N. 232 ORDINANZA 22 ottobre - 6 novembre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della  Regione  Piemonte  -
  Piano per l'invecchiamento attivo  -  Promozione  del  volontariato
  degli  anziani  -  Attribuzione  di  un   ruolo   consultivo   alle
  associazioni di volontariato - Ricorso  del  Governo  -  Successiva
  rinuncia - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 17, artt. 12,  comma
  2, lettera c), e 14, comma 3. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 117, secondo comma, lettera h), e 118. 
(GU n.46 del 11-11-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Mario Rosario MORELLI; 
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria
  de PRETIS, Augusto Antonio BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma
2, lettera c), e 14, comma 3, della legge della  Regione  Piemonte  9
aprile 2019, n. 17 (Promozione e  valorizzazione  dell'invecchiamento
attivo), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
ricorso notificato il 7-12 giugno  2019,  depositato  in  cancelleria
l'11 giugno 2019, iscritto al n.  68  del  registro  ricorsi  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  31,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; 
    udito nella camera di consiglio del 21 ottobre  2020  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020. 
    Ritenuto che  con  ricorso  notificato  il  7-12  giugno  2019  e
depositato l'11 giugno, il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha
promosso questioni di legittimita' degli artt. 12, comma  2,  lettera
c), e 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 9  aprile  2019
n. 17 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento  attivo),  per
violazione complessivamente degli artt. 2,  3,  117,  secondo  comma,
lettera h), e 118 della Costituzione; 
    che  la  disposizione  censurata,  nel  prevedere   il   sostegno
regionale per interventi volti a  promuovere  il  volontariato  degli
anziani, stabilisce che l'impegno civico  delle  persone  anziane  si
realizza attraverso  attivita'  di  «vigilanza  e  animazione  presso
scuole e mense, musei,  biblioteche,  mostre,  sale  di  ritrovo  dei
quartieri, aree sportive e centri  sociali,  sportivi,  ricreativi  e
culturali»; 
    che, ad avviso del ricorrente,  l'azione  di  vigilanza  indicata
dalla disposizione impugnata non sarebbe adeguatamente specificata ed
evocherebbe attivita' di  prevenzione  e  sicurezza  suscettibili  di
interferire con funzioni riservate per legge alle forze  di  polizia,
invadendo cosi' la competenza esclusiva  dello  Stato  nella  materia
dell'ordine pubblico e della sicurezza; 
    che, d'altra parte,  ad  avviso  dell'Avvocatura  generale  dello
Stato, l'art. 14, comma 3, della stessa legge  regionale  n.  17  del
2019, nel prevedere  che,  ai  fini  della  predisposizione  e  della
presentazione  del  piano  per  l'invecchiamento  attivo,  la  Giunta
regionale puo' consultare, tra gli altri, «[i]  rappresentanti  delle
associazioni di volontariato», assegnerebbe solo a queste  ultime  un
ruolo consultivo; cio' si porrebbe in contrasto con l'art. 55,  comma
l, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106», che  prevede  la  partecipazione  degli
enti del terzo settore, senza limitazioni  a  determinate  categorie,
anche alla fase preliminare della co-programmazione; 
    che,  pertanto,  nel  limitare  il  coinvolgimento  a  una   sola
categoria di enti del terzo settore, l'art. 14, comma 3, della  legge
reg. Piemonte n. 17 del 2019  sarebbe  illegittimo,  irragionevole  e
discriminatorio  e  violerebbe  i  principi   di   sussidiarieta'   e
cooperazione di cui all'art. 118 Cost.; 
    che, con atto depositato il 12 luglio 2019, si e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Piemonte,  chiedendo  che  le   questioni   di
legittimita' costituzionale promosse con il ricorso  in  esame  siano
dichiarate inammissibili o comunque infondate; 
    che, in riferimento all'art. 12, comma 2, lettera c), della legge
reg. Piemonte n. 17 del 2019, la  difesa  regionale  ritiene  che  la
disposizione censurata non incida sui compiti afferenti  alla  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma preveda soltanto attivita'
volte «a sviluppare il volontariato civico degli anziani  a  supporto
delle professionalita' presenti e nel  rispetto  delle  normative  di
settore», come enunciato dal comma 1 dello stesso art. 12, al fine di
valorizzare il ruolo delle  persone  anziane  nella  comunita'  e  di
promuoverne la partecipazione alla vita sociale, civile, economica  e
culturale; 
    che il  ricorso  agli  anziani  volontari  non  sarebbe,  dunque,
inserito nell'ambito  della  sicurezza  pubblica,  non  essendo  loro
conferita alcuna funzione relativa alla prevenzione dei  reati  e  al
mantenimento dell'ordine pubblico; viceversa, al fine  di  migliorare
le condizioni di vivibilita' dei centri urbani, la convivenza  civile
e la coesione sociale, la disposizione impugnata  consentirebbe  agli
anziani volontari di svolgere un'attivita'  di  mera  «sorveglianza»,
ossia di osservazione e segnalazione; 
    che, d'altra parte, l'art. 14, comma 3, della legge reg. Piemonte
n. 17 del 2019 prevede solo una facolta' della  Giunta  regionale  di
svolgere una consultazione piu' ristretta nella fase preliminare alla
presentazione  del  piano,  destinato  ad  essere  approvato  in  via
definitiva dall'Assemblea legislativa; 
    che il legislatore avrebbe cosi' consentito alla Giunta regionale
di privilegiare la consultazione di soggetti, quali  le  associazioni
di volontariato, che operano  trasversalmente  in  tutti  gli  ambiti
d'azione afferenti il terzo settore; 
    che, pertanto, la scelta del legislatore regionale sarebbe  volta
a individuare tutti i soggetti attuatori, in modo da  programmare  la
rete di supporto  nella  configurazione  piu'  ampia  possibile,  per
operare  sul  territorio  in  modo  integrato   e   coordinato;   non
sussisterebbe, dunque, alcun contrasto ne' con gli artt. 2, 3  e  118
Cost., ne' con l'art. 55, comma 1, del d. lgs. n. 117 del 2017; 
    che entrambe le disposizioni impugnate sono state rispettivamente
modificate dagli artt. 11 e 12 della legge della Regione  Piemonte  9
luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della  legislazione
regionale - Collegato); 
    che, con atto depositato il  18  settembre  2020,  ritenendo  che
siano venute meno le ragioni che hanno determinato  l'impugnativa  in
esame, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  dichiarato  di
rinunciare al ricorso, previa delibera del Consiglio dei ministri del
10 settembre 2020; 
    che, con atto depositato il 9 ottobre 2020, la  Regione  Piemonte
ha dichiarato di accettare tale rinuncia. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della  controparte  costituita,
comporta l'estinzione del processo (ex multis, ordinanze n.  216,  n.
215, n. 207, n. 109 e n. 68 del 2020). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2020. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA