N. 280 SENTENZA 19 novembre - 20 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Straniero e apolide - Espulsione amministrativa  -  Misure  esecutive
  alternative al trattenimento in un CPR - Provvedimento del questore
  che  impone  l'obbligo  di  presentazione,  in  giorni   ed   orari
  stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica  territorialmente
  competente  -  Convalida  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  -
  Necessita'  che  avvenga  in  udienza  con  la  partecipazione  del
  difensore  dell'interessato,  eventualmente  nominato  d'ufficio  -
  Omessa previsione - Denunciata violazione delle garanzie in materia
  di  liberta'  personale  nonche'  del  diritto  di  difesa  -   Non
  fondatezza delle questioni. 
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14,  comma  1-bis,
  introdotto dall'art.  3,  comma  1,  lettera  d),  numero  2),  del
  decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito, con modificazioni,
  nella legge 2 agosto 2011, n. 129. 
- Costituzione, artt. 13 e 24, secondo comma. 
(GU n.52 del 27-12-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio
  BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,  Francesco  VIGANO',
  Luca ANTONINI, 
  
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  14,  comma
1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  (Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione  dello  straniero),  introdotto  dall'art.  3,
comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 giugno 2011,  n.
89 (Disposizioni urgenti per il completamento  dell'attuazione  della
direttiva  2004/38/CE  sulla  libera   circolazione   dei   cittadini
comunitari e per  il  recepimento  della  direttiva  2008/115/CE  sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 2 agosto  2011,  n.  129,  promossi  dalla
Corte di cassazione,  sezione  prima  civile,  con  ordinanze  del  7
settembre 2018, iscritte ai numeri 187 e 188 del  registro  ordinanze
2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  2,
prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione di A. U. e F. B., nonche' gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  19  novembre  2019  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    uditi  l'avvocato  Alessandro  Ferrara  per  A.  U.  e  F.  B.  e
l'avvocato dello  Stato  Danilo  Del  Gaizo  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con due ordinanze del 7 settembre 2018, di  identico  tenore,
iscritte ai numeri 187 e 188 del registro ordinanze 2018, la Corte di
cassazione, sezione prima civile, ha sollevato, in  riferimento  agli
artt. 13 e  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), numero
2), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per
il completamento dell'attuazione  della  direttiva  2004/38/CE  sulla
libera circolazione dei cittadini comunitari  e  per  il  recepimento
della direttiva 2008/115/CE sul  rimpatrio  dei  cittadini  di  Paesi
terzi irregolari),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  2
agosto 2011, n. 129, nella parte in cui non prevede che  il  giudizio
di convalida  dell'obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
stabiliti, presso un ufficio della  forza  pubblica  territorialmente
competente «si svolga in udienza, con  la  partecipazione  necessaria
del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio». 
    1.1.- La  Corte  di  cassazione  e'  investita  di  due  ricorsi,
presentati rispettivamente da A. U. e da F. B. - l'uno cittadino  del
Bangladesh, l'altro del Senegal - avverso distinti provvedimenti  del
Giudice di pace di  Roma,  che  hanno  convalidato  la  misura  della
«consegna del passaporto,  con  obbligo  di  firma  due  giorni  alla
settimana presso un ufficio di polizia», disposta nei confronti degli
interessati, attinti da decreti prefettizi di espulsione. 
    Il rimettente premette che, in entrambi i  giudizi  a  quibus,  i
ricorrenti hanno censurato l'emissione del decreto di convalida senza
il previo svolgimento di un'udienza con la partecipazione  necessaria
di un difensore dell'interessato, affermando  che  un'interpretazione
costituzionalmente  orientata  dell'art.  14,   comma   1-bis,   t.u.
immigrazione, imporrebbe  di  ritenere  necessaria,  nell'ambito  del
procedimento di convalida delle misure alternative  al  trattenimento
in un centro di permanenza per  i  rimpatri  (di  seguito,  CPR),  la
celebrazione di  un'udienza  con  la  partecipazione  necessaria  del
difensore. I ricorrenti hanno altresi' denunciato  l'apoditticita'  e
la  sostanziale  inesistenza  della  motivazione   dei   decreti   di
convalida, che si sostanzia  nella  mera  constatazione  del  mancato
svolgimento di attivita' difensiva da parte degli interessati. 
    A fronte di dette censure, il  rimettente  solleva,  con  le  due
ordinanze  di  rimessione  in  epigrafe,  questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  14,  comma   1-bis,   t.u.   immigrazione,
ravvisandone la contrarieta' al disposto degli artt. 13 e 24, secondo
comma, Cost. 
    1.2.-  In  punto  di  rilevanza  delle  questioni,  la  Corte  di
cassazione  afferma  che  non  sarebbe  possibile  ritenere,  in  via
d'interpretazione  conforme,  che  l'art.  14,  comma   1-bis,   t.u.
immigrazione  richieda  la  celebrazione  dell'udienza.  Invero,   la
disposizione censurata  prevede  la  facolta'  per  l'interessato  di
«presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o  deduzioni
al giudice della convalida», cosi' inequivocabilmente  delineando  un
procedimento alternativo rispetto alla celebrazione  dell'udienza  di
convalida  con  partecipazione  del   difensore,   invece   prevista,
rispettivamente dagli artt. 14, comma  4,  e  13,  comma  5-bis,  del
d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione alla convalida del trattenimento
in un CPR  e  dell'accompagnamento  alla  frontiera.  Non  potrebbero
trarsi elementi di segno contrario dalla  pronuncia  della  Corte  di
cassazione, sezione sesta civile, 7 febbraio 2018,  n.  2297  [recte:
2997], poiche' l'affermazione, ivi contenuta, della necessita' che si
svolga un'udienza di convalida anche  in  relazione  all'adozione  di
misure ai sensi dell'art. 14, comma  1-bis,  t.u.  immigrazione,  non
sarebbe in alcun modo motivata. 
    1.3.- Quanto alla  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni
sollevate, il giudice a quo rammenta che, nella sentenza n.  144  del
1997, questa Corte  -  chiamata  a  vagliare  la  legittimita'  della
disciplina della convalida dell'obbligo  di  comparizione  presso  un
ufficio di polizia, negli orari in  cui  si  svolgono  manifestazioni
sportive, misura adottabile dal questore  nei  confronti  di  persone
distintesi  per  comportamenti  violenti  in   occasione   di   dette
manifestazioni - ha affermato la necessita' di attuare il diritto  di
difesa e la garanzia dell'assistenza del difensore in forme «adeguate
sia alla struttura  del  singolo  procedimento  o  dell'atto  che  va
adottato (sentenza n. 160 del 1995), sia  alle  esigenze  sostanziali
del caso sottoposto all'esame del giudice». In base al rilievo che il
provvedimento di convalida allora in  discussione  aveva  «portata  e
conseguenze  molto  piu'  limitate  sulla  liberta'   personale   del
destinatario» rispetto alla convalida dell'arresto  e  del  fermo  di
polizia giudiziaria e che «la necessita' di garantire all'interessato
una adeguata difesa va coniugata con la  celerita'  nell'applicazione
della misura», nella citata sentenza n. 144 del 1997 questa Corte  ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 6,  comma  3,  della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del  giuoco  e
delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della   correttezza   nello
svolgimento di competizioni agonistiche), nella sola parte in cui non
prevedeva che la notifica del provvedimento del  questore  contenesse
l'avviso della facolta' dell'interessato di presentare, personalmente
o a mezzo di  difensore,  memorie  o  deduzioni  al  giudice  per  le
indagini preliminari, nell'ambito del giudizio di convalida. 
    Del  resto  -  prosegue  il  rimettente  -  dalla  giurisprudenza
costituzionale  risulterebbe  che  l'obbligatorieta'   della   difesa
tecnica -  con  conseguente  necessita'  che  il  giudice  nomini  un
difensore d'ufficio in mancanza del difensore di fiducia - opera solo
in riferimento al  processo  penale,  agli  incidenti  di  esecuzione
penale, al processo per l'applicazione delle misure di sicurezza e  a
quello per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione,  ossia  a
procedimenti preordinati all'adozione di misure penali o che  trovano
causa nella pericolosita'  sociale-criminale  dell'interessato  (sono
citate le sentenze n. 160 del 1995 e n. 160 del 1982). 
    Secondo il  giudice  a  quo,  tuttavia,  le  conclusioni  cui  e'
pervenuta questa Corte nella sentenza n. 144 del 1997  non  sarebbero
trasponibili al procedimento  di  convalida  previsto  dall'art.  14,
comma 1-bis, t.u. immigrazione. In primo luogo,  infatti,  la  misura
dell'obbligo di presentazione presso un ufficio  di  polizia  sarebbe
finalizzata,  nel  caso  in   esame,   ad   assicurare   l'espulsione
dell'interessato  con  accompagnamento  alla  frontiera,   e   dunque
costituirebbe un provvedimento  di  ben  altro  impatto  rispetto  al
divieto di assistere a manifestazioni sportive, che veniva in rilievo
nella citata pronuncia della Corte. In secondo luogo, l'avviso  della
facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie
o deduzioni al giudice della convalida, giudicato nella  sentenza  n.
144 del 1997 sufficiente ad assicurare all'interessato una  «concreta
ed effettiva conoscenza delle facolta' di difesa di cui puo' fruire»,
non potrebbe ritenersi tale in relazione al procedimento di convalida
disciplinato dall'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, atteso che
il  destinatario  della  misura  e'  un  cittadino   di   Stati   non
appartenenti  all'Unione  europea  (in  seguito,   extracomunitario),
«presumibilmente  inibito  da  limiti  culturali  e  sociali  che  ne
ostacolano le consapevolezze, nonche' le capacita' di autodifesa». 
    Si  giustificherebbe  pertanto  il   dubbio   di   compatibilita'
dell'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione - nella parte in cui non
prevede la celebrazione,  nel  giudizio  di  convalida  della  misura
dell'obbligo di presentazione, di un'udienza  con  la  partecipazione
necessaria del difensore dell'interessato, anche nominato d'ufficio -
con «la garanzia giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost. in tema  di
provvedimenti limitativi della liberta' personale e con il diritto di
difesa in giudizio riconosciuto dall'art. 24, comma secondo». 
    2.- E' intervenuto in entrambi i giudizi, con  atti  di  identico
tenore, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   le
questioni   di   legittimita'   costituzionale    siano    dichiarate
manifestamente infondate. 
    L'interveniente rammenta che il  comma  1-bis  dell'art.  14  del
d.lgs. n. 286 del 1998 e' stato introdotto dal d.l. n. 89  del  2011,
allo scopo di trasporre nell'ordinamento interno l'art. 15, paragrafo
1,  della  direttiva  2008/115/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante  norme  e  procedure  comuni
applicabili negli Stati membri al rimpatrio  di  cittadini  di  paesi
terzi il cui  soggiorno  e'  irregolare,  che,  nel  disciplinare  il
trattenimento ai fini dell'allontanamento, fa salvo il  caso  in  cui
«possono essere efficacemente applicate altre misure  sufficienti  ma
meno coercitive». 
    2.1.- Le misure alternative al trattenimento adottabili ai  sensi
delle lettere a), b) e c) del censurato art. 14,  comma  1-bis,  t.u.
immigrazione (rispettivamente, obbligo di consegna del  passaporto  o
altro documento equipollente in corso di validita', da restituire  al
momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato;
obbligo di presentazione, in giorni ed  orari  stabiliti,  presso  un
ufficio   della   forza   pubblica   territorialmente    competente),
inciderebbero in misura assai minore  sulla  liberta'  personale  del
cittadino extracomunitario, rispetto al trattenimento presso un CPR. 
    Tale  minore  incidenza  sulla  liberta'  personale,   unitamente
all'esigenza  di  celerita'  del  procedimento,  giustificherebbe  la
previsione della sola facolta' di presentare, personalmente o a mezzo
di  difensore,  memorie  e  deduzioni  al  giudice  della  convalida,
diversamente da quanto avviene in relazione al  trattenimento  presso
il CPR, per la cui convalida, invece, e' previsto lo  svolgimento  di
un'udienza in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di
un difensore tempestivamente avvertito (art. 14, comma 4, del  d.lgs.
n. 286 del 1998). 
    La scelta legislativa di prevedere due distinti  procedimenti  di
convalida,  applicabili  l'uno  al  trattenimento  dello   straniero,
l'altro  alle  misure  ad  esso  alternative,  sarebbe  ispirata   al
principio di  proporzionalita'  -  richiamato  anche  dal  sedicesimo
considerando  della  direttiva  2008/115/CE  -,   al   principio   di
gradualita' - essendo  i  destinatari  delle  misure  alternative  al
trattenimento  gli  stranieri  in  possesso  di  passaporto  o  altro
documento  di  identita'  equipollente   in   corso   di   validita',
destinatari di un'espulsione con accompagnamento alla  frontiera  non
adottata  per  motivi  di  pericolosita'  -   e   al   principio   di
contemperamento del diritto  di  difesa  in  relazione  a  situazioni
incidenti in misura differente sulla liberta' personale. 
    A parere dell'Avvocatura generale dello Stato, non  sussisterebbe
un'apprezzabile  differenza  tra   la   convalida   dell'obbligo   di
presentazione previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n.  401  del
1989, oggetto della sentenza n. 144 del 1997 di questa  Corte,  e  la
convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero. 
    E invero, le misure previste dal censurato art. 14, comma  1-bis,
t.u. immigrazione non porrebbero in  questione  la  legittimita'  del
provvedimento di espulsione dello straniero, essendo adottate dopo la
pronuncia di quest'ultimo; ne' inciderebbero sul  diritto  di  difesa
dell'interessato in relazione al provvedimento di espulsione, che  e'
autonomamente  ricorribile  innanzi  all'autorita'  giudiziaria,  con
l'assistenza obbligatoria di un difensore,  ai  sensi  del  combinato
disposto degli artt. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del  1998,  e  18
del decreto legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150  (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). Le verifiche  da
compiersi da parte del giudice che convalida le misure alternative al
trattenimento dello straniero, adottate ai sensi dell'art. 14,  comma
1-bis, t.u. immigrazione, sarebbero limitate  alla  condizione  della
sussistenza di un provvedimento di  espulsione  dotato  di  efficacia
esecutiva (e' citata  Corte  di  cassazione,  sezione  prima  civile,
sentenza 30 ottobre 2018, n. 27692). Nella valutazione circa il grado
di incidenza sulla liberta' personale delle misure previste dall'art.
14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, occorrerebbe  dunque  considerare
dette misure in se' e per se', e non sotto il profilo della finalita'
di attuazione dell'espulsione dello straniero. 
    E le misure in questione, di per se' considerate, comporterebbero
«esigenze   sostanziali   e   di   accertamento    [...]    piuttosto
circoscritte»,  nonche'  un  grado  di  afflittivita'  assai   minore
rispetto al  trattenimento,  sicche'  non  sarebbe  irrazionale,  ne'
contrastante con l'art. 13  Cost.,  la  previsione  di  un  controllo
giurisdizionale   da   espletarsi   mediante    un    contraddittorio
"cartolare",   attuato   con    la    previsione    della    facolta'
dell'interessato di presentare personalmente o a mezzo  di  difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. 
    2.2.- La disciplina censurata non lederebbe nemmeno il diritto di
difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. 
    In primo luogo, infatti, il provvedimento del giudice di pace che
dispone la convalida risulterebbe ricorribile per cassazione. 
    In secondo luogo, l'art. 3, comma 3, del d.P.R. 31  agosto  1999,
n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,  comma  6,
del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286),  espressamente
richiamato dall'art. 14, comma 1-bis, t.u.  immigrazione,  stabilisce
che «i provvedimenti restrittivi di cui il cittadino  straniero  puo'
essere destinatario» debbano essere comunicati  mediante  consegna  a
mani proprie o notificazione del provvedimento  scritto  e  motivato,
contenente l'indicazione delle eventuali modalita'  di  impugnazione,
e, ove lo straniero non comprenda la lingua italiana, debbano  essere
accompagnati da una sintesi del contenuto,  anche  mediante  appositi
formulari  sufficientemente   dettagliati,   nella   lingua   a   lui
comprensibile o, se cio' non e'  possibile  per  indisponibilita'  di
personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in
una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la  preferenza
indicata dall'interessato. 
    Tali previsioni garantirebbero anche al destinatario delle misure
di cui all'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione una  «concreta  ed
effettiva  conoscenza  delle  facolta'  di  difesa»,  rimuovendo  gli
ostacoli culturali  e  sociali  cui  fa  riferimento  l'ordinanza  di
rimessione. 
    Sarebbe inoltre di  norma  assicurata,  presso  le  questure,  la
presenza di mediatori linguistico-culturali,  la  cui  assistenza  ai
soggetti  stranieri  garantirebbe   il   superamento   di   eventuali
difficolta'   linguistiche   durante   la   fase    del    cosiddetto
contraddittorio cartolare. 
    Le memorie e deduzioni dell'interessato, ove presentate in lingua
straniera, sarebbero comunque soggette, ai sensi degli  artt.  122  e
123 del codice di procedura civile,  a  traduzione  da  parte  di  un
ausiliario del  giudice,  il  che  consentirebbe  di  assicurare  «il
superamento del limite linguistico e, quindi, il pieno esercizio  del
diritto di difesa dell'interessato». 
    3.- Si sono costituiti nei rispettivi giudizi  A.  U.  e  F.  B.,
svolgendo deduzioni di identico tenore. 
    3.1.-  In  via  principale,  le  parti  private  prospettano   la
possibilita'  di  un'interpretazione   costituzionalmente   orientata
dell'art.  14,  comma  1-bis,  t.u.  immigrazione,  nel  senso  della
necessita' che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo  di
presentazione si  celebri  in  udienza,  con  la  partecipazione  del
difensore dell'interessato. 
    Tale  interpretazione  sarebbe   imposta   dalla   giurisprudenza
costituzionale che ha  riconosciuto  la  titolarita',  in  capo  allo
straniero, dei diritti fondamentali  della  persona  garantiti  dalla
Costituzione (sono citate le sentenze n. 120 del 1967 e  n.  104  del
1969) e affermato che la discrezionalita' di cui lo Stato gode  nella
regolamentazione  dell'ingresso  e  del   soggiorno   dei   cittadini
stranieri e' soggetta ai limiti derivanti  dai  principi  di  diritto
internazionale   generalmente    riconosciuti    e    dai    trattati
internazionali  applicabili  (tra   cui   la   Convenzione   per   la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con
legge 4 agosto 1955, n. 848), rilevanti nell'ordinamento ex art. 117,
primo comma, Cost. (sono richiamate le sentenze n. 148 del  2008,  n.
348 e n. 349 del 2007 e n. 206 del 2006, nonche' l'ordinanza  n.  361
del 2007). Essa  sarebbe  conforme  al  «modello  costituzionale  del
diritto di difesa (art. 24 Cost.)», che «non puo' prescindere, almeno
quando si controverta in tema  di  diritti  umani  fondamentali,  dal
principio del contraddittorio con assistenza tecnica di un  difensore
e fissazione di udienza», e sarebbe peraltro gia' stata sperimentata,
in diverso ambito, dalla Corte di cassazione, che,  a  partire  dalla
sentenza della sezione  prima  civile,  24  febbraio  2010,  n.  4455
[recte: 4544], ha esteso  in  via  interpretativa  alla  proroga  del
trattenimento  dello  straniero  la   garanzia   della   celebrazione
dell'udienza camerale  con  partecipazione  del  difensore,  prevista
dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 per il giudizio  di
convalida del trattenimento. 
    Le esigenze di speditezza e celerita' del procedimento  sarebbero
comunque garantite dalle caratteristiche del  rito  camerale  di  cui
agli artt. 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura  civile,  gia'
applicabile alla convalida del trattenimento dello straniero  e  alla
sua proroga, che - nella lettura offertane dalla Corte di  cassazione
nella sentenza delle sezioni unite civili  del  19  giugno  1996,  n.
5629, e da questa stessa  Corte  nell'ordinanza  n.  35  del  2002  -
coniugherebbe l'immediatezza e concentrazione del procedimento con il
rispetto del contraddittorio e con l'esercizio, da parte del giudice,
di adeguati poteri istruttori. 
    L'interpretazione  costituzionalmente  orientata  dell'art.   14,
comma 1-bis, t.u. immigrazione si giustificherebbe anche in  base  al
rilievo  dell'«identita'  funzionale»  tra   il   trattenimento   del
cittadino straniero e le misure ad  esso  alternative,  che  incidono
entrambi sulla liberta' personale dell'interessato. La giurisprudenza
di legittimita' avrebbe infatti chiarito che le misure alternative al
trattenimento costituiscono una restrizione della liberta'  personale
dello straniero, sotto il  profilo  della  liberta'  di  movimento  e
circolazione interna, per tal motivo riconoscendo la  sussistenza  di
un  interesse   giuridicamente   rilevante   all'accertamento   della
legittimita' del relativo provvedimento di convalida, anche  dopo  la
definitiva cessazione dell'efficacia dell'espulsione, in relazione  a
possibili iniziative risarcitorie dell'interessato, a fronte  di  una
palese illegittimita' dell'applicazione  delle  misure  medesime  (e'
citata Cass., n. 27692 del 2018). 
    L'interpretazione  conforme  prospettata  dalle   parti   private
sarebbe altresi' imposta dai «criteri  del  minor  sacrificio,  della
proporzionalita' e residualita'» che governerebbero -  in  base  alla
direttiva 2008/155/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il d.l.
n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 129 del
2011  -  l'adozione  di  misure  di  allontanamento   del   cittadino
extracomunitario il cui soggiorno sia irregolare. 
    Le misure  di  cui  al  censurato  art.  14,  comma  1-bis,  t.u.
immigrazione concreterebbero delle vere e proprie  restrizioni  della
liberta' personale anche alla luce della giurisprudenza  della  Corte
europea dei diritti dell'uomo (e' citata la sentenza 6 novembre 1980,
Guizzardi  [recte:  Guzzardi]  contro  Italia),  sicche'   esse   non
sarebbero legittimamente attuabili  «tramite  un  giudizio  meramente
cartolare». 
    3.2.- In subordine, ove  questa  Corte  ritenesse  di  non  poter
accedere a un'interpretazione costituzionalmente orientata  dell'art.
14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, le parti  private  insistono  per
l'accoglimento delle questioni sollevate dal giudice a quo. 
    Le misure alternative al  trattenimento,  in  quanto  finalizzate
alla tutela della procedura di allontanamento o  di  rimpatrio  dello
straniero, sarebbero qualificabili come misure cautelari di  polizia,
dal contenuto e dai presupposti  analoghi  alle  misure  precautelari
disciplinate dal codice di procedura penale, sicche' esse  dovrebbero
essere assistite dalle  garanzie  della  riserva  di  legge  e  della
riserva di giurisdizione di cui all'art. 13, secondo e  terzo  comma,
Cost. 
    Stante la preminenza costituzionale del diritto di  difesa  (sono
citate le sentenze n. 238 del 2014 e n. 98 del 1965), la sua completa
attuazione non potrebbe essere «rimessa alla volonta'  della  parte»,
tramite l'esercizio di un contraddittorio solamente eventuale,  tanto
piu' ove l'interessato sia un soggetto straniero, «in  condizioni  di
precarieta' assoluta, con scarse  cognizioni  giuridico-culturali  ed
una scarsa, se non nulla, conoscenza  della  lingua  italiana  e  del
nostro sistema giuridico». 
    Le misure alternative al trattenimento costituirebbero  modalita'
meramente esecutive  dell'accompagnamento  coattivo  alla  frontiera,
misura, quest'ultima, che, secondo la sentenza n.  105  del  2001  di
questa Corte, inerisce alla materia regolata dall'art. 13 Cost. Anche
con  riferimento  alle  misure  alternative   occorrerebbe   pertanto
assicurare il rispetto del  principio  del  contraddittorio,  di  cui
all'art. 111 Cost., nonche' la  piena  esplicazione  del  diritto  di
difesa di cui all'art. 24 Cost. 
    L'art. 1 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,  adottato  a
Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso  esecutivo  con  la
legge 9 aprile 1990,  n.  98,  prevederebbe  delle  «garanzie  minime
irrinunciabili»  in  relazione  all'espulsione  dello  straniero,   e
segnatamente il diritto di far valere le  ragioni  che  si  oppongono
alla sua espulsione (alla lettera a) e di far  esaminare  il  proprio
caso (alla lettera b). Secondo la giurisprudenza della  Corte  EDU  -
rilevante quale ausilio interpretativo e parametro integratore  delle
disposizioni costituzionali, secondo le sentenze n. 348 e n. 349  del
2007 di questa Corte - tali garanzie debbono essere effettive  e  non
meramente formali (e' citata la sentenza 2 settembre 2010, Kaushal  e
altri contro Bulgaria). Allo straniero attinto da un provvedimento di
espulsione, pur se  disposto  per  ragioni  di  sicurezza  nazionale,
spetterebbe inoltre  il  diritto  a  un  ricorso  effettivo,  di  cui
all'art. 13 CEDU (e' citata la sentenza 24 aprile 2008, G. C. e altri
contro Bulgaria). 
    Nel caso  di  specie,  il  procedimento  di  convalida  delineato
dall'art.  14,  comma  1-bis,  t.u.  immigrazione  realizzerebbe   un
contraddittorio meramente formale, «potendo il Giudice di Pace  [...]
limitarsi ad accertare che non sia pervenuta da parte dello straniero
alcuna  nomina  del  difensore  di  fiducia  ne'  tantomeno   memorie
difensive» e non dovendo egli verificare  che  il  provvedimento  che
dispone la misura, il relativo avviso della facolta' di far pervenire
memorie e la relata  di  notifica  siano  state  tradotte  in  lingua
comprensibile all'interessato; il che contrasterebbe con la  garanzia
della  riserva  di  giurisdizione  cosi'   come   ricostruita   dalla
giurisprudenza costituzionale (e' citata la sentenza n. 85 del 2013). 
    Le  parti  private  evidenziano  infine  come   la   disposizione
censurata sia affetta  da  manifesta  irragionevolezza  -  come  tale
censurabile dalla Corte, secondo le sentenze n. 175 del 1997, n.  416
[recte: 417]  del  1996,  n.  295  e  n.  188  del  1995  -  «essendo
l'intervento legislativo volto a modulare al ribasso l'esercizio  del
diritto di difesa senza che a cio' corrisponda  un  considerevole  ed
apprezzabile incremento di tutela  di  altro  e  paritario  interesse
costituzionale». La mancata previsione  della  garanzia  dell'udienza
camerale non potrebbe infatti essere  giustificata  in  un'ottica  di
tutela  dell'ordine  pubblico  e  della  sicurezza  nazionale  e   di
efficiente e rapida regolamentazione dei flussi migratori, atteso che
non sussiste «alcun ostacolo organizzativo, logistico  ne'  meramente
temporale alla celebrazione  dell'udienza,  potendosi  traslare  tout
cour[t] il modello predisposto per  l'udienza  di  convalida  e/o  di
proroga  del  trattenimento  alla  convalida  delle  misure  ad  esso
alternative, senza che cio' comporti dispendio ulteriore di  risorse,
mezzi e personale». 
    4.- In prossimita' dell'udienza pubblica, le parti private  hanno
depositato memorie integrative di  identico  tenore,  richiamando  la
giurisprudenza costituzionale sull'inviolabilita'  del  diritto  alla
tutela giurisdizionale di cui  all'art.  24  Cost.  (sono  citate  le
pronunce n. 67 del 1990, n. 26 del 1999, n. 29 del 2003, n.  386  del
2004 e n. 120  del  2014)  ed  evidenziando  l'incomprimibilita'  del
nucleo essenziale di detto diritto,  costituito  dalla  garanzia  del
contraddittorio,  di  cui  all'art.  111  Cost.   L'eliminazione   di
quest'ultima garanzia darebbe luogo a un processo  «non  giusto»,  in
cui il diritto di difesa diverrebbe «solo apparente» (sono richiamate
le sentenze n. 317 del 2009 e n. 127 del 1979). 
    Nella sentenza n. 144 del 1997, questa Corte avrebbe riconosciuto
che gli «ordini di firma presso l'ufficio di  polizia»  costituiscono
misure incidenti sulla liberta' personale del destinatario; alla luce
degli   stessi   principi   enucleabili   da   tale   pronuncia,   si
giustificherebbe la necessita' di prevedere, in materia di  convalida
delle  misure  alternative  al  trattenimento  dello  straniero,   la
garanzia dell'udienza  partecipata  dal  difensore  dell'interessato,
eventualmente nominato d'ufficio. Tale garanzia  sarebbe  infatti  la
sola adeguata alla «struttura del singolo  procedimento  o  dell'atto
che va adottato» e alle «esigenze  sostanziali  del  caso  sottoposto
all'esame del giudice» - criteri questi enunciati nella  sentenza  n.
144 del 1997 - atteso che, da  un  lato,  le  misure  alternative  al
trattenimento si rivolgono a un soggetto straniero «inibito da limiti
culturali e sociali»  e  sono  finalizzate  all'accompagnamento  alla
frontiera, e che, d'altro lato, il  sindacato  del  giudice  potrebbe
estendersi  alla  valutazione  del   provvedimento   presupposto   di
espulsione, ancorche' solo se manifestamente illegittimo  (e'  citata
Corte di cassazione, sezione sesta civile, sentenza 30 novembre 2015,
n. 24415). 
    Il  «diritto  al  contraddittorio»,  cosi'  come  declinato   nel
censurato art. 14,  comma  1-bis,  t.u.  immigrazione,  rendendo  «in
pratica effettivamente difficile, se non impossibile, l'esercizio del
diritto di difesa», lederebbe inoltre i principi di  effettivita'  ed
equivalenza ai rimedi  interni,  cui  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea debbono ottemperare nel predisporre i  «modelli  processuali»
volti alla tutela dei diritti derivanti dal diritto  dell'Unione  (e'
citata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione  europea,  14
gennaio 2016, in causa C-74/14, "Eturas" UAB e altri). 
    Le  parti  private,  nel  reiterare   la   propria   tesi   circa
l'«identita' funzionale» tra il trattenimento  e  le  misure  a  esso
alternative, soggiungono che sovente la scelta tra  l'una  o  l'altra
misura dipenderebbe esclusivamente dalla sussistenza o meno di  posti
disponibili nei CPR, sicche' una disparita' di trattamento - sotto il
profilo delle garanzie del diritto alla difesa - tra il  procedimento
di convalida del trattenimento e quello  di  convalida  delle  misure
alternative sarebbe «irragionevolmente discriminatoria nei  confronti
dei destinatari». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con due ordinanze di identico tenore la Corte di  Cassazione,
sezione prima civile, ha censurato, in riferimento agli  artt.  13  e
24, secondo  comma,  Cost.,  l'art.  14,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), numero
2), del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per
il completamento dell'attuazione  della  direttiva  2004/38/CE  sulla
libera circolazione dei cittadini comunitari  e  per  il  recepimento
della direttiva 2008/115/CE sul  rimpatrio  dei  cittadini  di  Paesi
terzi irregolari),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  2
agosto 2011, n. 129, nella parte in cui non prevede che  il  giudizio
di convalida della misura dell'obbligo di  presentazione  all'ufficio
della  forza  pubblica  territorialmente  competente  «si  svolga  in
udienza   con   la   partecipazione    necessaria    del    difensore
dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio». 
    2.- Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi, relativi
a identiche questioni. 
    3.- Prima di affrontare il merito  delle  questioni  prospettate,
conviene sinteticamente ricostruire il complesso quadro normativo nel
quale esse si inseriscono. 
    3.1.- L'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, in  questa  sede
censurato, e' stato introdotto nel corpo del  t.u.  immigrazione  dal
d.l. n. 89 del 2011, allo scopo di trasporre nell'ordinamento interno
l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva  2008/115/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  recante  norme  e
procedure comuni applicabili  negli  Stati  membri  al  rimpatrio  di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, secondo  cui
gli Stati membri procedono al trattenimento del cittadino di un paese
terzo destinatario di una decisione di rimpatrio, «salvo se nel  caso
concreto  possono  essere  efficacemente   applicate   altre   misure
sufficienti ma meno coercitive» (v. relazione al disegno di legge  C.
4449, di conversione del d.l. n. 89 del 2011, presentato alla  Camera
dei deputati il 23 giugno 2011). 
    3.2.- Presupposto per l'adozione delle misure  contemplate  dalla
disposizione  censurata  e'  che  lo  straniero  -  in  possesso  del
passaporto o di altro documento equipollente in corso di validita'  -
sia stato attinto da un  provvedimento  di  espulsione  adottato  per
motivi diversi da quelli previsti dall'art. 13, commi 1 e 2,  lettera
c), t.u. immigrazione e da quelli contemplati dall'art. 3,  comma  1,
del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144  (Misure  urgenti  per  il
contrasto   del   terrorismo   internazionale),    convertito,    con
modificazioni, nella legge  31  luglio  2005,  n.  155.  Deve  dunque
trattarsi di un soggetto espulso dal prefetto, per ragioni non legate
alla tutela dell'ordine pubblico o della sicurezza dello  Stato,  ne'
alla pericolosita' sociale dello straniero, ne' - ancora - a esigenze
di prevenzione e repressione di fenomeni terroristici. 
    Al contempo, dall'espressa previsione  dell'alternativita'  delle
misure di cui al censurato art. 14, comma  1-bis,  t.u.  immigrazione
rispetto al trattenimento in un centro per i  rimpatri  (di  seguito,
CPR), si ricava che  l'espulsione  deve  essere  stata  disposta  con
prescrizione prefettizia - da eseguirsi ad opera del  questore  -  di
accompagnamento dell'interessato alla frontiera a mezzo  della  forza
pubblica (art. 13, comma 4, t.u. immigrazione), e  senza  concessione
di un termine per la partenza volontaria dell'interessato  (art.  13,
commi 5, 5.1. e 5.2., t.u. immigrazione).  E  invero,  solo  rispetto
allo straniero da accompagnarsi  coattivamente  alla  frontiera  puo'
essere disposto - in caso di impossibilita' di  esecuzione  immediata
dell'espulsione mediante l'accompagnamento stesso - il  trattenimento
in un CPR (art. 14, comma 1, t.u.  immigrazione);  trattenimento  che
puo' essere sostituito dalle misure  di  cui  al  comma  1-bis  della
medesima disposizione, alle condizioni ivi delineate. 
    3.3.- Le misure alternative al trattenimento  possono  consistere
nella consegna del passaporto o di altro  documento  equipollente  in
corso di validita', da restituire al momento della partenza (art. 14,
comma 1-bis, lettera a, t.u. immigrazione); nell'obbligo di dimora in
un luogo preventivamente individuato, dove lo straniero possa  essere
agevolmente rintracciato (art.  14,  comma  1-bis,  lettera  b,  t.u.
immigrazione); nonche' nell'obbligo di presentazione,  in  giorni  ed
orari   stabiliti,   presso   un   ufficio   della   forza   pubblica
territorialmente competente (art. 14, comma 1-bis,  lettera  c,  t.u.
immigrazione): misura, quest'ultima, che unicamente e' oggetto  delle
questioni di costituzionalita' qui prospettate. 
    3.4.- Le misure in questione, adottate con provvedimento motivato
del questore, sono notificate  all'interessato  nelle  forme  di  cui
all'art. 3,  commi  3  e  4,  del  d.P.R.  31  agosto  1999,  n.  394
(Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,  comma  6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). 
    Ai sensi del comma 3 della predetta  disposizione  regolamentare,
il provvedimento deve essere consegnato  a  mani  dell'interessato  o
notificato con modalita'  tali  da  assicurare  la  riservatezza  del
contenuto dell'atto; deve  contenere  l'indicazione  delle  eventuali
modalita' di impugnazione; ove lo straniero non comprenda  la  lingua
italiana, esso deve essere accompagnato da una sintesi del  contenuto
del provvedimento in lingua comprensibile all'interessato o, se  cio'
non sia possibile  per  indisponibilita'  di  personale  idoneo  alla
traduzione, in inglese, francese o spagnolo,  secondo  la  preferenza
indicata dall'interessato. L'obbligo di indicazione  delle  modalita'
di impugnazione e di traduzione del provvedimento in una lingua  nota
all'interessato o in una delle lingue veicolari si ricava  del  resto
anche dall'art. 13, comma 7, t.u. immigrazione, il quale  si  applica
non  solo  al  decreto  di   espulsione   e   al   provvedimento   di
trattenimento, ma anche a «ogni altro atto concernente l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione» e che tali garanzie espressamente prevede. 
    3.5.-  L'art.  14,  comma  1-bis,   t.u.   immigrazione   dispone
espressamente  che  «la  notifica  reca  altresi'  l'avviso  che   lo
straniero ha facolta'  di  presentare  personalmente  o  a  mezzo  di
difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida». 
    Secondo l'art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 394 del 1999,  parimenti
richiamato dal censurato art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, «lo
straniero e' altresi' informato del diritto di essere assistito da un
difensore  di  fiducia,  con  ammissione,  qualora  ne  sussistano  i
presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della
legge 30 luglio 1990, n.  217,  e  successive  modificazioni,  ed  e'
avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito da
un difensore di ufficio designato dal  giudice  tra  quelli  iscritti
nella tabella di cui all'art. 29 del decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271, e che le  comunicazioni  dei  successivi  provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con  l'avviso  di  cancelleria  al
difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio». 
    Il  provvedimento  del  questore  deve  essere  comunicato  entro
quarantotto ore dalla notifica al  giudice  di  pace  competente  per
territorio, il quale ne deve disporre con decreto la convalida  nelle
successive quarantotto ore. 
    Quanto alla natura dell'accertamento da svolgersi  da  parte  del
giudice di pace, la giurisprudenza di legittimita' ha  affermato  che
in sede di convalida delle misure di cui all'art.  14,  comma  1-bis,
t.u. immigrazione il sindacato del giudice e' limitato all'esame  dei
presupposti di adozione delle misure medesime e dell'esistenza di  un
provvedimento di espulsione dotato di  efficacia  esecutiva,  potendo
estendersi alla valutazione di quest'ultimo  solo  nel  caso  in  cui
«esso  sia  manifestamente   illegittimo   e   lo   straniero   possa
qualificarsi  inespellibile»  (Corte  di  cassazione,  sezione  prima
civile, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27692). 
    Le misure, su  istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,
possono d'altra parte essere modificate o  revocate  dal  giudice  di
pace. 
    3.6.- L'osservanza delle misure alternative al  trattenimento  e'
presidiata dalla sanzione penale della multa da 3.000 a 18.000  euro.
In caso di trasgressione, ai fini dell'espulsione dello straniero non
occorre il rilascio del  nulla  osta  -  normalmente  necessario  per
l'espulsione di soggetti sottoposti a procedimento penale,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 3, t.u. immigrazione -  da  parte  dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del reato, e, qualora non sia
possibile l'accompagnamento immediato  alla  frontiera,  il  questore
provvede al  trattenimento  dello  straniero  in  un  CPR,  ai  sensi
dell'art. 14, comma 1, t.u.  immigrazione,  oppure  all'emissione  di
ordine di allontanamento ai sensi  del  comma  5-bis  della  medesima
disposizione. 
    4.- Cosi' ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre
anzitutto convenire  con  il  rimettente  circa  l'impossibilita'  di
ritenere, in  via  interpretativa,  che  la  convalida  delle  misure
alternative  al  trattenimento  dello  straniero  debba  avvenire  in
udienza,   con   la   partecipazione   necessaria    del    difensore
dell'interessato. 
    Il censurato art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione  prevede  la
facolta' per l'interessato di «presentare personalmente o a mezzo  di
difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida», delineando
cosi'  un  procedimento  alternativo   rispetto   alla   celebrazione
dell'udienza di convalida alla presenza del difensore, che e'  invece
espressamente prevista per le misure  -  piu'  severamente  incidenti
sulla  liberta'  personale  -  del  trattenimento   in   un   CPR   e
dell'accompagnamento alla frontiera rispettivamente dagli  artt.  14,
comma 4, e 13, comma 5-bis, t.u. immigrazione,  i  quali  all'unisono
recitano:  «l'udienza  per  la  convalida  si  svolge  in  camera  di
consiglio  con  la  partecipazione   necessaria   di   un   difensore
tempestivamente avvertito». 
    Risulta, dunque, inequivocabile la volonta'  del  legislatore  di
prevedere due distinte forme  di  convalida,  l'una  con  svolgimento
dell'udienza (in relazione  al  trattenimento  e  all'accompagnamento
coattivo alla frontiera), l'altra con contraddittorio solo  cartolare
(in relazione alle misure della consegna del passaporto, dell'obbligo
di dimora e dell'obbligo di firma). 
    Ne' - come giustamente sottolinea il  giudice  a  quo  -  possono
trarsi elementi di segno contrario  dalla  sinora  isolata  pronuncia
della Corte di cassazione, sezione sesta civile, 7 febbraio 2018,  n.
2997, secondo cui la convalida delle misure di cui all'art. 14, comma
1-bis, t.u. immigrazione dovrebbe svolgersi in  udienza,  atteso  che
tale  affermazione  non  e'  specificamente  motivata,  ne'   risulta
supportata dal dato testuale della disposizione in parola. 
    5.- Cio' premesso, deve  tuttavia  ritenersi  che  la  disciplina
della convalida  delle  misure  alternative  al  trattenimento  dello
straniero si sottragga alle censure di illegittimita'  costituzionale
prospettate dal rimettente; censure che devono essere esaminate sulla
base dei soli parametri evocati nell'ordinanza di rimessione (artt. 3
e 24 Cost.), che definiscono il perimetro dell'odierna  questione  di
legittimita' costituzionale. 
    5.1.- Come correttamente  evidenzia  lo  stesso  giudice  a  quo,
questa Corte ha gia' esaminato il tema delle garanzie  costituzionali
applicabili alla convalida della misura dell'obbligo di presentazione
agli uffici di polizia disposto dal questore, che  viene  in  rilievo
nelle  ordinanze  di  rimessione  all'esame,  sia  pure  nel  diverso
contesto del vaglio dell'art. 6, comma 3,  della  legge  13  dicembre
1989, n. 401 (Interventi nel settore del  giuoco  e  delle  scommesse
clandestini  e  tutela  della  correttezza   nello   svolgimento   di
competizioni agonistiche),  che  prevede  tale  misura  a  carico  di
persone  resesi  responsabili  di  comportamenti   violenti   durante
manifestazioni sportive e  che,  originariamente,  disponeva  che  il
provvedimento del questore  fosse  convalidato  dal  giudice  per  le
indagini preliminari senza possibilita' di  interlocuzione  da  parte
del destinatario della misura. 
    Nella sentenza n. 144 del 1997, questa Corte ha affermato che  la
misura dell'obbligo di presentazione incide sulla liberta'  personale
dell'interessato, e, come tale, deve essere assistita dalle  garanzie
di cui agli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. 
    Al contempo, la Corte ha rammentato che  «il  diritto  di  difesa
[...] ammette una  molteplicita'  di  discipline,  in  rapporto  alla
varieta' dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui
esso e' esercitato (sentenza n. 48 del 1994), al punto che la  stessa
assistenza del difensore puo' e deve  trovare  svolgimento  in  forme
adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dell'atto  che
va adottato (sentenza n. 160 del 1995), sia alle esigenze sostanziali
del caso sottoposto all'esame  del  giudice»  (sentenza  n.  144  del
1997). 
    In quella stessa occasione si  e'  osservato,  da  un  lato,  che
l'obbligo di presentazione presso gli  uffici  della  forza  pubblica
incide sulla liberta'  personale  dell'interessato  in  misura  assai
minore rispetto all'arresto o al fermo  di  polizia  giudiziaria;  e,
d'altro lato, che nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, della
legge n. 401 del 1989 «la necessita' di garantire all'interessato una
adeguata difesa va coniugata con la celerita' nell'applicazione della
misura, condizione  necessaria  perche'  la  stessa  possa  rivelarsi
efficace,  si'  da  giustificare,  in  un  equilibrato  rapporto  fra
esigenze in giuoco, l'adozione di forme  semplificate  attraverso  le
quali possa esplicarsi il contraddittorio». 
    Si e' cosi' ritenuto  che,  a  fronte  di  un  provvedimento  del
questore che imponga l'obbligo di  presentazione  agli  uffici  della
forza pubblica, le garanzie di cui agli artt. 13 e 24, secondo comma,
Cost. siano sufficientemente tutelate dalla facolta' dell'interessato
- desumibile dal disposto  dell'art.  121  del  codice  di  procedura
penale -  di  presentare,  personalmente  o  a  mezzo  di  difensore,
appositamente  nominato,  memorie  o  deduzioni  al  giudice  per  le
indagini preliminari. Conseguentemente,  l'art.  6,  comma  3,  della
legge  n.  401  del  1989  e'  stato  dichiarato   costituzionalmente
illegittimo nella sola parte in cui non prevedeva che il destinatario
della misura fosse avvisato di tale facolta' di difesa  (sentenza  n.
144 del 1997). 
    5.2.- Le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza  da
ultimo citata si prestano a essere trasposte al caso di  specie,  con
le precisazioni che seguono. 
    5.2.1.- L'obbligo di presentazione presso il  competente  ufficio
della forza pubblica in giorni e orari stabiliti, di cui alla lettera
c)  dell'art.  14,  comma  1-bis,  t.u.  immigrazione,  pur   essendo
finalizzato all'espulsione dello  straniero,  incide  sulla  liberta'
personale di quest'ultimo in misura ben piu'  limitata  non  soltanto
rispetto all'arresto e al fermo di  polizia,  ma  anche  rispetto  al
trattenimento  in  un  CPR  previsto  dall'art.  14,  comma  1,  t.u.
immigrazione   e   all'accompagnamento   coattivo   alla   frontiera,
contemplato dall'art. 13, comma  4,  del  medesimo  testo  normativo;
provvedimenti, questi ultimi, la cui convalida  avviene  in  udienza,
con la partecipazione necessaria di un difensore,  rispettivamente  a
norma degli artt. 14, comma 4, e 13, comma 5-bis, t.u. immigrazione e
in ossequio ai principi stabiliti da questa Corte nella  sentenza  n.
222 del 2004, secondo cui l'art. 24, secondo comma, Cost.  esige  che
lo straniero destinatario del decreto di accompagnamento coattivo sia
«ascoltato dal giudice, con l'assistenza di un difensore». 
    La piu' limitata incidenza sulla liberta' personale della  misura
qui all'esame induce a ritenere - sulla scorta della citata  sentenza
n. 144 del 1997 - non incompatibile con gli artt. 13  e  24,  secondo
comma, Cost. il procedimento disegnato dalla disposizione  censurata,
che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare.  Cio'
anche in ragione del delimitato oggetto del  giudizio  di  convalida,
ove il giudice  di  pace  e'  chiamato  a  verificare  unicamente  la
sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l'esistenza di
un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con  il
solo limite gia' rammentato dell'eventuale «manifesta illegittimita'»
di quest'ultimo e  dell'eventuale  sussistenza  di  ragioni  ostative
all'espulsione (supra, punto 3.5.). 
    5.2.2.-  Nel  delineare  il  procedimento  di  convalida  di  cui
all'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, il  legislatore  non  ha
d'altra parte trascurato di considerare le difficolta'  linguistiche,
sociali e culturali - difficolta' sulle  quali,  pure,  non  a  torto
insiste il rimettente - che possono ostacolare le capacita' di difesa
del cittadino straniero. 
    Di tali difficolta', in effetti,  il  legislatore  si  fa  carico
attraverso il richiamo alla normativa regolamentare di  cui  all'art.
3, commi 3  e  4,  del  d.P.R.  n.  394  del  1999,  prescrivendo  in
particolare:  che  il  provvedimento  di  applicazione  della  misura
dell'obbligo  di   presentazione   sia   notificato   all'interessato
unitamente alla traduzione di una sintesi del suo  contenuto  in  una
lingua a lui nota o in lingua inglese, francese o  spagnola;  che  lo
straniero sia «informato  del  diritto  di  essere  assistito  da  un
difensore  di  fiducia,  con  ammissione,  qualora  ne  sussistano  i
presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della
legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni»; e che  sia
reso edotto che «in mancanza di difensore di fiducia, sara' assistito
da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli  iscritti
nella tabella di cui all'art. 29 del decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271, e che le  comunicazioni  dei  successivi  provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con  l'avviso  di  cancelleria  al
difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio». 
    Due profili di tale disciplina meritano in  proposito  di  essere
specialmente evidenziati in questa sede. 
    Da un lato, la traduzione  del  provvedimento  del  questore,  in
lingua nota  all'interessato  o  in  una  delle  lingue  "veicolari",
risponde  a  «criteri  ragionevolmente  funzionali,  e   nella   loro
necessaria astrattezza idonei a garantire che, nella generalita'  dei
casi, gli atti  della  pubblica  amministrazione  concernenti  questa
materia siano conoscibili dai destinatari, nel loro  contenuto  e  in
ordine alle possibili conseguenze derivanti dalla  loro  violazione»,
restando comunque salva la possibilita'  per  il  giudice  penale  di
considerare  non  integrato  il  delitto   di   trasgressione   delle
prescrizioni imposte con il provvedimento in parola,  in  conseguenza
della mancata comprensione del medesimo da parte del suo destinatario
(sentenza n. 257 del 2004). 
    Dall'altro lato, l'avviso circa la  possibilita'  di  beneficiare
dell'assistenza del difensore d'ufficio  e  del  patrocinio  a  spese
dello Stato, oggi regolato dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese  di  giustizia  (Testo  A)»,  risulta  funzionale  a
consentire al cittadino straniero  di  determinarsi  con  sufficiente
consapevolezza - sia pure con la  ristretta  tempistica  imposta  dal
procedimento di convalida - in ordine allo svolgimento  di  attivita'
difensiva e al ricorso  alla  difesa  tecnica.  Cio'  naturalmente  a
condizione che all'avviso si accompagni  la  comunicazione  da  parte
delle  questure,  con  modalita'  effettivamente  comprensibili   per
l'interessato  (eventualmente   anche   grazie   all'intervento   dei
mediatori culturali, sulla cui normale presenza  presso  le  questure
insiste la stessa Avvocatura generale dello Stato), dei recapiti  dei
difensori d'ufficio ai quali in concreto rivolgersi  nell'ipotesi  in
cui egli intenda esercitare il proprio diritto a presentare memorie o
deduzioni al giudice di  pace,  anche  in  relazione  alla  possibile
manifesta illegittimita'  del  provvedimento  di  espulsione  o  alla
sussistenza   di   ragioni    ostative,    ancorche'    sopravvenute,
all'esecuzione del provvedimento medesimo; si'  da  assicurare  piena
effettivita' al diritto alla difesa tecnica, che l'art. 3,  comma  4,
del d.P.R. n. 394 del 1999 riconosce allo straniero  sottoposto  alle
misure di cui alla disposizione censurata. 
      
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla   condizione   dello   straniero),
introdotto  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  d),  numero  2),   del
decreto-legge 23 giugno 2011, n.  89  (Disposizioni  urgenti  per  il
completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari  e  per  il  recepimento  della
direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio  dei  cittadini  di  Paesi  terzi
irregolari), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  2  agosto
2011, n. 129, sollevate, in riferimento agli artt. 13 e  24,  secondo
comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione,  sezione  prima
civile, con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA