N. 225 ORDINANZA 23 settembre - 27 ottobre 2020
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Competenza e giurisdizione - Opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici - Competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche quando l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio della riscossione avente sede in un circondario diverso da quello in cui si trova la sede dell'ente locale concedente - Denunciata violazione del diritto di azione - Manifesta inammissibilita' della questione. - Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, art. 32, comma 2. - Costituzione, art. 24.(GU n.44 del 28-10-2020 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Mario Rosario MORELLI; Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dal Giudice di pace di Trebisacce nel procedimento vertente tra A. Q. e la Areariscossioni srl e altro con ordinanza del 7 gennaio 2019, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2019. Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020. Ritenuto che il Giudice di pace di Trebisacce, con ordinanza del 7 gennaio 2019, iscritta al n. 132 del reg. ord. 2019, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, prospettando che: - la norma e' censurata nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), «[e'] competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso, il provvedimento opposto», sancisce l'applicazione di tale regola anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell'ente locale impositore e/o concedente; - il rimettente e' stato adito in sede di opposizione proposta ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 e dell'art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso le ingiunzioni di pagamento notificate dal concessionario della riscossione del Comune di Rocca Imperiale (sito nel circondario del Tribunale ordinario di Cosenza); - costituitasi in giudizio, la societa' concessionaria ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Giudice di pace adito, in favore di quella del Tribunale ordinario di Cuneo, nel cui circondario rientra il Comune di Mondovi', dove la medesima societa' concessionaria della riscossione aveva la sede legale; - pertanto, facendo applicazione della norma in questione, nonche' dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita', il rimettente avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Cuneo; - cio' avrebbe determinato «quella condizione di "sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione" suscettibile "di integrare la violazione del citato parametro costituzionale"», o comunque a «rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale», come nella fattispecie oggetto della sentenza di questa Corte n. 44 del 2016; che, pertanto, il rimettente ha affermato che non appariva manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore con riferimento all'art. 24 Cost., nei confronti della norma oggetto che, ai fini del radicamento della competenza territoriale, individua sempre ed in ogni caso quale unico criterio di riferimento il luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio della riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede appartenga ad un circondario diverso (Tribunale di Cuneo) da quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore e/o concedente (Tribunale di Cosenza); che non e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che il Giudice di pace di Trebisacce ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), «[e'] competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto», sancisce l'applicazione di tale regola anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore e/o concedente; che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte con la sentenza n. 158 del 2019 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, dopo le parole «E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto», non prevede le parole «ovvero, nel caso di concessionario della riscossione delle entrate patrimoniali, del luogo in cui ha sede l'ente locale concedente»; che in particolare la richiamata sentenza n. 158 del 2019 ha affermato che «[v]algono al riguardo i principi gia' enunciati nella sentenza n. 44 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disciplina la quale prevede, per le entrate tributarie, che le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, nonche' quelle proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, sono devolute alla competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi e i suddetti soggetti hanno sede, anziche' di quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente»; che, pertanto, la questione in esame deve essere dichiarata manifestamente inammissibile in quanto ormai priva di oggetto (ordinanze n. 220 e n. 69 del 2019, n. 190 del 2018 e n. 26 del 2016), atteso che, in ragione della intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale, e' venuta meno la parziale carenza normativa che - secondo il rimettente - determinava il denunciato contrasto con l'evocato parametro costituzionale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Trebisacce, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA