N. 268 ORDINANZA 20 novembre - 12 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Sanita' pubblica -  Norme  della  Regione  Campania  -  Recupero  dei
  farmaci inutilizzati in corso  di  validita'  -  Individuazione  da
  parte della Giunta regionale delle caratteristiche  dei  medicinali
  idonei, delle verifiche obbligatorie e del soggetto  competente  ad
  effettuarle  -  Ricorso  del  Governo  -  Successiva   rinuncia   -
  Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Campania 11 aprile 2018, n. 18, art.  3,  comma
  1, lettere a) e d). 
- Costituzione, artt. 3 e 117, terzo comma. 
(GU n.51 del 18-12-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1,
lettere a) e d), della legge della Regione Campania 11  aprile  2018,
n. 18 (Interventi regionali  per  il  recupero,  il  reimpiego  e  la
donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati in  corso
di validita'), promosso dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
con  ricorso  notificato  il  12-13  giugno   2018,   depositato   in
cancelleria il 18 giugno 2018, iscritto al n. 39 del registro ricorsi
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  29,
prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2019  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il  Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettere a)  e  d),  della  legge
della Regione Campania 11 aprile 2018, n.  18  (Interventi  regionali
per il recupero, il reimpiego e la donazione ai fini  del  riutilizzo
di medicinali inutilizzati in corso  di  validita'),  in  riferimento
agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che la legge regionale in cui si  inserisce  la  norma  impugnata
prevede, tra le azioni  di  contrasto  alla  poverta'  sanitaria,  il
riutilizzo di medicinali ancora integri e in corso di validita'; 
    che, in particolare,  la  disposizione  censurata  demanda  a  un
provvedimento della Giunta regionale la  puntuale  definizione  delle
caratteristiche   dei   medicinali   idonei   alla   raccolta,   alla
restituzione  e  alla  donazione,  nonche'   l'individuazione   delle
verifiche obbligatorie su detti medicinali e il  soggetto  competente
ad effettuarle; 
    che, ad avviso del ricorrente,  detta  previsione  contrasterebbe
sia con l'art. 2, comma 1, lettera  g-bis),  della  legge  19  agosto
2016,  n.  166  (Disposizioni   concernenti   la   donazione   e   la
distribuzione  di  prodotti  alimentari  e  farmaceutici  a  fini  di
solidarieta'  sociale  e  per  la  limitazione  degli  sprechi),  che
individua dettagliatamente i  prodotti  farmaceutici  destinati  alla
donazione a fini di solidarieta' sociale e per la  limitazione  degli
sprechi, sia con l'art. 2, commi 350,  351  e  352,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»,
finalizzato al contenimento della spesa  farmaceutica  regionale,  da
realizzarsi anche attraverso misure volte  al  recupero  dei  farmaci
inutilizzati in corso di validita'; 
    che si e' costituita in giudizio la Regione Campania,  deducendo,
con  successiva  memoria,  l'inammissibilita'  e  l'infondatezza  del
ricorso statale  alla  luce  delle  modifiche  apportate  alle  norme
impugnate dalla legge della Regione Campania 29 dicembre 2018, n.  60
(Disposizioni  per  la  formazione   del   bilancio   di   previsione
finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania -  Legge
di stabilita' regionale 2019), il cui art. 1, comma 42,  ha  inserito
nelle disposizioni censurate l'espresso rinvio alla normativa statale
di  riferimento,  in  guisa  da  accentuare  il  carattere  meramente
operativo e organizzativo della disciplina regionale in esame; 
    che, in data 29 marzo  2019,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, su conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019; 
    che la Regione Campania, in conformita' alla deliberazione n. 193
del 7 maggio 2019 della Giunta regionale, ha  accettato  la  rinuncia
con atto depositato in cancelleria il 27 maggio 2019. 
    Considerato  che  la  rinuncia  al   ricorso,   accettata   dalla
controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle  Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  alla   Corte   costituzionale,
l'estinzione del processo (da ultimo, ordinanza n. 190 del 2019). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e gli artt. 9, comma 2,  e  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA