N. 125 ORDINANZA 26 maggio - 23 giugno 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca  nei  confronti  di
  coloro che siano sottoposti  a  misura  di  sicurezza  personale  -
  Applicazione  automatica,  anziche'  discrezionale,  da  parte  del
  prefetto -  Denunciata  violazione  dei  principi  di  uguaglianza,
  proporzionalita' e ragionevolezza  -  Sopravvenutadichiarazione  di
  illegittimita' costituzionale in parte qua della  norma  oggetto  -
  Manifesta inammissibilita' della questione. 
Circolazione stradale - Patente di guida - Conseguimento di una nuova
  patente in caso  di  revoca  nei  confronti  di  coloro  che  siano
  sottoposti a misura di sicurezza  personale  -  Esclusione  per  il
  triennio successivo, anche in caso di sopraggiunta cessazione dello
  stato di pericolosita' -  Denunciata  violazione  dei  principi  di
  proporzionalita'  e  ragionevolezza  -  Manifesta  inammissibilita'
  della questione. 
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285),
  art. 120, commi 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 3 e 27. 
(GU n.26 del 24-6-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 120,  commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice
della strada), promosso dal Tribunale ordinario  di  Reggio  Calabria
nel procedimento vertente tra G. F. e  il  Ministero  dell'interno  e
altro, con ordinanza del 12 novembre 2019,  iscritta  al  n.  29  del
registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Udito il Giudice relatore Mario Rosario Morelli nella  camera  di
consiglio del 26 maggio 2020,  svolta  ai  sensi  del  decreto  della
Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a); 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile proposto avverso un
provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida a  persona
sottoposta alla misura della  liberta'  vigilata,  l'adito  Tribunale
ordinario di Reggio Calabria, motivatane la rilevanza, ha  sollevato,
con l'ordinanza in epigrafe, questioni di legittimita' costituzionale
dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con l'art. 3  della
Costituzione, «nella parte in cui dispone che il prefetto  "provvede"
- invece che "puo' provvedere" - alla revoca della patente  di  guida
nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura  di
sicurezza», e del comma 3 dello stesso  art.  120  cod.  strada,  per
contrasto con gli art. 3 e 27 Cost. «nella parte in cui prevede [...]
che "la persona destinataria del provvedimento  di  revoca  non  puo'
conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi  almeno
tre anni" anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere  dei
tre  anni,  un  provvedimento  giurisdizionale   dichiarativo   della
cessazione dello stato di pericolosita' del medesimo soggetto». 
    Considerato  che  la  prima  delle  due  riferite  questioni   e'
manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto,  in
quanto, con la recente sentenza n. 24 del 2020,  la  disposizione  di
cui al comma 2, in parte qua, dell'art. 120 cod. strada e' gia' stata
dichiarata  costituzionalmente  illegittima  in  senso   puntualmente
conforme al petitum del rimettente; 
    che la questione relativa al comma 3 del predetto art.  120  cod.
strada e', a sua  volta,  manifestamente  inammissibile,  poiche'  la
censurata previsione di non conseguibilita'  di  una  nuova  patente,
«prima che siano decorsi almeno tre anni» dalla revoca del titolo, e'
fattispecie logicamente e temporalmente diversa da quella oggetto del
giudizio a quo, nel quale si controverte, a monte, in  ordine  ad  un
provvedimento di revoca della patente  e  non  ad  un  successivo,  e
comunque eventuale, provvedimento di negato rilascio  di  una  «nuova
patente» per mancato decorso del prescritto triennio dalla revoca del
titolo precedente. 
    Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
87, e 9, comma 1 delle Norme integrative per i giudizi  dinanzi  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  120,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal  Tribunale
ordinario di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  120,  comma  3,  cod.  strada,
sollevata in riferimento agli  artt.  3  e  27  Cost.  dal  Tribunale
ordinario di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA