N. 202 ORDINANZA 8 - 17 settembre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Contraddittorio davanti alla Corte  costituzionale  -  Intervento  di
  soggetti pensionati  e  della  CONFEDIR  nel  giudizio  incidentale
  avente ad oggetto la limitazione della rivalutazione  automatica  e
  la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici  di  importo
  elevato  -  Assenza  di  un  interesse  diretto  e  qualificato   -
  Inammissibilita' degli interventi. 
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 260 e 261. 
- Costituzione,  artt.  3,  23,  36,  38,  53  e  117,  primo  comma;
  Protocollo addizionale alla Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
  diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1. 
(GU n.39 del 23-9-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Mario Rosario MORELLI; 
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  commi
260 e 261,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  promosso  dal  Tribunale
ordinario  di  Milano,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,   nel
procedimento vertente tra  Federico  Imbert  e  l'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS) e altri con ordinanza del 20  gennaio
2020, iscritta al n. 46 del  registro  ordinanze  2020  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  22,  prima   serie
speciale, dell'anno 2020. 
    Visti gli atti di costituzione di Federico Imbert e dell'Istituto
nazionale della  previdenza  sociale  (INPS),  nonche'  gli  atti  di
intervento di Umberto Beneduce  e  altri,  della  Confederazione  dei
dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalita', in  servizio
ed in quiescenza, della pubblica amministrazione (CONFEDIR), di  Pier
Aldo Bauchiero e altri e del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    viste le istanze di fissazione della camera di consiglio  per  la
decisione sull'ammissibilita' dell'intervento depositate  da  Umberto
Beneduce e altri, dalla CONFEDIR e da Pier Aldo Bauchiero e altri; 
    udito nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020 il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020. 
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di  Milano,  in  funzione  di
giudice del lavoro, con ordinanza del 20 gennaio 2020,  ha  sollevato
questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  260,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2019-2021), per violazione degli artt.  3,  36  e  38  della
Costituzione,  nonche'  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 261, della medesima  legge  per  violazione  degli
artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 117, primo comma,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione  per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e  reso  esecutivo  con
legge 4 agosto 1955, n. 848; 
    che il rimettente espone di essere stato investito della  domanda
proposta  nei  confronti  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Presidente del Consiglio dei ministri da Federico  Imbert,  dirigente
d'azienda in  quiescenza,  per  l'accertamento  del  suo  diritto  di
ricevere il trattamento pensionistico integrale, senza l'applicazione
delle norme censurate, e per la condanna dell'Istituto al  versamento
delle somme medio tempore non erogate; 
    che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la   limitazione   della
rivalutazione automatica e la riduzione percentuale  dei  trattamenti
pensionistici -  disposte,  rispettivamente,  dai  commi  260  e  261
dell'art. 1 della legge  n.  145  del  2018  -  violano  gli  evocati
parametri; 
    che, con atto depositato il 16 giugno 2020, sono  intervenuti  ad
adiuvandum Umberto Beneduce, Mario Fantozzi, Guerino Mancini, Gerardo
Stecca,  Giovanni  Toniello,  Pasquale  Valentino  e  Roberto   Zago,
ufficiali delle Forze armate in quiescenza, i quali, avendo agito nei
confronti  dell'INPS  innanzi   alla   Corte   dei   conti,   sezione
giurisdizionale regionale per il Veneto, per l'accertamento del  loro
diritto al trattamento pensionistico  integrale  e  per  la  condanna
dell'Istituto al versamento delle somme medio  tempore  non  erogate,
chiedono accogliersi  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate dal Tribunale di Milano in ordine  alla  limitazione  della
rivalutazione automatica; 
    che tali intervenienti rappresentano avere la  Corte  dei  conti,
sezione  giurisdizionale  regionale  per  il  Veneto,   positivamente
delibato la rilevanza e non manifesta  infondatezza  delle  questioni
concernenti la limitazione della rivalutazione automatica e  tuttavia
sospeso il giudizio innanzi a se' in ragione della  pendenza,  presso
questa Corte, di analoghe questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate   dalle   sezioni   giurisdizionali   regionali   per    il
Friuli-Venezia Giulia e la Toscana; 
    che, con atto  depositato  in  pari  data,  sono  intervenuti  ad
adiuvandum Pier Aldo Bauchiero, Enzo Mengoli, Bruno Picca  e  Antonio
Pironti, dirigenti d'azienda in quiescenza, i quali, avendo agito nei
confronti  dell'INPS  innanzi  ai  Tribunali  ordinari  di  Torino  e
Bologna, in funzione di giudici del lavoro,  per  l'accertamento  del
loro diritto al trattamento pensionistico integrale e per la condanna
dell'Istituto al versamento delle somme medio  tempore  non  erogate,
chiedono accogliersi  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
sollevate  dal  Tribunale  di  Milano  in   ordine   alla   riduzione
percentuale degli assegni; 
    che tali intervenienti rappresentano avere i Tribunali di  Torino
e Bologna sospeso i rispettivi giudizi  in  ragione  della  pendenza,
presso  questa  Corte,  di   analoghe   questioni   di   legittimita'
costituzionale   sollevate   dalla   Corte   dei    conti,    sezione
giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia; 
    che,  con  atto  depositato  in  pari  data,  e'  intervenuta  ad
adiuvandum la Confederazione dei dirigenti,  funzionari,  quadri,  ed
alte professionalita', in servizio ed in quiescenza,  della  pubblica
amministrazione (CONFEDIR), la quale, come  soggetto  rappresentativo
degli  interessi  di  categoria,  chiede  accogliersi  le   questioni
sollevate dal Tribunale di Milano in ordine  sia  alla  rivalutazione
automatica,  che  alla  riduzione  percentuale  dei  trattamenti   di
pensione, sottolineando  come  tali  misure  interessino  l'attivita'
negoziale della Confederazione,  per  gli  «evidenti  riflessi  sulla
previdenza complementare»; 
    che, contestualmente ai rispettivi atti di intervento, tutti  gli
intervenienti hanno chiesto di prendere visione e trarre copia  degli
atti processuali, ai sensi dell'art. 4-bis  delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, inserito dall'art. 2
della delibera di questa Corte in  sede  non  giurisdizionale  dell'8
gennaio 2020; 
    che, in vista della camera di consiglio fissata per la  decisione
sull'ammissibilita' degli interventi, Pier  Aldo  Bauchiero  e  altri
hanno depositato memoria. 
    Considerato che, ai sensi  dell'art.  4,  comma  7,  delle  Norme
integrative per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  come
sostituito dall'art. 1 della delibera di questa  Corte  in  sede  non
giurisdizionale  dell'8  gennaio  2020,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17,  serie  generale,  del  22  gennaio
2020,  «[n]ei  giudizi  in  via  incidentale  possono  intervenire  i
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato al rapporto dedotto in giudizio»; 
    che, come gia' rilevato nelle ordinanze n. 111 e n. 37 del  2020,
tale disposizione ha recepito la costante  giurisprudenza  di  questa
Corte  in  ordine  all'ammissibilita'  dell'intervento  spiegato  nei
giudizi in via  incidentale  da  soggetti  diversi  dalle  parti  del
giudizio principale; 
    che, in base a detta giurisprudenza,  i  soggetti  che  non  sono
parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale
di  legittimita'  costituzionale  solo  ove  siano  titolari  di   un
interesse   qualificato,   immediatamente   inerente   al    rapporto
sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse  semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di  censura  (ex
plurimis, sentenze n. 158  del  2020  con  allegata  ordinanza  letta
all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del  2020  con
allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n.
98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018,  n.  70  e  n.  33  del
2015); 
    che, in  linea  con  questo  orientamento,  e'  stato  dichiarato
inammissibile  l'intervento  ad  adiuvandum  spiegato  nel   giudizio
incidentale su norme limitative della perequazione automatica  da  un
titolare di pensione che era parte in un giudizio diverso  da  quello
di  rimessione  e  che  intendeva  legittimarsi  all'intervento   per
l'analogia della propria situazione sostanziale (sentenza n.  70  del
2015); 
    che i pensionati del cui intervento trattasi versano  appunto  in
questa condizione, non essendo parti del giudizio principale  innanzi
al Tribunale di Milano, ne' titolari  di  un  interesse  qualificato,
immediatamente inerente  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in  quel
giudizio, bensi' portatori di un interesse semplicemente regolato, al
pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura, cioe' l'interesse
di tutti i pensionati a non subire l'incidenza di tali norme; 
    che gli intervenienti Umberto  Beneduce  e  altri  sostengono  di
essere titolari di un interesse differenziato per la circostanza  che
il loro giudizio e'  stato  sospeso  in  ragione  della  pendenza  di
analoghe questioni incidentali, sollevate in altri giudizi; 
    che,  in   particolare,   detti   intervenienti   contestano   la
legittimita' della "sospensione  impropria",  per  tale  intendendosi
nella  prassi  la  sospensione  del  giudizio  disposta,  pur   senza
l'emanazione di un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale,
in  attesa  della   decisione   sulla   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata da altro giudice; 
    che, nel caso di specie, la "sospensione impropria", della  quale
gli intervenienti denunciano i potenziali effetti di compressione del
loro diritto di interloquire presso la Corte costituzionale,  sarebbe
resa peculiare dalla circostanza  di  essere  stata  accompagnata  da
un'espressa  positiva  delibazione  di  rilevanza  e  non   manifesta
infondatezza delle questioni; 
    che,  per  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  ai  fini
dell'ammissibilita' dell'intervento, non rileva che  il  giudizio  di
cui e' parte l'interveniente sia stato sospeso in  attesa  dell'esito
dell'incidente di costituzionalita' scaturito da  altro  indipendente
giudizio,   poiche',   ove   si   ritenesse   altrimenti,    verrebbe
sostanzialmente soppresso il carattere incidentale  del  giudizio  di
legittimita' costituzionale (sentenze n. 33 del 2015, n. 304 del 2011
con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 ottobre 2011,  n.  470
del 2002) e non  sarebbe  consentito  alla  Corte  di  verificare  la
rilevanza della questione; 
    che deve, inoltre, escludersi la sussistenza di una discrezionale
facolta' del  giudice  di  sospendere  il  processo  fuori  dei  casi
tassativi  di  sospensione  necessaria,  e  «per  mere   ragioni   di
opportunita'» (sentenza n. 207 del 2004); 
    che l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale),  configura  come  necessaria  la   sospensione   del
giudizio nel caso in cui sia ordinata la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, mentre l'art. 24,  primo  comma,  della  stessa
legge  prescrive  che  l'ordinanza  di  rigetto   dell'eccezione   di
illegittimita' costituzionale sia «adeguatamente motivata»; 
    che la  sospensione  di  un  giudizio  per  la  pendenza  di  una
questione incidentale di legittimita' costituzionale sollevata in  un
giudizio diverso e', quindi, un provvedimento  difforme  da  univoche
indicazioni normative; 
    che, tuttavia,  tale  difformita',  generando  una  questione  di
natura squisitamente endoprocessuale,  trova  rimedio  nei  mezzi  di
impugnazione che consentono alla parte di  riattivare  il  corso  del
processo erroneamente sospeso e non puo' ridondare in  un  titolo  di
legittimazione di quella stessa parte agli effetti dell'intervento in
un  giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale  promosso
altrove; 
    che  una  differente  soluzione  altererebbe,  come   detto,   la
struttura incidentale del giudizio  di  legittimita'  costituzionale,
non consentendo di garantire l'identita' oggettiva tra  la  questione
pendente innanzi alla  Corte  costituzionale  e  quella  dedotta  nel
giudizio  "impropriamente  sospeso",  ne'  l'osservanza  del  termine
perentorio di intervento fissato dall'art. 4, comma  4,  delle  Norme
integrative (sentenza n. 304 del 2011 con  allegata  ordinanza  letta
all'udienza del 4 ottobre 2011); 
    che questi rilievi trovano puntuale  conferma  nella  fattispecie
odierna,  nella  quale  Umberto  Beneduce  e   altri,   titolari   di
trattamenti pensionistici superiori  a  sei  volte  il  minimo,  sono
intervenuti in un giudizio incidentale  che  non  soltanto  e'  stato
promosso in un giudizio principale diverso  e  ulteriore  rispetto  a
quelli indicati nell'ordinanza di "sospensione impropria" (cio' hanno
fatto, del resto, anche  gli  intervenienti  Pier  Aldo  Bauchiero  e
altri), ma e' anche relativo a  una  questione  non  coincidente  sul
piano oggettivo, poiche' quella sollevata  dal  Tribunale  di  Milano
riguarda i  trattamenti  pensionistici  superiori  a  nove  volte  il
minimo; 
    che gli interventi adesivi dei titolari di pensione non risultano
quindi sorretti da un interesse qualificato, inerente in modo diretto
e immediato al rapporto dedotto nel giudizio incidentale cui il  loro
intervento si riferisce; 
    che, riguardo ai soggetti rappresentativi di interessi collettivi
o di categoria, qual e' la Confederazione dei dirigenti,  funzionari,
quadri, ed alte professionalita', in servizio ed in quiescenza, della
pubblica amministrazione (CONFEDIR),  e'  inammissibile  l'intervento
nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale qualora  essi
vantino, rispetto  al  suo  oggetto,  un  interesse  solo  indiretto,
connesso in via generale agli scopi statutari di tutela  economica  e
professionale degli iscritti (sentenze n. 159 del 2019,  n.  130  del
2019 con allegata ordinanza letta all'udienza del 7 maggio  2019,  n.
77 del 2018); 
    che, come gia' da questa Corte evidenziato nell'ordinanza  n.  37
del 2020, cio' vale a fortiori oggi, alla luce dell'art. 4-ter  delle
Norme   integrative,   aggiunto   dalla   delibera   in   sede    non
giurisdizionale dell'8 gennaio 2020,  che  consente  alle  formazioni
sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di
interessi  collettivi  o  diffusi   attinenti   alla   questione   di
costituzionalita' di presentare alla  Corte  un'opinione  scritta  in
qualita' di amici curiae; 
    che quello della  CONFEDIR,  rispetto  all'oggetto  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale relativo alle norme  sulle
pensioni, e' un interesse solo indiretto, connesso  in  via  generale
agli  scopi  statutari  di  tutela  economica  e  professionale   dei
dirigenti pubblici, ne'  eccedono  l'ambito  di  questo  interesse  i
«riflessi sulla previdenza complementare» che - a dire  della  stessa
CONFEDIR - tali norme potrebbero avere; 
    che  quindi  tutti  gli  interventi  devono   essere   dichiarati
inammissibili. 
    Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  inammissibili  gli  interventi  spiegati   da   Umberto
Beneduce, Mario Fantozzi, Guerino Mancini, Gerardo  Stecca,  Giovanni
Toniello, Pasquale Valentino e Roberto Zago; da Pier Aldo  Bauchiero,
Enzo Mengoli, Bruno Picca e Antonio Pironti; dalla Confederazione dei
dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalita', in  servizio
ed in quiescenza, della pubblica amministrazione (CONFEDIR). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 settembre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA