N. 187 SENTENZA 22 - 31 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Acque e acquedotti - Norme della Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  -
  Organizzazione e tariffe del servizio idrico  integrato  -  Ricorso
  del Governo - Denunciata violazione  della  competenza  legislativa
  esclusiva statale in materia  di  tutela  della  concorrenza  e  di
  tutela dell'ambiente - Non fondatezza delle questioni. 
Consorzi - Norme della Regione autonoma  Valle  d'Aosta  -  Piano  di
  riordino fondiario  -  Devoluzione  ai  consorzi  di  miglioramento
  fondiario, qualora nell'area interessata dal piano  risultino  beni
  intestati a soggetti irreperibili,  sconosciuti  o  deceduti  senza
  eredi - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di
  ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Valle d'Aosta 24 aprile 2019,  n.  5,  art.  5,
  commi 2, 4, 5, 6 e 9, sostitutivo dell'art.  5  della  legge  della
  Regione Valle d'Aosta 8 settembre 1999, n. 27, art. 12. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e), l) e s); statuto
  speciale per la Valle d'Aosta, art. 2. 
(GU n.32 del 5-8-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Mario Rosario MORELLI; 
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  5  e  12
della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 5
(Disposizioni collegate  al  primo  provvedimento  di  variazione  al
bilancio di previsione finanziario  della  Regione  per  il  triennio
2019/2021. Modificazioni di leggi regionali  e  altre  disposizioni),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 27 giugno-2 luglio 2019, depositato in cancelleria il 2
luglio 2019, iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2019 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35,  prima   serie
speciale, dell'anno 2019. 
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Regione  autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    udito nella udienza  pubblica  del  22  luglio  2020  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Massimo  Salvatorelli   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni  Guzzetta
per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 luglio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
- in riferimento ai parametri e per i motivi di cui  direttamente  si
dira' nel Considerato  in  diritto  (confluenti  in  una  complessiva
censura riferita  rispettivamente  alla  mancata  conformazione  alle
"direttrici" della metodologia statale  delle  tariffe  del  servizio
idrico integrata  e  alle  modalita'  di  riordino  fondiario)  -  ha
impugnato l'art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, e l'art. 12 della  legge
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  24  aprile   2019,   n.   5
(Disposizioni collegate  al  primo  provvedimento  di  variazione  al
bilancio di previsione finanziario  della  Regione  per  il  triennio
2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni). 
    2.- La  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  si  e'
costituita  per  contestare  partitamente  ogni  censura  rivolta  ai
riferiti commi dell'art. 5  e  per  eccepire  l'inammissibilita'  per
genericita', prima  ancora  della  non  fondatezza,  della  questione
relativa all'art. 12 della predetta legge reg. n. 5 del  2019,  sulla
base  delle  argomentazioni  (facenti  perno  sulla  attinenza  della
disciplina censurata al perimetro delle competenze statutarie di essa
Regione),  delle  quali  anche,   direttamente   di   seguito,   piu'
specificamente si dira'. 
    3.- La resistente ha anche depositato memoria,  nella  quale  tra
l'altro sostiene  che  la  tesi  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri giungerebbe «a svuotare di autentico contenuto precettivo la
speciale autonomia della Regione nell'organizzazione e  gestione  del
servizio idrico integrato», in contrasto con quanto  affermato  dalla
giurisprudenza costituzionale e anche con la clausola di salvaguardia
di cui all'art. 4  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas attinenti  alla  regolazione  e  al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo  21,  comma  19,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Vengono all'esame di questa Corte l'art. 5, commi 2, 4, 5, 6,
7 e 9, e l'art.12 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24
aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo  provvedimento  di
variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il
triennio  2019/2021.  Modificazioni  di  leggi  regionali   e   altre
disposizioni), oggetto della impugnazione avverso gli stessi proposta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, per prospettato  contrasto
con  plurimi  parametri  statutari,  costituzionali   e   con   norme
interposte. 
    2.- L'art. 5  della  legge  regionale  impugnata  sostituisce  il
corrispondente art.  5  della  legge  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina  dell'organizzazione  del
servizio idrico integrato) e, sotto la rubrica «Tariffa del  servizio
idrico integrato», nei commi specificamente attinti da censura, cosi'
testualmente dispone: 
    «2.  La  Giunta  regionale,  sentite  le  Commissioni  consiliari
competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli  enti  locali
(CPEL), definisce i  modelli  tariffari  del  ciclo  idrico  relativi
all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue,
tenuto conto della qualita'  della  risorsa  idrica  e  del  servizio
fornito, nonche' della copertura dei costi diretti  d'investimento  e
di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti  in
materia. 3. [...] 4. A decorrere dall'anno 2019, sono  istituite:  a)
la componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della  qualita'
dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; b) la  componente
tariffaria perequativa per la promozione della qualita'  dei  servizi
di acquedotto, fognatura e depurazione. 5. Le componenti  di  cui  al
comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota
fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura  e  depurazione  a
carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro  il  30
settembre di ogni anno, la Giunta regionale  determina,  con  propria
deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie  aggiuntiva  e
perequativa.  In  caso  di   mancata   determinazione,   si   applica
l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti  non  sono
dovute con riferimento alle tariffe  del  servizio  idrico  integrato
afferenti all'anno 2018. 6. Presso il BIM sono istituiti: a) il fondo
per la promozione della qualita' dei servizi di acquedotto, fognatura
e  depurazione,  alimentato  con  gli   introiti   della   componente
tariffaria aggiuntiva di cui al comma  4,  lettera  a),  versati  dai
soggetti gestori entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  riferita  alla
tariffa dell'anno precedente, e destinato a  finanziare  investimenti
nel settore idrico integrato  volti  a  migliorare  la  qualita'  dei
servizi resi;  b)  il  fondo  perequativo  per  la  promozione  della
qualita'  dei  servizi  di  acquedotto,  fognatura   e   depurazione,
alimentato con gli introiti della componente  tariffaria  perequativa
di cui al comma 4, lettera b), versati dai soggetti gestori entro  il
30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e
destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello  regionale
per l'erogazione  agli  utenti  del  bonus  sociale  idrico.  7.  Con
deliberazione della  Giunta  regionale  sono  definite  le  modalita'
amministrative e contabili per la gestione  dei  fondi,  nonche'  per
l'erogazione dei finanziamenti a favore dei  subATO  e  dei  bonus  a
favore degli utenti aventi diritto. 8. [...] 9.  Le  integrazioni  al
metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato,  anche  ai
fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie
definite  dalla  normativa  statale  vigente,   sono   disposte   con
deliberazione della Giunta regionale». 
    2.1.- Secondo il ricorrente, il riferito art. 5, con l'introdurre
le  disposizioni  specificamente  impugnate,  si  sarebbe  posto   in
contrasto  con   i   «principi   dell'ordinamento   giuridico   della
Repubblica», con il «rispetto degli obblighi internazionali  e  degli
interessi nazionali» e  con  le  «norme  fondamentali  delle  riforme
economiche sociali», di cui all'art.  2,  primo  comma,  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta) e  avrebbe  altresi'  violato  l'art.  117,  secondo  comma,
lettere e), ed s), della Costituzione  in  materia  di  tutela  della
concorrenza  e  di  tutela  dell'ambiente,   nonche'   la   normativa
interposta di cui agli artt. 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e 10, comma 14, del
decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70  (Semestre  Europeo  -  Prime
disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con  modificazioni,
in legge 12 luglio 2011, n. 106. 
    2.1.1.- A ledere i suddetti parametri sarebbero, appunto: 
    a) il comma 2, nella parte in cui demanda alla  Giunta  regionale
la determinazione dei modelli tariffari del ciclo idrico,  senza  far
cenno all'obbligo di conformarsi alle "direttrici" della  metodologia
tariffaria statale, di cui all'art. 4 della  delibera  dell'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI)  del  28
dicembre 2015, n. 664 (Approvazione del metodo tariffario idrico  per
il secondo periodo regolatorio MTI-2); 
    b) il comma 4, nella parte in cui prevede  l'istituzione  di  due
distinte componenti tariffarie (una di carattere aggiuntivo e l'altra
di carattere perequativo),  per  la  promozione  della  qualita'  dei
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, in contrasto  con  la
metodologia tariffaria statale «da applicare  sull'intero  territorio
nazionale», ai sensi dell'art. 4 della citata delibera; 
    c) i commi 5, 6 e 7, recanti previsioni di dettaglio, nella parte
in cui non ne preciserebbero  il  carattere  aggiuntivo  rispetto  ai
meccanismi -  operanti  sull'intero  territorio  nazionale  -  basati
sull'istituzione delle componenti tariffarie perequative U12  e  U13,
volte rispettivamente alla  promozione  della  qualita'  tecnica  «da
applicarsi a tutte le  utenze  del  servizio  idrico  integrato  come
maggiorazione ai  corrispettivi  di  acquedotto  di  fognatura  e  di
depurazione, ed alla perequazione dei costi  relativi  all'erogazione
del bonus sociale idrico da applicarsi a tutte le utenze del servizio
idrico integrato ubicate sul territorio nazionale, diverse da  quelle
dirette  in   condizione   di   disagio   economico   sociale,   come
maggiorazione al corrispettivo di acquedotto»; 
    d) il comma  9,  nella  parte  in  cui  attribuisce  alla  Giunta
regionale il  compito  di  disporre  con  propria  deliberazione  «le
integrazioni al  metodo  tariffario  regionale  del  servizio  idrico
integrato, anche ai fini  dell'adeguamento  ad  eventuali  componenti
tariffarie obbligatorie definite della  normativa  statale  vigente»,
senza far cenno  alcuno  all'obbligo  espresso  di  conformarsi  alle
"direttrici" della metodologia tariffaria statale. 
    2.2.- Nell'eccepire l'infondatezza delle  censure  formulate  dal
ricorrente,  la  Regione  autonoma   Valle   d'Aosta/Vallee   d'Aoste
richiama, in premessa, l'«ampio  ventaglio  di  potesta'  legislative
variamente riconducibili al settore del servizio  idrico  integrato»,
conferitole dagli artt. 2, primo comma (lettere f, g,  i,  m),  e  3,
primo comma (lettere l, o), del proprio Statuto speciale e  dall'art.
1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della Regione  Valle  d'Aosta  in  materia  di
acque pubbliche). 
    Sostiene, quindi, che: 
    a) la formula del comma 2 dell'art. 5 della legge reg. n.  5  del
2019 sia «del tutto sovrapponibile» a quella del comma 2 dell'art.  5
della legge reg. n. 27 del 1999, come  gia'  modificato  dall'art.  5
della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 giugno  2014,  n.
5, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n.  18
(Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative  in
materia di tutela del paesaggio), alla legge regionale 6 aprile 1998,
n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione  territoriale  della
Valle d'Aosta), e alla  legge  regionale  8  settembre  1999,  n.  27
(Disciplina  dell'organizzazione  del  servizio  idrico   integrato).
Proroga straordinaria dei termini di  inizio  e  di  ultimazione  dei
lavori dei titoli abilitativi edilizi»: norma, quest'ultima,  che  ha
gia' superato il vaglio di legittimita'. Con sentenza n. 142 del 2015
- sottolinea la resistente - questa Corte ha ritenuto,  infatti,  che
il  potere  di  approntare  i  modelli  tariffari  del  ciclo  idrico
attribuito alla Giunta regionale dall'art. 5 della citata legge  reg.
n.  5  del  2014  costituisca  immediata  e  diretta  estrinsecazione
dell'autonomia legislativa garantita alla  Regione  nella  disciplina
del servizio idrico integrato, fermo restando l'obbligo di allinearsi
alle "direttrici" della metodologia tariffaria  statale,  logicamente
implicato dall'inciso «nel rispetto dei principi  europei  e  statali
vigenti in materia», testualmente riprodotto anche in chiusura  della
disposizione ora in esame; 
    b)  le  componenti  tariffarie,   «aggiuntiva   e   perequativa»,
instituite dal comma 4 del medesimo art. 5, si inscrivano tra le voci
di costo suscettibili di concorrere, nel  quadro  delle  "direttrici"
statali, all'articolazione  del  modello  tariffario,  configurandosi
come  «eventuale  anticipazione  per  il  finanziamento   dei   nuovi
investimenti», ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  della
deliberazione dell'AEEGSI del 28 dicembre 2015; 
    c) la regolamentazione delle suddette componenti  tariffarie,  di
cui ai successivi commi 5, 6 e 7 della norma in  esame,  si  collochi
anch'essa nell'alveo della speciale autonomia facente  capo  ad  essa
Regione in tema di servizio idrico integrato; 
    d) l'intervento della Giunta  regionale,  previsto  dal  comma  9
dello stesso impugnato art. 5, sia «concepito proprio allo  scopo  di
assicurare la congruita' della tariffa regionale con le  "direttrici"
della metodologia tariffaria statale». 
    2.3.- Le questioni relative  all'art.  5  della  legge  regionale
impugnata non sono fondate. 
    2.3.1.- Quanto al comma 2 del predetto articolo, e'  decisiva  la
considerazione della effettiva  sua  testuale  corrispondenza,  nella
parte che qui rileva, al (sostituito) comma 2 dell'art. 5 della legge
reg. n. 27 del 1999 (cui risale  l'attribuzione  alla  Regione  della
competenza regolatoria in materia tariffaria), come  gia'  modificato
dall'art. 5 della legge reg. n. 5 del 2014  (che  ha  demandato  alla
Giunta regionale l'esercizio di tale competenza). 
    Detta  ultima  disposizione,  come  esattamente  ricordato  dalla
resistente,  ha  gia'   superato   il   controllo   di   legittimita'
costituzionale con la sentenza n. 142 del 2015. 
    In questa pronuncia e' stata, infatti, riconosciuta alla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  «una  competenza  primaria  in
materia di organizzazione  del  servizio  idrico,  comprensiva  [...]
dell'individuazione dei criteri di determinazione  delle  tariffe  ad
esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo». E cio' in base
alla normativa statutaria e  di  sua  attuazione,  preesistente  alla
riforma  del  Titolo  V  della  Costituzione  e  che,  a  seguito  di
quest'ultima, non e'  stata  sostituita  dalla  competenza  esclusiva
dello Stato in materia  di  tutela  della  concorrenza  e  di  tutela
dell'ambiente, in forza del principio ricavabile dall'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione), per cui la suddetta  riforma
non restringe la sfera di autonomia gia'  spettante  alle  Regioni  o
Province ad autonomia speciale. 
    In ragione di tali premesse,  nella  succitata  sentenza,  questa
Corte ha escluso che la  disposizione,  in  quella  sede  denunciata,
contrastasse con il parametro dell'art. 2, primo comma, dello statuto
(rispetto al limite di esercizio delle  competenze  regionali,  anche
primarie,  costituito  dalle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali della Repubblica). Ed ha  conclusivamente,  quindi,
affermato che la previsione, in quella norma contenuta,  per  cui  la
competenza regolatoria in materia tariffaria doveva essere esercitata
dalla Giunta regionale «nel rispetto dei principi europei  e  statali
vigenti in materia», logicamente implicava  che  la  suddetta  Giunta
dovesse  anche  «conformarsi  alle   direttrici   della   metodologia
tariffaria  statale»,  risultando  cosi'  «salvaguardato  l'interesse
statale  a  una  regolazione  stabile  e  idonea  a   garantire   gli
investimenti necessari, un servizio efficiente di  qualita',  nonche'
la tutela degli utenti finali». 
    La disposizione ora in esame si sovrappone alla lettera, in parte
qua, a quella recata dal comma 2 dell'art. 5 della legge  reg.  n.  5
del 2014, posto che la definizione dei modelli  tariffari  nuovamente
demandata alla Giunta e' identicamente subordinata al  «rispetto  dei
principi  europei  e  statali  vigenti  in  materia»:  questi  ultimi
comprensivi, appunto, delle "direttrici" della metodologia tariffaria
statale. 
    Dal che, dunque,  l'infondatezza  della  questione  (relativa  al
comma 2) sin qui esaminata. 
    2.3.2.- In relazione alla successiva disposizione di cui al comma
4 dell'impugnato art. 5, cio' che forma oggetto di contestazione  e',
come  detto,  la  istituzione,  ivi  prevista,  di   due   componenti
tariffarie, che  il  ricorrente  assume  adottate  dalla  Regione  in
contrasto con la normativa statale. 
    2.3.2.1.- E' opportuna, ai fini dell'esame di questa censura, una
previa ricognizione della normativa statale di riferimento. 
    La succitata deliberazione dell'AEEGSI n. 664 del 2015: 
    all'art. 1, precisa, appunto, che  nelle  «Province  autonome  di
Trento e Bolzano e nelle Regioni  a  statuto  speciale  che  avessero
eventualmente legiferato in materia di criteri per la  determinazione
delle tariffe del servizio idrico integrato, trovano applicazione  le
"direttrici" della metodologia tariffaria statale,  come  individuate
all'Articolo 4 del presente provvedimento»; 
    all'art. 2, detta le definizioni delle componenti di costo  e  le
modalita' di approvazione del metodo tariffario e, segnatamente,  tra
le componenti di costo annovera (2.1):  «c)  eventuale  anticipazione
per il finanziamento dei nuovi investimenti», altresi' precisando che
«2.2.  La  determinazione  delle  componenti  di  costo  di  cui   al
precedente comma 2.1 e l'aggiornamento delle tariffe  applicate  sono
effettuati in conformita' all'Allegato A alla presente deliberazione,
di cui forma parte integrante e sostanziale»; 
    all'art. 4, stabilisce che  «Le  "direttrici"  della  metodologia
tariffaria statale, da applicare  sull'intero  territorio  nazionale,
sono individuate, a  tutela  dell'utenza  e  dei  livelli  minimi  di
qualita' del servizio, nelle disposizioni del presente  provvedimento
che  afferiscono:  a)  alle  componenti  di  costo   ammissibili   al
riconoscimento tariffario come descritte al  precedente  Articolo  2,
nonche' alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) di cui
all'Articolo 8 dell'Allegato A»; 
    all'art. 20 dell'Allegato A, reca la disciplina del «Fondo  nuovi
investimenti», stabilendo che e' «fatto obbligo al gestore del SII di
destinare esclusivamente alla realizzazione  dei  nuovi  investimenti
individuati  come   prioritari   nel   territorio   servito,   o   al
finanziamento di agevolazioni tariffarie  a  carattere  sociale,  una
quota del vincolo riconosciuto ai ricavi  destinata  al  Fondo  nuovi
investimenti (FoNIa)»; 
    all'art.  33  del  medesimo  Allegato  (come   modificato   dalla
deliberazione del 27 dicembre 2017,  918/2017/R/IDR),  disciplina  la
«Istituzione del Conto per la promozione della qualita'  dei  servizi
di acquedotto, fognatura e depurazione e disposizioni alla Cassa  per
i servizi energetici e ambientali (Csea)», prevedendo al comma 1, che
«[a]  decorrere  dall'1  gennaio  2016  e'  istituita  la  componente
tariffaria UI2 per la  promozione  della  qualita'  contrattuale  dei
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi
di euro per metro cubo ed applicata a tutte le  utenze  del  servizio
idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi  di  acquedotto,
di fognatura e di depurazione»,  e,  al  comma  1-bis  che  «[d]all'1
gennaio 2018, la componente tariffaria UI2  di  cui  al  comma  33.1,
prevalentemente destinata alla promozione della qualita' tecnica,  e'
pari a 0,9 centesimi di euro/metro cubo»; 
    in attuazione del d.P.C.m. 13 ottobre 2016 (Tariffa  sociale  del
servizio  idrico  integrato),   l'Allegato   A   alla   deliberazione
dell'AEEGSI del 21 dicembre  2017,  897/2017/R/IDR  (Testo  integrato
delle modalita' applicative del bonus sociale idrico per la fornitura
di acqua  agli  utenti  domestici  economicamente  disagiati)  -  poi
modificato  e  integrato  con  deliberazioni  del  5   aprile   2018,
227/2018/R/IDR, del 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM, e del  14  gennaio
2020,  3/2020/R/IDR  -  ha,  quindi,   previsto,   all'art.   9,   la
«Istituzione  del  Conto  per  la  perequazione  dei  costi  relativi
all'erogazione del bonus sociale idrico», in  particolare  disponendo
che «[a] decorrere dal 1° gennaio 2018  e'  istituita  la  componente
tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi  all'erogazione
del bonus sociale idrico di cui al precedente Articolo 6, espressa in
centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le  utenze  del
servizio idrico integrato ubicate sul territorio  nazionale,  diverse
da quelle dirette che versino nelle condizioni di cui all'Articolo 2,
comma 2.1, lett. a) e b),  come  maggiorazione  ai  corrispettivi  di
acquedotto, di fognatura e di depurazione». 
    Dunque, le "direttrici" statali: 
    a) sono indirizzate alla «tutela dell'utenza e dei livelli minimi
di qualita' del servizio»; 
    b)  tra  le  componenti  di   costo   includono   la   «eventuale
anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti»; 
    c) a  tal  fine  preordinano  una  quota  di  un  apposito  fondo
finalizzato,  appunto,  a  «nuovi   investimenti   individuati   come
prioritari  nel  territorio   servito»   o   al   «finanziamento   di
agevolazioni tariffarie a carattere sociale»; 
    d) al primo caso raccordano la  componente  tariffaria  UI2,  che
riguarda «la promozione della qualita'  dei  servizi  di  acquedotto,
fognatura e depurazione» e, dal  1°  gennaio  2018,  «prevalentemente
(la) promozione della qualita' tecnica»; 
    e) al secondo caso raccordano, dal 1° gennaio 2018, la componente
tariffaria UI3 «per la perequazione dei costi relativi all'erogazione
del bonus sociale idrico». 
    2.3.2.2.-  Venendo,  quindi,  alla  disposizione  impugnata,   la
«componente tariffaria aggiuntiva», che  questa  prevede  -  «per  la
promozione della qualita' dei  servizi  di  acquedotto,  fognatura  e
depurazione», destinata ad alimentare il  rispettivo  fondo,  per  il
finanziamento di «investimenti nel settore idrico integrato  volti  a
migliorare la qualita' dei servizi resi»  -,  esibisce  una  evidente
corrispondenza alla componente tariffaria statale  U12,  concernente,
appunto, «la promozione della qualita' dei servizi». 
    A sua volta, la componente  tariffaria  regionale  «perequativa»,
volta ad alimentare il fondo «per l'erogazione agli utenti del  bonus
sociale idrico», corrisponde alla componente tariffaria  statale  U13
«per la perequazione dei  costi  relativi  all'erogazione  del  bonus
sociale idrico». 
    2.3.2.3.- Le componenti tariffarie previste dalla norma regionale
impugnata, al di la' della loro denominazione,  effettivamente  sono,
pertanto, rispondenti alle componenti statali U12 e U13, non  essendo
necessario - come dedotto dalla  difesa  regionale  -  che  si  debba
replicare,  da  parte   della   Regione,   «l'esatta   corrispondenza
"tassonomica" delle voci enucleate in  sede  regionale  a  quelle  di
provenienza statale». 
    Deve, dunque, escludersi che la resistente - nell'esercizio della
competenza legislativa primaria, che in materia lo statuto le assegna
e  in  cui  e'  compresa  l'individuazione  dei  "criteri"   per   la
determinazione nelle componenti di costo delle tariffe  del  servizio
idrico integrato - si sia, con la norma impugnata, posta in contrasto
con le "direttrici" della normativa tariffaria statale. 
    2.3.3.- I successivi commi 5, 6 e 7 dell'impugnato art. 5 -  che,
come da prospettazione dello stesso ricorrente,  recano  disposizioni
di dettaglio relative all'applicazione delle componenti tariffarie di
cui al comma 4 - risultano di conseguenza  anch'esse  interne  ad  un
perimetro  di  conformita'  alle   "direttrici"   della   metodologia
tariffaria statale. 
    2.3.4.-  A  sua  volta,  l'intervento  della  Giunta,  volto   ad
integrare  il  metodo  tariffario  regionale  del   servizio   idrico
integrato, quale previsto dal comma 9, non puo' scindersi  dalla  sua
dichiarata finalita'  di  "adeguamento"  alle  componenti  tariffarie
della normativa statale. 
    2.3.5.- Da cio', appunto,  la  non  fondatezza  di  ogni  censura
rivolta all'art. 5 sin qui esaminato. 
    3.- L'impugnativa dello Stato e' poi rivolta al  successivo  art.
12 della legge reg. n. 5 del 2019 che, sub lettera b) del  suo  comma
2, modifica  l'art.  9  della  legge  reg.  18  luglio  2012,  n.  20
(Disposizioni in materia di  riordino  fondiario),  aggiungendovi  il
comma 2-bis che cosi' testualmente dispone: 
    «Ai fini della redazione del piano di riordino fondiario, qualora
nell'area   interessata   risultino   beni   intestati   a   soggetti
irreperibili,  sconosciuti  o  deceduti  senza  eredi,  il  Consorzio
convoca l'assemblea dei consorziati affinche' i soggetti  interessati
possano dichiarare, alla  presenza  di  un  notaio,  le  ragioni  per
vantare l'eventuale titolarita' dei  predetti  beni.  L'assemblea  si
pronuncia  su  tali  dichiarazioni,  approvandole   ai   fini   della
predisposizione del piano di assegnazione dei terreni di cui al comma
2, lettera b), con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma  3.  A
tali fini, il notaio verbalizza le generalita' dei dichiaranti e, per
ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di  proprieta'  di
cui essi vantano la titolarita', dando atto,  nello  stesso  verbale,
che nessuno dei presenti abbia dichiarato di  vantare,  sui  predetti
beni, altri diritti di godimento.  Resta  ferma,  in  caso  di  esito
negativo della procedura, la possibilita', per il Consorzio, di  dare
atto che i predetti  beni  sono  ricompresi  nel  piano  di  riordino
subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente  e
previa dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo  11,
comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2
luglio 2004,  n.  11  (Disciplina  dell'espropriazione  per  pubblica
utilita' in Valle d'Aosta. Modificazioni  delle  leggi  regionali  11
novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11)». 
    3.1.-  La  suddetta  disposizione  regionale  e'  denunciata  dal
ricorrente per contrasto «con i principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali nonche' delle norme  fondamentali  delle  riforme
economico-sociali della Repubblica», e in particolare per  l'inerenza
a materie pertinenti all'«ordinamento civile», di cui  all'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. di competenza esclusiva dello Stato. 
    3.2.-  Di  tale  questione  la  Regione  resistente  ha  eccepito
preliminarmente l'inammissibilita' per genericita' della motivazione,
per poi comunque contestarne la fondatezza. 
    La  procedura  in  questione  -   ascrivibile   alla   competenza
legislativa primaria della Regione in tema di  «piccole  bonifiche  e
opere di  miglioramento  agrario  e  fondiario»  e  di  «usi  civici,
consorterie,  promiscuita'  per   condomini   agrari   e   forestali,
ordinamento   delle   minime   proprieta'    colturali»,    radicata,
rispettivamente, nelle lettere e) ed o)  dell'art.  2,  primo  comma,
dello statuto - risponderebbe alla finalita' di consentire, in  vista
del riassetto catastale del territorio, la ricognizione delle pretese
fondate sull'eventuale titolarita' dei beni ivi  elencati,  la  quale
non potrebbe che essere  affermata  «sulla  scorta  della  pertinente
disciplina civilistica dettata a livello statale». 
    3.3.- L'eccezione preliminare di inammissibilita' della questione
relativa all'art. 12 della legge regionale impugnata e' superabile. 
    Il ricorso,  nella  sua  pur  sintetica  formulazione,  consente,
infatti,  anche  in  relazione  a  detta  ultima   disposizione,   di
individuare, con sufficiente chiarezza,  il  parametro  asseritamente
violato (correlato alla competenza statale  esclusiva  nella  materia
«ordinamento civile», non  contemplata  dallo  statuto  di  autonomia
della resistente), la normativa interposta e la ratio del prospettato
contrasto della disposizione denunciata con il parametro stesso,  per
interferenza della introdotta procedura regionale  per  la  redazione
del piano di riordino fondiario  con  la  disciplina  civilistica  in
materia di successione. 
    3.4.-  Nel  merito,  la  questione  e'  fondata  per  violazione,
appunto, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento
civile (assorbita restando ogni altra censura). 
    La disposizione impugnata prevede, infatti, come detto,  che,  in
relazione a beni che risultino «intestati  a  soggetti  irreperibili,
sconosciuti o deceduti  senza  eredi»,  l'assemblea  dei  consorziati
accerti, alla presenza di un notaio, l'esistenza di eventuali diritti
vantati da terzi sugli stessi. E con cio' innegabilmente essa  incide
su istituti propri del diritto civile. 
    Per di piu' - con lo stabilire che, ove  non  risultino  soggetti
che possano vantare diritti di proprieta' sui beni  suddetti,  questi
siano «ricompresi nel piano di riordino» - la norma  censurata  viola
le disposizioni codicistiche a  tenore  delle  quali,  invece,  «[i]n
mancanza di altri successibili l'eredita'  e'  devoluta  allo  Stato»
(art. 586 cod. civ.) e «[i] beni immobili che non sono di  proprieta'
di alcuno spettano al patrimonio dello Stato» (art. 827 cod. civ.). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dall'art.  12,  comma
2,  lettera  b),   della   legge   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste 24 aprile 2019, n. 5  (Disposizioni  collegate
al primo  provvedimento  di  variazione  al  bilancio  di  previsione
finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di
leggi regionali e altre disposizioni), che ha aggiunto il comma 2-bis
all'art. 9 della legge della regione autonoma Valle d'Aosta 18 luglio
2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario); 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, della legge reg.
Valle d'Aosta n. 5 del 2019, promosse - in riferimento agli artt.  2,
primo comma, della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 117, secondo comma, lettere
e) ed s), della Costituzione, in relazione agli artt. 154, 155 e  161
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale) e 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70
(Semestre Europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia),
convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 -  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                             e Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA