  depositato  il   2   luglio   2019   la   Regione
Emilia-Romagna ha rinunciato al ricorso, su conforme  delibera  della
Giunta regionale; 
    che con atto depositato in udienza pubblica il 2 luglio  2019  il
Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato  la  rinuncia,  su
conforme delibera del Consiglio dei ministri. 
    Considerato che, nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  in
via principale, la rinuncia all'impugnazione della parte  ricorrente,
accettata dalla resistente  costituita,  determina  l'estinzione  del
processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 65 e  n.
49 del 2017, n. 264, n. 171, n. 62 e n. 6 del 2016). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2019. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE