N. 174 SENTENZA 9 - 29 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Trento  -
  Reclutamento  dei  dirigenti  -  Assunzione,  in   alternativa   ai
  dirigenti di ruolo, di dirigenti con contratto a tempo  determinato
  in percentuale superiore al limite previsto dalla normativa statale
  - Ricorso del  Governo  -  Lamentata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva statale in materia di  ordinamento  civile  -
  Inammissibilita' delle questioni. 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Trento  -
  Trattamento economico  e  giuridico  dei  giornalisti  in  servizio
  presso gli enti e gli organi provinciali - Richiamo ai contratti di
  riferimento  di  categoria  -  Ricorso  del  Governo  -   Lamentata
  violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale   in
  materia di ordinamento civile - Non fondatezza della questione. 
Istruzione - Norme  della  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Scuole
  dell'infanzia provinciali - Accesso ai  posti  di  lavoro  a  tempo
  indeterminato per il personale insegnante - Concorso  straordinario
  2019 - Requisiti - Eliminazione dell'esame-colloquio - Ricorso  del
  Governo - Lamentata violazione  dei  criteri  di  selettivita'  dei
  concorsi pubblici - Cessazione della materia del contendere. 
Impiego pubblico  -  Norme  della  Provincia  autonoma  di  Trento  -
  Svolgimento di  attivita'  sanitarie  -  Possibile  affidamento  di
  incarichi individuali - Ricorso del Governo - Lamentata  violazione
  dei principi fondamentali in materia  coordinamento  della  finanza
  pubblica e tutela della salute - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5, artt.
  7, comma 5, lettera  b),  11,  24  e  46,  comma  12;  legge  della
  Provincia autonoma di Trento 23 dicembre  2019,  n.  13,  art.  12,
  comma 1; legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019,
  n. 12, art. 12, comma 3. 
- Costituzione, artt. 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo. 
(GU n.32 del 5-8-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Marta CARTABIA; 
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  7,  comma
5, lettera b), 11, 24 e 46, comma 12,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio  di
previsione della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli  esercizi
finanziari 2019-2021), dell'art.  12,  comma  1,  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento  23  dicembre  2019,  n.  13  (Legge  di
stabilita' provinciale 2020) e dell'art. 12,  comma  3,  della  legge
della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre  2019,  n.  12  (Legge
collegata alla manovra di bilancio provinciale  2020),  promossi  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi  il  primo  spedito
per la notifica il 5 ottobre 2019, il  secondo  notificato  il  24-27
febbraio 2020 e il terzo spedito per la notifica il 24 febbraio 2020,
depositati in cancelleria il 9  ottobre  2019  e  il  2  marzo  2020,
rispettivamente iscritti al n. 104 del registro  ricorsi  2019  e  ai
numeri 28 e 29 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2019 e n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visti gli  atti  di  costituzione  della  Provincia  autonoma  di
Trento; 
    udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2020 il Giudice relatore
Stefano Petitti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Andrea
Manzi per la Provincia autonoma di Trento; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto  al
n.  104  del  registro  ricorsi  2019,  ha  promosso   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera  b),  11,
24 e 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di  Trento  6
agosto 2019, n. 5 (Assestamento  del  bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari  2019-2021),
in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo
comma della Costituzione. 
    1.1.- Con l'art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento
n. 5 del 2019 e' stato modificato l'art. 21,  comma  7,  della  legge
della Provincia autonoma  di  Trento  3  aprile  1997,  n.  7  (Legge
sull'ordinamento del personale della Provincia  autonoma  di  Trento)
disponendosi che, in alternativa al reclutamento della  dirigenza  di
ruolo,  possano  essere  assunti  dirigenti  con  contratto  a  tempo
determinato per un numero di posti non superiore al venti  per  cento
del numero complessivo degli incarichi dirigenziali in essere  presso
la  Provincia,  tra  persone  in  possesso  dei  requisiti   per   la
partecipazione ai concorsi per  l'accesso  alla  dirigenza  di  ruolo
della Provincia stessa. 
    Tale disposizione e' ritenuta dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri in contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost. in relazione alla riserva di competenza legislativa allo  Stato
in materia di ordinamento civile, in quanto lesiva,  in  particolare,
dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche), che limita il conferimento di incarichi a
tempo determinato a soggetti esterni  alla  pubblica  amministrazione
entro una soglia inferiore (dieci per cento della dotazione  organica
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e otto per  cento  della
dotazione organica di quelli appartenenti alla  seconda  fascia).  In
virtu' del contrasto  con  tale  norma  statale,  riconducibile  alla
materia dell'ordinamento civile (viene richiamata la sentenza n.  324
del 2010), la disposizione impugnata violerebbe il dedotto  parametro
costituzionale, con la conseguenza che la Provincia autonoma  avrebbe
«ecceduto dalle proprie competenze». 
    1.2.- L'art. 11 della  legge  prov.  Trento  n.  5  del  2019  ha
modificato l'art. 77, comma 2, della legge della  Provincia  autonoma
di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e  del
personale della Provincia autonoma  di  Trento),  prevedendo  che  la
contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico  dei
giornalisti  operanti  presso  la  Provincia  e   presso   gli   enti
strumentali previsti dall'art. 33, comma 1, lettera a),  della  legge
della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006,  n.  3  (Norme  in
materia di governo dell'autonomia del Trentino) si svolga nell'ambito
di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali,  «avuto
riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con  l'intervento
delle  organizzazioni  sindacali   di   categoria   dei   giornalisti
maggiormente rappresentative a livello nazionale». 
    Tale disposizione  e'  ritenuta  lesiva  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost. perche' essa,  operando  un  riferimento  ai
contratti collettivi di categoria dei  giornalisti,  si  porrebbe  in
contrasto con la disciplina statale che, in materia  di  rapporti  di
lavoro contrattualizzati, e' contenuta negli artt. 40 e seguenti  del
d.lgs. n. 165 del 2001 e nell'art. 9, comma 5, della legge  7  giugno
2000, n.  150  (Disciplina  delle  attivita'  di  informazione  e  di
comunicazione  delle  pubbliche  amministrazioni)   e   che   risulta
incentrata  unicamente  sul  CCNL  del  comparto  di   contrattazione
collettiva. 
    1.3.- Con l'art. 24 della legge prov. Trento n. 5  del  2019,  il
legislatore  trentino,  modificando  l'art.  19  della  legge   della
Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2018, n. 15  (Assestamento  del
bilancio di previsione della Provincia autonoma  di  Trento  per  gli
esercizi finanziari 2018-2020), ha inteso, tra l'altro,  disciplinare
le  modalita'   di   svolgimento   delle   procedure   del   concorso
straordinario  2019  per  l'accesso  ai  posti  di  lavoro  a   tempo
indeterminato per il personale insegnante delle scuole  dell'infanzia
provinciali, stabilendo l'eliminazione dell'esame-colloquio,  con  la
conseguenza che l'individuazione dei vincitori e' stata affidata alla
sola valutazione dei titoli dei candidati. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ritiene  che  cio'
determini una violazione dell'art. 97  Cost.,  in  quanto  verrebbero
violati i criteri di selettivita' dei concorsi pubblici,  considerato
che   sarebbe    «principio    consolidato    della    giurisprudenza
costituzionale» che il  reclutamento  del  personale  debba  avvenire
anche mediante una prova pubblica di selezione dei candidati. 
    1.4.- L'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019
introduce nell'art. 56 della legge della Provincia autonoma di Trento
23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) il
comma 6-quinquies,  il  quale  prevede  che,  per  fare  fronte  alla
situazione emergenziale di carenza di medici  specialisti  in  alcune
discipline,  l'Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  possa
affidare, con contratto di  lavoro  autonomo,  incarichi  individuali
della durata massima, rinnovabile, di un anno, per lo svolgimento  di
attivita'  sanitarie,  anche  a  carattere  ordinario,  purche'   sia
previamente accertato che  non  ci  sono  professionisti  disponibili
individuati attraverso gli ordinari  strumenti  di  acquisizione  del
personale. 
    Ad avviso del ricorrente, tale comma sarebbe in contrasto con gli
artt. 36 e 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, «che forniscono coordinate e
vincoli per le pubbliche amministrazioni che intendono  avvalersi  di
contratti di lavoro flessibili». 
    Secondo quanto prevede l'art. 36 del  d.lgs.  n.  165  del  2001,
infatti, il fabbisogno ordinario di personale, anche medico, dovrebbe
essere coperto mediante assunzioni a tempo  determinato,  laddove  il
ricorso a tipologie di lavoro flessibile sarebbe consentito a  fronte
di situazioni temporanee  o  eccezionali,  «ad  esempio  esigenze  di
carattere sostitutivo in situazioni di  emergenza  nelle  more  dello
svolgimento di procedure concorsuali»,  con  la  conseguenza  che  il
ricorso a tale  tipologia  di  contratto  di  lavoro  flessibile  non
potrebbe essere consentito per una durata annuale,  con  possibilita'
di rinnovo. L'art. 7 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 stabilirebbe
poi, al comma 5-bis, un divieto per le pubbliche  amministrazioni  di
stipulare  contratti  di  collaborazione   che   si   concretano   in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali,  continuative,  e  le
cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal  committente  anche
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, individuando al  tempo
stesso, al comma 6, gli specifici  presupposti  di  legittimita'  che
possono  consentire  alle  amministrazioni  pubbliche  di   conferire
esclusivamente  incarichi  individuali  con   contratti   di   lavoro
autonomo. Il  ricorrente  osserva  altresi'  che  «dal  tenore  della
disposizione non si evince se il reclutamento del personale  estraneo
alla pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto delle  percentuali
previste dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001»,  con  la
conseguenza che esse  «potrebbero  essere  violate  dall'applicazione
dell'art. 46, comma 12, in mancanza di un rinvio espresso alle stesse
da parte della provincia». 
    Il contrasto con le evocate disposizioni statali  si  tradurrebbe
quindi in una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), in
relazione alla materia dell'ordinamento civile, e terzo comma, Cost.,
perche' tali disposizioni costituirebbero anche principi fondamentali
per il coordinamento della finanza pubblica. 
    Viene altresi' dedotta la violazione, ad opera della disposizione
impugnata, dello stesso art. 117, terzo comma, Cost., perche' essa si
porrebbe anche in contrasto con i  principi  fondamentali  posti  dal
legislatore statale in materia di tutela della salute,  tra  i  quali
rientrerebbero quelli dettati con riferimento «alle  modalita'  e  ai
requisiti di accesso al Servizio sanitario nazionale che si collocano
in una prospettiva di miglioramento  del  "rendimento"  del  servizio
offerto  e,  dunque,  di  garanzia,  oltreche'  del  buon   andamento
dell'amministrazione,    anche    della    qualita'    dell'attivita'
assistenziale erogata». 
    1.5.- In conclusione del ricorso viene dedotto  che  «[l]a  legge
provinciale  eccede  oltretutto  dalle  competenze  attribuite   alla
Provincia  dallo  Statuto  speciale  del  Trentino  Alto  Adige  (DPR
670/1972)». 
    2.- Si e' costituita in  giudizio,  con  atto  depositato  il  14
novembre 2019, la Provincia autonoma  di  Trento,  chiedendo  che  il
ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato. 
    2.1.-   In    via    preliminare,    la    Provincia    eccepisce
l'inammissibilita' della censura  consistente  nella  violazione,  ad
opera della legge provinciale, delle  competenze  attribuitele  dallo
statuto speciale,  in  quanto  generica.  Essa  e'  infatti  riferita
all'intera legge provinciale e non menziona quali sarebbero le  norme
statutarie violate. 
    Ad avviso della Provincia sarebbero poi inammissibili le  censure
relative alla violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost., poiche' il Presidente del Consiglio avrebbe omesso di motivare
per quale ragione, in presenza di competenze statutarie  in  tema  di
organizzazione dell'ente provinciale e  del  relativo  personale,  ai
sensi dell'art. 8,  numero  1),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo   statuto   speciale    del
Trentino-Alto   Adige),   si   dovrebbe   applicare   il    parametro
costituzionale,  stante  il  disposto  dell'art.   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  titolo  V  della
parte  seconda  della  Costituzione),  secondo   il   quale   «[s]ino
all'adeguamento  dei  rispettivi  statuti,  le   disposizioni   della
presente legge costituzionale  si  applicano  anche  alle  Regioni  a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per
le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'  ampie  rispetto  a
quelle gia' attribuite». 
    2.2.- Nel merito, la Provincia autonoma sostiene, innanzi  tutto,
la  infondatezza  della  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n.  5  del
2019. 
    Muovendo da quanto stabilito dalla sentenza n. 192  del  2019  di
questa Corte, essa rileva che l'art. 19 del d.lgs. n.  165  del  2001
ricadrebbe  nella  materia  dell'organizzazione  regionale,  con   la
conseguenza che i  suoi  disposti  si  applicherebbero  alle  Regioni
ordinarie solo limitatamente ai principi da  esso  ricavabili.  Cio',
peraltro, non varrebbe  per  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le
Province autonome, in virtu' del disposto dell'art. 1, comma  3,  del
medesimo d.lgs. n. 165 del  2001,  secondo  il  quale  «[i]  principi
desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  e
successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale  e  per  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica». 
    La resistente aggiunge che, in ogni caso, la norma impugnata  non
sarebbe in contrasto con l'art. 19, comma 6, del d.lgs.  n.  165  del
2001 in virtu' della possibilita', prevista  dal  comma  5-bis  dello
stesso  articolo,  di  conferire  incarichi  a  dirigenti  di   altre
amministrazioni anche oltre i limiti percentuali stabiliti dal  comma
6. 
    2.3.- In relazione alla censura rivolta nei  confronti  dell'art.
11 della legge prov. Trento n. 5 del  2019,  la  Provincia  autonoma,
dopo averne ribadito l'inammissibilita' in presenza delle  competenze
alla stessa attribuite dal gia'  citato  art.  8,  numero  1),  dello
statuto   reg.   Trentino-Alto   Adige,   ne   fa   valere   comunque
l'infondatezza rimarcando come  la  norma  impugnata  non  sia  stata
correttamente interpretata dal ricorrente. 
    Essa, infatti, sarebbe stata modificata a seguito delle  sentenze
n. 81 e n.  10  del  2019  della  Corte  costituzionale,  proprio  in
accoglimento del principio per cui la  disciplina  dell'inquadramento
dei giornalisti alle dipendenze  della  Provincia  e'  soggetta  alla
riserva di contrattazione contenuta nell'art. 40 del  d.lgs.  n.  165
del 2001. Per l'effetto, l'impugnato art. 11 non  farebbe  altro  che
recepire    le    indicazioni    emergenti    dalla    giurisprudenza
costituzionale, da un lato, eliminando  la  previsione  che  imponeva
l'applicazione del CCNL dei giornalisti e, dall'altro, limitandosi  a
prevedere l'esigenza di "avere riguardo" ai contratti  collettivi  di
categoria. In questo modo, la disposizione impugnata ha fatto propria
una «direttiva che guida l'azione pubblica  provinciale  in  sede  di
trattative,   limitando   la   discrezionalita'   della   delegazione
trattante, cui e' imposto di "tenere conto" - cio'  significa  "avuto
riguardo" - di quanto stabilisce la contrattazione di  categoria  dei
giornalisti».  L'infondatezza  della  censura  governativa   sarebbe,
peraltro, avvalorata dal  regime  transitorio  di  deroga  introdotto
nell'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000  dall'art.  25-bis,
comma 1, del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni)
convertito, con modificazioni, nella legge  28  marzo  2019,  n.  26,
secondo il quale per i giornalisti  in  servizio  presso  gli  uffici
stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome  di
Trento e Bolzano continua ad applicarsi  la  disciplina  riconosciuta
dai singoli ordinamenti  «sino  alla  definizione  di  una  specifica
disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva
e comunque non oltre il 31 ottobre 2019». 
    2.4.- Con riferimento al  terzo  motivo  di  ricorso,  avente  ad
oggetto l'art. 24  della  legge  prov.  Trento  n.  5  del  2019,  la
Provincia autonoma eccepisce innanzi tutto  l'inammissibilita'  delle
doglianze erariali relative alla violazione dell'art. 97  Cost.,  per
difetto di argomentazione. Nel merito, essa  ne  fa  valere  comunque
l'infondatezza perche' la norma censurata fa in ogni  caso  salva  la
natura  selettiva  della  procedura,  non  potendosi  ricavare  altro
dall'art. 97 Cost. che la necessita'  di  predisporre  una  selezione
comparativa delle diverse posizioni dei candidati. 
    2.5.-  In  relazione  al  quarto  e  ultimo  motivo  di  ricorso,
concernente l'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento  n.  5  del
2019,  la  Provincia  autonoma  eccepisce  l'inammissibilita'   delle
censure governative e invoca comunque la loro reiezione. 
    Ricostruiti il quadro delle  competenze  provinciali  in  materia
(art.  8,  numero  1,  in  materia  di  «ordinamento   degli   uffici
provinciali e del personale ad essi addetto» e art. 9, numero 10,  in
materia di tutela della  salute,  dello  statuto  reg.  Trentino-Alto
Adige), nonche' la ratio della norma impugnata,  consistente  in  una
misura straordinaria di reclutamento del personale medico «di  fronte
all'accertata  e  oggettiva   impossibilita'   di   reperire   medici
specializzati mediante le procedure ordinarie», la resistente  rileva
innanzi   tutto   l'inammissibilita',    anche    sub    specie    di
contraddittorieta', delle censure avverse per  non  aver  il  Governo
motivato in ordine all'applicazione  dell'art.  117,  commi  secondo,
lettera l), e  terzo  Cost.,  anziche'  delle  relative  norme  dello
statuto speciale. 
    Nel merito, la Provincia autonoma fa valere l'infondatezza  della
censura,  osservando  come  la  norma  impugnata  non  lederebbe   la
competenza legislativa  statale  in  materia  di  ordinamento  civile
perche'  essa  detterebbe  norme  di  organizzazione,  coperte  dalla
competenza provinciale in  materia  di  organizzazione  del  servizio
sanitario e collocate a monte della stipula del contratto di  lavoro.
Essa non contravverrebbe neanche all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,
perche' la violazione dei principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica non potrebbe essere fatta valere dallo Stato in presenza  di
un sistema sanitario che la Provincia stessa finanzia  sotto  la  sua
integrale responsabilita' (viene richiamata la sentenza  n.  125  del
2015). Ne', da ultimo, vi sarebbe  un  contrasto  con  il  titolo  di
competenza legislativa concorrente in materia di tutela della  salute
(art. 117, terzo comma, Cost.) perche' la norma censurata e'  rivolta
a garantire servizi e prestazioni che, senza di essa,  non  sarebbero
resi. 
    3.- La trattazione  del  ricorso  veniva  fissata  per  l'udienza
pubblica del 21 aprile 2020. 
    In  prossimita'  di  tale  udienza,  l'Avvocatura  generale,  con
memoria depositata il 31 marzo 2020, ha insistito nelle conclusioni a
supporto dell'incostituzionalita' delle norme censurate. 
    La trattazione del ricorso e' stata rinviata non avendo le  parti
concordemente espresso la propria volonta' nel  senso  che  la  causa
venisse decisa in camera di consiglio allo stato degli atti, in forza
di quanto disposto dal decreto della Presidente della  Corte  del  24
marzo 2020, punto 1), lettera c). 
    4.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto  al
n.  28  del  registro  ricorsi  2020,  ha   promosso   questioni   di
legittimita' costituzionale di varie disposizioni della  legge  della
Provincia autonoma di Trento  23  dicembre  2019,  n.  13  (Legge  di
stabilita' provinciale 2020), fra le quali quella contenuta nell'art.
12, comma 1, censurata in riferimento agli artt. 117, secondo  comma,
lettera l), e 97 Cost. 
    4.1.- Osserva il ricorrente come con tale disposizione  normativa
sia  stato  ulteriormente  modificato  l'art.  21,  comma  7,   della
richiamata  legge  prov.  Trento  n.  7  del  1997,  gia'  modificato
dall'impugnato art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov.  Trento
n. 5 del 2019, prevedendo la riduzione al diciotto  per  cento  della
quota di incarichi dirigenziali conferibili a tempo determinato dalla
Provincia autonoma di Trento al personale non di ruolo e introducendo
una riserva di  almeno  cinque  posti  in  favore  del  personale  in
possesso della qualifica di direttore. 
    La disposizione viene censurata dal Presidente del Consiglio  dei
ministri con motivi in larga parte analoghi a  quelli  impiegati  nei
confronti della norma contenuta nell'art. 7,  comma  5,  lettera  b),
della legge prov. Trento n. 5 del 2019, di cui si e' detto sub 1.1. 
    Dopo aver dedotto, in particolare, la violazione della riserva di
competenza legislativa statale di cui all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l),  Cost.  in  materia  di  ordinamento  civile,  lamentando
altresi' la violazione  del  medesimo  parametro  interposto  di  cui
all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il ricorrente evoca
ora la lesione anche dell'art. 97  Cost.  e  del  principio  di  buon
andamento della pubblica amministrazione ivi contenuto, asseritamente
menomato dall'estensione della soglia oltre la quale  possono  essere
conferiti incarichi dirigenziali a  personale  non  di  ruolo  e  non
reclutato a seguito di apposita selezione comparativa. 
    In chiusura del ricorso, e in  relazione  a  tutti  gli  articoli
censurati, viene altresi' dedotto  il  contrasto  con  «i  limiti  di
competenza posti dallo Statuto provinciale di autonomia della Regione
Trentino Alto Adige». 
    4.2.- Con atto depositato il 7 aprile 2020, si e'  costituita  in
giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo,  per  quanto  in
questa sede rileva, che la censura rivolta nei confronti dell'art 12,
comma 1, della legge prov. Trento  n.  13  del  2019  sia  dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata. 
    La resistente, dopo aver richiamato la  circostanza  per  cui  la
norma censurata costituirebbe l'esito di una  trattativa  intervenuta
tra la Provincia stessa e  il  Dipartimento  affari  regionali  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  a  seguito  dell'impugnazione
dell'analoga disposizione contenuta nella legge prov. Trento n. 5 del
2019, eccepisce nuovamente l'inammissibilita' della censura  riferita
alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  l),  Cost.  in
materia di ordinamento civile, perche'  il  ricorso  non  avrebbe  in
alcun modo considerato  l'espressa  competenza  legislativa  primaria
della Provincia autonoma in  materia  di  «ordinamento  degli  uffici
provinciali e del personale ad essi addetto». 
    Nel merito, la censura e' ritenuta comunque infondata rispetto ad
entrambi i parametri costituzionali evocati. 
    La norma impugnata, infatti, non sarebbe ascrivibile alla materia
dell'ordinamento civile, ne' potrebbe ritenersi lesiva  dei  principi
sanciti dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei limiti
in cui questi possono ritenersi applicabili alla  Provincia  autonoma
di Trento, per motivi coincidenti con  quelli  impiegati  a  supporto
della richiesta di rigetto della questione  sollevata  nei  confronti
dell'art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n.  5  del
2019. 
    Non vi sarebbe, peraltro, neanche violazione dell'art. 97  Cost.,
perche' il parametro costituzionale  non  potrebbe  essere  integrato
unicamente dalla normativa statale di cui al richiamato art.  19  del
d.lgs. n. 165 del 2001, posto che  cio'  vorrebbe  dire  «elevare  la
contingente valutazione del giorno operata dal legislatore statale  a
parametro di costituzionalita' per le  leggi  locali  in  materia  di
organizzazione amministrativa». 
    E anche ove si guardi al principio del buon andamento,  esso  non
potrebbe dirsi violato da una regola che lascia comunque  intatto  il
principio della prevalenza  assoluta  della  dirigenza  di  ruolo  su
quella esterna. 
    5.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto  al
n.  29  del  registro  ricorsi  2020,  ha   promosso   questioni   di
legittimita' costituzionale di varie disposizioni della  legge  della
Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata
alla manovra di bilancio  provinciale  2020),  fra  le  quali  quella
recata dall'art. 12, comma 3, censurata in riferimento all'art.  117,
commi secondo, lettera l), in materia di ordinamento civile, e terzo,
Cost., per lesione dei principi fondamentali di  coordinamento  della
finanza pubblica e di tutela della salute, nonche' all'art. 4, numero
1, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige. 
    5.1.- Il ricorrente rileva che con la disposizione  impugnata  il
legislatore provinciale ha nuovamente  modificato  l'art.  56,  comma
6-quinquies, della legge prov. Trento  n.  16  del  2010,  nel  testo
introdotto dall'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5  del
2019, anch'esso gia' oggetto di impugnazione nel ricorso iscritto  al
n. 104 del registro ricorsi 2019. 
    La disposizione censurata prevede  ora  che,  in  presenza  della
situazione  emergenziale  di  carenza   di   medici   specialisti   e
dell'inutile  esperimento   di   procedure   concorsuali,   l'Azienda
provinciale per i servizi  sanitari  possa  affidare,  previo  avviso
formato secondo criteri di imparzialita', trasparenza e  pubblicita',
incarichi  individuali  con  contratti  di  lavoro  autonomo  per  lo
svolgimento di attivita'  sanitarie,  anche  a  carattere  ordinario,
risolutivamente condizionati all'utile  esperimento  delle  procedure
concorsuali e rinnovabili solo se persistono le  predette  condizioni
di emergenza, previo accertamento che  non  vi  siano  professionisti
disponibili  individuati  attraverso  gli   ordinari   strumenti   di
acquisizione del personale oppure medici specializzati con  contratti
di formazione specialistica. 
    Ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,   la   norma
impugnata invaderebbe l'ambito di  competenza  legislativa  esclusiva
statale in materia di ordinamento civile (art.  117,  secondo  comma,
lettera l, Cost.) perche' essa si porrebbe in contrasto, analogamente
alla versione precedente della norma, con quanto prevedono gli  artt.
7  e  36  del  d.lgs.  n.  165  del  2001.  Questi  ultimi,  infatti,
vincolerebbero  le  pubbliche   amministrazioni   nell'avvalersi   di
contratti di lavoro flessibili, restringendo la relativa possibilita'
a situazioni  temporanee  o  eccezionali,  senza  peraltro  che  tali
incarichi possano essere rinnovati, come  prescritto  in  particolare
dall'art. 7, comma 6, lettera c), del citato d.lgs. n. 165  del  2001
(viene richiamata la sentenza n. 5 del 2020). 
    La norma impugnata si porrebbe  altresi'  in  contrasto  «con  le
norme statutarie di cui  al  DPR  31  agosto  1972,  n.  670»  e,  in
particolare, con l'art. 4, numero 1, «tenuto  conto  del  riferimento
espresso  di  tale  disposizione   (art.   4,   primo   comma)   alla
"Costituzione  ed  ai  principi  dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica"». 
    La disposizione censurata e', del pari, ritenuta in contrasto con
l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.,  in  particolare  con  i  principi
fondamentali posti dal legislatore statale nella materia della tutela
della salute, «tra i quali devono annoverarsi quei principi,  dettati
con riferimento alle modalita' e ai requisiti di accesso al  Servizio
sanitario  nazionale,  che  si  collocano  in  una   prospettiva   di
miglioramento del "rendimento" del servizio  offerto  e,  dunque,  di
garanzia, oltreche' del buon  andamento  dell'amministrazione,  anche
della qualita' dell'attivita' assistenziale erogata  (in  tal  senso,
Corte cost., sent. n. 181/2006)». 
    5.2.- Con atto depositato l'8 aprile 2020, si  e'  costituita  in
giudizio la Provincia autonoma di Trento  chiedendo,  per  quanto  in
questa sede rileva, che la censura promossa nei  confronti  dell'art.
12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019  sia  dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata. 
    La difesa provinciale premette che la norma  impugnata  e'  stata
formulata in termini piu'  restrittivi  rispetto  a  quanto  previsto
dall'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019,  gia'
oggetto di censura, anche a seguito di un'attivita' concertativa  con
il Dipartimento affari regionali e con quello della Funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    La Provincia autonoma rileva come nell'ultimo triennio  l'Azienda
provinciale per i servizi sanitari abbia esperito numerosi  tentativi
di  reclutamento  del  personale  medico,  a  tempo   determinato   e
indeterminato,  secondo  le  procedure  ordinarie.  Tali   procedure,
secondo un trend del resto rilevabile anche a livello nazionale,  non
hanno tuttavia sortito gli effetti sperati, come e' dimostrato  dalla
perdurante assenza di  determinate  figure  professionali  in  alcuni
presidi ospedalieri situati in  centri  minori,  di  cui  viene  dato
ampiamente  e  dettagliatamente  conto.  Tenendo  conto   di   questa
situazione eccezionale, ma al tempo stesso cercando di limitare  tali
forme alternative di  reclutamento  del  personale  medico,  e'  dato
quindi comprendere, secondo la difesa della  Provincia  autonoma,  le
ragioni che hanno spinto il legislatore provinciale  a  prevedere  la
possibilita' di  conferire  incarichi  di  lavoro  autonomo  a  tempo
determinato con contratti della durata massima di un anno,  che  sono
comunque  risolti  in  caso  di  utile  esperimento  della  procedura
ordinaria e che  possono  essere  rinnovati  a  favore  dello  stesso
soggetto solo nel caso in cui persistano le medesime  condizioni  che
ne hanno fatto insorgere l'originaria necessita'. 
    Cio' premesso, la Provincia autonoma eccepisce l'inammissibilita'
della  censura  prospettata  con  riferimento  all'art.  117,   commi
secondo, lettera l), e terzo, Cost., quest'ultimo con  riguardo  alla
materia  del  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Nel  ricorso,
infatti, manca  «ogni  riferimento  alle  ragioni  per  le  quali  il
parametro costituzionale sarebbe invocabile in luogo  del  pertinente
parametro statutario, da individuare nell'art. 8,  comma  1,  (recte:
numero  1)  per  la  competenza  sulla  organizzazione  statutaria  e
nell'art. 79  per  il  coordinamento  della  finanza  pubblica».  Ne'
potrebbe, al medesimo fine, essere  ritenuto  sufficiente  il  rapido
richiamo alle norme statutarie contenuto  nel  ricorso  introduttivo,
peraltro riferito alle competenze legislative  della  Regione  e  non
della Provincia autonoma resistente. 
    Nel merito, la difesa provinciale osserva come la  questione  sia
da ritenersi infondata con riferimento a tutti i parametri dedotti. 
    Quanto all'invasione della sfera di competenza esclusiva  statale
in materia di ordinamento civile, la Provincia autonoma rileva  come,
in disparte la circostanza che nel caso di specie e'  in  discussione
una  competenza  provinciale   primaria   e   che   il   conferimento
dell'incarico si colloca comunque a  monte  del  rapporto  di  lavoro
privatistico,  e'  la  stessa  normativa  statale  a  consentire,  in
situazioni eccezionali, «deroghe al principio dell'assunzione a tempo
indeterminato  del  personale  medico,  funzionalizzate  a  garantire
comunque la continuita' della assistenza».  Cio'  sarebbe  dimostrato
dall'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135  (Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per
la pubblica amministrazione), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo al conferimento di  incarichi
di  continuita'  assistenziale  ai  medici  iscritti  al   corso   di
formazione in medicina generale, come anche da analoghe  disposizioni
contenute  nei  recenti  decreti-legge   emanati   per   far   fronte
all'epidemia da Coronavirus (con particolare riferimento all'art.  23
del decreto-legge 2 marzo 2020, n.  9,  recante  «Misure  urgenti  di
sostegno per famiglie, lavoratori e  imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», agli artt. 1, 4 e 8 del decreto-legge  9
marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento
del  Servizio  sanitario   nazionale   in   relazione   all'emergenza
COVID-19», e all'art. 102, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, concernente «Misure di potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27). 
    La norma impugnata, peraltro, si limiterebbe -  a  differenza  di
questi  interventi  normativi  -  a  circoscrivere  la  deroga   alle
procedure  ordinarie  di  reclutamento   nei   termini   strettamente
necessari a garantire  l'erogazione  dei  servizi  sanitari  in  modo
continuativo e nel rispetto degli standard qualitativi  previsti  dai
livelli essenziali di assistenza. 
    Quanto  alla  violazione  dei  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica, la Provincia autonoma rimarca come tale  titolo  di
competenza non possa essere invocato a fronte di un sistema sanitario
che essa finanzia sotto la sua integrale responsabilita'. 
    In  relazione,  infine,  alla  dedotta  violazione  dei  principi
fondamentali in materia di tutela della salute, la resistente osserva
come  la  disposizione  impugnata  sarebbe  in  realta'   rivolta   a
incrementare, anziche' a ridurre, il livello di tutela, perche'  essa
mira a consentire l'erogazione di prestazioni mediche e assistenziali
che, senza di essa, non potrebbero essere garantite. 
    6.- Con distinte memorie, depositate in ciascuno dei  giudizi  in
prossimita' dell'udienza pubblica del 7 luglio 2020, la difesa  della
Provincia autonoma  ha  insistito,  con  ulteriori  argomenti,  nelle
conclusioni   a   supporto   dell'inammissibilita'    e,    comunque,
dell'infondatezza delle censure governative, invocando oltre  a  cio'
la possibile cessazione della materia del  contendere  rispetto  alle
questioni riguardanti gli artt. 11 e 24 della legge prov. Trento n. 5
del  2019,  siccome  successivamente  modificati  in  senso  ritenuto
convergente con i motivi di censura contenuti  nel  ricorso  e  dando
atto della mancata applicazione di essi durante il periodo della loro
vigenza. 
    6.1.- In prossimita' dell'udienza fissata per il 7  luglio  2020,
l'Avvocatura generale ha presentato memoria nell'ambito  del  ricorso
iscritto al  n.  29  del  registro  ricorsi  2020,  insistendo  nelle
rassegnate conclusioni a  supporto  dell'illegittimita'  della  norma
impugnata, deducendo anche la violazione dell'art.  97  Cost.  e  del
connesso principio di selettivita' dei concorsi pubblici. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2019, ha  promosso  questioni
di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma  5,  lettera  b),
11, 24 e 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento
6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021). 
    1.1.- Con il primo motivo di ricorso, e' stato  censurato  l'art.
7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n. 5  del  2019,  il
quale, modificando l'art. 21, comma 7, della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sull'ordinamento  della
provincia autonoma di Trento), ha disposto  che,  in  alternativa  al
reclutamento  della  dirigenza  di  ruolo,  possono  essere   assunti
dirigenti con contratto a tempo determinato per un  numero  di  posti
non superiore al venti per  cento  degli  incarichi  dirigenziali  in
essere presso la Provincia, tra persone in possesso dei requisiti per
la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza  di  ruolo
della Provincia stessa. La  disposizione  impugnata  e'  ritenuta  in
contrasto con la riserva di  competenza  legislativa  allo  Stato  in
materia di ordinamento civile di cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione, tenuto  conto  in  particolare  delle
soglie inferiori  (dieci  per  cento  della  dotazione  organica  dei
dirigenti appartenenti alla prima  fascia  e  otto  per  cento  della
dotazione  organica  di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia)
previste a tal fine dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni). 
    1.2.-  Con  il  secondo  motivo  di  ricorso,  viene  dedotta  la
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.  ad  opera
dell'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, con il quale  e'
stato stabilito che  la  contrattazione  collettiva  sul  trattamento
economico e giuridico dei giornalisti operanti presso la Provincia si
svolga  nell'ambito  di  distinte  disposizioni  del  comparto  delle
autonomie locali, «avuto riguardo  ai  contratti  di  riferimento  di
categoria  e  con  l'intervento  delle  organizzazioni  sindacali  di
categoria dei  giornalisti  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale». La norma censurata, richiamando i contratti di  categoria
dei  giornalisti,  si  porrebbe  in  contrasto  con  la  riserva   di
contrattazione collettiva contenuta negli artt.  40  e  seguenti  del
d.lgs. n. 165 del 2001, nonche' con le previsioni di cui all'art.  9,
comma 5,  della  legge  7  giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle
attivita'  di  informazione  e  di  comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni). 
    1.3.- Con  il  terzo  motivo  di  ricorso,  viene  censurato,  in
relazione all'art. 97, comma quarto, Cost.,  l'art.  24  della  legge
prov. Trento n. 5 del 2019, che  ha  previsto,  nel  disciplinare  le
modalita' di svolgimento delle procedure del  concorso  straordinario
per l'accesso ai  posti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  per  il
personale  insegnante   delle   scuole   dell'infanzia   provinciali,
l'eliminazione   dell'esame-colloquio   e,   di    conseguenza,    il
mantenimento della sola valutazione dei titoli  dei  candidati.  Tale
eliminazione  della  prova  pubblica  d'esame  violerebbe  i  criteri
costituzionali di selettivita' dei concorsi pubblici, che  verrebbero
salvaguardati solo dalla presenza di una prova d'esame. 
    1.4.- Col quarto e ultimo motivo di ricorso, viene  lamentata  la
lesione dell'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.,  in
materia di coordinamento della finanza pubblica  e  di  tutela  della
salute, da parte dell'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento  n.
5 del 2019, mediante il quale si e' previsto, con l'introduzione  del
comma 6-quinquies nell'art. 56 della legge della  Provincia  autonoma
di Trento 23 luglio 2010, n. 6 (Tutela della salute  della  provincia
di Trento), che l'Azienda provinciale per i  servizi  sanitari  possa
affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per
lo svolgimento di attivita' sanitarie, anche a  carattere  ordinario,
purche' sia previamente accertato  che  non  ci  sono  professionisti
disponibili  individuati  attraverso  gli   ordinari   strumenti   di
acquisizione  del  personale.  Il  ricorrente  deduce  che,  con   la
disposizione impugnata, verrebbe  violato  il  divieto  di  stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica
amministrazione e leso il principio  della  copertura  ordinaria  del
fabbisogno di personale  mediante  assunzioni  a  tempo  determinato,
secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 7 e 36 del d.lgs.
n. 165 del 2001. Da cio' discenderebbe anche una violazione dell'art.
117, terzo comma, Cost., con riferimento alla  violazione  tanto  dei
principi in materia di coordinamento della finanza  pubblica,  quanto
di tutela della salute,  atteso  che  con  il  conferimento  di  tali
incarichi  non  verrebbero  soddisfatti   i   principi   rivolti   al
miglioramento  del   servizio   e   della   qualita'   dell'attivita'
assistenziale erogata. 
    1.5.- In chiusura del ricorso erariale viene altresi' invocata la
violazione, da  parte  della  legge  provinciale,  «delle  competenze
attribuite alla Provincia dallo Statuto speciale  del  Trentino  Alto
Adige». 
    2.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2020, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale di diverse disposizioni della legge della
Provincia autonoma di Trento  23  dicembre  2019,  n.  13  (Legge  di
stabilita' provinciale 2020), tra cui quella contenuta nell'art.  12,
comma 1, con la quale e' stato ulteriormente  modificato  l'art.  21,
comma 7, della legge prov. Trento n. 7 del 1997, prevedendosi che  la
percentuale di incarichi dirigenziali conferibili a personale esterno
all'amministrazione provinciale, con contratto di lavoro autonomo, e'
fissata al diciotto per cento delle posizioni dirigenziali in  essere
presso la Provincia. Viene dedotta, con motivazioni  in  larga  parte
analoghe a quelle del primo motivo di cui al ricorso iscritto  al  n.
104 del registro ricorsi 2019, la violazione dell'art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, oltre  che
la violazione dell'art. 97 Cost. e del principio  di  buon  andamento
dell'amministrazione. 
    3.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2020, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale di diverse disposizioni  contenute  nella
legge della Provincia autonoma di Trento  23  dicembre  2019,  n.  12
(Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), tra  cui
quella  contenuta  nell'art.  12,  comma  3,   con   cui   e'   stato
ulteriormente modificato l'art. 56, comma  6-quinquies,  della  legge
prov.  Trento  n.  16  del  2010,  che  prevede  ora  una  disciplina
complessivamente piu'  restrittiva  per  l'affidamento  di  incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, a medici  specialisti,
per  lo  svolgimento  di  attivita'  sanitarie  anche   a   carattere
ordinario. Anche in questo  caso,  le  censure  risultano  largamente
sovrapponibili a quelle di cui al quarto motivo del ricorso  iscritto
al n. 104 del registro  ricorsi  2019,  deducendo  il  ricorrente  la
violazione degli artt. 117,  commi  secondo,  lettera  l),  e  terzo,
Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela
della  salute,  nonche'  dell'art.  4,  numero  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    4.- Riservata a separate pronunce la  decisione  delle  ulteriori
questioni di  legittimita'  costituzionale  promosse  con  i  ricorsi
iscritti ai numeri 28 e 29 del registro ricorsi 2020, i giudizi vanno
riuniti in ragione della connessione esistente tra le norme censurate
con i vari ricorsi e qui oggetto di esame. 
    5.- La Provincia autonoma di Trento si e' costituita in  tutti  i
giudizi eccependo in ognuno di essi l'inammissibilita' delle  censure
riferite alla violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost., in ragione della mancata considerazione, da parte dei  ricorsi
introduttivi, della spettanza in  capo  alla  Provincia  medesima  di
specifiche competenze attribuite  dallo  statuto  reg.  Trentino-Alto
Adige, prima fra tutte quella  legislativa  primaria  in  materia  di
«ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
addetto» (art. 8, numero 1),  secondo  quanto  invece  imposto  dalla
clausola contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione). 
    5.1.- L'eccezione di inammissibilita' e' fondata, nei termini  di
seguito precisati. 
    Come questa Corte ha stabilito anche di recente, nel giudizio  di
legittimita'  costituzionale  in  via  principale  il  ricorso   puo'
ritenersi   ammissibile   allorche'   «fornisc[a]   una   sufficiente
motivazione  circa  "l'impossibilita'  di  operare  il  sindacato  di
legittimita'  costituzionale  in  base  allo  statuto  speciale"  (da
ultimo, sentenza n. 43 del 2020)», con la conseguenza  che  da  esso,
«"valutato nel suo  complesso",  deve  desumersi  il  riferimento  ai
parametri  statutari  che,  nella  materia  oggetto   della   singola
questione,  possono  fondare  interventi  del  legislatore  regionale
(sentenze n. 43 e n. 16 del 2020)» (sentenza n. 130 del 2020). 
    L'assolvimento dell'onere argomentativo richiesto quando e' posta
in dubbio la titolarita' di una competenza  legislativa  di  un  ente
dotato  di  autonomia  speciale  non  puo'  quindi   prescindere   da
un'adeguata considerazione del quadro delle  competenze  fissato  nel
rispettivo statuto speciale, atteso che e' solo  a  seguito  di  tale
ricognizione  che  possono  individuarsi  i  termini   esatti   della
questione posta a questa Corte, con riferimento, in particolare, alla
valutazione comparativa richiesta dall'art. 10 della legge cost. n. 3
del 2001, e alla connessa identificazione del parametro di  volta  in
volta pertinente, tra quello costituzionale e quello  statutario,  in
quanto attributivo di «forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a
quelle gia' attribuite». 
    Quanto all'adeguatezza del richiamo  nell'atto  introduttivo  del
giudizio al  parametro  statutario,  e'  costante  l'orientamento  di
questa Corte per cui «e' da ritenersi  "sufficiente,  ma  necessaria,
un'indicazione,  sia  pure   sintetica   al   riguardo,   in   ordine
all'estraneita' della materia alla sfera  di  attribuzioni  stabilita
dallo stesso" (sentenze n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del
2013). In  particolare,  e'  ammissibile  il  ricorso  "che  non  sia
sfornito degli elementi argomentativi  minimi  richiesti,  che  vanno
valutati   anche   in   considerazione   della   radicalita'    della
prospettazione operata dal Governo" (sentenze n. 153 del  2019  e  n.
142 del 2015)» (sentenza n. 43 del 2020). 
    I termini per l'assolvimento dell'onere argomentativo  richiesto,
pertanto, non possono non dipendere  dalla  natura  dell'attribuzione
oggetto  di  scrutinio,  con  la  conseguenza  che  li'  dove   venga
contestata la titolarita',  in  capo  all'ente  dotato  di  autonomia
speciale, di una competenza astrattamente pertinente nella disciplina
di una certa materia, il ricorso puo' ritenersi  ammissibile  purche'
offra una «non implausibile argomentazione sul suo presupposto, ossia
l'anzidetta carenza di competenze statutarie» (sentenza  n.  153  del
2019). 
    Pur restando fermo, quindi, che in casi del genere tale vaglio di
ammissibilita' non puo'  spingersi  oltre  una  sommaria  delibazione
intorno all'ambito di spettanza di una determinata competenza in capo
alla Regione a statuto speciale o alla Provincia autonoma e alla  sua
astratta pertinenza all'ambito materiale di una normativa contestata,
va ribadito come a chi ne contesti l'esercizio e' richiesto comunque,
a pena di  inammissibilita',  di  offrire  «la  compiuta  definizione
dell'oggetto del giudizio [...]  [che]  non  puo'  prescindere  dalla
indicazione delle competenze  legislative  assegnate  dallo  statuto,
alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non
operasse il nuovo testo dell'art. 117  Cost.  (sentenza  n.  220  del
2008; ordinanza n. 358 del 2002)» (sentenza n. 151 del 2015). 
    Deve quindi ritenersi in ogni caso residuale, e comunque legata a
ipotesi in cui e' evidente l'estraneita' delle competenze  statutarie
ad un certo ambito materiale perche' immediatamente riferibile  a  un
titolo di competenza riservato allo Stato, la possibilita' che l'atto
introduttivo  del  giudizio  faccia  leva  unicamente   su   elementi
«indiziari» (sentenza  n.  153  del  2019),  come  la  giurisprudenza
costituzionale  o  il   quadro   della   normativa   statale,   senza
confrontarsi espressamente, sia pur in  modo  sintetico,  col  quadro
delle competenze statutarie. 
    5.2.- Poste tali premesse, devono essere dichiarate inammissibili
le doglianze statali fondate sulla violazione dell'art. 117,  secondo
comma, lettera l), Cost.,  in  relazione  alle  questioni  aventi  ad
oggetto l'art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n.  5
del 2019 e il successivo art. 12, comma 1, della legge  prov.  Trento
n. 13 del 2019, nonche' l'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento
n. 5 del 2019 e il successivo art. 12, comma  3,  della  legge  prov.
Trento n. 12 del 2019. 
    Le due sequenze di norme impugnate sono intervenute, come  si  e'
visto, a  disciplinare  i  criteri  per  l'affidamento  di  incarichi
individuali, con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato,  a
dirigenti esterni all'amministrazione  provinciale,  individuando  le
percentuali massime di attribuzione di tali  incarichi,  e  a  medici
specialisti per  lo  svolgimento  di  attivita'  sanitarie,  anche  a
carattere  ordinario,   prevedendo   la   procedura   che   l'Azienda
provinciale  per   i   servizi   sanitari   e'   tenuta   a   seguire
nell'affidamento di tali  incarichi,  i  presupposti  e  la  relativa
durata. 
    Ora, pur a fronte del fatto che tali disposizioni intervengono  a
disciplinare requisiti e procedure organizzative  delle  strutture  e
del personale dell'amministrazione provinciale, e pertanto  esse  non
possono non ritenersi riferibili, anche solo astrattamente, al titolo
di  competenza  legislativa  primaria  della  Provincia  autonoma  in
materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del  personale  ad
essi addetto» (art. 8, numero 1,  dello  statuto  reg.  Trentino-Alto
Adige), i ricorsi governativi  omettono  del  tutto  di  prendere  in
considerazione  lo  specifico  parametro  statutario,  limitandosi  a
evocare  -  peraltro  in  relazione  al   complesso   delle   censure
prospettate nei vari ricorsi - un generico contrasto con i limiti  di
competenza posti dallo statuto. Ne', per le  medesime  ragioni,  puo'
ritenersi in alcun modo sufficiente il semplice richiamo, a  supporto
dell'illegittimita' dell'art. 12, comma 1, della legge  prov.  Trento
n. 13 del 2019, al contrasto con la norma statutaria di cui  all'art.
4, numero 1, dello statuto medesimo, peraltro avente  ad  oggetto  la
competenza legislativa della Regione e non delle Province autonome. 
    Del resto, e' evidente che l'evocazione del parametro riguardante
l'ordinamento civile (come di altri titoli di competenza  legislativa
esclusiva statale) non puo', di per se', comportare sempre e comunque
una contestazione implicita  dello  spazio  di  manovra  assegnato  a
Regioni e Province autonome, sia perche' - come nel caso di specie  -
esso puo'  richiedere  di  essere  commisurato  ad  altri  ambiti  di
competenza, sia perche' un  affievolimento  dell'onere  argomentativo
puo' ritenersi ammissibile solo laddove  si  assuma  leso  un  ambito
materiale inequivocabilmente connesso  al  nucleo  della  materia  in
questione (come  nel  caso  di  norme  dal  contenuto  «eminentemente
privatistico e processuale»: sentenza n. 103 del 2017). 
    5.2.1.-  Non  merita,   invece,   accoglimento   l'eccezione   di
inammissibilita' riferita alla censura avente ad  oggetto  l'art.  11
della legge prov. Trento n. 5 del 2019. 
    La norma impugnata, infatti,  mostra  prima  facie  una  evidente
inerenza alla  materia  dell'ordinamento  civile,  per  il  fatto  di
intervenire in un ambito - quello dell'inquadramento contrattuale dei
giornalisti dipendenti da enti e organi provinciali - in  cui  assume
un rilievo decisivo  l'affidamento  alla  contrattazione  collettiva,
secondo quanto previsto dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs.  n.  165
del  2001  e  9,  comma  5,  della  legge  n.  150  del  2000,   come
correttamente riportato nell'atto introduttivo del giudizio. 
    La relativa questione di legittimita' costituzionale deve  quindi
essere esaminata nel merito, avendo il ricorso introduttivo  motivato
non implausibilmente in ordine all'estraneita' della norma oggetto di
esame al quadro delle competenze attribuite  dallo  statuto  speciale
alla Provincia autonoma. 
    5.3.- Pur se non eccepita  dalla  difesa  provinciale,  deve  poi
essere  dichiarata  l'inammissibilita'  della  questione  avente   ad
oggetto l'art. 12, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del  2019,
promossa in riferimento all'art. 97 Cost., per genericita' dei motivi
impiegati. 
    Secondo  la  costante  giurisprudenza  di   questa   Corte,   «il
ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni  impugnate  e  i
parametri costituzionali dei quali si  lamenta  la  violazione  e  di
presentare una motivazione non meramente assertiva,  che  indichi  le
ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur
sintetica argomentazione di merito a sostegno delle  censure  (cosi',
tra le ultime, sentenza n. 25 del 2020)» (sentenza n. 143 del  2020).
Peraltro, l'esigenza di una adeguata  motivazione  a  supporto  della
impugnativa si pone «in termini perfino piu'  pregnanti  nei  giudizi
diretti che in quelli incidentali» (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450
del 2005 e ordinanza n. 140 del 2020; nello stesso senso, sentenze n.
106 del 2020, n. 232 del 2019, n. 152 del 2018 e n. 107 del 2017). 
    Nell'evocare un generico contrasto tra la norma  che  dispone  la
fissazione al diciotto  per  cento  della  percentuale  di  incarichi
dirigenziali  conferibili  a  soggetti  esterni   all'amministrazione
provinciale  e  il  principio  costituzionale  del   buon   andamento
dell'amministrazione, il ricorso omette infatti  del  tutto  di  dare
conto delle ragioni per cui la fissazione di tale soglia  percentuale
si tradurrebbe di per se' in un vulnus al dedotto principio, mancando
a tal fine una ricostruzione, anche solo sommaria, della  complessiva
disciplina provinciale in  materia  di  incarichi  dirigenziali,  con
riferimento  in  particolare  a  quella   concernente   i   requisiti
professionali e la procedura di reclutamento dei  dirigenti  esterni,
contenuta nell'art. 28 della  legge  prov.  Trento  n.  7  del  1997,
necessaria al fine di verificare  i  termini  del  contrasto  con  il
parametro costituzionale asseritamente violato. 
    Mancano, dunque, gli elementi, anche minimi,  per  esaminare  nel
merito le censure  mosse  dal  ricorrente  sul  punto  (ex  plurimis,
sentenze n. 290 e 198 del 2019 e n. 245 del 2018). 
    6.- Deve ora essere esaminata nel merito la questione  avente  ad
oggetto l'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019. 
    La norma censurata ha modificato l'art. 77, comma 2, della  legge
della Provincia autonoma di Trento  29  aprile  1983,  n.  12  (Nuovo
ordinamento dei servizi e del personale della Provincia  autonoma  di
Trento),  prevedendo  che   «[l]a   contrattazione   collettiva   sul
trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la
Provincia e presso gli enti strumentali  previsti  dall'articolo  33,
comma 1, lettera a), della legge provinciale 16  giugno  2006,  n.  3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), si  svolge
nell'ambito di distinte disposizioni  del  comparto  delle  autonomie
locali, avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con
l'intervento  delle  organizzazioni  sindacali   di   categoria   dei
giornalisti  maggiormente  rappresentative  a   livello   nazionale».
Successivamente alla proposizione del ricorso, il  medesimo  comma  2
dell'art. 77 e' stato  modificato  dall'art.  14  della  legge  prov.
Trento n.  13  del  2019,  il  quale  ha  disposto  che  la  medesima
contrattazione collettiva si svolga,  «[n]el  rispetto  dei  principi
fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n.  150»,  «secondo
la specifica disciplina  del  comparto  provinciale  delle  autonomie
locali  e  nell'ambito  delle  direttive   impartite   dalla   Giunta
provinciale all'agenzia provinciale per la  rappresentanza  negoziale
ai sensi dell'articolo 59 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della provincia 1997),  che  tengono  conto  dei
contratti di  riferimento  di  categoria  e  con  l'intervento  delle
organizzazioni sindacali di categoria  dei  giornalisti  maggiormente
rappresentative a livello nazionale». 
    6.1.- Deve anzitutto escludersi che,  alla  luce  della  modifica
normativa sopravvenuta e non fatta oggetto  di  censure  governative,
possa essere dichiarata la cessazione della materia  del  contendere,
cosi' come richiesto dalla difesa provinciale. 
    Benche' l'art. 11 della legge prov. Trento  n.  5  del  2019  sia
rimasto in vigore per un periodo di tempo limitato (dal 7  agosto  al
24 dicembre 2019) e non risulti,  anche  secondo  quanto  documentato
dalla difesa  provinciale,  che  esso  abbia  trovato  medio  tempore
applicazione, deve ritenersi che la sopraggiunta modifica intervenuta
con l'art. 14 della legge  prov.  Trento  n.  13  del  2019  non  sia
satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente, continuando  essa
ad operare un richiamo  ai  contratti  collettivi  di  categoria  dei
giornalisti. 
    Cio' esclude, secondo la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  che
possa essere dichiarata la cessazione della  materia  del  contendere
(da ultimo, sentenze n. 117 e n. 106 del 2020 e ordinanza n. 140  del
2020). 
    6.2.- La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  11
della legge prov. Trento n. 5 del 2019 non e' comunque fondata. 
    Il contenuto della disposizione censurata va esaminato alla  luce
delle disposizioni contenute negli artt. 40 e seguenti del d.lgs.  n.
165 del 2001 e nella legge n. 150 del 2000. Come questa Corte ha piu'
volte affermato,  infatti,  la  materia  concernente  l'inquadramento
contrattuale dei dipendenti pubblici che siano  altresi'  giornalisti
ricade all'interno della competenza legislativa esclusiva dello Stato
in materia di ordinamento civile (sentenze n. 112 del 2020, n.  81  e
n. 10 del  2019)  e,  per  l'effetto,  la  regolazione  del  relativo
rapporto di lavoro e' demandata alla contrattazione  collettiva,  con
particolare riguardo a quella disciplinata dall'art. 9 della legge n.
150 del 2000, che ha «connotati di specialita'» rispetto a quella  di
cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (sentenza n. 81 del 2019). 
    Il comma 5 dell'art. 9  della  legge  n.  150  del  2000  prevede
attualmente  che  «[n]egli  uffici  stampa  l'individuazione   e   la
regolamentazione  dei  profili  professionali  sono   affidate   alla
contrattazione  collettiva  nell'ambito  di  una  speciale  area   di
contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative
della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici  stampa  delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di  una  specifica
disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva
e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua  ad  applicarsi  la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti». 
    Se quindi non e' in discussione, ne' e' contestata  dalle  parti,
l'applicabilita' di tale normativa alla Provincia resistente,  stante
anche il tenore dell'art. 10 della legge medesima, secondo  il  quale
le disposizioni del  Capo  I  (Principi  generali)  della  legge  «si
applicano, altresi', alle regioni a statuto speciale e alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nei  limiti  e  nel  rispetto  degli
statuti e delle relative norme di attuazione», cio' che  va  rilevato
e' che la norma impugnata ha un contenuto diverso da quello  ad  essa
ascritto dal ricorso introduttivo, e che  la  pone  al  riparo  dalla
dichiarazione di incostituzionalita'. 
    L'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, infatti, non e'
rivolto ad escludere l'applicabilita' della  disciplina  contrattuale
relativa al  comparto  di  contrattazione  collettiva  a  favore  dei
contratti di riferimento della categoria. Il  comma  3  dell'art.  11
prevede infatti che «[d]alla data di entrata in vigore del  contratto
collettivo previsto dal comma 1, anche transitorio, e comunque  entro
il  31  ottobre  2019,  cessano  di  applicarsi   le   corrispondenti
disposizioni contrattuali in vigore».  La  norma  impugnata,  quindi,
mostra di  voler  fare  salvo  il  principio  statale  in  questione,
allineandosi al suo contenuto precettivo e  limitandosi  a  orientare
l'azione degli  enti  provinciali  chiamati  a  negoziare  il  regime
contrattuale del comparto nella direzione del  raggiungimento  di  un
esito negoziale che faccia salvi, per quanto possibile, il  regime  e
le condizioni dei contratti collettivi di categoria dei giornalisti. 
    Che questa sia la portata da attribuire alla norma  censurata  lo
si ricava anche dalle  modifiche  da  ultimo  intervenute  che,  come
visto, hanno inserito un richiamo  espresso  all'art.  77,  comma  2,
della legge prov. Trento n. 12 del  1983,  ai  principi  fondamentali
contenuti nella legge n.  150  del  2000  e  hanno  previsto  che  la
contrattazione si svolga nell'ambito delle direttive impartite  dalla
Giunta provinciale  all'Agenzia  provinciale  per  la  rappresentanza
negoziale, secondo quanto previsto dall'art.  59  della  legge  prov.
Trento n. 7 del 1997, esaurendo cosi' il suo  significato  e  la  sua
portata unicamente nella disciplina  dei  rapporti  tra  l'organo  di
governo della Provincia e l'ente provinciale chiamato ad operare,  in
vista dell'avvio della contrattazione, come delegazione trattante. 
    In questo modo, la norma censurata non si pone in  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per costituire al tempo
stesso legittimo  esercizio  della  competenza  legislativa  primaria
della Provincia autonoma in materia di ordinamento degli uffici e del
personale (art. 8, numero 1, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige). 
    7.- Deve ora essere esaminata la questione concernente l'art.  24
della medesima legge, avente ad oggetto le modalita'  di  svolgimento
del concorso straordinario 2019 per  il  personale  insegnante  delle
scuole dell'infanzia provinciali. 
    Anche   in   relazione   ad   essa   e'   necessario   verificare
preliminarmente se sia intervenuta la cessazione  della  materia  del
contendere. 
    La norma oggetto di scrutinio, che ha modificato l'art. 19  della
legge della Provincia  autonoma  di  Trento  3  agosto  2018,  n.  15
(Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma  di
Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020), e' stata impugnata  in
ragione dell'asserito contrasto con l'art. 97  Cost.,  quarto  comma,
per aver essa affidato unicamente ai titoli (e non anche a una  prova
d'esame scritta o orale) la valutazione  dei  candidati  al  concorso
straordinario per il  2019  per  l'accesso  a  posti  di  lavoro  con
contratto a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole
dell'infanzia provinciali. 
    La norma censurata e' rimasta  in  vigore  dal  7  agosto  al  24
dicembre 2019, giorno antecedente alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge  prov.  Trento  n.  13  del  2019,  il  cui  art.  17  ha
ulteriormente modificato l'art. 19 della legge prov. Trento n. 15 del
2018,  prevedendo  la  reintroduzione  della  prova  d'esame  per  il
concorso straordinario 2019 per il personale insegnante delle  scuole
dell'infanzia provinciali. 
    Se quindi, da un lato, la modifica da ultimo intervenuta non puo'
che ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese  del  ricorrente,
non risulta, dall'altro lato, che la norma impugnata  abbia  ricevuto
applicazione nel periodo della sua vigenza. 
    Secondo quanto dedotto e  documentato  dalla  difesa  provinciale
attraverso la produzione dei relativi atti, il concorso straordinario
2019  per  il  personale  insegnante   delle   scuole   dell'infanzia
provinciali e' stato infatti bandito, successivamente alle  modifiche
da ultimo intervenute con la legge prov. Trento n. 13 del  2019,  con
delibera di Giunta provinciale del 24 gennaio 2020, n. 66.  Il  bando
allegato a tale delibera prevede che il detto concorso  straordinario
si svolga «per titoli ed esami» (art. 1). Pertanto,  in  assenza  del
verificarsi, nel periodo di vigenza  della  norma  impugnata,  di  un
requisito attuativo idoneo a operare come necessario presupposto  per
l'applicazione della norma impugnata, si deve ritenere che  essa  non
abbia ricevuto applicazione (analogamente, sentenza n. 287 del 2019). 
    Ricorrono,  pertanto,  i   presupposti   perche'   debba   essere
dichiarata, in relazione alla questione avente ad oggetto  l'art.  24
della legge prov. Trento n. 5 del 2019, la cessazione  della  materia
del contendere. 
    8.- Possono infine essere trattate congiuntamente le questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 46,  comma  12,  della  legge
prov. Trento n. 5 del 2019 e 12, comma 3, della legge prov. Trento n.
12 del  2019,  in  virtu'  della  connessione  derivante  dalla  loro
successione temporale. 
    8.1.- L'art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019
ha introdotto il comma 6-quinquies nell'art.  56  della  legge  prov.
Trento n. 16 del 2010,  il  quale  recita:  «[p]er  far  fronte  alla
situazione emergenziale di carenza di medici  specialisti  in  alcune
discipline, per garantire la costante erogazione dei servizi sanitari
e il rispetto dei  livelli  essenziali  di  assistenza  del  servizio
sanitario nazionale, l'Azienda provinciale  per  i  servizi  sanitari
puo'  affidare  incarichi  individuali,  con  contratto   di   lavoro
autonomo,  per  lo  svolgimento  di  attivita'  sanitarie,  anche   a
carattere ordinario, purche' sia previamente  accertato  che  non  ci
sono professionisti disponibili individuati attraverso  gli  ordinari
strumenti di acquisizione del personale oppure  medici  specializzati
con contratti di formazione specialistica ai  sensi  dell'articolo  4
della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4  (Interventi  volti  ad
agevolare  la  formazione  di  medici  specialisti  e  di   personale
infermieristico). Gli incarichi hanno  durata  massima  di  un  anno;
possono essere affidati nuovi incarichi annuali allo stesso  soggetto
se persistono le condizioni del precedente periodo». 
    L'art. 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12  del  2019  ha
successivamente  modificato  tale  previsione,  stabilendo   che   la
facolta' dell'Azienda provinciale  di  conferire  tali  incarichi  e'
riconosciuta «nelle more  dell'espletamento  di  ulteriori  procedure
concorsuali» e sostituendo il periodo  finale  sulla  durata  annuale
degli incarichi e sul loro rinnovo con la previsione per  cui  «[g]li
incarichi sono attribuiti con la clausola  di  anticipata  cessazione
nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura
concorsuale. Per garantire la qualita' del  servizio,  gli  incarichi
sono conferiti a seguito di un  avviso  formato  secondo  criteri  di
imparzialita', trasparenza e pubblicita' e sulla base di un  criterio
di qualita' curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono
essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da  questo
comma». 
    8.2.- Con tali interventi normativi, il legislatore  trentino  ha
inteso  dotarsi  di  uno  strumento  in  grado  di  far  fronte  alla
eccezionale  carenza  di  medici  specialisti   in   alcuni   presidi
ospedalieri del territorio  provinciale  e  in  relazione  ad  alcune
discipline, causata nell'ultimo triennio dagli  inutili  e  reiterati
tentativi di reclutamento del  personale,  a  tempo  indeterminato  e
determinato,  attraverso  le  ordinarie  procedure  selettive.  Cio',
secondo la difesa della Provincia autonoma, non contestata sul  punto
dall'Avvocatura generale dello Stato, sarebbe dovuto alla circostanza
che l'attivita' svolta  in  alcune  discipline  mediche  fondamentali
(come  la  medicina   e   chirurgia   d'accettazione   e   d'urgenza,
l'ostetricia o la  ginecologia)  e  in  alcuni  ospedali  situati  in
localita' periferiche sarebbe ritenuta  meno  appetibile  dai  medici
potenzialmente interessati rispetto a strutture ospedaliere  dove  e'
piu' frequente una casistica piu'  complessa.  Ne'  a  tale  problema
organizzativo la Provincia  autonoma  e'  riuscita  a  porre  rimedio
avvalendosi della possibilita', introdotta dall'art.  1,  commi  547,
548 e 548-bis della legge 30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), di ammettere  alla  procedura
concorsuale i medici in formazione specialistica iscritti  all'ultimo
anno di corso nella disciplina messa a concorso o in quella affine. 
    La modifica operata con l'art. 12, comma  3,  della  legge  prov.
Trento n. 12 del 2019, rappresenterebbe  la  riprova  del  «carattere
limitato   e   strettamente   ritagliato   rispetto   alle   esigenze
dell'emergenza» dell'intervento legislativo provinciale, che  prevede
attualmente la risoluzione dei contratti in essere in caso  di  utile
esperimento  della  procedura  ordinaria   di   reclutamento   e   la
possibilita'  di  rinnovare  gli  incarichi  solo  nel  caso  in  cui
persistano le medesime condizioni di eccezionalita'. 
    8.3.- Poste tali premesse, e' necessario preliminarmente rilevare
come le norme impugnate, oltre a non  poter  essere  scrutinate  alla
luce dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  in  quanto  le
relative censure  governative  sono  state  dichiarate  inammissibili
(supra  p.  5.2.),  esulano  anche  dall'ambito  della   materia   di
competenza legislativa concorrente avente ad oggetto il coordinamento
della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma  3,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica),  la  Provincia   autonoma   di   Trento   «provved[e]   al
finanziamento del Servizio  sanitario  nazionale  [...]  senza  alcun
apporto a carico del bilancio dello Stato», sicche' quest'ultimo  non
ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (ex  multis,
sentenze n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del
2015, n. 187 e n. 115 del 2012, n. 133 del 2010, n. 341 del 2009). 
    Da cio' l'infondatezza della censura  governativa  relativa  alla
violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  relazione  al
coordinamento della finanza pubblica. 
    8.4.-  Occorre  pertanto  identificare  la   materia   cui   deve
ricondursi la  disciplina  contenuta  nelle  impugnate  disposizioni,
tanto piu' che esse, non diversamente da quanto stabilito  da  questa
Corte in passato in tema  di  affidamento  di  incarichi  in  materia
sanitaria (sentenze n. 231 del 2017  e  n.  126  del  2014),  non  si
prestano ad afferire a un solo ambito  materiale,  per  il  fatto  di
incorporare   tanto   un   contenuto    propriamente    organizzativo
(astrattamente riconducibile alla piu'  volte  richiamata  competenza
legislativa  primaria  della  Provincia  autonoma   in   materia   di
ordinamento degli uffici  e  del  personale),  quanto  una  esplicita
finalizzazione a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie a
carico del servizio sanitario provinciale, assicurate, in assenza  di
personale  medico  di  ruolo,  dal  personale  medico   specialistico
affidatario di incarichi individuali a tempo determinato. 
    Come questa Corte ha infatti stabilito anche di recente, in  casi
del genere l'individuazione dell'ambito materiale di competenza delle
norme oggetto di esame deve tenere conto  «della  loro  ratio,  della
loro  finalita',  del  contenuto  e  dell'oggetto  della  disciplina»
(sentenze n. 38 e n. 5 del 2020, n. 100 del 2019, n. 32 del 2017). 
    Alla  luce  di  cio',  e'  necessario  rilevare   come   l'ambito
prevalentemente inciso  dalle  disposizioni  provinciali  oggetto  di
scrutinio sia quello ricadente nella materia «tutela della salute» di
cui all'art. 117, terzo  comma,  Cost.,  applicabile  alla  Provincia
resistente in luogo delle corrispondenti disposizioni  statutarie  in
quanto attributiva di forme piu' ampie di autonomia rispetto a queste
ultime (sentenze n. 231 e n. 126 del 2017, n. 162 del  2007,  n.  134
del 2006). 
    Tali disposizioni, infatti, rinvengono  la  loro  giustificazione
nell'esigenza di approntare un rimedio  organizzativo  straordinario,
consistente nella possibilita'  di  affidare  incarichi  a  personale
medico  specialistico  per  un   periodo   limitato   e   in   attesa
dell'espletamento delle procedure concorsuali, idoneo a  fare  fronte
ad una situazione di carenza di  medici  non  imputabile  all'inerzia
dell'amministrazione provinciale. In tal modo, la Provincia autonoma,
proprio al fine di garantire la complessiva continuita' assistenziale
(di cui all'art. 5 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, recante «Definizione
e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  di   cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502»)   altrimenti    pregiudicata    dall'assenza    di    personale
medico-ospedaliero,  ha  intrapreso  «le  azioni  necessarie  per  il
conseguimento di un apprezzabile obiettivo  organizzativo»  (sentenza
n. 53 del 2020), che non invadono  spazi  riservati  alla  competenza
statale. 
    Le disposizioni impugnate, infatti, non intervengono  sui  titoli
professionali del personale  medico  affidatario  degli  incarichi  a
tempo determinato e, pertanto, non  si  prestano  ad  incidere  sulla
qualita' delle  relative  prestazioni  rese  all'utenza  (da  ultimo,
sentenza n. 38 del 2020). 
    La facolta' di  affidare  tali  incarichi  a  tempo  determinato,
inoltre, e' stata adeguatamente circoscritta, soprattutto  a  seguito
delle modifiche introdotte da ultimo, facendo dipendere il ricorso  a
tali  strumenti  dall'attivazione  delle  procedure  di  reclutamento
ordinario, disponendo la cessazione anticipata dell'incarico in  caso
di  utile  esperimento  della  procedura  concorsuale,  limitando  la
possibilita' di rinnovo degli stessi e garantendo che la procedura di
conferimento si svolga nel  rispetto  di  criteri  di  imparzialita',
trasparenza  e  pubblicita'.   In   questo   modo,   puo'   ritenersi
complessivamente scongiurata l'eventualita' che  il  ricorso  a  tali
incarichi esoneri la Provincia  autonoma  dall'obbligo  di  procedere
senza indugio al rinnovo delle ordinarie  procedure  di  reclutamento
del personale medico. 
    Ne',  in  conclusione,  sussistono  le  condizioni  affinche'  le
disposizioni oggetto di esame possano interferire con  le  molteplici
disposizioni statali in  materia  di  conferimento  di  incarichi  al
personale  medico  e  sanitario  adottate  di  recente  al  fine   di
fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID-19 (con  riferimento,  in
particolare, all'art. 23  del  decreto-legge  2  marzo  2020,  n.  9,
recante «Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»  e  agli
artt. 1, 4 e 8  del  decreto-legge  9  marzo  2020,  n.  14,  recante
«Disposizioni urgenti per il  potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale in  relazione  all'emergenza  COVID-19»,  disposizioni  ora
abrogate dall'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, che
ha fatto salvi gli effetti da esse prodotti e  i  rapporti  giuridici
che da esse sono sorti; nonche' in relazione agli artt. 2-bis  e  102
del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  contenente  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge n. 27 del 2020). Tali  interventi  normativi  appaiono  infatti
univocamente rivolti a modulare in termini di  massima  flessibilita'
il ricorso a forme di reclutamento del personale medico e  sanitario,
intervenendo in particolare in  termini  derogatori  sui  presupposti
abilitativi e professionali del personale  chiamato  a  fronteggiare,
per un  periodo  di  tempo  limitato,  una  situazione  di  carattere
epidemiologico assolutamente eccezionale. 
    Il perseguimento di  tale  obiettivo  da  parte  del  legislatore
statale non fa quindi venire meno la legittimita' delle  disposizioni
provinciali oggetto di scrutinio, per il fatto che esse non  incidono
su aspetti  riservati  alla  legislazione  statale  e  sono  comunque
rivolte a garantire la continuita' del servizio  medico-assistenziale
in ambito provinciale, costituendo cosi'  legittimo  esercizio  della
competenza legislativa attribuita alla Provincia autonoma in  materia
di tutela della salute. 
    8.5.-  Devono,  pertanto,  essere  dichiarate  non   fondate   le
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  46,  comma  12,
della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e dell'art. 12, comma 3, della
legge prov. Trento n. 12 del 2019, promosse in  riferimento  all'art.
117, terzo comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
sollevate con i ricorsi iscritti ai  numeri  28  e  29  del  registro
ricorsi 2020; 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b), della legge  della
Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n.  5  (Assestamento  del
bilancio di previsione della Provincia autonoma  di  Trento  per  gli
esercizi finanziari 2019-2021), e 12,  comma  1,  della  legge  della
Provincia autonoma di Trento  23  dicembre  2019,  n.  13  (Legge  di
stabilita' provinciale 2020), promosse dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri, in riferimento complessivamente agli artt. 117, secondo
comma, lettera l), e 97 della Costituzione, con i ricorsi indicati in
epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento  n.
5 del 2019, e 12, comma 3, della legge della  Provincia  autonoma  di
Trento 23 dicembre 2019, n.  12  (Legge  collegata  alla  manovra  di
bilancio provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    3) dichiara cessata la materia  del  contendere  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  24  della  legge
prov. Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in riferimento all'art. 97, Cost.,  quarto  comma,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 11 della legge prov. Trento n. 5  del  2019,
promossa dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  riferimento
all'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento  n.
5 del 2019, e 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12  del  2019,
promosse dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  riferimento
complessivamente all'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  e  all'art.  4,
numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige),  con  i
ricorsi indicati in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020. 
 
                                F.to: 
                     Marta CARTABIA, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA