N. 228 ORDINANZA 25 settembre - 30 ottobre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Sardegna  -   Dipendenti
  dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del  territorio  e
  dell'ambiente  della  Sardegna  (FoReSTAS)  -   Inquadramento   nel
  comparto unico di contrattazione collettiva regionale - Ricorso del
  Governo - Successiva rinuncia - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Sardegna 19 novembre 2018, n. 43, artt.  1,  2,
  3, 4 e 5. 
- Costituzione, artt. 3, 97, secondo comma,  e  117,  secondo  comma,
  lettera l); statuto speciale per la Sardegna (legge  costituzionale
  26 febbraio 1948, n. 3), art. 3. 
(GU n.45 del 6-11-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,  3,
4 e 5 della legge della Regione autonoma della Sardegna  19  novembre
2018,  n.  43  (Norme  in  materia  di  inquadramento  del  personale
dell'Agenzia FoReSTAS), promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso  notificato  il  21  gennaio-1°  febbraio  2019,
depositato in cancelleria il 29 gennaio 2019, iscritto al  n.  8  del
registro ricorsi 2019 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato il  21  gennaio-1°  febbraio
2019, depositato in cancelleria il 29 gennaio 2019 (r. r.  n.  8  del
2019), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  -  in
riferimento all'art. 3 della legge costituzionale 26  febbraio  1948,
n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), all'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, in relazione agli artt. 1,  2,  comma
3, 40 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche), e agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.
- questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5
della legge della Regione autonoma della Sardegna 19  novembre  2018,
n. 43 (Norme in materia di inquadramento del  personale  dell'Agenzia
FoReSTAS); 
    che il ricorrente censura: 
    - l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 43 del  2018,  il  quale,
sostituendo l'alinea del comma  2  dell'art.  48  della  legge  della
Regione  Sardegna  27  aprile  2016,  n.  8  (Legge  forestale  della
Sardegna), prevede che «[f]ino alla data di adozione della disciplina
contrattuale di cui all'articolo  48-bis  i  dipendenti  dell'Agenzia
costituiscono un comparto di contrattazione distinto dal comparto del
personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali
e, fino alla stessa data, ad  essi  continua  ad  applicarsi:  a)  il
contratto collettivo nazionale di lavoro degli  operai  forestali  ed
impiegati   agricoli    addetti    ai    lavori    di    sistemazione
idraulico-forestale eseguiti  in  amministrazione  diretta  da  enti,
aziende  o  istituzioni  pubbliche;  b)  il   contratto   integrativo
regionale stipulato ai sensi del presente articolo»; 
    - l'art. 2 della medesima legge reg. Sardegna n. 43 del 2018,  il
quale dopo l'art.  48  della  legge  reg.  Sardegna  n.  8  del  2016
inserisce l'art. 48-bis, secondo  cui  «1.  Nel  rispetto  di  quanto
disposto dal comma 6 dell'articolo 48 i  dipendenti  dell'Agenzia  in
servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti  nel  comparto
unico di contrattazione collettiva regionale dalla data  di  adozione
di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le  attivita'  e
con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla  medesima
data, ad  essi  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge
regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale
e dell'organizzazione degli uffici della Regione). 
    2. Dalla data di adozione della disciplina contrattuale di cui al
comma 1, il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della  autonoma
e separata  area  di  contrattazione,  all'interno  del  comparto  di
contrattazione collettiva regionale, di cui al comma 4  dell'articolo
58 della legge regionale n. 31 del 1998. 
    3. La contrattazione di cui al comma 1 deve essere avviata  entro
il 31 dicembre 2018. 
    4. Fino all'adozione della  disciplina  contrattuale  di  cui  ai
commi 1  e  2  anche  ai  dipendenti  dell'Agenzia  assunti  a  tempo
indeterminato  e  ai   dirigenti,   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni di cui all'articolo 48.»; 
    - l'art. 3 della medesima legge reg. Sardegna n. 43 del 2018,  il
quale dopo il comma 1 dell'art. 49 della legge reg. Sardegna n. 8 del
2016,  inserisce  il  comma  1-bis  il  quale  stabilisce  che  «[a]i
dipendenti dell'Agenzia assunti  a  tempo  indeterminato  secondo  le
modalita' di cui al comma 1, si applica l'articolo 48-bis»; 
    - l'art. 4 della medesima legge reg. Sardegna n. 43 del 2018,  il
quale dispone al comma 1 che «[a]l comma  3  dell'articolo  58  della
legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "vigilanza  ambientale"
sono aggiunte le parole "e per  il  personale  dell'Agenzia  FoReSTAS
assunto a tempo indeterminato,"» e, al comma 2, che «[l]a modifica di
cui al comma 1 entra in vigore dalla data  di  adozione  della  nuova
disciplina contrattuale di cui all'articolo 2»; 
    - l'art. 5 della medesima legge reg. Sardegna n. 43 del 2018,  il
quale stabilisce che «1. Per garantire l'assolvimento  delle  proprie
funzioni istituzionali, l'Agenzia FoReSTAS e' autorizzata a procedere
alla  progressiva  estensione  del  periodo  annuale  di  lavoro  dei
dipendenti con rapporto semestrale. La Regione attua  gli  interventi
di cui  al  presente  comma  nel  rispetto  dei  limiti  assunzionali
stabiliti  dalla  normativa  statale  e  nell'ambito  delle   risorse
stanziate annualmente in  bilancio  (missione  09-programma  02).  2.
L'articolo 4 della legge regionale  21  gennaio  2014,  n.  7  (Legge
finanziaria 2014) e' abrogato»; 
    che le disposizioni impugnate violerebbero  l'art.  117,  secondo
comma, lettera l),  Cost.,  in  quanto  recherebbero  una  disciplina
eccedente la competenza  legislativa  regionale  esclusiva,  prevista
dall'art. 3 dello statuto reg. Sardegna, in  materia  di  ordinamento
degli uffici e  degli  enti  amministrativi  della  Regione  e  stato
giuridico ed economico del personale; 
    che le disposizioni impugnate, inoltre, violerebbero gli artt.  3
e 97, secondo comma, Cost., in quanto  l'inquadramento  nel  comparto
regionale e la disciplina  relativa  alla  contrattazione  collettiva
prevista per il personale della Regione si  applicherebbero  al  solo
personale dell'Agenzia assunto a tempo indeterminato; 
    che, in particolare, l'art. 5, comma 2, della legge reg. Sardegna
n. 43 del 2018 sarebbe in contrasto con  l'art.  97,  secondo  comma,
Cost., in quanto omettendo il riferimento  all'art.  20  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e  integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in  materia  di  riorganizzazione  delle
amministrazioni pubbliche», recherebbe una  disciplina  contraria  al
principio di buon andamento e imparzialita'; 
    che  la  Regione  autonoma  Sardegna  non  si  e'  costituita  in
giudizio; 
    che, con atto depositato in data 9 aprile 2019, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha dichiarato di  rinunciare  al  ricorso,  in
conformita' alla delibera adottata dal Consiglio dei  ministri  nella
seduta del 20  marzo  2019,  per  essere  venute  meno  -  a  seguito
dell'emanazione  della  legge  della  Regione  autonoma  Sardegna  11
febbraio 2019, n. 6 (Modifiche delle leggi regionali n. 8 del 2016  e
n. 43 del 2018 in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia
FoReSTAS) - le ragioni dell'impugnazione. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
Regione  resistente,  l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso   in   via
principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
processo (tra le tante, ordinanze n. 202, n. 61 e n. 4 del  2019,  n.
244 e n. 205 del 2018). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Giovanni AMOROSO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA