N. 124 ORDINANZA 20 maggio - 23 giugno 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Marche  -  Armonizzazione  del
  trattamento economico del personale delle Province trasferito  alla
  Regione  -  Rideterminazione  della  dotazione  dei  fondi  per  il
  trattamento accessorio del  personale  e  per  la  retribuzione  di
  posizione e di risultato del personale con  qualifica  dirigenziale
  della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Successiva  rinuncia
  - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Marche 3 ottobre 2018, n. 39, art. 5. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l). 
(GU n.26 del 24-6-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della
legge della Regione Marche 3 ottobre 2018, n. 39, recante «Variazione
generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1°
provvedimento)», promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri,
con  ricorso  notificato  il  3-11  dicembre  2018,   depositato   in
cancelleria l'11 dicembre  2018,  iscritto  al  n.  84  del  registro
ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche; 
    udito il Giudice relatore  Giulio  Prosperetti  nella  camera  di
consiglio del 20 maggio 2020,  svolta  ai  sensi  del  decreto  della
Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a); 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2020. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  3-11  dicembre  2018  e
depositato l'11  dicembre  2018  (reg.  ric.  n.  84  del  2018),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e  3  della  Costituzione,
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  5  della  legge
della Regione Marche 3  ottobre  2018,  n.  39,  recante  «Variazione
generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai  sensi  del  comma  1
dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1°
provvedimento)»; 
    che, ad avviso del ricorrente, la norma impugnata, rideterminando
il fondo per il trattamento accessorio  del  personale  della  Giunta
regionale e il fondo per la retribuzione di posizione e di  risultato
del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale  alla
data del 1° gennaio 2018, si porrebbe  in  contrasto  con  l'art.  l,
comma 800,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), che, al fine di consentire la
progressiva armonizzazione del trattamento  economico  del  personale
delle Citta' metropolitane  e  delle  Province  transitato  in  altre
amministrazioni pubbliche, attribuisce  agli  enti  presso  cui  tale
personale e' transitato il potere di incrementare i  fondi  destinati
al relativo trattamento economico accessorio,  ma  subordinandolo  al
rispetto dei requisiti  stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, previsto dall'art. 23, comma 4,  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e  integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli
16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o),  q),  r),  s)  e  z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche», non ancora adottato  alla  data  di
entrata in vigore della disposizione impugnata; 
    che,  pertanto,  ad  avviso  del  ricorrente,   la   disposizione
impugnata, contrastando con l'art. l, comma 800, della legge  n.  205
del 2017, violerebbe sia  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., il quale riserva alla competenza legislativa  esclusiva  dello
Stato la materia dell'ordinamento civile, in  cui  rientra  anche  la
regolamentazione dei profili retributivi del rapporto di  lavoro  del
personale  regionale,  che  l'art.  3  Cost.,  stante  il  diverso  e
ingiustificato  trattamento  economico   attribuito   ai   dipendenti
regionali rispetto a quello previsto per il personale, nella medesima
posizione lavorativa, di altre pubbliche amministrazioni; 
    che, con atto depositato l'11 gennaio 2019, si e'  costituita  in
giudizio  la   Regione   Marche,   chiedendo   che   sia   dichiarata
l'inammissibilita' o l'infondatezza delle questioni  di  legittimita'
costituzionale; 
    che, nel corso del giudizio, l'art. 5 della legge reg. Marche  n.
39 del 2018 e' stato abrogato dall'art. 4, comma 2, della legge della
Regione Marche 31 luglio 2019, n. 24, recante  «Disposizioni  urgenti
di modifica delle leggi  regionali  3  agosto  2010,  n.  11  "Misure
urgenti in materia di contenimento della spesa", 30 dicembre 2014, n.
36 "Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2015  e
pluriennale 2015/2017  della  Regione.  Legge  finanziaria  2015",  3
ottobre 2018, n. 39 "Variazione generale al  bilancio  di  previsione
2018/2020  ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  51  del   decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 1° provvedimento" e 28  dicembre
2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione  del  bilancio  2019/2021
della Regione Marche (Legge di stabilita' 2019)»; 
    che, con memoria depositata  il  4  settembre  2019,  la  Regione
resistente ha affermato che la disposizione impugnata  non  ha  avuto
applicazione; 
    che,  sul  presupposto  dell'intervenuta  abrogazione   e   della
dichiarazione circa la mancata applicazione, e  in  conformita'  alla
delibera assunta dal  Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  del  6
novembre 2019, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con  atto
depositato il 17  dicembre  2019,  ha  dichiarato  di  rinunciare  al
ricorso; 
    che il Presidente della Giunta regionale delle Marche,  con  atto
depositato il 4 febbraio 2020, ha accettato la rinuncia, su  conforme
delibera della Giunta regionale assunta nella seduta del  13  gennaio
2020. 
    Considerato che, nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  in
via principale, la rinuncia all'impugnazione della parte  ricorrente,
accettata dalla resistente  costituita,  determina  l'estinzione  del
processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 211,  n.
190, n. 183 e n. 136 del 2019). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA