N. 238 ORDINANZA 25 settembre - 15 novembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale -  Provvedimento  di  archiviazione  per  particolare
  tenuita' del fatto - Iscrivibilita'  nel  casellario  giudiziale  e
  impugnabilita' - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza  e
  violazione dei principi della ragionevole  durata  del  processo  e
  dell'obbligatorieta'     dell'azione     penale     -     Manifesta
  inammissibilita' delle questioni. 
- Codice di procedura penale, artt. 410-bis e 411, comma 1-bis. 
- Costituzione, artt. 3, 111, secondo comma, e 112. 
(GU n.47 del 20-11-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 410-bis e
411, comma 1-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  promosso  dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di  Nuoro
nel procedimento penale a carico di F. P., con ordinanza del 20 marzo
2018, iscritta al n. 130 del registro  ordinanze  2018  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  39,  prima   serie
speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il  Giudice
relatore Francesco Vigano'. 
    Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
ordinario di Nuoro, con ordinanza del 20 marzo 2018, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt.  3,  111,  secondo  comma,   e   112   della
Costituzione, questioni di legittimita'  costituzionale  degli  artt.
410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di  procedura  penale,  «nella
parte in  cui  non  prevedono  l'impugnabilita'  della  ordinanza  di
archiviazione», e, in via subordinata, dell'art.  411,  comma  1-bis,
cod. proc. pen., «per contrasto con  l'art.  3  della  Costituzione»,
nella  parte   in   cui   tale   comma   introduce   una   disciplina
irragionevolmente differenziata per la richiesta di archiviazione per
particolare  tenuita'  del   fatto   rispetto   alla   richiesta   di
archiviazione ordinaria; 
    che  il  giudice  rimettente  premette  di  essere   chiamato   a
pronunciarsi  sulla  richiesta  di  archiviazione   per   particolare
tenuita'  del  fatto  formulata  dal   pubblico   ministero   in   un
procedimento penale nei confronti  di  un  soggetto  indagato  per  i
delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, richiesta cui
lo stesso indagato, ricevuta la relativa notifica ai sensi  dell'art.
411, comma 1-bis, cod. proc. pen., non si e' opposto; 
    che il giudice a quo ha  ritenuto,  d'ufficio,  rilevanti  e  non
manifestamente infondate  le  questioni  di  costituzionalita'  degli
artt. 410-bis e  411,  comma  1-bis,  cod.  proc.  pen.,  come  sopra
formulate; 
    che  la  rilevanza  delle  questioni  risiederebbe,  secondo   il
rimettente, nel fatto che, una volta disposta  l'archiviazione,  egli
dovrebbe decidere se di questo provvedimento «debba essere ordinata a
cura di  questo  giudice  l'iscrizione  [nel  casellario  giudiziale]
oppure no»; 
    che, quanto alla non manifesta infondatezza delle  questioni,  il
rimettente osserva anzitutto che dalla iscrizione  del  provvedimento
di  archiviazione  per  tenuita'  del  fatto  deriverebbero   effetti
significativi per l'interessato, primo fra tutti quello di precludere
eventuali ulteriori concessioni  dello  stesso  beneficio  della  non
punibilita' per tenuita' del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis, terzo
comma, del codice penale, nonche', in generale, quelli potenzialmente
derivanti dall'ascrizione di un precedente  fatto  di  reato,  seppur
tenue: ad esempio, allorche' un giudice debba valutare la sospensione
condizionale della pena in caso di successiva condanna, ovvero  debba
decidere se sussistano esigenze cautelari  nell'ipotesi  in  cui  nei
suoi confronti sia richiesta una misura cautelare in relazione  a  un
eventuale nuovo procedimento penale; 
    che il giudice a quo afferma di  non  condividere  l'orientamento
della  Corte  di  cassazione  (sezione  terza  penale,  sentenza   26
gennaio-20 giugno 2017, n. 30685), secondo cui  il  provvedimento  di
archiviazione per tenuita' del  fatto  non  sarebbe  iscrivibile  nel
casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), del
d.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  recante  «Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  casellario
giudiziale, di  casellario  giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti.   (Testo   A)»,   dal   momento   che   tale   disposizione
contemplerebbe l'iscrizione dei soli provvedimenti definitivi, mentre
il provvedimento di archiviazione in parola - sempre ad avviso  della
Corte di cassazione - non potrebbe  essere  oggetto  di  ricorso  per
cassazione, se non per far valere uno dei vizi  di  nullita'  di  cui
all'art. 127, comma 5, cod. proc.  pen.,  richiamato  dal  previgente
art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (e, oggi, dall'art.  410-bis),  in
assenza di ogni potenziale lesivita' per l'interessato; 
    che tale orientamento della Corte di Cassazione,  ad  avviso  del
rimettente, frustrerebbe gli obiettivi della riforma legislativa  con
cui si e' introdotto il nuovo  istituto  della  non  punibilita'  per
particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis cod. pen.  -  inserito
dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo del 16 marzo  2015,  n.
28,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  non   punibilita'   per
particolare tenuita' del fatto, a norma  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera  m),  della  legge  28  aprile  2014,  n.  67»  -  posto  che
l'impossibilita' di iscrivere i  provvedimenti  di  archiviazione  in
questione, rendendo di fatto  impossibile  conservare  memoria  degli
eventuali precedenti reati ritenuti non punibili ai  sensi  dell'art.
131-bis  cod.  pen.  e  precludendo  cosi'  la  verificabilita'   del
requisito della occasionalita' del fatto di lieve entita', imporrebbe
«la necessita' dell'esercizio della azione penale  al  solo  fine  di
ottenere un provvedimento di  assoluzione  [per  lieve  tenuita'  del
fatto] iscrivibile nel certificato del casellario»; 
    che  da   cio'   deriverebbe,   secondo   il   giudice   a   quo,
l'irragionevolezza   intrinseca    della    disciplina    processuale
dell'istituto della non  punibilita'  per  particolare  tenuita'  del
fatto, cosi' come la violazione del principio di  ragionevole  durata
del processo, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, secondo periodo,
Cost., nonche' l'ulteriore violazione dell'art. 112 Cost. in  ragione
della disparita'  di  trattamento  che  verrebbe  a  determinarsi  in
seguito  alla  scelta  discrezionale  del   pubblico   ministero   se
esercitare o meno l'azione penale; 
    che le censure appena illustrate non avrebbero  ragion  d'essere,
sempre  ad  avviso   del   rimettente,   laddove   si   ritenesse   -
contrariamente a quanto affermato dalla Corte di cassazione -  che  i
provvedimenti di archiviazione per  particolare  tenuita'  del  fatto
debbano essere iscritti nel casellario giudiziale; 
    che una tale soluzione tuttavia,  come  gia'  riconosciuto  dalla
Corte di cassazione nella sentenza  poc'anzi  citata,  determinerebbe
essa stessa una situazione di contrarieta' agli artt. 3 e  24  Cost.,
nonche' all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei  diritti
dell'uomo e delle liberta` fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4  agosto  1955,
n. 848, e all'art. 2, paragrafo 1, del Protocollo  n.  7  alla  CEDU,
adottato  a  Strasburgo  il  22  novembre  1984,  ratificato  e  reso
esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98; 
    che,  in  conclusione,  i   vizi   di   incostituzionalita'   che
affliggerebbero la  vigente  normativa  potrebbero  essere  superati,
nella  prospettiva  del  giudice  a  quo,  soltanto  attraverso   una
pronuncia di questa Corte che sancisca, da un lato,  l'iscrivibilita'
del provvedimento di archiviazione per particolare tenuita' del fatto
e, dall'altro, l'impugnabilita' di tale provvedimento; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per l'inammissibilita' della  questione  sollevata
in via principale, in quanto irrilevante, posto che il giudice a  quo
non deve fare applicazione dell'art. 410-bis cod. proc. pen.,  e  per
l'infondatezza della questione sollevata in via subordinata sull'art.
411, comma 1-bis, cod. proc. pen., posto che risulta  ragionevole  la
«scelta legislativa di consentire all'indagato ed alla persona offesa
di  far  valere  le  proprie  ragioni  proponendo  opposizione   alla
richiesta di archiviazione per particolare tenuita' del fatto». 
    Considerato che l'ordinanza del giudice  rimettente  si  appunta,
innanzitutto, sulle plurime  conseguenze  irragionevoli,  e  comunque
contrarie agli artt. 111, secondo comma, e  112  della  Costituzione,
che deriverebbero dalla mancata iscrizione nel casellario  giudiziale
dei provvedimenti di archiviazione che dichiarano la non  punibilita'
per particolare tenuita' del fatto,  in  forza  dell'interpretazione,
non condivisa dal rimettente, dell'art. 3, comma 1, lettera  f),  del
d.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  recante  «Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di  casellario
giudiziale, di  casellario  giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti. (Testo A)», fornita  dalla  Corte  di  cassazione,  sezione
terza penale, nella sentenza 26 gennaio-20  giugno  2017,  n.  30685,
interpretazione - peraltro - superata dalla successiva sentenza delle
sezioni  unite  penali  30  maggio-24  settembre  2019,   n.   38954,
depositata nelle more del presente  incidente  di  costituzionalita',
che ha ritenuto invece che  il  provvedimento  di  archiviazione  per
particolare tenuita' del fatto debba essere iscritto  nel  casellario
giudiziale; 
    che il rimettente, anziche' formulare questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera f), del t.u.  casellario
giudiziale, nella parte in cui non prevede  l'obbligo  di  iscrizione
dei provvedimenti  di  archiviazione  per  particolare  tenuita'  del
fatto, censura gli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis,  del  codice  di
procedura penale,  che  -  tuttavia  -  nulla  dispongono  in  merito
all'iscrizione del  provvedimento  di  archiviazione  nel  casellario
giudiziale, con conseguente manifesta inammissibilita' per  aberratio
ictus del primo  gruppo  di  questioni,  aventi  per  presupposto  il
divieto di iscrizione al casellario giudiziale dei  provvedimenti  in
questione; 
    che,  inoltre,  le  ulteriori  questioni  sollevate  sugli  artt.
410-bis e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in  cui  non
prevedono  l'impugnabilita'  dell'ordinanza  di  archiviazione,  sono
manifestamente  irrilevanti,  posto  che  il  giudice  a   quo   deve
unicamente decidere sulla richiesta di  archiviazione  formulata  dal
pubblico ministero, sicche' le questioni relative  all'impugnabilita'
del provvedimento di archiviazione risultano  meramente  prospettiche
ed eventuali. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 410-bis e 411,  comma  1-bis,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli  artt.
3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice  per  le
indagini  preliminari  del  Tribunale   ordinario   di   Nuoro,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA