N. 272 ORDINANZA 6 novembre - 13 dicembre 2019

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Riparto  del  contributo  annuale
  alla finanza pubblica tra le autonomie  speciali  -  Determinazione
  con decreti ministeriali degli accantonamenti per gli anni  2017  e
  2018 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione
  Valle d'Aosta - Successiva rinuncia - Estinzione del processo. 
- Decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  9  maggio
  2017 e del 28 marzo 2018. 
- Costituzione, artt. 3, 117, terzo comma, 119, 136  e  137;  statuto
  speciale per la Valle d'Aosta  (legge  costituzionale  26  febbraio
  1948, n. 4), artt. 2, lettera a), 3, lettera f),  4,  primo  comma,
  12, primo comma, 48-bis e 50; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
  n. 3, art. 10. 
(GU n.51 del 18-12-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi per  conflitti  di  attribuzione  tra  enti  sorti  a
seguito dei decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9
maggio 2017 (Riparto del contributo alla  finanza  pubblica  previsto
dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra
le regioni a statuto speciale e le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per  l'anno  2017)  e  28
marzo 2018 (Riparto del  contributo  alla  finanza  pubblica  tra  le
regioni a statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. Determinazione dell'accantonamento  per  l'anno  2018),  con
ricorsi  promossi  dalla  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/   Vallee
d'Aoste, notificati il 7-10 luglio 2017 e il 30 maggio-4 giugno 2018,
depositati in cancelleria l'11 luglio  2017  e  il  1°  giugno  2018,
rispettivamente iscritti al n. 6 del registro conflitti tra enti 2017
e al n. 4 del registro conflitti tra enti  2018  e  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  33,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2017 e n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 23 ottobre  2019  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con ricorso  spedito  per  la  notificazione  il  7
luglio 2017 e depositato l'11 luglio 2017, la Regione autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste ha sollevato conflitto di attribuzione  contro
il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro  dell'economia
e delle finanze, chiedendo a  questa  Corte  di  dichiarare  che  non
spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, adottare il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 9 maggio 2017 (Riparto del contributo alla  finanza  pubblica
previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, tra le regioni a statuto speciale  e  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano.  Determinazione  dell'accantonamento  per  l'anno
2017); 
    che, con successivo ricorso spedito per la  notificazione  il  30
maggio 2018 e depositato il 1° giugno 2018, la Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste ha sollevato conflitto di attribuzione  contro
il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro  dell'economia
e delle finanze, chiedendo a  questa  Corte  di  dichiarare  che  non
spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, adottare il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 28 marzo 2018 (Riparto del contributo alla  finanza  pubblica
tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento  e
Bolzano. Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2018); 
    che, con i citati  ricorsi  per  conflitto  di  attribuzione,  la
Regione censura i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
rispettivamente relativi al 2017 e al 2018, con cui viene determinato
e ripartito tra le autonomie  speciali  il  contributo  annuale  alla
finanza pubblica in capo a esse disposto dall'art. 16, comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
      
    che, ad avviso della ricorrente,  i  decreti  in  considerazione,
imponendo e stabilizzando un contributo previsto in applicazione  del
patto di stabilita' a cui la ricorrente non e' piu'  soggetta  e  non
piu'  dovuto  a   decorrere   dal   2017,   nonche'   il   meccanismo
dell'accantonamento a esso connesso, violerebbero anzitutto gli artt.
48-bis e 50  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione agli artt. da 2
a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione  dell'ordinamento
finanziario della regione Valle d'Aosta), che stabiliscono  le  quote
di compartecipazione regionale ai tributi erariali,  la  cui  entita'
risulterebbe unilateralmente modificata  dai  decreti  impugnati,  in
spregio alle procedure statutariamente previste al riguardo; 
    che, inoltre, risulterebbe contraddetto  il  principio  di  leale
collaborazione, per la mancata adozione del metodo pattizio,  che  si
imporrebbe nella regolazione dei  rapporti  finanziari  tra  Stato  e
autonomie speciali, e  per  l'aumento  del  debito  dello  Stato  nei
confronti della Regione,  maturato  per  effetto  della  reiterazione
annuale dell'accantonamento; 
    che sarebbero altresi'  violati  gli  artt.  2,  lettera  a),  3,
lettera f), 4, primo comma, e 12, primo comma, dello statuto, nonche'
gli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte  seconda  della  Costituzione),   a   presidio   dell'autonomia
organizzativa e finanziaria regionale; 
    che risulterebbe leso anche il principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 Cost.,  sia  perche'  il  meccanismo  dell'accantonamento,
benche' destinato a operare solo fino  all'adozione  delle  norme  di
attuazione di cui all'art. 27  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione), finirebbe, in  mancanza  della
previsione di un termine al riguardo, per applicarsi indefinitamente;
sia perche' i  decreti  ministeriali,  ripetendo  quanto  previsto  a
livello legislativo, determinerebbero l'accantonamento in proporzione
alle spese sostenute per consumi intermedi, senza tener  conto  della
diversa allocazione delle tipologie di spesa da parte  delle  singole
autonomie speciali e della dimensione della loro finanza; 
    che, infine, sarebbero violati gli artt. 136 e 137 Cost., per  il
contrasto con il giudicato costituzionale formatosi a  seguito  della
sentenza n.  77  del  2015  di  questa  Corte,  che  avrebbe  escluso
l'illegittimita' dell'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del  2012,  di
cui i decreti ministeriali sarebbero applicativi, alla stregua  della
temporaneita' di contributo e accantonamento e del loro venir meno  a
decorrere dal 2017; 
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, sostenendo che il  concorso  alla  finanza  pubblica  previsto
dall'art. 16, comma 3, del  d.l.  n.  95  del  2012,  originariamente
destinato a  cessare  nel  2017,  sarebbe  stato  prorogato  al  2018
dall'art. 1, comma 415, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)», rimanendo  cosi'  rispettoso
del requisito della transitorieta'; 
    che detto concorso non sarebbe stato travolto dal  passaggio  dal
regime del patto di stabilita' a quello dell'equilibrio di  bilancio,
applicabile alla Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste a decorrere dal
2017, con  la  conseguenza  che  correttamente  i  decreti  censurati
avrebbero provveduto a determinarne l'ammontare; 
    che, d'altra parte, la sua imposizione si giustificherebbe  quale
misura  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  cui   sarebbero
soggette pure le autonomie speciali, rimettendo a una fase successiva
l'attuazione del  principio  consensualistico,  cosi'  come  previsto
dall'art. 16, comma 3, del  d.l.  n.  95  del  2012,  fondante  anche
l'accantonamento e la relativa  determinazione  in  proporzione  alle
spese sostenute per i consumi intermedi. 
    Considerato  che,  in  ragione  della  connessione  soggettiva  e
oggettiva e della sostanziale identita'  delle  censure  proposte,  i
ricorsi  vanno  trattati  congiuntamente  e   decisi   con   un'unica
pronuncia; 
    che, con riguardo a entrambi i ricorsi indicati in epigrafe, sono
intervenuti atti di rinuncia da parte della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste,  depositati  il  28  gennaio  2019,   previa
conforme deliberazione della Giunta regionale dell'11 gennaio 2019; 
    che le rinunce sono state accettate dal Presidente del  Consiglio
dei ministri a seguito di  deliberazione  consiliare  dell'11  giugno
2019; 
    che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti
accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi  dell'art.
25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 25, comma 5, delle Norme integrative per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                             e Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA