N. 107 ORDINANZA 26 febbraio - 5 giugno 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Figure professionali omogenee -  Disciplina  delle
  procedure concorsuali per l'accesso alle amministrazioni  pubbliche
  - Assunzioni autorizzate con decreto  ministeriale  -  Reclutamento
  semplificato - Utilizzazione e proroga delle graduatorie a regime -
  Condizioni - Ricorso della Regione Toscana - Successiva rinuncia  -
  Estinzione dei processi. 
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 300, 361, 362, 364  e
  365;  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 14-ter. 
- Costituzione, artt. 5, 97, 117, terzo e  quarto  comma,  118,  119,
  primo, secondo e quarto comma, e 120. 
(GU n.24 del 10-6-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'  ZANON,  Franco  MODUGNO,
  Augusto Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,
  Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  commi
300, 360, 361, 362, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145
(Bilancio di previsione delle Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e dell'art.  14-ter,
comma 1, del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4  (Disposizioni
urgenti in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni),
convertito, con modificazioni, nella legge  28  marzo  2019,  n.  26,
promossi  dalla  Regione  Toscana,  con  ricorsi  notificati  il   28
febbraio-6 marzo e 24-30 maggio 2019, depositati in cancelleria il  6
marzo e il 29 maggio 2019, iscritti, rispettivamente, ai nn. 35 e  62
del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nn. 20 e 27, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  il  Giudice  relatore  Silvana  Sciarra  nella  camera  di
consiglio del 26 febbraio 2020, svolta ai  sensi  del  decreto  della
Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a); 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020. 
    Ritenuto che, con ricorso iscritto al reg. ric. n. 35  del  2019,
notificato il 28 febbraio-6 marzo del 2019, depositato il  successivo
6  marzo  2019,  la  Regione  Toscana  ha   promosso   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 300,  360,  361,  362,
364 e  365  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  delle  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), in riferimento agli artt.  5,
97, 117, terzo e quarto comma, 118,  119,  primo,  secondo  e  quarto
comma, e 120 della Costituzione; 
    che la ricorrente, anzitutto, impugna i commi 300 e 360 dell'art.
1 della citata legge n. 145 del 2018, la' dove prevedono  l'indizione
di  concorsi  pubblici  unici  a   livello   nazionale   per   figure
professionali omogenee, demandando a un decreto del Ministro  per  la
pubblica amministrazione, da adottare, ai sensi dell'art.  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita'  di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
la definizione delle modalita'  semplificate  di  espletamento  delle
procedure concorsuali; 
    che - secondo la Regione  Toscana  -  tali  norme,  ove  ritenute
applicabili anche alle amministrazioni  regionali,  sarebbero  lesive
delle  attribuzioni   regionali   in   materia   di   «organizzazione
amministrativa e ordinamento  del  personale»,  in  violazione  degli
artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., e si  porrebbero  in  contrasto
sia con il principio di leale collaborazione di cui agli  artt.  5  e
120 Cost. non  prevedendo  alcuna  forma  di  raccordo  tra  Stato  e
Regioni, sia con il  principio  di  buon  andamento  e  imparzialita'
dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., poiche'  impedirebbero
alle Regioni di scegliere in autonomia le modalita' concorsuali  piu'
idonee in base alle professionalita' e ai posti da ricoprire; 
    che sono impugnati anche i commi 361, 362, 364 e 365 dell'art.  1
della medesima legge n.  145  del  2018,  in  quanto,  nel  prevedere
l'utilizzo delle relative graduatorie esclusivamente per la copertura
dei posti messi a concorso e  nel  disporre  il  prolungamento  della
validita' delle graduatorie piu' risalenti, previa  partecipazione  a
un corso di formazione obbligatorio e superamento  di  uno  specifico
colloquio,  violerebbero  le  competenze  regionali  in  materia   di
«organizzazione   amministrativa   e   ordinamento   del   personale»
riconducibili agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.; 
    che, inoltre, la ricorrente ritiene che le  citate  disposizioni,
non contemplando  alcuna  forma  di  coinvolgimento  delle  autonomie
regionali, si porrebbero in contrasto anche con il principio di leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.; 
    che e', infine, asserito  che  esse  siano  altresi'  lesive  del
principio  di  efficienza  ed  efficacia  nonche'   di   economicita'
dell'azione amministrativa, di cui  all'art.  97  Cost.,  precludendo
alle Regioni la possibilita' di usufruire della medesima  graduatoria
per l'assunzione futura di idonei non vincitori, secondo  le  proprie
esigenze   occupazionali,   anche   in   violazione    dell'autonomia
finanziaria regionale di cui agli artt.  117,  terzo  comma,  e  119,
primo, secondo e quarto comma, Cost.; 
    che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, e ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, in
quanto le norme impugnate sarebbero applicabili  solo  nei  confronti
delle amministrazioni statali, e, in subordine,  che  comunque  venga
respinto; 
    che la Regione Toscana, con un  successivo  ricorso  iscritto  al
reg. ric. n. 62 del 2019, notificato il 24-30 maggio 2019, depositato
il successivo 29 maggio 2019, ha promosso questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  14-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli  artt.  5,  97,  117,
terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e  120
Cost.; 
    che la citata norma e' impugnata poiche', pur modificando  l'art.
1, comma 361, della legge n. 145 del 2018, impugnato con  il  ricorso
n. 35 del 2019,  presenterebbe  i  medesimi  vizi  di  illegittimita'
costituzionale di quest'ultimo; 
    che anche in tale giudizio si e'  costituito  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che il  ricorso  venga  dichiarato
inammissibile e, in subordine, respinto. 
    Considerato che, con  ricorso,  depositato  il  6  marzo  2019  e
iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2019, la  Regione  Toscana  ha
impugnato l'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 364 e 365, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio  di  previsione  delle  Stato  per
l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2019-2021),  denunciando  la  lesione  della  competenza  legislativa
regionale residuale in materia di  «organizzazione  amministrativa  e
ordinamento   del   personale»   e    della    connessa    competenza
amministrativa,  nonche'  la  violazione  dei   principi   di   leale
collaborazione e di buon andamento dell'amministrazione; 
    che, con un secondo ricorso,  depositato  il  29  maggio  2019  e
iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2019, la ricorrente ha  svolto
identiche censure nei confronti dell'art. 14-ter del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 28 marzo 2019, n.  26,  che  ha  solo  modificato,  in  maniera
ritenuta non satisfattiva,  la  disciplina  in  tema  di  graduatorie
contenuta nell'art. 1, comma 361, della citata legge n. 145 del 2018,
impugnato con il primo ricorso; 
    che, pertanto, i due giudizi, inerenti alla  medesima  disciplina
statale, impugnata in relazione a identici parametri,  vanno  riuniti
per essere decisi con un'unica pronuncia; 
    che, con atti depositati in data 28 gennaio 2020, la difesa della
Regione Toscana ha dichiarato - su conforme delibera del  20  gennaio
2020, n. 45 della Giunta regionale  -  di  rinunciare  a  entrambi  i
ricorsi, sulla base, da un lato, del  riconoscimento,  operato  dalla
difesa   statale   nell'atto    di    costituzione    in    giudizio,
dell'inapplicabilita' alla  Regione  delle  norme  statali  impugnate
inerenti alle modalita' di espletamento delle  procedure  concorsuali
(art. 1,  commi  300  e  360,  della  legge  n.  145  del  2018),  e,
dall'altro, della  sopravvenuta  abrogazione  delle  ulteriori  norme
statali impugnate relative all'impiego  delle  graduatorie  (art.  1,
comma 361 - anche nel testo modificato dall'art. 14-ter, comma 1, del
d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n.  26
del 2019 - e commi 362, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018); 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato
il 12 febbraio 2020, ha  accettato  la  rinuncia,  sulla  base  della
delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  riunione  del  13
febbraio 2020; 
    che  la  rinuncia  al  ricorso,   accettata   dalla   controparte
costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
processo (ex plurimis, ordinanza n. 48 del 2020). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara estinti i processi. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE