N. 138 SENTENZA 10 giugno - 6 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Norme della Regione  Abruzzo  -  Trabocchi  -  Recupero  e
  valorizzazione - Ricorso del Governo - Lamentata  violazione  della
  competenza esclusiva statale in materia di tutela  dell'ambiente  e
  dei beni culturali - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, art. 1, comma  1,
  lettera c). 
- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.28 del 8-7-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
lettera c), della legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019,  n.  7,
recante «Integrazioni e modifiche  alle  leggi  regionali  11  agosto
2009,  n.  13  (Modifiche   ed   integrazioni   alla   L.R.   71/2001
(Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni  per
il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa  abruzzese)
e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione
dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini",  della
costa abruzzese), e 19 dicembre 2001, n.  71  (Rifinanziamento  della
L.R. n. 93/1994  concernente:  Disposizioni  per  il  recupero  e  la
valorizzazione dei trabucchi  della  costa  teatina)»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  ricorso  notificato  il
12-19 agosto 2019, depositato  in  cancelleria  il  14  agosto  2019,
iscritto al n. 89  del  registro  ricorsi  2019  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  40,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito il Giudice relatore Mario  Rosario  Morelli  ai  sensi  del
decreto della Presidente della Corte del 20 aprile  2020,  punto  1),
lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione  orale,
in data 9 giugno 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  impugnato,  con  il
ricorso in epigrafe, l'art.1, comma 1, lettera c), della legge  della
Regione Abruzzo  10  giugno  2019,  n.  7,  recante  «Integrazioni  e
modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n.  13  (Modifiche  ed
integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994
concernente: Disposizioni per il recupero  e  la  valorizzazione  dei
trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al  recupero,  alla
salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti
"caliscendi" o "bilancini", della  costa  abruzzese)  e  19  dicembre
2001, n. 71  (Rifinanziamento  della  L.R.  n.  93/1994  concernente:
Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi  della
costa teatina)», denunciandone il «contrasto con gli artt. 9  e  117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione». 
    1.1.- L'impugnata legge reg. Abruzzo n. 7 del 2019,  sub  lettera
c) del suo art. 1, comma 1, integra l'art.  3-ter  della  legge  reg.
Abruzzo n. 13 del 2009, inserendovi (dopo  il  comma  3)  i  seguenti
ulteriori commi: 
    «3-bis. Limitatamente ai trabocchi,  al  fine  di  ottimizzare  e
valorizzare  l'attivita'  di  ristorazione  svolta  dagli  stessi  in
relazione all'effettiva esigenza dei flussi turistici e delle  visite
didattico-culturali provenienti dal  territorio  regionale  ed  extra
regionale, e' definita  una  superficie  complessiva  di  occupazione
massima di 2.000 metri quadrati  comprensiva  di  specchio  acqueo  e
strutture componenti il trabocco. Nell'ottica del perseguimento degli
scopi didattico-culturali richiamati nel presente comma, il  titolare
della struttura promuove la diffusione  della  storia  del  trabocco,
quale elemento essenziale della tradizione  locale;  per  i  medesimi
fini  la  Regione  Abruzzo,  nell'ambito  delle   risorse   stanziate
annualmente in bilancio per  le  attivita'  turistiche  e  culturali,
d'intesa con i titolari delle strutture, sostiene visite guidate  sui
trabocchi, nell'ottica soprattutto  di  promuovere  l'immagine  della
costa teatina dei trabocchi sull'intero territorio nazionale ed extra
nazionale. 
    3-ter. La parte di struttura componente il trabocco  destinata  a
ristorazione aperta al pubblico non puo' eccedere  la  superficie  di
160 metri quadrati calpestabili e la parte di struttura destinata  ai
servizi accessori connessi alla ristorazione, quali cucina e servizi,
non puo' eccedere la superficie di 50  metri  quadrati  calpestabili.
L'attivita' di ristorazione  puo'  essere  svolta  sul  trabocco  con
un'accoglienza  massima  di  sessanta  persone,  inclusi   ospiti   e
personale. 
    3-quater. La superficie occupata dalla  passerella  d'accesso  e'
esclusa dal computo  dei  parametri  massimi  individuati  dal  comma
3-ter. La relativa superficie e' determinata in  base  alla  distanza
del trabocco dalla  costa.  La  larghezza  massima  consentita  della
passerella di accesso e' di 2 metri, adeguata alla normativa  vigente
in materia di sicurezza per la pubblica incolumita' delle persone  ed
a quella in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 
    3-quinquies.  Gli  interventi  di   recupero,   utilizzazione   e
ristrutturazione dei trabocchi entro i limiti di superficie di cui ai
commi 3-bis e 3-ter  sono  comunque  subordinati  al  rispetto  delle
disposizioni  edilizie  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia   edilizia),   in   quanto
compatibili ed applicabili, delle prescrizioni igienico-sanitarie, di
sicurezza  e  antincendio  vigenti,  fermi  restando  i  pareri,   le
autorizzazioni ed i nullaosta  delle  autorita'  competenti,  laddove
previsti  dalla  normativa  statale  in  materia  in  relazione  alla
tipologia di intervento. Per la  verifica  statica  si  applicano  le
disposizioni di cui alla lettera d-bis) del comma 4  dell'articolo  3
della L.R. 71/2001. 
    3-sexies. Per i trabocchi situati in aree  sottoposte  a  vincolo
paesaggistico e per quelli vincolati ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della  legge  6  luglio  2002,  n.  137),  gli
interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono in ogni
caso consentiti previa autorizzazione  dell'amministrazione  preposta
alla tutela del vincolo. Restano comunque ferme  le  prescrizioni  in
materia poste  da  norme  ambientali  o  paesaggistiche  nazionali  e
regionali». 
    1.2.-   Secondo   il   ricorrente,   le   riferite   disposizioni
violerebbero, appunto, gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera  s),
Cost., attraverso l'interposizione degli artt. 3, 5, 6, 21, 133,  134
e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della  legge  6
luglio 2002, n.  137),  poiche'  la  nuova  disciplina  regionale  in
materia di  recupero  e  valorizzazione  dei  trabocchi  della  costa
abruzzese determinerebbe - per i motivi  di  cui  piu'  ampiamente  e
direttamente si dira' nel Considerato  in  diritto  -  la  violazione
della competenza esclusiva statale relativa alla tutela dell'ambiente
e dei beni culturali. 
    2.- La Regione Abruzzo, costituitasi, ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilita' del ricorso in ragione della sua genericita' e  ne
ha, in subordine, contestato la fondatezza,  ascrivendo  l'intervento
normativo in questione alla sua competenza concorrente in materia  di
valorizzazione  dei  beni  culturali,  sostenendone  la  coerenza  ai
principi statali di cui al codice dei beni culturali e del  paesaggio
e sottolineandone l'obbiettivo di disciplina dell'uso dei  trabocchi,
per assicurarne «le migliori condizioni  di  fruizione,  al  fine  di
promuoverne la  conoscenza  e  lo  sviluppo  anche  oltre  i  confini
regionali e nazionali, in piena aderenza con quanto sancito dall'art.
6 del Codice». 
    La resistente ha anche depositato brevi  note,  ai  sensi  e  nel
termine di cui al punto 1, lettera c), del decreto  della  Presidente
della Corte del 20 aprile 2020, recante  misure  per  l'emergenza  da
Covid-19. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera  c),  della
legge  della  Regione  Abruzzo  10  giugno  2019,   n.   7,   recante
«Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n.  13
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001  (Rifinanziamento  della
L.R. n. 93/1994  concernente:  Disposizioni  per  il  recupero  e  la
valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme  relative
al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da
molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa  abruzzese)
e 19 dicembre 2001, n. 71  (Rifinanziamento  della  L.R.  n.  93/1994
concernente: Disposizioni per il recupero  e  la  valorizzazione  dei
trabucchi della costa teatina)». E, con il ricorso di cui  si  e'  in
narrativa detto, ne prospetta il contrasto con gli  artt.  9  e  117,
secondo comma, lettera s), della  Costituzione,  anche  in  relazione
agli artt. 3, 5, 6, 21, 133, 134 e 146  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 
    1.1.-  La  disposizione  denunciata  modifica  ed   integra,   in
particolare, l'art. 3-ter della legge reg. Abruzzo n.  13  del  2009,
sia sostituendone il titolo (con  la  nuova  rubrica  «Valorizzazione
turistica dei caliscendi e dei trabocchi»), sia inserendovi, dopo  il
comma 3, i successivi commi da 3-bis a 3-sexies. 
    Sarebbero, appunto, le nuove disposizioni - cosi' introdotte (dal
legislatore regionale del 2019)  nel  corpus  dell'art.  3-ter  della
precedente legge reg. Abruzzo  n.  13  del  2009  -  ad  arrecare  il
prospettato vulnus  agli  evocati  parametri  costituzionali  e  alle
correlate norme interposte. 
    1.2.- Nel motivare l'impugnazione cosi' proposta,  il  ricorrente
premette che i trabocchi (denominati anche travocchi o  trabucchi)  -
antiche  costruzioni  realizzate  in  legno  e  consistenti  in   una
piattaforma protesa sul mare, ancorata alla roccia,  dalla  quale  si
allungano macchine da pesca - sono tutelati come beni del  patrimonio
culturale ai sensi dell'art. 142 del cod. beni culturali  «in  quanto
ricadenti nella fascia costiera di cui alla lettera a)  del  medesimo
articolo, ed in parte  anche  in  quanto  ricadenti  all'interno  del
perimetro di riserve naturali regionali  (Sistema  di  aree  protette
della Costa Teatina) di cui alla lettera f)». 
    Sottolinea poi che  la  «valorizzazione  dei  beni  culturali  ed
ambientali»  rientra  bensi'  tra  le  competenze   del   legislatore
regionale (art. 117,  terzo  comma,  Cost.),  ma  solo  a  titolo  di
legislazione  concorrente,  il  cui  esercizio  non  puo',  pertanto,
prescindere  dai  principi  fondamentali  dettati  in   materia   dal
legislatore statale, quali appunto recati dalle disposizioni  evocate
come norme interposte. 
    Prospetta, quindi, che con tali principi il legislatore regionale
abruzzese - attraverso il suddetto intervento normativo del 2019 - si
sia posto in contrasto, per avere dettato una disciplina  unilaterale
dei trabocchi, che fissa parametri dimensionali  di  riferimento  per
gli interventi su detti manufatti  «con  valori  non  previsti  dalle
norme statali di settore» e che «per di piu' interferisce con i Piani
Demaniali  Marittimi  Comunali   (PDMC)   laddove   essi   contengono
specifiche [norme] molto piu' restrittive di  quelle  proposte  dalla
legge in esame»,  conseguendone,  in  definitiva,  la  lesione  della
competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma,  lettera
s), Cost. 
    2.- Al ricorso resiste,  come  detto,  la  Regione  Abruzzo  che,
preliminarmente,  ne  eccepisce  l'inammissibilita'  per  genericita'
della sua formulazione e, in subordine, ne  contesta  la  fondatezza,
sul rilievo che l'intervento normativo da essa attuato sarebbe  stato
svolto nel pieno rispetto dei richiamati principi statali. 
    3.- E' pregiudiziale l'esame dell'eccezione  di  inammissibilita'
formulata dalla resistente sul presupposto che il ricorso  si  limiti
ad «evocare in modo cumulativo, generico e indistinto una  pluralita'
di norme ordinarie [...]  intese  quali  parametri  interposti  [...]
senza  tuttavia  specificare   le   ragioni   del   contrasto   delle
disposizioni impugnate con ciascuno dei parametri invocati». 
    3.1.- La riferita eccezione non e' suscettibile di accoglimento. 
    Contrariamente all'avverso  assunto,  la  complessiva,  ancorche'
succinta, motivazione del ricorso consente, infatti, di  individuare,
con sufficiente chiarezza, sia le disposizioni impugnate, i parametri
costituzionali  asseritamente  violati  e  la  normativa  statale  di
riferimento   (quest'ultima,    anzi,    anche    sovrabbondantemente
richiamata), sia le ragioni del prospettato contrasto delle prime con
i secondi. E tanto  basta  perche'  l'impugnativa  superi  il  vaglio
preliminare di ammissibilita' (ex plurimis, sentenze n. 245, n. 152 e
n. 109 del 2018). 
    4.- Nel merito -  esclusa  preliminarmente  la  fondatezza  della
formale  e  generica  doglianza  di  "unilateralita'"  dell'impugnato
intervento normativo regionale, poiche'  le  procedure  collaborative
tra Regione e Stato non rilevano nel sindacato  di  costituzionalita'
della legge (ex plurimis, sentenze n. 233 del 2019 e n. 195 del 2004)
- puo', quindi, passarsi all'esame delle specifiche  censure  rivolte
dal ricorrente alle nuove disposizioni introdotte  dalla  legge  reg.
Abruzzo n. 7 del 2019. 
    4.1.- Le suddette disposizioni - e'  opportuno  ricordarlo  -  si
raccordano, in linea di continuita' e con finalita'  integrativa,  ad
una risalente sequenza normativa  della  Regione  Abruzzo  attinente,
appunto, ai trabocchi della propria fascia costiera. 
    4.1.1.- Gia' la legge della  reg.  Abruzzo  n.  93  del  1994  si
proponeva,   infatti,   l'obiettivo   di   attuare    una    puntuale
valorizzazione  del   patrimonio   storico-culturale   e   ambientale
rappresentato da quei manufatti,  promuovendone  il  recupero  e  una
utilizzazione non contrastanti con la loro  naturale  destinazione  e
con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. E,  a
tal fine, definiva all'art. 1, i trabocchi e  il  «quadro  d'insieme»
circostante come «beni culturali primari». 
    4.1.2.- La legge reg.  Abruzzo  n.  71  del  2001  confermava  la
valenza di bene culturale  dei  trabocchi  e  dell'area  circostante,
compreso il tratto di mare per una fascia di  cinquanta  metri,  come
«quadro d'insieme» (art. 2). 
    Detta legge stabiliva altresi' che: 
    - per utilizzazione del  trabocco,  nel  periodo  della  stagione
balneare, nel  quadro  della  valorizzazione  turistica  della  costa
abruzzese  (e  dell'attuazione  delle  disposizioni  in  materia   di
politiche  di  sostegno  all'economia  ittica),  si  intendeva  anche
l'attivita'  di  ristorazione  con  uso  di  prodotto  ittico   della
struttura stessa ovvero  di  prodotti  ittici  locali  e  delle  zone
limitrofe e comunque del mare Adriatico (art. 3, comma 2); 
    - i Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma,  Cost.  e  delle
vigenti disposizioni statali e regionali, avrebbero dovuto esercitare
i poteri  di  governo  e  vigilanza  edilizia  ed  urbanistica  sulle
strutture anche con riferimento al piano demaniale marittimo comunale
nonche' i poteri di governo e vigilanza in materia di  autorizzazione
stagionale  all'esercizio  dell'attivita'  di   somministrazione   di
alimenti e bevande sulle strutture stesse (art. 3, comma 5); 
    - era fatto divieto assoluto di utilizzare i trabocchi per  scopi
diversi da quelli previsti da  quella  stessa  legge  e  dalle  leggi
statali in materia,  di  modificare  le  caratteristiche  costruttive
originarie del trabocco, nonche' di realizzare  qualunque  intervento
di trasformazione  edilizia,  ad  eccezione  di  quelli  strettamente
necessari per la conservazione, ottimizzazione della funzionalita'  e
superamento delle barriere architettoniche (art. 3, comma 6). 
    4.1.3.- Le disposizioni della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2001 -
sostanzialmente  ribadite,  nel  loro  contenuto,  dalla  legge  reg.
Abruzzo n.  13  del  2009  -  sono  state,  quindi,  integrate  dalla
successiva  legge  della  regione  Abruzzo  10  agosto  2010,  n.  38
(Interventi normativi e  finanziari  per  l'anno  2010),  che  vi  ha
aggiunto il Capo II, recante i nuovi artt. 3-bis e 3-ter, in tema  di
recupero, salvaguardia e valorizzazione dei trabocchi da molo,  anche
detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese. 
    In particolare, con l'art. 3-bis (della  legge  reg.  n.  13  del
2009, come integrata dalla citata legge reg. n. 38 del 2010) e' stato
espressamente  previsto  che  la  Regione  intendeva  perseguire  una
ulteriore specifica valorizzazione del  patrimonio  storico-culturale
della costa abruzzese  (comma  1),  precisando  che  costituiscono  i
cosiddetti "caliscendi" o "bilancini" quelle strutture costituite  da
«una trave in  legno  inclinata  ed  aggettante  verso  il  mare  con
all'estremita' una rete tesa da  telaio  quadrangolare  con  baracche
destinate a proteggere i pescatori e le loro attrezzature  da  eventi
meteorologici» (comma 2). 
    Con il nuovo art. 3-ter si e',  inoltre,  puntualizzato  che  nei
manufatti  adibiti  a  "caliscendi"  sono  consentiti  interventi  di
ristrutturazione  e  di  ripristino,  in  modo  conforme  alle  norme
igienico-sanitarie, ed un eventuale ampliamento non superiore  al  20
per cento  della  superficie  coperta  esistente,  all'interno  dello
spazio complessivo  oggetto  di  concessione  (comma  1),  sempreche'
finalizzati, tali interventi, a: «a) conservare l'attivita' di  pesca
per  diletto  e  luogo  d'incontro;  b)   conservare   il   carattere
provvisorio dei manufatti; c) assicurare l'uso di materiali  naturali
(legno  massello)  opportunamente  verniciato  con  i  tipici  colori
pastello; d) a non arrecare inquinamento  luminoso  o  violazioni  al
codice della navigazione; e) escludere l'uso  di  legno  lamellare  o
comunque  non  verniciato,  materiali  plastici  e/o  metallici;   f)
garantire il  rispetto  dei  requisiti  igienico-sanitari  di  legge»
(comma 2). 
    L'intervento normativo del  2010  aveva,  quindi,  riguardato  la
disciplina piu' specifica attinente ai cosiddetti "caliscendi", senza
investire quella piu' ampia dei trabocchi in generale. 
    Ed e' una tale disciplina che e'  stata  appunto  poi  introdotta
dall'impugnato art. 1, comma 1, lettera c), della legge reg.  Abruzzo
n. 7 del 2019. 
    Secondo la resistente, le nuove disposizioni  sarebbero  volte  a
regolamentare l'utilizzazione dei trabocchi mediante la fissazione di
appositi criteri, di parametri di superficie e di presenze  nei  loro
limiti  massimi  al  duplice  scopo  di  adeguare,  per   un   verso,
l'attivita' di ristorazione ivi  svolta  all'effettiva  esigenza  dei
flussi turistici e delle visite didattico-culturali  provenienti  dal
territorio regionale e dai territori extraregionali e di evitare, per
altro verso,  che  la  fruizione  incontrollata  degli  stessi  possa
comprometterne il carattere storico-culturale. 
    5.- La materia disciplinata dalla normativa impugnata e', dunque,
quella attinente ai beni culturali, segnata dalla  linea  di  confine
(che, nella specie, il ricorrente ritiene superata  e  la  resistente
reputa  invece  rispettata)  che  separa  la  "valorizzazione"  dalla
"tutela" di detti beni. 
    Il novellato art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo,  Cost.
ha ripartito, infatti, nelle "due aree funzionali" della  "tutela"  e
della "valorizzazione" la materia dei  beni  culturali,  assegnandone
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato  la  prima  e  alla
competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni la seconda. 
    Con  gli  artt.  3  e  6  del  cod.  beni  culturali  sono  stati
definitivamente identificati rispettivamente gli ambiti della  tutela
e della valorizzazione. 
    Nella tutela risultano ricompresi  non  solo  la  regolazione  ed
amministrazione giuridica dei beni culturali, ma  anche  l'intervento
operativo  di  protezione   e   difesa   dei   beni   stessi.   Nella
valorizzazione, invece,  rientra  il  complesso  delle  attivita'  di
intervento integrativo e  migliorativo  ulteriori,  finalizzate  alla
promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione  e  conservazione
del  patrimonio  culturale,  nonche'  ad   assicurare   le   migliori
condizioni di utilizzazione di esso, anche  da  parte  delle  persone
diversamente abili. 
    6.- Alla luce di tali premesse, le censure specificamente rivolte
dal ricorrente ai singoli commi aggiunti (al comma 3 dell'art.  3-ter
della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2009) dalla disposizione impugnata
non risultano fondate, in riferimento a entrambi i parametri evocati. 
    6.1.- Quanto al comma 3-bis, al di la' del  riferimento  generico
alla possibile lesione del "quadro di  insieme"  di  cui  all'art.  1
della  legge  reg.  Abruzzo  n.  93  del  1994,  l'introduzione   del
riferimento a una "superficie  complessiva  di  occupazione  massima"
effettivamente  risponde  alla  finalita'  di  circoscrivere   l'area
complessiva destinata alla valorizzazione dei trabocchi in  funzione,
sia dell'ottimizzazione dei flussi turistici (cui e'  strumentale  la
regolazione dell'attivita' di ristorazione) sia di un  piu'  fruibile
soddisfacimento    delle    visite     didattico-culturali     (anche
extraregionali) demandate alla promozione della storia  degli  stessi
trabocchi;  il  che  non  eccede  l'ambito  dei  poteri  propriamente
spettanti alle Regioni ai sensi dell'art. 7 del cod. beni  culturali,
siccome  riferibile  alla  disciplina  delle  attivita'   dirette   a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare  le
migliori  condizioni  di  utilizzazione  e  fruizione  pubblica   del
patrimonio stesso, anche da parte delle persone con  disabilita',  al
fine di promuovere lo sviluppo della cultura, comprendendosi in  essa
anche la promozione ed il sostegno degli interventi di  conservazione
del patrimonio culturale.  D'altra  parte  le  caratteristiche  degli
interventi in questione sono tali da escludere che sia  concretamente
apprezzabile una lesione della tutela di detto patrimonio. 
    Non e' poi, comunque, esatto che i nuovi parametri di  superficie
dei trabocchi vadano - come presupposto dal ricorrente -  a  sommarsi
all'aumento del 20 per cento, gia' previsto  dal  citato  art.  3-ter
della legge reg. Abruzzo n. 13 del  2009,  poiche'  quest'aumento  e'
testualmente riferito ai soli "caliscendi". 
    Mentre, quanto alla  paventata  interferenza  della  disposizione
censurata  con  i  piani   demaniali   marittimi   comunali   (PDMC),
correttamente osserva in contrario la Regione  che  detta  norma  non
implica la diretta applicabilita' dei limiti massimi di superficie da
essa indicati, ne' autorizza la deroga rispetto ai PDMC.  Il  Comune,
infatti, in qualita' di autorita' competente a rilasciare  il  titolo
abilitativo per la tipologia di intervento richiesto sul trabocco, in
assenza di una  espressa  previsione  normativa  in  tal  senso,  non
potrebbe agire in deroga ad una previsione piu'  limitativa  che  sia
eventualmente contenuta nel proprio PDMC;  e,  a  parte  cio',  resta
comunque libero di decidere se, e in quale misura  (entro  il  limite
massimo consentito), avvalersi  della  facolta'  di  ampliamento  del
trabocco prevista dalla legge regionale. 
    6.2.- La destinazione ad attivita' di  ristorazione,  di  cui  al
comma 3-ter, non costituisce  una  novita'  normativa  nel  pregresso
quadro normativo regionale  (non  attinto  da  precedenti  censure  e
pronunce di incostituzionalita'), e la puntuale  regolamentazione  di
tale attivita' (con riguardo, in particolare, alla superficie massima
sfruttabile e al numero massimo delle  persone  ospitabili),  non  si
pone  in  contrasto  con  il  principio  generale  della  tutela  del
patrimonio storico-culturale,  essendo  piuttosto  rivolta  alla  sua
valorizzazione in funzione di  un  richiamo  turistico  appositamente
regolamentato in modo appropriato. 
    6.3.- A sua  volta,  la  maggior  ampiezza  della  passerella  di
accesso al trabocco, prevista dal  comma  3-quater  e'  coerente  con
l'assolvimento dell'esigenza di consentire, da un lato, la  fruizione
del trabocco da parte delle persone con  disabilita'  e,  dall'altro,
l'osservanza dei parametri di sicurezza per la  pubblica  incolumita'
dei   soggetti   fruitori,    sia    in    chiave    turistica    che
didattico-culturale, in tal senso rimanendo  rispettato  l'ambito  di
esercizio dei poteri fissato nell'art. 6 del cod. beni culturali. 
    6.4.- Il comma 3-quinquies  e'  formalmente  coinvolto  anch'esso
nell'impugnativa, ma in concreto non e' raggiunto da alcuna specifica
censura. E, comunque, si sottrae anche alla doglianza,  formulata  in
via generale dal ricorrente, di invasione della sfera di attribuzioni
riservate allo Stato, prevedendo (detto comma), al contrario, che gli
interventi  di  recupero,  utilizzazione   e   ristrutturazione   dei
trabocchi  debbano  necessariamente  conformarsi  alle   prescrizioni
statali relative agli ambiti edilizio, igienico-sanitario,  sicurezza
e antincendio. 
    6.5.- Analoghe considerazioni valgono per la disposizione di  cui
al  comma  3-sexies.  La  quale  depone  anzi  in   senso   contrario
all'asserito sconfinamento del legislatore  regionale  dal  perimetro
della propria competenza in materia, in quanto espressamente  prevede
che i nuovi interventi relativi ai trabocchi  rimangano  assoggettati
all'applicazione della disciplina generale concernente il rilascio  e
il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa statale (e,
in particolar modo, dell'autorizzazione  concernente  gli  interventi
sui beni culturali, di cui all'art. 21, e di quella paesaggistica, di
cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42  del  2004).  Tali  autorizzazioni,
ovviamente,  non  possono  altrimenti  articolarsi  che  nelle  forme
procedimentali  contemplate  dalla  stessa  normativa  statale   (non
risultandone affatto previste altre dalla Regione), come, oltretutto,
gia' precisato nel precedente comma 3-quinquies,  in  base  al  quale
restano «fermi [...] i pareri, le autorizzazioni ed i nullaosta delle
autorita' competenti, laddove previsti  dalla  normativa  statale  in
materia in relazione alla tipologia di intervento». 
    Teme, infine, il ricorrente,  che  gli  interventi  autorizzabili
possano dar luogo ad "oscura e preoccupante applicazione" nel caso di
trabocchi  «abbandonati  o  scomparsi»,  qualora  non   sia   agevole
accertarne la superficie originaria. Ma una tale  preoccupazione  non
ha ragion d'essere. 
    I trabocchi "abbandonati" sono tali, infatti,  perche'  non  piu'
utilizzati per la pesca ne' per altre  attivita',  ma  sono  comunque
esistenti, ne e' percio' ben verificabile la superficie attuale e gli
eventuali   interventi   di   loro   recupero,   ristrutturazione   e
utilizzazione sono non solo ammissibili (entro i parametri  previsti)
ma  addirittura  auspicabili;  mentre  i  trabocchi  "scomparsi"  non
possono formare oggetto di siffatti  interventi,  per  essere  questi
praticabili solo su strutture tuttora esistenti 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. l, comma 1, lettera c), della legge della  Regione  Abruzzo
10 giugno 2019, n. 7, recante «Integrazioni e  modifiche  alle  leggi
regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla  L.R.
71/2001  (Rifinanziamento  della   L.R.   n.   93/1994   concernente:
Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi  della
costa abruzzese) e norme relative al recupero,  alla  salvaguardia  e
alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o
"bilancini", della  costa  abruzzese)  e  19  dicembre  2001,  n.  71
(Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni  per
il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa  teatina)»,
promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo  comma,  lettera
s), della Costituzione e in relazione agli artt. 3, 5,  6,  21,  133,
134 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA