N. 287 SENTENZA 19 novembre - 23 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione  Basilicata  -
  Istituzione della banca del latte umano  donato  -  Indicazione  di
  risorse a copertura della spesa - Ricorso del Governo -  Denunciata
  carenza  di  effettiva   copertura   finanziaria   -   Sopravvenuta
  abrogazione della norma impugnata - Cessazione  della  materia  del
  contendere. 
- Legge della Regione Basilicata 4 dicembre 2018, n. 51, art. 8. 
- Costituzione, art. 81, terzo comma. 
(GU n.52 del 27-12-2019 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Aldo CAROSI; 
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio
  BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,  Francesco  VIGANO',
  Luca ANTONINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della
legge della Regione Basilicata 4 dicembre 2018,  n.  51  (Istituzione
della banca del latte umano donato della  Basilicata),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  ricorso  spedito  per  la
notificazione il 1° febbraio  2019,  ricevuto  il  6  febbraio  2019,
depositato in cancelleria il 5 febbraio 2019, iscritto al n.  16  del
registro ricorsi 2019 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  19  novembre  2019  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    udito l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 1°- 6 febbraio 2019 e depositato il
5  febbraio  2019,  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso  -  in  riferimento  all'art.   81,   terzo   comma,   della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  8
della  legge  della  Regione  Basilicata  4  dicembre  2018,  n.   51
(Istituzione della banca del latte umano donato della Basilicata). 
    2.- Il ricorso premette che  la  legge  regionale  citata  ha  la
finalita' di promuovere l'allattamento materno mediante  la  raccolta
di latte umano da donatrici presso una banca a tal fine istituita,  i
cui compiti sono svolti nell'esclusivo  interesse  della  salute  dei
bambini, come enunciano gli artt. 1 e 2. Inoltre, la  banca  operera'
presso una struttura ospedaliera, che sara' individuata dalla Regione
(art. 3), nel  «rispetto  delle  Linee  di  indirizzo  nazionali  per
l'organizzazione e la gestione delle banche del  latte  umano  donato
nell'ambito  della  protezione,  della  promozione  e  del   sostegno
dell'allattamento al seno» (art. 4). 
    La legge in questione si proporrebbe, dunque,  di  realizzare  un
servizio  di  pubblica  utilita'  a   tutela   della   maternita'   e
dell'infanzia. 
    Il ricorso richiama quindi l'art. 8 della legge  reg.  Basilicata
n. 51 del 2018, rubricato «[c]opertura finanziaria»: esso stabilisce,
al comma 1, che «[g]li oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge per le spese in conto capitale, quantificati per l'anno 2019 in
euro 50.000,00, trovano copertura nell'ambito degli  "Interventi  per
il potenziamento della rete sanitaria  e  ospedaliera"  di  cui  alla
Missione 13, Programma 05 del Bilancio di previsione finanziario  per
il triennio 2018-2020 della Regione Basilicata» e, al  comma  2,  che
«[l]e attivita' di raccolta e  conservazione  del  latte  umano  sono
svolte ad invarianza di spese con le risorse umane disponibili». 
    3.- Ad avviso del ricorrente, questa norma violerebbe l'art.  81,
terzo comma, Cost., in quanto dai documenti allegati  alle  leggi  di
bilancio di seguito specificate, il programma 05  della  missione  13
del bilancio di previsione  finanziario  per  il  triennio  2018-2020
della  Regione  Basilicata   prevederebbe   per   l'anno   2019   uno
stanziamento complessivo di euro 160.000,00, «il quale risult[erebbe]
gia' interamente impegnato». 
    3.1.- Al riguardo, la difesa statale richiama anzitutto l'art. 1,
comma 2, della legge della Regione Basilicata 31 maggio  2018,  n.  8
(Legge di Stabilita' regionale  2018),  ai  sensi  del  quale  «[g]li
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi  regionali  che
prevedono  interventi  finalizzati  allo  sviluppo  e   di   sostegno
all'economia, classificati tra  le  spese  in  conto  capitale,  sono
determinati per il  triennio  2018-2020  nei  limiti  indicati  nella
tabella B, allegata  alla  presente  legge».  La  citata  tabella  ha
determinato, per la missione 13 «Tutela della salute»,  programma  05
«Servizio  sanitario  regionale   -   Investimenti   sanitari»,   uno
stanziamento di spesa, per l'anno 2019, pari a euro 160.000,00. 
    A sua volta, l'art. 1, comma 4, della coeva legge  della  Regione
Basilicata 31 maggio 2018, n. 9 (Bilancio di  Previsione  finanziario
per il triennio 2018-2020), ha approvato, tra  gli  altri,  anche  il
«prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2018/2020 per missioni,
programmi e titoli (Allegato 2)» il quale, quanto  alla  missione  13
«Tutela della salute», programma 05 «Servizio sanitario  regionale  -
Investimenti sanitari», contiene, per l'anno 2019, una previsione  di
competenza di euro 160.000,00, gia' interamente impegnata. 
    Il ricorso aggiunge che l'impegno di spesa per  l'intero  importo
dello stanziamento ora citato troverebbe  conferma  nello  «Stato  di
Previsione   delle   Spese   per   Missioni,    Programmi,    Titoli,
Macroaggregati e Capitoli Esercizio Finanziario 2018/2020»,  allegato
alla deliberazione della Giunta della Regione  Basilicata  1°  giugno
2018, n. 474, avente  ad  oggetto  «Approvazione  della  ripartizione
finanziaria in capitoli  dei  titoli,  tipologie  e  categorie  delle
entrate e delle missioni, programmi e macroaggregati delle spese  del
"Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2018-2020"». 
    Secondo il ricorrente, lo stanziamento di  spesa  originariamente
determinato nella misura sopra indicata, per  il  2019,  dalla  legge
reg. Basilicata n. 8 del 2018,  non  sarebbe  stato  incrementato  da
nessuna  delle  tre  successive  leggi  regionali  di  variazione  al
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 (rispettivamente:  legge
della Regione Basilicata  20  agosto  2018,  n.  18,  recante  «Prima
variazione al bilancio di previsione  pluriennale  2018/2020»,  legge
della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n.  38,  recante  «Seconda
variazione  al  bilancio  di  previsione  pluriennale   2018/2020   e
disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari
settori di intervento della Regione Basilicata» e legge della Regione
Basilicata 5 dicembre 2018,  n.  52,  recante  «Terza  variazione  al
bilancio di previsione pluriennale 2018-2020»). 
    3.2.- Dalla esposta  ricostruzione  normativa  discenderebbe,  ad
avviso del ricorrente, che l'impugnato art. 8, quanto alle  spese  in
conto capitale relative  al  2019,  non  potrebbe  trovare  copertura
finanziaria nell'ambito dell'allocazione di bilancio  prevista  dalla
disposizione  stessa,  risultando  le  somme   ivi   stanziate   gia'
interamente  impegnate.  Da  tanto  conseguirebbe  che   tale   norma
prevederebbe «una copertura  finanziaria  meramente  apparente  -  in
realta' inesistente - riguardando  somme  gia'  impegnate  e  percio'
indisponibili   per   il   finanziamento   degli   oneri    derivanti
dall'attuazione della legge stessa». 
    Sarebbe pertanto violato l'art. 81, terzo comma, Cost. nonche', e
di riflesso, le norme che di questo  «costituiscono  puntualizzazione
tecnica», ossia l'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge
di contabilita' e finanza pubblica), il quale specifica che  ciascuna
legge che comporti  nuovi  o  maggiori  oneri  deve  provvedere  alla
contestuale copertura  finanziaria  dei  medesimi  «nei  modi  e  nei
termini previsti dalla stessa norma», e il successivo  art.  19,  che
tali  principi  estende  alle  Regioni  e  alle  Province   autonome.
All'origine di tali  disposizioni,  aventi  anche  valenza  di  norme
interposte, vi sarebbe l'esigenza di evitare interventi,  in  materia
di finanza pubblica, diretti ad alterare gli  equilibri  di  bilancio
non soltanto  attraverso  l'omessa  indicazione  delle  modalita'  di
copertura di nuove o maggiori spese, ma anche mediante l'utilizzo  di
risorse gia' impegnate per il finanziamento della  nuova  o  maggiore
spesa. 
    Nella fattispecie, l'obbligo di  copertura,  solo  formalmente  e
apparentemente assolto, sarebbe nella  sostanza  violato  perche'  la
copertura indicata sarebbe «fittizia, riguardando  risorse  che  sono
gia' state impegnate e  che,  come  tali,  hanno  gia'  ricevuto  una
specifica  destinazione».   Tale   modalita',   d'altro   canto,   si
risolverebbe nella «contestuale scopertura "retroattiva" delle  spese
al cui finanziamento erano state  [...]  destinate  quelle  risorse»,
alterando, sul piano contabile, il risultato  di  amministrazione  e,
sul piano sostanziale, la capacita' del soggetto pubblico di  onorare
le obbligazioni al cui adempimento erano originariamente destinate le
risorse poi stornate. 
    In  conclusione,  il  ricorrente  chiede  che  «[i]n  difetto  di
integrazione, per l'anno 2019, dello stanziamento di  spesa  riferito
al Programma 05 della Missione 13», sia dichiarato costituzionalmente
illegittimo l'art. 8 della legge  reg.  Basilicata  n.  51  del  2018
nonche' le  altre  disposizioni  legislative  eventualmente  ritenute
illegittime in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della  legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento
della Corte costituzionale). 
    4.- La Regione Basilicata non si e' costituita. 
    5.- Successivamente alla  presentazione  del  ricorso,  l'art.  8
della legge  reg.  Basilicata  n.  51  del  2018  e'  stato  abrogato
dall'art. 20, comma 1, della legge della Regione Basilicata 13  marzo
2019, n. 2 (Legge di stabilita'  regionale  2019);  al  comma  2,  lo
stesso art. 20 ha previsto che «[p]er le finalita' di cui alla  Legge
regionale 4 dicembre 2018, n. 51 e' assicurato, per l'esercizio 2019,
un contributo pari a €  50.000,00,  a  valere  su  apposito  capitolo
istituito nell'ambito degli "Interventi per  il  potenziamento  della
rete sanitaria e ospedaliera" di cui alla Missione 13,  Programma  05
del Bilancio di previsione  finanziario  per  il  triennio  2019-2021
della Regione Basilicata». 
    In relazione a tale ius superveniens, l'Avvocatura dello Stato ha
dichiarato in udienza di ritenere venuto meno l'interesse a coltivare
ulteriormente il ricorso. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 1°- 6 febbraio 2019 e depositato il
5  febbraio  2019,  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso  -  in  riferimento  all'art.   81,   terzo   comma,   della
Costituzione - questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  8
della  legge  della  Regione  Basilicata  4  dicembre  2018,  n.   51
(Istituzione della banca del latte umano donato della Basilicata). 
    2.- La norma  impugnata,  al  comma  1,  prevede  che  gli  oneri
derivanti dall'attuazione della legge per le spese in conto capitale,
quantificati per l'anno 2019 in euro  50.000,00,  «trovano  copertura
nell'ambito  degli  "Interventi  per  il  potenziamento  della   rete
sanitaria e ospedaliera" di cui alla Missione 13,  Programma  05  del
Bilancio di previsione finanziario per il  triennio  2018-2020  della
Regione Basilicata» e, al comma 2, che «[l]e attivita' di raccolta  e
conservazione del latte umano sono svolte ad invarianza di spese  con
le risorse umane disponibili». 
    Il ricorrente ravvisa in tale norma la violazione  dell'art.  81,
terzo comma, Cost., in quanto il programma 05 della missione  13  del
bilancio di previsione finanziario per il  triennio  2018-2020  della
Regione Basilicata prevederebbe  per  l'anno  2019  uno  stanziamento
complessivo di euro 160.000,00, ma questo stesso importo risulterebbe
«gia' interamente impegnato». Cio' sarebbe dimostrato dai  pertinenti
stanziamenti del bilancio in vigore alla data di  approvazione  della
legge reg. Basilicata n. 51 del 2018, come risultanti dalla  iniziale
previsione di spesa  contenuta  nell'allegato  2  della  legge  della
Regione Basilicata 31 maggio  2018,  n.  9  (Bilancio  di  Previsione
finanziario per il  triennio  2018-2020)  -  pari,  appunto,  a  euro
160.000,00, interamente impegnata -, non  ulteriormente  incrementata
da nessuna delle  tre  leggi  regionali  di  variazione  al  bilancio
successivamente intervenute. 
    Pertanto, secondo il ricorrente, l'impugnato art. 8, quanto  alle
spese in conto  capitale  relative  al  2019,  non  potrebbe  trovare
copertura finanziaria nell'ambito della allocazione di bilancio dallo
stesso formalmente indicata, risultando le somme ivi  stanziate  gia'
interamente  impegnate.  Da  tanto  conseguirebbe  che   tale   norma
prevederebbe «una copertura  finanziaria  meramente  apparente  -  in
realta' inesistente - riguardando  somme  gia'  impegnate  e  percio'
indisponibili   per   il   finanziamento   degli   oneri    derivanti
dall'attuazione della legge stessa». 
    3.- Successivamente alla  presentazione  del  ricorso,  l'art.  8
della legge  reg.  Basilicata  n.  51  del  2018  e'  stato  abrogato
dall'art. 20, comma 1, della legge della Regione Basilicata 13  marzo
2019, n. 2 (Legge di stabilita'  regionale  2019);  al  comma  2,  lo
stesso art. 20 ha previsto che «[p]er le finalita' di cui alla  Legge
regionale 4 dicembre 2018, n. 51 e' assicurato, per l'esercizio 2019,
un contributo pari a €  50.000,00,  a  valere  su  apposito  capitolo
istituito nell'ambito degli "Interventi per  il  potenziamento  della
rete sanitaria e ospedaliera" di cui alla Missione 13,  Programma  05
del Bilancio di previsione  finanziario  per  il  triennio  2019-2021
della Regione Basilicata». 
    4.-  Occorre  preliminarmente  verificare  se  per  effetto   del
richiamato ius superveniens - che non ha formato oggetto di  autonoma
impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri - sia
cessata la materia del contendere. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la  modifica
normativa  della  norma  oggetto   di   questione   di   legittimita'
costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di  giudizio
determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono
simultaneamente le seguenti condizioni: occorre  che  il  legislatore
abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso  satisfattivo
delle pretese  avanzate  con  il  ricorso  e  occorre  che  le  norme
impugnate,  poi  abrogate  o   modificate,   non   abbiano   ricevuto
applicazione medio tempore» (sentenze n. 56 del 2019  e  n.  238  del
2018; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 185, n. 171 e n.  44
del 2018). 
    Quanto alla prima condizione, il suddetto art. 20, comma 1, della
legge reg.  Basilicata  n.  2  del  2019  ha  espressamente  abrogato
l'impugnato art. 8 della legge reg. Basilicata n. 51 del  2018:  cio'
soddisfa le pretese avanzate con il ricorso. Nello  stesso  senso  va
interpretata anche la previsione del comma 2 del citato art. 20, che,
sempre per le finalita' della legge istitutiva della banca del  latte
donato, e per l'esercizio 2019, ha assicurato un  contributo  pari  a
euro 50.000,00 a valere su  un  capitolo  di  nuova  istituzione  nel
programma 05 della missione 13; nel suo combinato operare,  tale  ius
superveniens ha modificato l'autorizzazione di spesa per  l'esercizio
2019, gia' inizialmente prevista dall'impugnato art. 8, in ogni  caso
in senso satisfattivo per il ricorrente, come risulta dalle  seguenti
ulteriori disposizioni finanziarie. 
    In particolare, l'art. 1, comma  4,  della  legge  della  Regione
Basilicata 13 marzo 2019, n. 3 (Bilancio  di  Previsione  finanziario
per il triennio 2019-2021) ha approvato, tra gli altri, il «prospetto
delle spese - bilancio pluriennale 2019/2021 per missioni,  programmi
e  titoli  (Allegato  2)».  Da  tale   documento,   con   riferimento
all'esercizio 2019 e alla missione  13,  programma  05,  risulta  una
previsione di competenza di euro 210.000,00, di cui  euro  160.000,00
gia' impegnati; la differenza  costituisce  un  incremento  effettivo
rispetto allo stanziamento risultante dal bilancio  vigente  all'atto
dell'approvazione  della  norma  impugnata  e  pertanto   idonea   ad
assicurare copertura finanziaria al contributo riconosciuto dall'art.
20, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 2 del 2019, come previsto
dall'art. 22 della stessa. 
    Inoltre, per effetto della delibera della  Giunta  della  Regione
Basilicata 15 marzo 2019, n. 169, avente ad oggetto «Ripartizione  in
capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle  entrate
e delle missioni, dei programmi,  dei  titoli  e  dei  macroaggregati
delle spese del Bilancio di Previsione finanziario  per  il  triennio
2019-2021», e' stato istituito il capitolo 51184,  denominato  «Spese
di investimento finalizzate all'attuazione della Banca latte umano  -
LR 51/2018» e dotato  di  uno  stanziamento  di  competenza  di  euro
50.000,00, non impegnato. 
    Deve, pertanto,  ritenersi  che  la  normativa  sopravvenuta  sia
satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso, come questa Corte
ha gia' avuto modo di affermare con specifico riferimento a  casi  di
iniziale difetto di copertura, successivamente sanato (sentenze n. 33
del 2017 e 241 del 2013; ordinanza n. 160 del 2014). 
    Quanto alla seconda condizione, pur in mancanza  di  attestazioni
della Regione Basilicata, non  costituita,  deve  escludersi  che  la
norma impugnata abbia ricevuto applicazione medio tempore, non avendo
questa  un  contenuto  «di  automatica  e   immediata   applicazione»
(sentenza n. 39  del  2016).  Infatti,  l'art.  7  della  legge  reg.
Basilicata n. 51 del 2018 prevede l'emanazione di un  regolamento  di
attuazione della legge stessa che, ai sensi del  precedente  art.  4,
comma 2,  lettere  b)  e  d),  deve  disciplinare,  tra  l'altro,  le
procedure per la conservazione del latte e  i  requisiti  strutturali
della banca: questi contenuti si pongono,  pertanto,  come  necessari
antecedenti rispetto al concreto impiego dello stanziamento per spese
in conto capitale che la norma impugnata ha autorizzato. 
    In mancanza del regolamento attuativo, che non  risulta  emanato,
l'impugnato art. 8 della legge reg. Basilicata n.  51  del  2018  non
puo' avere ricevuto applicazione nel periodo in  cui  e'  rimasto  in
vigore. 
    Va, dunque, dichiarata cessata la materia del contendere. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara cessata la materia del  contendere  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 8  della  legge  della  Regione
Basilicata 4 dicembre 2018, n. 51 (Istituzione della banca del  latte
umano donato della Basilicata), promossa, in riferimento all'art. 81,
terzo comma, della Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2019. 
 
                                F.to: 
                       Aldo CAROSI, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA