N. 242 ORDINANZA 22 ottobre - 20 novembre 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Procedimento davanti alla Corte  costituzionale  -  Notificazione  di
  atti - Notifica del ricorso in via  principale  a  mezzo  di  posta
  elettronica certificata (PEC)  -  Applicabilita'  della  disciplina
  generale,  in  materia  di  notificazione  di  atti,   ai   giudizi
  costituzionali - Novita'  del  caso  e  affidamento  della  Regione
  resistente su una precedente sentenza della Corte costituzionale  -
  Ammissibilita' del ricorso - Rigetto  di  eccezione  preliminare  -
  Rinvio della causa a nuovo ruolo. 
- Legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13, artt. 4, commi
  1 e 2, e 13. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e);  statuto
  della Regione Siciliana, art. 17, lettera a); Regolamento  (CE)  n.
  1370/2007 del 23 ottobre 2007, artt. 5,  paragrafi  3  e  5,  e  8,
  paragrafo 2; decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  artt.  36,
  95 e 97, commi 2, 2-bis e 2-ter. 
(GU n.48 del 25-11-2020 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Mario Rosario MORELLI; 
Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria
  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4,  commi
1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13
(Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni  programmatiche  e  correttive
per l'anno  2019.  Legge  di  stabilita'  regionale'),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato a  mezzo
di posta elettronica certificata il 23 settembre 2019, depositato  in
cancelleria il 25 settembre 2019, iscritto  al  n.  99  del  registro
ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visti l'atto di costituzione in giudizio della Regione  Siciliana
e l'atto di intervento dell'associazione denominata  ANCE  Sicilia  -
Collegio Regionale dei Costruttori Edili Siciliani; 
    udito nell'udienza pubblica del 21  ottobre  2020  il  Presidente
della Corte costituzionale Mario Rosario  Morelli,  in  luogo  e  con
l'assenso del Giudice relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia e l'avvocato Marina
Valli per la Regione Siciliana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  con
ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata  in  data
23 settembre 2019 e depositato il 25 settembre 2019 (reg. ric. n.  99
del 2019), ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 4, commi 1 e  2,  e
13 della  legge  della  Regione  Siciliana  19  luglio  2019,  n.  13
(Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni  programmatiche  e  correttive
per l'anno 2019. Legge di stabilita' regionale'); 
    che nel giudizio cosi' instaurato, con atto depositato in data 28
ottobre 2019, la Regione Siciliana si e' costituita al solo scopo  di
eccepire l'inammissibilita' del  ricorso,  asseritamente  determinata
dal vizio relativo alla notifica dello stesso, in  quanto  effettuata
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (di  seguito:
PEC); 
    che,   secondo   la   resistente,   «in   ragione    della    sua
inapplicabilita' nei giudizi di legittimita'  costituzionale  in  via
principale, la notifica telematica  effettuata  al  Presidente  della
Regione» risulterebbe «tamquam non esset»; 
    che, di conseguenza, essendosi consumato il  «termine  perentorio
di legge», lo Stato sarebbe «irrimediabilmente decadut[o] dal  potere
di impugnativa delle norme regionali»; 
    che, a sostegno di tale eccezione, la Regione Siciliana  richiama
la sentenza n. 200 del 2019, nella quale la Corte  costituzionale  ha
affermato che, «[a]ttesa la specialita' dei giudizi innanzi a  questa
Corte, la modalita' della notifica mediante PEC non puo', allo stato,
ritenersi compatibile - ne' e' stata sin qui mai utilizzata - per  la
notifica  dei  ricorsi  in  via  principale  o   per   conflitto   di
attribuzione»; 
    che, con atto depositato il 15 novembre 2019, l'associazione ANCE
Sicilia - Collegio regionale  dei  Costruttori  Edili  Siciliani  (di
seguito: ANCE Sicilia) ha spiegato atto di intervento ad  opponendum,
con specifico riferimento alle censure mosse nei confronti  dell'art.
4 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2019; 
    che l'Avvocatura  generale  ha  depositato  memoria,  in  cui  ha
eccepito l'inammissibilita' dell'intervento  di  ANCE  Sicilia  e  ha
insistito per l'accoglimento del ricorso, senza nulla replicare sulla
eccezione avanzata dalla resistente; 
    che,   all'udienza   pubblica,   il   Presidente   della    Corte
costituzionale ha  reso  noto  che  l'eccezione  di  inammissibilita'
formulata dalla Regione Siciliana sarebbe stata decisa  separatamente
e  preliminarmente,  in  ragione  della  natura  pregiudiziale  della
stessa; 
    che,  conseguentemente,  ha  invitato  le   parti   a   discutere
esclusivamente l'eccezione relativa alla ritualita' della notifica; 
    che, secondo l'Avvocatura  generale,  la  notifica  a  mezzo  PEC
sarebbe consentita nel giudizio costituzionale alla luce del  «rinvio
dinamico» contenuto nel codice del processo amministrativo, approvato
dall'art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo); 
    che la Regione Siciliana, richiamando quanto affermato da  questa
Corte nella sentenza n. 200 del 2019, ha insistito per l'accoglimento
dell'eccezione, chiedendo in subordine di  poter  comunque  discutere
tutte le censure sollevate. 
    Considerato  che  il  giudizio  indicato  in  epigrafe  e'  stato
introdotto con ricorso del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sottoscritto digitalmente e  notificato  esclusivamente  a  mezzo  di
posta elettronica certificata (di seguito: PEC) il 23 settembre 2019; 
    che il ricorso e' stato depositato in cancelleria il 25 settembre
2019 con allegata attestazione di conformita'; 
    che la Regione Siciliana si e' costituita con atto depositato  il
28 ottobre 2019, esclusivamente per eccepire  l'inammissibilita'  del
ricorso sul rilievo dell'asserita irritualita' della sua  notifica  a
mezzo PEC; 
    che  la  decisione  su  tale  eccezione  di  inammissibilita'  e'
pregiudiziale rispetto all'esame di tutti gli altri profili,  sia  di
inammissibilita' che di merito,  relativi  alle  questioni  promosse,
nonche'   alla   stessa   decisione   sull'ammissibilita'   dell'atto
d'intervento depositato dall'associazione  ANCE  Sicilia  -  Collegio
regionale dei Costruttori Edili Siciliani; 
    che deve essere oggetto di precisazioni quanto statuito da questa
Corte nella sentenza n. 200 del 2019; 
    che,  a  ben  vedere,  infatti,  nella  sentenza  appena  citata,
l'affermazione secondo cui  la  notifica  del  ricorso  via  PEC  non
risultava   «compatibile»   con   la   specificita'   del    processo
costituzionale era inserita in una  vicenda  particolare,  incentrata
sulla  tempestivita'  della  costituzione  della   parte   resistente
effettuata a seguito della reiterata notifica affidata  ad  ufficiale
giudiziario; 
    che, in ogni caso, la disciplina delle notificazioni dei  ricorsi
in via principale non e'  espressamente  contenuta  nelle  fonti  che
regolano i giudizi davanti a questa Corte; 
    che, in mancanza di disposizioni  dettate  appositamente  per  il
giudizio costituzionale, soccorre il rinvio contenuto  nell'art.  22,
primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante  «Norme  sulla
costituzione e sul  funzionamento  della  Corte  costituzionale»  (ex
plurimis, sentenza n. 144 del 2015 e ordinanza n. 101 del 2017); 
    che, secondo tale previsione, nei procedimenti davanti  a  questa
Corte si osservano, in quanto applicabili, le norme  del  regolamento
per  la  procedura  innanzi   al   Consiglio   di   Stato   in   sede
giurisdizionale,  oggi   disciplinata   dal   codice   del   processo
amministrativo, approvato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del
processo amministrativo); 
    che l'art. 39, comma 2,  del  citato  codice  dispone  che  «[l]e
notificazioni degli atti del processo  amministrativo  sono  comunque
disciplinate dal codice di procedura civile e  dalle  leggi  speciali
concernenti  la  notificazione  degli  atti  giudiziari  in   materia
civile»; 
    che, in particolare, l'art. 55, comma 1, della  legge  18  giugno
2009,  n.  69   (Disposizioni   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di  processo
civile)  attribuisce   all'Avvocatura   generale   dello   Stato   la
possibilita' di eseguire le notificazioni secondo quanto  prevede  la
legge 21 gennaio 1994, n.  53  (Facolta'  di  notificazioni  di  atti
civili,  amministrativi  e  stragiudiziali   per   gli   avvocati   e
procuratori legali); 
    che questa Corte ha gia' affermato che il  citato  art.  55  deve
considerarsi  «pacificamente  applicabile   anche   ai   giudizi   di
legittimita' costituzionale» (sentenza n. 245 del  2017;  in  termini
simili sentenza n. 310 del 2011); 
    che l'art. 1, comma 1, della legge n. 53 del  1994  -  a  seguito
delle modifiche apportate dall'art. 25, comma 3,  lettera  a),  della
legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2012)» - prevede, al secondo periodo, la  possibilita'  di
eseguire le notificazioni degli atti a mezzo PEC; 
    che il successivo art. 3-bis della stessa legge n. 53  del  1994,
introdotto  dall'art.   16-quater,   comma   1,   lettera   d),   del
decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  recante  «Ulteriori  misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 17 dicembre 2012, n.  221,  come  inserito  dall'art.  1,
comma 19, numero 2), della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», disciplina  dettagliatamente
le modalita' con  cui  la  notificazione  a  mezzo  PEC  puo'  essere
eseguita; 
    che  questa  Corte  ha  riconosciuto  l'applicabilita'  di  altre
previsioni della legge n.  53  del  1994  ai  giudizi  costituzionali
(sentenze n. 245 del 2017 e n. 310 del 2011); 
    che, alla luce di tale quadro  normativo,  deve  riconoscersi  la
possibilita' che la notifica dei ricorsi introduttivi di  giudizi  di
legittimita'  costituzionale  in  via  principale   sia   validamente
effettuata mediante PEC; 
    che deve essere pertanto respinta l'eccezione di inammissibilita'
formulata dalla Regione Siciliana; 
    che,  tuttavia,  in  ragione  della  novita'  del  caso,  nonche'
dell'affidamento riposto dalla resistente Regione Siciliana su quanto
affermato nella citata sentenza n.  200  del  2019,  va  disposto  il
rinvio della causa a nuovo ruolo, cosi' da consentire alle parti,  ai
sensi dell'art. 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, di depositare eventuali memorie illustrative  e
di discutere il merito del ricorso in una nuova udienza pubblica; 
    che resta, comunque, impregiudicata ogni altra  valutazione,  sia
sull'ammissibilita' del ricordato  atto  d'intervento,  sia  su  ogni
eventuale,  ulteriore  profilo  di   ammissibilita'   delle   censure
sollevate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) respinge l'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevata
dalla Regione Siciliana; 
    2) rinvia la causa a nuovo ruolo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020. 
 
                                F.to: 
                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2020. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE