N. 232 SENTENZA 8 ottobre - 13 novembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Sardegna  -  Risorse  da
  destinare nel triennio  2016-2018  alla  contrattazione  collettiva
  integrativa dei dipendenti dell'Agenzia forestale regionale per  lo
  sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) -
  Incremento  di  euro  1.000.000  dall'anno  2018,  al  fine   della
  omogeneizzazione con il trattamento retributivo del  personale  del
  comparto di  contrattazione  regionale  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  inosservanza  dei  limiti  al  trattamento   accessorio
  previsti dal  legislatore  statale,  violazione  della  riserva  di
  contrattazione collettiva nel pubblico impiego e  della  competenza
  legislativa esclusiva statale in materia di  ordinamento  civile  -
  Inammissibilita' delle questioni. 
- Legge della Regione Sardegna 5 novembre 2018, n. 40, art. 6,  comma
  6. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo  comma,  lettera  l);  statuto
  speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
  3), art. 3, primo comma, lettera a). 
(GU n.47 del 20-11-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6,
della  legge  della  Regione  Sardegna  5  novembre   2018,   n.   40
(Disposizioni  finanziarie   e   seconda   variazione   al   bilancio
2018-2020), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 7-16 gennaio 2019, depositato in cancelleria il
15 gennaio 2019, iscritto  al  n.  2  del  registro  ricorsi  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  6,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  ottobre  2019  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Francesca Morici per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Mattia Pani  per  la  Regione
autonoma Sardegna. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 7-16 gennaio 2019 e  depositato  il
15 gennaio 2019  (reg.  ric.  n.  2  del  2019),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  6,  comma  6,  della  legge  della  Regione
Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie  e  seconda
variazione al bilancio 2018-2020), in riferimento all'art.  3,  primo
comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3
(Statuto speciale per la Sardegna), e agli artt.  3  e  117,  secondo
comma, lettera l), della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  23,
comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». 
    2.-  Il  Presidente  del  Consiglio  rappresenta  che  la   norma
impugnata, al fine di omogeneizzare  i  trattamenti  retributivi  dei
dipendenti dell'Agenzia  forestale  regionale  per  lo  sviluppo  del
territorio e l'ambiente della  Sardegna  (FoReSTAS)  con  quelli  del
personale del comparto di contrattazione regionale,  ha  incrementato
le risorse da destinare alla  contrattazione  collettiva  integrativa
nel triennio 2016-2018, senza distinguere tra trattamenti  di  natura
fondamentale e accessoria; in  tal  modo  il  legislatore  regionale,
eccedendo la competenza legislativa attribuitagli dall'art. 3,  comma
1, lettera a), dello  statuto  reg.  Sardegna  e  in  violazione  del
principio di uguaglianza, avrebbe invaso la competenza esclusiva  del
legislatore  nazionale  in  materia  di  ordinamento  civile  per  la
possibile  incidenza  della  norma  impugnata  sulla   contrattazione
collettiva e si sarebbe posto in contrasto con l'art. 23  del  d.lgs.
n. 75 del 2017, che impone il contenimento del salario accessorio nei
limiti di quello goduto nell'anno 2016. 
    3.- La difesa dello Stato ricorda che la  disciplina  del  lavoro
pubblico,  ivi  compreso  il  trattamento  economico,  rientra  nella
materia dell'ordinamento civile di competenza del legislatore statale
e da questo e' stata  demandata  alla  contrattazione  collettiva,  e
deduce che, per  esigenze  di  uniformita'  di  tutela  su  tutto  il
territorio nazionale, il principio di riserva  di  contrattazione  si
impone, quale norma fondamentale di riforma economico-sociale,  anche
alle Regioni ad autonomia speciale, e quindi  alla  Regione  autonoma
Sardegna, pur  a  fronte  di  competenze  legislative  statutarie  in
materia di stato giuridico ed economico del personale. 
    4.- Il Presidente del Consiglio prosegue rappresentando  che,  ai
sensi del  combinato  disposto  degli  artt.  40  e  45  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche),  spetta
alla  contrattazione  collettiva  integrativa  la   definizione   dei
trattamenti economici accessori, purche' cio'  avvenga  nel  rispetto
dei vincoli di bilancio e dei limiti derivanti dalla legge statale. 
    Tra tali limiti viene in rilievo l'art. 23 del d.lgs. n.  75  del
2017, che individua, quale limite alle  risorse  stanziabili  per  il
trattamento accessorio dei dipendenti pubblici,  l'importo  stanziato
per l'anno 2016. 
    5.- L'incremento delle risorse da destinare  alla  contrattazione
integrativa, apportato dalla legge impugnata, e' stato  disposto  per
omogeneizzare i trattamenti economici dei dipendenti di FoReSTAS  con
quelli del personale del comparto di contrattazione regionale, per il
quale e' stato sottoscritto  il  contratto  collettivo  regionale  di
lavoro, relativo al triennio 2016-2018, certificato dalla  Corte  dei
Conti. 
    La difesa dello Stato sottolinea che spetta  alla  contrattazione
collettiva (nella specie quella della Regione ad autonomia  speciale)
disporre le modalita' di  utilizzo  delle  risorse  e  individuare  i
limiti  finanziari  entro  cui  deve  svolgersi   la   contrattazione
integrativa,  nel  rispetto  dei  limiti   stabiliti   dalla   stessa
contrattazione  collettiva  di  primo  livello,  dei   parametri   di
virtuosita'  fissati  per  le  spese  del  personale  dalle   vigenti
disposizioni e, comunque, nel rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica e di strumenti analoghi di contenimento della spesa. 
    D'altro canto, prosegue l'Avvocatura dello Stato,  come  ribadito
dalla Corte dei conti, sezione Lombardia,  con  il  parere  28  marzo
2013,  n.  137,  lo  stanziamento  di  risorse  aggiuntive   per   la
contrattazione decentrata puo' essere effettuato con legge  regionale
soltanto se vi  sia  una  clausola  di  rinvio  statale  che  abiliti
espressamente il legislatore regionale ad intervenire. 
    6.- In tale complesso sistema di fonti  e  a  fronte  del  limite
imposto all'aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio
dall'art. 23 del d.lgs n. 75 del 2017, la legge regionale oggetto  di
impugnazione, non prevedendo alcun limite  allo  stanziamento  per  i
trattamenti  accessori  e  non  richiamando  i  limiti  posti   dalla
normativa statale, avrebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera
l), Cost., che attribuisce al  legislatore  nazionale  la  competenza
esclusiva in materia di «ordinamento civile», nonche' l'art. 3 Cost.,
per  la  disparita'  di  trattamento  economico  che  deriverebbe  al
personale interessato,  sia  rispetto  al  restante  personale  della
Regione che al personale di altre Regioni. 
    7.- Con atto depositato il 25 febbraio 2019 si e'  costituita  la
resistente chiedendo il  rigetto  delle  questioni  prospettate;  con
successiva memoria del 30 aprile 2019 la Regione autonoma Sardegna ha
dedotto l'inammissibilita' delle questioni per mancata considerazione
delle  norme  statutarie  attributive  della  competenza  legislativa
primaria in  materia  di  «ordinamento  degli  uffici  e  degli  enti
amministrativi della Regione  e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale» (art. 3,  primo  comma,  lettera  a,  dello  statuto  reg.
Sardegna), non essendo condivisibile  quanto  asserito  dalla  difesa
statale in ordine al fatto che la materia dei  trattamenti  economici
dei pubblici dipendenti e'  regolata  dalla  legge  statale  e  dalla
contrattazione  collettiva  e,  solo  se  da  esse  previsto,   dalla
contrattazione decentrata e dalla normativa regionale. 
    Cosi' ragionando, secondo la Regione autonoma, si  ridurrebbe  la
competenza primaria  statutaria  ad  una  mera  potesta'  legislativa
concorrente  o  residuale;  la  competenza  legislativa  statale   in
materia, invece, andrebbe intesa come mera  riserva  sui  principi  e
sulle regole fondamentali di diritto civile,  mentre  il  legislatore
regionale resterebbe libero, per il resto, di disciplinare i  profili
privatistici rientranti nelle materie di propria competenza. 
    Quale ulteriore  vizio  di  inammissibilita',  la  resistente  ha
dedotto il difetto di interesse dello Stato a censurare la  norma  in
esame e il difetto di motivazione in ordine al suddetto interesse. 
    Secondo la Regione autonoma Sardegna non sarebbe chiaro il motivo
per cui lo Stato abbia impugnato la norma regionale, poiche' essa  ha
provveduto  a  dare  attuazione  all'obiettivo  di  omogeneizzare   i
trattamenti economici del  personale  di  FoReSTAS  con  il  restante
personale  della  Regione,  delle  Agenzie  e  degli  enti  regionali
strumentali; tale omogeneizzazione, intervenuta dopo e in conformita'
alla sottoscrizione del  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro
relativo  al  triennio  2016-2018,  certificato  dalla   sezione   di
controllo della Corte dei conti, garantirebbe, invece,  l'uniformita'
dei  trattamenti  retributivi   nel   rispetto   del   principio   di
uguaglianza. 
    Le questioni prospettate  sarebbero,  quindi,  inammissibili  per
difetto  di  motivazione,  non  essendo  chiara  la   ragione   della
contestazione e non essendo sufficiente la  mera  enunciazione  delle
norme costituzionali che si assumono violate, senza  l'esplicitazione
di un'adeguata motivazione a sostegno dell'impugnazione. 
    8.- Nel merito  la  resistente  ha  eccepito  l'infondatezza  del
ricorso poiche' la legge regionale si e' limitata a  intervenire  sul
trattamento di base dei dipendenti di  FoReSTAS,  per  omogeneizzarlo
rispetto a quello degli  altri  dipendenti  regionali,  senza  alcuna
ricaduta sui trattamenti accessori, non essendovi prova che le  somme
stanziate siano destinate ad incrementarli. 
    In particolare, la legge impugnata avrebbe dato  attuazione  alla
previsione di cui all'art. 51 della legge della Regione  Sardegna  26
aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), per effetto della
quale le risorse da  destinare  alla  contrattazione  collettiva  dei
dipendenti dell'Agenzia forestale sono determinate con apposita norma
regionale. 
    L'art. 6, comma 6, della legge  reg.  Sardegna  n.  40  del  2018
avrebbe provveduto a stanziare tali risorse tenendo conto  del  fatto
che al personale di FoReSTAS, ai sensi dell'art. 48, comma  2,  della
stessa legge reg. Sardegna n. 8 del 2016, si applicava  il  contratto
collettivo nazionale degli operai forestali e impiegati agricoli,  ma
che con l'inquadramento di tale  personale  in  quello  del  "Sistema
Regione", che include tutti i dipendenti regionali, vi era l'esigenza
di stanziare risorse per garantire l'omogeneizzazione dei trattamenti
retributivi di base (inquadramento che di fatto e'  avvenuto  con  la
successiva legge della Regione autonoma Sardegna 19 novembre 2018, n.
43,  recante  «Norme  in  materia  di  inquadramento  del   personale
dell'Agenzia FoReSTAS», non citata dalla Regione). 
    9.- Con successiva memoria del 17 settembre  2019  il  Presidente
del Consiglio ha contestato  i  motivi  di  inammissibilita'  dedotti
dalla resistente e ha ribadito le medesime argomentazioni  di  merito
sviluppate nel ricorso, senza replicare in ordine all'inserimento del
personale di FoReSTAS nel comparto unico regionale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  promosso  -  in
riferimento  all'art.  3,  primo  comma,  lettera  a),  della   legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna), e agli artt. 3 e 117, secondo  comma,  lettera  l),  della
Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  6,
comma 6, della legge della Regione Sardegna 5 novembre  2018,  n.  40
(Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020)
che,  al  fine  di  omogeneizzare  i  trattamenti   retributivi   dei
dipendenti dell'Agenzia  forestale  regionale  per  lo  sviluppo  del
territorio e l'ambiente della  Sardegna  (FoReSTAS)  con  quelli  del
personale di comparto di contrattazione  regionale,  ha  incrementato
«di euro 1.000.000»,  a  decorrere  dall'anno  2018,  le  risorse  da
destinare alla contrattazione collettiva integrativa del personale di
FoReSTAS, nel triennio 2016-2018. 
    2.- Nel ricorso statale si  censura  l'incremento  delle  risorse
destinate alla contrattazione integrativa dei dipendenti di  FoReSTAS
poiche', mancando la precisazione in ordine alla  destinazione  delle
somme, alla componente fissa o accessoria della retribuzione, sarebbe
possibile  un  incremento  del  trattamento  accessorio   di   questo
personale, senza il rispetto dei limiti posti dall'art. 23, comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante  «Modifiche  e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r),
s)  e  z),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,  e  in  violazione
del principio di riserva di contrattazione  collettiva  nel  pubblico
impiego,  previsto  dal  legislatore  statale  nell'esercizio   della
competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. 
    3.- Le questioni sono inammissibili. 
    4.-  Il  ricorso  avverso  una  norma   regionale   che   arrechi
pregiudizio alle attribuzioni statali, invadendo  materie  rientranti
nelle competenze  legislative  esclusive  dello  Stato,  deve  essere
adeguatamente motivato e, a supporto delle censure prospettate,  deve
chiarire il meccanismo attraverso cui si realizza il  preteso  vulnus
lamentato; quando il vizio  sia  prospettato  in  relazione  a  norme
interposte specificamente richiamate  e'  necessario  evidenziare  la
pertinenza e la coerenza  di  tale  richiamo  rispetto  al  parametro
evocato. 
    Nel caso in  cui  difetti  un  adeguato  impianto  argomentativo,
questa  Corte  puo'  rilevare,  d'ufficio,  l'inammissibilita'  delle
censure per genericita' e insufficiente motivazione circa  l'asserito
contrasto con il parametro interposto (ex multis, sentenze n. 196 del
2017, ordinanza n. 201 del 2017). 
    5.- Tale e' la situazione che si configura nel caso di specie. 
    Innanzitutto, il  Presidente  del  Consiglio  lamenta  l'asserita
lesione della  competenza  del  legislatore  statale  in  materia  di
«ordinamento civile», attribuitagli in via esclusiva  dall'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost., che sarebbe incisa dalla  impugnata
norma sarda, la  quale  incrementa  il  fondo  per  l'erogazione  dei
trattamenti accessori dei  dipendenti  di  FoReSTAS,  al  fine  della
omogeneizzazione  del  loro  trattamento  con  tutto   il   personale
regionale. 
    L'invasione della competenza statale nella  materia  «ordinamento
civile» si  configura  ogni  qual  volta  il  legislatore  regionale,
sostituendosi al contratto collettivo, regoli direttamente un aspetto
della retribuzione, poiche', nell'esercizio della propria  competenza
esclusiva,  il  legislatore  nazionale  ha  riservato  al   contratto
collettivo l'attribuzione del trattamento economico,  fondamentale  e
accessorio, del personale pubblico (art. 2, comma 3, e  art.  45  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»). 
    La necessita' di una disciplina unitaria dei rapporti  di  lavoro
alle dipendenze  della  pubblica  amministrazione  si  e'  imposta  a
seguito  della  privatizzazione  del   pubblico   impiego   e   della
conseguente esigenza di un  trattamento  uniforme  di  tali  tipi  di
rapporti; in tale  prospettiva  questa  Corte  ha  precisato  che  «i
principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono  tipici
limiti  di  diritto  privato,  fondati  sull'esigenza,  connessa   al
precetto costituzionale di eguaglianza,  di  garantire  l'uniformita'
nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di  diritto  che
disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono  anche
alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007). 
    Tra tali principi rientra, per  espresso  dettato  normativo,  il
principio di riserva di contrattazione collettiva, con la conseguenza
che  qualunque  norma  regionale   che   intenda   sostituirsi   alla
negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte  di  disciplina
del rapporto,  comporta  un'illegittima  intrusione  nella  sfera  di
attribuzione del legislatore nazionale. 
    6.-  Ma,  contraddittoriamente,  la  difesa  erariale  poggia  la
propria argomentazione sul mancato richiamo dell'art. 23  del  d.lgs.
n. 75 del 2017,  che  pone  un  limite  alle  somme  stanziabili  per
l'erogazione del trattamento  accessorio  dei  dipendenti  regionali,
solo presuntivamente  superato  e,  comunque,  riferito  alla  futura
conseguenziale negoziazione contrattuale, senza  spiegare  come  cio'
avrebbe inciso sull'ordinamento civile. 
    Pertanto, non si puo' non  rilevare  l'incertezza  dei  parametri
evocati dalla difesa dello Stato con  riferimento  ad  una  normativa
regionale in piena evoluzione, come  dimostrato  dalla  successiva  e
pressoche' contemporanea legge della  Regione  autonoma  Sardegna  19
novembre 2018, n. 43, recante «Norme in materia di inquadramento  del
personale dell'Agenzia FoReSTAS», che ha inserito a tutti gli effetti
il personale di FoReSTAS nel comparto del personale regionale. 
    In conclusione, la motivazione appare perplessa per  l'incoerenza
della norma interposta rispetto ai parametri evocati  e,  quindi,  va
ritenuta l'inammissibilita' delle questioni di costituzionalita'. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art.  6,  comma  6,  della  legge  della  Regione
Sardegna 5 novembre 2018, n. 40 (Disposizioni finanziarie  e  seconda
variazione  al  bilancio  2018-2020),  promosse  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  in  riferimento  all'art.  3,  primo  comma,
lettera a),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3
(Statuto speciale per la Sardegna), e agli artt.  3  e  117,  secondo
comma, lettera l), della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  23,
comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA