N. 251 ORDINANZA 6 novembre - 4 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Terzo settore - Norme della Regione Puglia - Concessione in  comodato
  d'uso  di  beni  immobili  di  proprieta'  regionale  alle  imprese
  sociali, incluse le cooperative sociali -  Ricorso  del  Governo  -
  Successiva rinuncia - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Puglia 11 giugno 2018, n. 22, artt. 2 e 3.   
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e).   
(GU n.50 del 11-12-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  3
della legge della Regione Puglia 11 giugno 2018, n. 22  (Norme  sulla
concessione in comodato d'uso di immobili regionali a enti  no-profit
che operano in campo socio-sanitario), promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-16  agosto  2018,
depositato in cancelleria il 17 agosto 2018, iscritto al  n.  49  del
registro ricorsi 2018 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Udito nella camera di consiglio del 6 novembre  2019  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato il 10-16 agosto 2018 e depositato  in  cancelleria
il 17 agosto 2018 (reg.  ric.  n.  49  del  2018),  ha  promosso,  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt.  2
e 3 della legge della Regione Puglia 11 giugno  2018,  n.  22  (Norme
sulla concessione in comodato d'uso  di  immobili  regionali  a  enti
no-profit che operano in campo socio-sanitario), nella parte  in  cui
ricomprendono tra gli enti beneficiari della stessa legge  anche  «le
imprese sociali, incluse le cooperative sociali»; 
    che la legge reg. Puglia n. 22 del 2018, in particolare, all'art.
2 prevede che la Regione individui i beni  di  proprieta'  regionali,
non occupati e non gia' finalizzati ad altri usi,  per  i  quali  gli
enti del Terzo settore possono presentare istanza di comodato d'uso -
allo scopo  di  utilizzare  gli  stessi  immobili  per  le  finalita'
statutarie, in coerenza con i fabbisogni delle comunita' locali e con
la  programmazione  socio-sanitaria  regionale   e   territoriale   -
definendo al successivo art. 3  quali  enti  del  Terzo  settore  «le
organizzazioni  di  volontariato,  le  associazioni   di   promozione
sociale, gli  enti  filantropici,  le  imprese  sociali,  incluse  le
cooperative sociali, gli oratori di cui alla legge regionale 5 luglio
2016 n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della  funzione
socioeducativa delle attivita' di oratorio)»; 
    che, secondo la difesa statale, le  disposizioni  impugnate,  nel
ricomprendere tra i soggetti  beneficiari  della  legge  «le  imprese
sociali, incluse le cooperative sociali», si porrebbero in  contrasto
con l'art. 117, secondo comma,  lettera  e),  Cost.,  in  materia  di
«tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello
Stato; 
    che, nella specie,  sarebbe  violato  l'art.  71,  comma  2,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del  Terzo
settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge  6
giugno 2016, n. 106», ove sono espressamente escluse, tra i possibili
soggetti beneficiari in comodato d'uso di beni mobili e  immobili  di
proprieta' dello Stato, delle  Regioni,  delle  Province  autonome  e
degli enti locali, le  imprese  sociali,  poiche',  come  specificato
anche nella  relazione  illustrativa  al  d.lgs.  n.  117  del  2017,
nonostante le loro  finalita'  sociali,  esse  opererebbero  comunque
all'interno di un mercato concorrenziale, con la conseguenza  che  la
concessione  di  un'agevolazione  sarebbe  idonea  a  incidere  sulla
concorrenza  nei  confronti  di  altre  imprese,  alle   quali   tale
possibilita' non verrebbe consentita; 
    che anche l'art. 18 del decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.
112, recante  «Revisione  della  disciplina  in  materia  di  impresa
sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge  6
giugno 2016, n. 106», d'altronde, al fine di evitare  d'incorrere  in
violazioni delle regole europee  in  tema  di  aiuti  di  Stato,  nel
disciplinare le misure fiscali e di sostegno economico  alle  imprese
sociali, prevede espressamente che «[l]'efficacia delle  disposizioni
del presente articolo [...] e' subordinata,  ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta  a  cura  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali» (art. 18, comma 9); 
    che la Regione Puglia non si e' costituita in giudizio; 
    che all'udienza del 16 aprile 2019,  su  istanza  dell'Avvocatura
generale dello Stato, e' stato disposto il rinvio  della  discussione
del giudizio, successivamente fissata per la camera di consiglio  del
6  novembre  2019,  in  virtu'  della  necessita'  di   valutare   la
possibilita' di rinuncia al ricorso, in  seguito  alla  soppressione,
dal testo dell'art. 3, comma 1, della legge reg.  Puglia  n.  22  del
2018, delle  parole  «le  imprese  sociali,  incluse  le  cooperative
sociali», disposta dall'art. 95 della legge della stessa  Regione  28
dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio di previsione 2019 e bilancio  pluriennale  2019-2021  della
Regione Puglia (Legge di stabilita' regionale 2019)»; 
    che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri  del  9
maggio 2019, con atto depositato il 21 maggio 2019, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; 
    che, in  mancanza  di  costituzione  in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso  in  via  principale
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del  processo
(tra le tante, ordinanze n. 202 del 2019, n. 55 del 2018, n.  27  del
2016, n. 199 e n. 134 del 2015). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA